Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora il Gip provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d'urgenza da parte del PM ai sensi dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., la stessa convalida può configurarsi come "autorizzazione" per le successive operazioni di intercettazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal primo comma dell'art. 267 cod. proc. pen., ferma restando l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite prima che intervenisse la convalida.
Commentario • 1
- 1. Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 28293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28293 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 562
3. Dott. DE NARDO US " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 015697/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) FA US C/ N. IL 27/10/1955
2) AN TO C/ N. IL 29/10/1948
3) IV EL IR C/ N. IL 16/03/1950
4) AN RI N. IL 03/12/1957
5) RA IN N. IL 03/10/1949
6) RO EN N. IL 08/11/1970
7) CH ZO GE N. IL 19/07/1936
8) CC AN N. IL 30/08/1948
9) CC AR N. IL 06/11/1942
10) CC TO N. IL 16/03/1946
avverso la sentenza del 28/06/1999 Corte Appello di REGGIO CALABRIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo SE;
udito il Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla condanna di LI EL VI ed BI IN l'inammissibilità del ricorso di LL SE ed il rigetto dei ricorsi di LI IO, IT IL, RO IN, CC OR AN e AO TO nonché il rigetto del ricorso del P.G.. uditi i difensori avv. Nocita Pietro del foro di Roma per LI EL e AO TO;
avv. Priolo Michela del foro di Reggio Calabria per IT IL;
avv. Aricò Giovanni del foro di Roma per LI IO in sostituzione dell'avv. Nocera IO nonché in sostituzione dell'avv. Tropiano per CC OR ed infine, quale difensore di RO IN, chiedono tutti l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
l'avv. Fino SE del foro di Reggio Calabria, difensore di AO AN chiede il rigetto del ricorso del P.G. così come l'avv. Pasqualone Antonella del foro di Albano per AO RI;
lo stesso avv. Fino quale difensore anche di IT IL si associa alle richieste già formulate dall'avv. Priolo;
La Corte di Reggio Calabria con sentenza del 28 giugno '99, per quanto interessa in questa sede, confermava in punto di responsabilita' per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per talune ipotesi di illecita detenzione e spaccio di dette sostanze la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Locri il 29/11/'97 nei confronti di IT IL, AO TO, RO IN, CC OR AM, BI IN ed LI EL ed esclusa l'aggravante contestata ai primi tre di aver promosso, costituito, diretto ed organizzato l'associazione e ritenuta in ordine a tutte le contestazioni, ad eccezione di quella di cui al capo T), l'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 73 DPR 309/90, rideterminava la pena nei confronti del IT in anni 13 di reclusione e L. 65 milioni di multa, del AO TO in anni 12 di reclusione e L. 57 milioni di multa, del RO in anni 8, mesi 2 di reclusione e L. 40 milioni di multa, del CC in anni 13 e L. 60 milioni di multa, dell'BI e della LI, concesse anche alla prima le attenuanti generiche, in anni 7, mesi 6 di reclusione e L. 30 milioni di multa ciascuna.
La Corte territoriale, inoltre, ritenuta la continuazione con i reati per i quali LL SE era stato condannato con sentenza 18/4/'97 della stessa Corte di Appello di Reggio Calabria, applicava nei suoi confronti per il reato ascrittogli al capo I) la pena di anni 1 di reclusione e L. 10 milioni di multa quale aumento a titolo di continuazione ed, ancora, rideterminava la pena inflitta a IA IO per il reato sub O) in anni 4, mesi 6 di reclusione e L. 30 milioni di multa.
Con la stessa sentenza, poi, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva AO AN e AO RI dal reato associativo per non aver commesso il fatto, IT IL e CC OR AM dal delitto di cui al capo H) e gli stessi IT e CC nonché BI IN, AO TO e ZZ IN dal delitto di cui al capo M) perché il fatto non sussiste.
L'odierna vicenda nella ricostruzione fattane dai giudici di merito sulla base essenzialmente delle disposte intercettazioni telefoniche protrattasi per diversi mesi attiene ad un traffico di sostanze stupefacenti che vedeva il IT IL impegnato a rifornirsi di sostanze stupefacenti nella Locride per poi spacciarla in Roma e provincia ed, in particolare, nella zona dei Castelli ove agiva AO TO con il supporto della moglie LI EL, con il compito sia di piazzare la droga che il IT riusciva a procurarsi in Calabria con la collaborazione del CC e del RO ed altri ancora processati separatamente sia per fornire un sostegno finanziario al IT per la sua opera di approvvigionamento.
