Decreto cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Lieggi e Mario Sicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2024 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, avente ad oggetto: “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sottocapo Aiutante -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-”;
- del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, con cui il Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto il transito del Sottocapo Aiutante -OMISSIS- nell’Area Assistenti del personale civile, fascia retributiva F3;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e, segnatamente, della bozza di contratto di lavoro per il transito nei ruoli civili del predetto Ministero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2025 il dott. NO LO IT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- l’odierna parte ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea invece, in base alla disciplina di settore, all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, nelle cui aree chiedeva, appunto, di transitare;
- la parte ha impugnato davanti a questo Tribunale gli atti meglio indicati in epigrafe, tra cui la determinazione con la quale, tra l’altro, la Direzione Generale per il Personale Civile ha respinto la sua domanda relativa alla sede di assegnazione, individuandone una diversa e non insistente nella Regione di “ultimo servizio”;
2. Considerato che:
- il difensore di parte ricorrente, nel corso dell’udienza pubblica del 3.11.2025, ha rappresentato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso;
- alla luce, dunque, del generale principio del processo amministrativo - secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione - a questo Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame;
3. Rilevato, pertanto, che:
- il ricorso in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- quanto alle spese di lite del presente giudizio, si ravvisano eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, stante la peculiarità della vicenda e la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
NO LO IT, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO IT | TO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.