Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato. (Nel caso di specie il denunciante aveva addebitato ai carabinieri, intervenuti a seguito dello sparo di colpi di arma da fuoco, comportamenti percepiti come abusivi o minacciosi, ma in realtà riconducibili ad attività di servizio, quali la perquisizione dell'autovettura, l'accompagnamento in caserma, ecc.).
Commentario • 1
- 1. Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34825 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1394
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 022487/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC IO, N. IL 27/10/1961;
avverso SENTENZA del 14/01/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI MA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 14 gennaio 2008 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta in primo grado a RO MA per il delitto, commesso il 13 settembre 2002, di cui all'art. 368 c.p., per avere, con denuncia, accusato falsamente, sapendoli innocenti, quattro militari in servizio presso il Comando Carabinieri di Amantea, intervenuti sul Lungomare di Amantea a seguito dell'avvenuto sparo (a salve) di colpi di arma da fuoco, di falso, omissioni, abusi e minacce, per averlo controllato, perquisito;
, minacciato con arma e costretto a seguirli in caserma, non preoccupandosi e impedendo anche a lui di prendersi cura del figlio, rimasto vittima di un'aggressione, e facendo apparire presente nel verbale di sequestro dell'arma un militare che non c'era. Propone ricorso l'imputato, deducendo che:
- la condanna è stata inflitta per il fatto, non contestato, di avere accusato i militari di aver perso il tappo rosso della pistola giocattolo e della illegittimità del relativo sequestro;
2)- non ricorre nella specie il delitto contestato posto che:
- non furono denunciati comportamenti minacciosi ma solo prevaricatori e, in ogni caso, per le minacce non ci fu querela;
- le altre condotte denunciate furono effettivamente poste in essere e, in ogni caso, le stesse non potevano configurare illeciti penali. DIRITTO
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Com'è noto, invero, in tema di calunnia, va esclusa la ricorrenza dell'elemento materiale del reato quando venga denunciato un fatto non riconducibile ad alcuna previsione criminosa, nonostante l'eventuale qualificazione propostane dal demandante con riguardo a specifiche fattispecie di reato, posto che manca in tali casi un'alterazione della realtà suscettibile di determinare l'indebita incolpazione dell'accusato (v, da ultimo Cass. 07.11.2002 n. 1638). Ora, nella specie, le condotte che secondo il capo di imputazione il querelante ha addebitato ai militari del Comando Carabinieri di Amantea, siccome consistenti sostanzialmente (al di là del loro grado di corrispondenza al vero) in scelte riconducibili a un'area di discrezionalità operativa dei medesimi ritenute inopportune dal RO (vedi la lamentata attenzione prioritaria data al comportamento dello stesso RO rispetto alla esigenza di prestare assistenza al di lui figlio), in atteggiamenti non realmente abusivi o minacciosi ma percepiti come incongrui e tracotanti dal querelante (vedi la perquisizione dell'autovettura e la conduzione in caserma del ricorrente, il rivolgersi a lui in modo brusco e tenendo in mano un'arma), ovvero in attribuzioni di attività svolte, giustificate dall'articolazione e dai tempi e modi di formalizzazione delle medesime, indipendentemente dal concreto grado di personale partecipazione a ogni singola fase (vedi l'inserimento del M.llo IC nel verbale di sequestro della pistola giocattolo), non appaiono tali da integrare fattispecie di reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009