Il IT, uscito da poco dal carcere e perciò in precarie condizioni economiche, si valeva sul versante calabrese della collaborazione del padre GE abitante in Rocella CA e dei figli VI e GE, spesso spediti in Calabria dal padre e giudicati separatamente, nonché della convivente BI IN.
Come si è detto, le prove a carico di ciascun imputato erano costituite essenzialmente dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in LA CA intestata a IT GE, su quella in uso al AO in Grottaferrata nonché su quella del CC in Gioiosa Marina.
La Corte di merito pronunciava la sentenza oggi impugnata disattendendo ogni questione procedurale sollevata dagli imputati nei motivi di appello sia in ordine alla diversa composizione collegiale del Tribunale che aveva emesso la sentenza di primo grado asseritamente in violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. sia in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 267, comma 2 e 268, comma 3, c.p.p., già eccepita in primo grado, con riguardo in primo luogo alla mancata convalida da parte del Gip nel termine di legge del decreto emesso in via di urgenza dal P.M. ed, ancora, per carenza di motivazione sia dei provvedimenti autorizzativi emessi dal P.M. relativamente all'urgenza ed alla utilizzazione di apparecchiature poste al di fuori degli uffici della Procura sia di quelli delGip, motivati con rinvio "per relationem" alle richieste del P.M.. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati IT IL, AO TO, CC OR AM, RO IN, BI IN, LI EL, LL SE e LI IO nonché il P.G. con riferimento alle assoluzioni di AO AN e AO RI, fratelli di TO, dal delitto di associazione per delinquere, unico delitto loro contestato, nonché a quelle di IT IL, CC, BI, AO TO e RO dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi H) ed M) ed, ancora, relativamente all'esclusione dell'aggravante di cui al 1^ comma dell'art. 74 del DPR 309/90 nei riguardi di IT IL e AO TO ed alla concessione delle attenuanti generiche ad BI IN. Il IT, così come il AO, il RO, il CC, la LI e il LI, ripropone nei motivi di ricorso la questione della asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per motivazione dei procedimenti autorizzativi;
deduce, poi, la carenza ed erronea motivazione dell'ordinanza con cui la Corte aveva respinto la richiesta di accertamento peritale avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 70 c.p.p. e quella di una perizia fonica su una telefonata intercettata il 20/6/'94. Nel merito, lamenta ancora carenza ed erronea motivazione sia in ordine alla esistenza stessa di una associazione ex art. 74 Legge stup. che alla propria collocazione all'interno della stessa nonché in ordine alla sua responsabilità per i vari episodi di detenzione e spaccio ex art. 73 DPR citato per i quali era stato ritenuto colpevole dalla Corte territoriale, stante anche le precarie condizioni economiche nelle quali egli versava, desumibili dalle telefonate intercettate il cui contenuto, inoltre, sarebbe stato interpretato esclusivamente in senso colpevolista dai giudici di merito.
Anche AO TO ripropone in questa sede la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni rilevando che il P.M. aveva disposto l'intercettazione di urgenza e la convalida del decreto da parte del Gip era intervenuta fuori termine: di conseguenza, violando il disposto di cui all'art. 267, comma 2, c.p.p., la Corte, nel recepire le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, aveva attribuito efficacia di sanatoria alla convalida del Gip, pur intervenuta tardivamente, con esclusione delle intercettazioni eseguite prima della convalida ed aveva ritenuto, quindi, utilizzabili quelle successive alla convalida stessa, mentre invece sarebbe stata necessaria una nuova richiesta del P.M.. Deduceva, ancora, l'illegittimità delle intercettazioni effettuate presso gli uffici della p.g. senza una rigorosa indicazione da parte del P.M. delle ragioni che avevano portato a non utilizzare gli impianti della procura ed, infine, la carenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi emessi dal Gip con rinvio "per relationem" al provvedimento del P.M..
