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Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36248 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GG EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG ì*,‘ . • Penale Sent. Sez. 1 Num. 36248 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione di OM OM nei confronti sia della sentenza della Corte di assise di Milano n. 9/2011, del 15 luglio 2011 e irrevocabile I'l ottobre 2014, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso in falso ideologico e condannato alla pena di anni tre di reclusione, sia della sentenza della Corte di assise di appello di Milano n. 4/2013, del 29 gennaio 2013 e irrevocabile I'l ottobre 2014, con la quale è stata confermata la statuizione di condanna per il menzionato reato ed è stata affermata la responsabilità anche nel delitto di omicidio preterintenzionale in concorso, con condanna alla pena complessiva di anni dodici di reclusione. Nessuno degli elementi di prova addotti come nuovi ha, secondo la Corte di appello, la capacità di ribaltare il giudizio di condanna. I tre familiari del deceduto, US UR, si sono limitati a confermare di avere concesso,, nel 2016, il loro perdono al condannato. La missiva del sacerdote don Giovanni Branco, presso la cui comunità parrocchiale il condannato, ammesso al lavoro esterno, svolgeva attività di volontariato, si limita a riportare quanto appreso dal religioso, per voce dello stesso condannato, in ordine alla sua estraneità ai fatti dal momento che fu, a detta di questi, un suo collega (mai processato) a sferrare il calcio mortale a US UR. Le dichiarazioni di LO GR, che svolge il servizio d'ordine presso la stessa parrocchia ove il condannato prestava attività di volontariato, si limitano a riportare quanto dallo stesso appreso, sempre per voce del condannato, in ordine al fatto che fu altri a dare il calcio mortale alla vittima. Si consideri, ha aggiunto la Corte di appello, che OM OM è stato ritenuto corresponsabile nell'omicidio preterintenzionale di US UR per aver contribuito al fatto trattenendo la vittima e procurando lesioni al capo e al corpo, condotte poste in sinergia con quella che ha materiallmente cagionato il decesso, costituita da un calcio al costato scagliato da un coimputato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di OM OM, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nel non cogliere il carattere di novità delle prove addotte con la richiesta di revisione, che prospettano una diversa dinamica dei fatti rispetto alle ricostruzioni del giudizio conclusosi con condanna. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta decidendo nel merito della 1 stessa senza assumere le prove e senza instaurare il contraddittorio dibattimentale. Ha leso in tal modo il diritto di difesa. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è genericamente articolato. Esso si compone di asserzioni che non si sono confrontate adeguatamente con le argomentazioni sviluppate nella ordinanza impugnata in ordine alle varie prove addotte a sostegno della richiesta di revisione. La Corte di appello ha negato il carattere di novità a dette prove con rilievi assolutamente adeguati e sviluppati sul piano della astratta idoneità a sovvertire il giudizio di condanna. Ha osservato che la gran parte degli apporti dichiarativi consistono, ora, in affermazioni prive di alcuna valenza probatoria, riguardando la concessione al ricorrente del perdono dei familiari della vittima, ora, in conoscenze sulla dinamica del fatto criminoso per il quale intervenne condanna che i dichiaranti hanno appreso dallo stesso ricorrente e che, peraltro, non incidono sul nucleo della ricostruzione della vicenda. Al ricorrente, infatti, fu imputato il concorso nella condotta aggressiva che condusse a morte la vittima ma fu escluso che egli si rese autore materiale del calcio che provocò il decesso, con la conseguenza della assoluta irrilevanza delle dic:hiarazioni, che ora sono state presentate come nuove, che attribuiscono ad altri e non al ricorrente la condotta dello sferrare il calcio. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. La Corte di appello, per le ragioni illustrate appena prima, ha correttamente condotto un vaglio di inammissibilità che, operando sul piano della astratta idoneità del novum, o presunto tale, a sovvertire il giudizio di condanna non necessita di un'assunzione in contraddittorio dei dati di prova ma ne è piuttosto condizione negativa indispensabile. Non si comprende allora, data anche la genericità del rilievo, qual vizio voglia prospettarsi nell'affermare che la Corte di appello ha deciso nel merito della richiesta di revisione. 