Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34825
CASS
Sentenza 1 luglio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato. (Nel caso di specie il denunciante aveva addebitato ai carabinieri, intervenuti a seguito dello sparo di colpi di arma da fuoco, comportamenti percepiti come abusivi o minacciosi, ma in realtà riconducibili ad attività di servizio, quali la perquisizione dell'autovettura, l'accompagnamento in caserma, ecc.).

Commentario1

  • 1Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34825
Data del deposito : 1 luglio 2009

Testo completo