Rileva nel merito il AO l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo ed, in particolare, la riconosciuta mancanza di un soggetto avente preminenza assoluta sugli altri e l'assenza di una ripartizione dei ruoli;
l'ambiguità del contenuto delle conversazioni telefoniche, inoltre, non consentiva di attribuire alle stesse un significato univoco.
Deduce, infine, il ricorrente il vizio di motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base di poche precedenti penali per reati commessi in epoca remota. I motivi di ricorso di CC OR AM, RO IN sono speculari ed, in aggiunta ai rilievi già formulati dagli altri imputati in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, attengono alla asserita violazione degli artt. 525, comma 2, e 511 c.p.p. per la diversa composizione del collegio che aveva deliberato la sentenza di primo grado rispetto a quello che aveva partecipato al dibattimento;
ne', secondo i ricorrenti, l'accordo delle parti sulla lettura dei verbali delle dichiarazioni dei testi precedentemente assunti poteva sostituire, come invece ritenuto dalla Corte di appello, l'esame diretto della persona che tali dichiarazioni aveva reso. Nel merito, i detti ricorrenti deducono violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova, tenuto conto del linguaggio criptico che, quindi, di difficile interpretazione usato nelle conversazioni intercettate e, quanto all'associazione per delinquere, considerata la assenza di prove certe in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
BI IN deduce, a sua volta, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione e, comunque, alla sua consapevole partecipazione agli eventuali illeciti commessi dal convivente IT IL, non desumibile dalle poche telefonate intercettate che la riguardavano, di significato non sempre chiarito oppure concernenti comportamenti usuali nei rapporti di coppia, come l'attendere il convivente alla stazione in occasione del suo rientro dalla trasferta in Calabria. LI EL, moglie di AO TO, deduce anche lei l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei termini già precisati nel ricorso del marito ed il vizio di motivazione in ordine alla sua partecipazione al reato associativo. LL SE risponde soltanto del delitto di cui all'art. 73 legge stup. ascrittogli al capo I) per il quale la Corte di Appello, ritenuta la continuazione con i reati di cui ad una precedente condanna, applicava un aumento di pena ex art. 81 c.p.v. c.p. di anni 1 di reclusione a L. 10 milioni di multa, Deduceva il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova che nei suoi riguardi era costituita da due sole telefonate con il CC nelle quali si parlava della fornitura di "due Erbe", assumendo che egli commerciava in verdura ed ortaggi e, comunque, se si fosse trattato veramente di "cannabis", tale sostanza - si evinceva dal contenuto stesso delle conversazioni - era in tali condizioni di degrado da non potersi neppure qualificare come stupefacente. Deduceva, ancora il LL mancanza di motivazione anche in ordine al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto (art. 73, comma 5, L. st) e sull'entità dell'aumento di pena applicato ex art. 81 c.p.v. c.p. che non aveva tenuto conto della unicità dell'episodio e della modestissima quantità della sostanza. LI IO, che rispondeva anch'egli di un solo episodio di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), deduce ancora: - violazione del principio della immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.) ed inutilizzabilità delle intercettazioni per i motivi già ampiamente illustrati;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle risultanze probatorie anche con riferimento alla identificazione nel LI del soggetto che compare con il nome di Ò" nelle telefonate intercettate ed ancora, per la mancata concessione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 citato, tenuto conto del modesto importo della fornitura (6 milioni) e della sua scadente qualità; lamenta, infine, il ricorrente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche pur in presenza di precedenti penali non particolarmente gravi ne' specie e, comunque, di scarso allarme sociale.
