Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2015, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
7 75 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/11/2015 - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO N. 2136/2015 - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA TRONCI N. 25637/2015 Dott. ANGELO COSTANZO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nei confronti di: REVELLINO ROBERTO N. IL 26/03/1972 avverso l'ordinanza n. 599/2015 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 27/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO;
lette/sentite le conclusioni del PG di zione di inammination. Udit i difensor Avv./ RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore il 20/05/2015 nel procedimento n.2294/2013 ha dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio e ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, accogliendo l'eccezione relativa alla mancata collocazione temporale delle condotte, avvinte dal vincolo della continuazione, come descritte nel capo di imputazione.
2. I ricorrenti Pubblici Ministeri (il titolare del procedimento e il pubblico ministero di udienza) lamentano che il Tribunale, invece di invitare nella prima udienza di trattazione il P.M. a precisare il capo di imputazione, ha determinato una regressione del processo che assumono indebita.
3. Il Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto i motivi a suo sostegno sarebbero manifestamente infondati e rinvia al riguardo al principio di diritto enunciato nella sentenza delle sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25957 del 26/03/2009. 4. Deve rilevarsi, tuttavia, che la sentenza sopra citata riguarda il caso in cui il giudice del dibattimento rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui - all'art. 415-bis cod. proc.pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.. A questo riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che trattasi di provvedimento non avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
5. Invece il caso del provvedimento in esame pone altro genere di questioni. Contro lo stesso non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, sicché la sua impugnazione può essere dichiarata ammissibile soltanto se affetta da abnormità, nei termini in cui tale condizione è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte, che ne vede un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240) ha ritenuto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, perché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica, anche foriera di una disfunzionale situazione di stallo processuale (Cass.pen., Sez.3, n.42161 del 09/07/2013, Rv.256974). Risulta, invece, rituale il provvedimento con cui il giudice, dopo avere sollecitato il pubblico ministero in udienza a integrare l'imputazione e dopo il pubblico ministero non abbia adempiuto al dovere di provvedervi, disponga la restituzione degli atti in applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc.pen. - (Cass.pen.Sez.1, n.39234 del 14/03/2014, Rv. 260512; Sez.6, n. 3742 del 27/11/2013, dep.2014, Rv. 258771. Nel caso in esame, poiché non è stato preceduto da un invito alla precisazione, il provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore risulta riconducibile al genere, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, dei provvedimenti abnormi. Pertanto il ricorso va accolto con quel che ne deriva in dispositivo
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 25/11/2015. Il Consigliere estensore Angelo Costanzo で Presiden Nicola Mito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2016 SPREMA DICT IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito T O N