2 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG ì*,‘ . • Penale Sent. Sez. 1 Num. 36248 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione di OM OM nei confronti sia della sentenza della Corte di assise di Milano n. 9/2011, del 15 luglio 2011 e irrevocabile I'l ottobre 2014, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso in falso ideologico e condannato alla pena di anni tre di reclusione, sia della sentenza della Corte di assise di appello di Milano n. 4/2013, del 29 gennaio 2013 e irrevocabile I'l ottobre 2014, con la quale è stata confermata la statuizione di condanna per il menzionato reato ed è stata affermata la responsabilità anche nel delitto di omicidio preterintenzionale in concorso, con condanna alla pena complessiva di anni dodici di reclusione. Nessuno degli elementi di prova addotti come nuovi ha, secondo la Corte di appello, la capacità di ribaltare il giudizio di condanna. I tre familiari del deceduto, US UR, si sono limitati a confermare di avere concesso,, nel 2016, il loro perdono al condannato. La missiva del sacerdote don Giovanni Branco, presso la cui comunità parrocchiale il condannato, ammesso al lavoro esterno, svolgeva attività di volontariato, si limita a riportare quanto appreso dal religioso, per voce dello stesso condannato, in ordine alla sua estraneità ai fatti dal momento che fu, a detta di questi, un suo collega (mai processato) a sferrare il calcio mortale a US UR. Le dichiarazioni di LO GR, che svolge il servizio d'ordine presso la stessa parrocchia ove il condannato prestava attività di volontariato, si limitano a riportare quanto dallo stesso appreso, sempre per voce del condannato, in ordine al fatto che fu altri a dare il calcio mortale alla vittima. Si consideri, ha aggiunto la Corte di appello, che OM OM è stato ritenuto corresponsabile nell'omicidio preterintenzionale di US UR per aver contribuito al fatto trattenendo la vittima e procurando lesioni al capo e al corpo, condotte poste in sinergia con quella che ha materiallmente cagionato il decesso, costituita da un calcio al costato scagliato da un coimputato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di OM OM, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nel non cogliere il carattere di novità delle prove addotte con la richiesta di revisione, che prospettano una diversa dinamica dei fatti rispetto alle ricostruzioni del giudizio conclusosi con condanna. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta decidendo nel merito della 1 stessa senza assumere le prove e senza instaurare il contraddittorio dibattimentale. Ha leso in tal modo il diritto di difesa. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è genericamente articolato. Esso si compone di asserzioni che non si sono confrontate adeguatamente con le argomentazioni sviluppate nella ordinanza impugnata in ordine alle varie prove addotte a sostegno della richiesta di revisione. La Corte di appello ha negato il carattere di novità a dette prove con rilievi assolutamente adeguati e sviluppati sul piano della astratta idoneità a sovvertire il giudizio di condanna. Ha osservato che la gran parte degli apporti dichiarativi consistono, ora, in affermazioni prive di alcuna valenza probatoria, riguardando la concessione al ricorrente del perdono dei familiari della vittima, ora, in conoscenze sulla dinamica del fatto criminoso per il quale intervenne condanna che i dichiaranti hanno appreso dallo stesso ricorrente e che, peraltro, non incidono sul nucleo della ricostruzione della vicenda. Al ricorrente, infatti, fu imputato il concorso nella condotta aggressiva che condusse a morte la vittima ma fu escluso che egli si rese autore materiale del calcio che provocò il decesso, con la conseguenza della assoluta irrilevanza delle dic:hiarazioni, che ora sono state presentate come nuove, che attribuiscono ad altri e non al ricorrente la condotta dello sferrare il calcio. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. La Corte di appello, per le ragioni illustrate appena prima, ha correttamente condotto un vaglio di inammissibilità che, operando sul piano della astratta idoneità del novum, o presunto tale, a sovvertire il giudizio di condanna non necessita di un'assunzione in contraddittorio dei dati di prova ma ne è piuttosto condizione negativa indispensabile. Non si comprende allora, data anche la genericità del rilievo, qual vizio voglia prospettarsi nell'affermare che la Corte di appello ha deciso nel merito della richiesta di revisione. 2 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 giugno 2023.