Rimane da esaminare da ultimo il ricorso del Procuratore Generale che si articola nei seguenti punti, in ordine ai quali il P.G. chiede l'annullamento della sentenza impugnata:
- assoluzione di IT IL e CC OR AM del delitto di cui al capo H) per mancanza della prova dell'effettiva consegna della sostanza stupefacente, mentre invece dal tenore delle telefonate intercettate si desumeva che la consegna della droga sarebbe stata effettuata di li a poco;
- assoluzione di PE IL, CC, BI, AO TO e RO IN dal delitto di cui al capo M) per non essere stata raggiunta la prova dell'effettiva acquisizione della sostanza stupefacente, mentre invece - secondo il ricorrente - la completa ed approfondita disamina del materiale probatorio e cioè delle conversazioni telefoniche intercettate avrebbe dovuto portare all'affermazione della responsabilità degli imputati;
- assoluzione di AO AN e AO RI dal delitto associativo, mentre la partecipazione dei predetti all'associazione si desumeva chiaramente dal linguaggio criptato e convenzionale usato anche dai predetti nel corso delle conversazioni intercettate;
- esclusione dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 L. St. nei confronti di IT IL e AO TO nonostante che essi rappresentassero i cardini dell'associazione nei rispettivi territori (quello calabrese e quello romano) con funzioni di coordinamento delle varie attività dei componenti del gruppo;
- infine, concessione delle attenuanti generiche alla BI sull'erroneo presupposto della sua incensuratezza ed in considerazione di un preteso condizionamento derivante dal suo rapporto di convivenza con il IT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono destuiti di fondamento sia i ricorsi degli imputati, salvo quello di BI IN, che il ricorso del Procuratore generale.
Prima di esaminare le singole impugnazioni è necessario soffermarsi sulle questioni pregiudiziali comunemente sollevate da gran parte dei ricorrenti ed attinenti alla asserita violazione del principio di immutabilità del giudice ed alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
La violazione del principio di immutabilità del giudice è stata già dedotta in appello e viene riproposta in questa sede dai ricorrenti CC OR AM, RO CE e LI IO negli stessi termini già enunciati nei rispettivi atti di appello nei quali si contestava anche ai fini della rinnovazione degli atti già assunti, resesi necessaria per la mutata composizione del collegio, potesse ritenersi sufficiente, pur nel consenso delle parti, la semplice lettura delle dichiarazioni dei testi già escussi, essendo invece necessario l'esame diretto della persona che tali dichiarazioni aveva reso.
Come già ritenuto correttamente dal giudice di appello, l'assunto è infondato, Sul punto, invero, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 15/1/1999, ric. Iannasso, nel senso che la testimonianza raccolta dal primo giudice è utilizzabile per la decisione, nel caso di mutamento della composizione del collegio, mediante semplice lettura e senza ripetere l'esame del dichiarante allorché vi sia stato, come pacificamente avvenuto nella specie, l'accordo delle parti. Non appare, infatti, irragionevole ne' lesivo dei principi di oralità ed immediatezza che i verbali delle dichiarazioni già assunte nella pregressa fase dibattimentale, che fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento, vengono recuperate ai fini della decisione attraverso la loro lettura, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del disposto del secondo comma dell'art. 511 c.p.p. secondo cui: "la lettura dei verbali della dichiarazione è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo": il che può avvenire sia perché l'esame non possa aver luogo sia perché le parti prestino il loro consenso alla lettura, espressamente manifestato ovvero implicito nella mancata richiesta dell'esame diretto.
Anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, comprese quelle disposte in via di urgenza dal p.m. è stata dedotta sotto vari profili da gran parte dei ricorrenti che ripropongono questioni già sollevate nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente disattese dai giudizi di merito.
Tali questioni assumono particolare rilevanza perché il materiale probatorio su cui si fonda la affermazione di penale responsabilità degli imputati è costituito essenzialmente dal contenuto delle conversazioni intercettate.
Si deduce in particolare da parte dei ricorrenti AO TO, LI EL, moglie dello stesso, e LI IO, l'utilizzabilità delle dette intercettazioni per la tardiva convalida da parte del Gip del decreto adottato in via d'urgenza dal P.M. ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p. e l'impossibilità di attribuire efficacia di sanatoria alla successiva convalida, stante il disposto dello stesso comma 2 dell'art. 267 citato, secondo cui:
"se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati di essa non possono essere utilizzati".
Senonché, la Corte di merito, verificato che il provvedimento di convalida del Gip, pur tardivamente intervenuto, aveva in sè tutti i requisiti di forma (decreto motivato) e di sostanza (sia con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di reato che della assoluta necessità dell'intercettazione per la prosecuzione dell'indagine) prescritti dal primo comma dell'art. 267 c.p.p., - dunque - ben poteva configurarsi come "autorizzazione" per le successive operazioni di intercettazione, ferma naturalmente l'utilizzabilità delle intercettazioni precedentemente eseguite, prima che intervenisse la convalida.
Non si tratta, pertanto, di una sanatoria o ratifica successiva di intercettazioni non autorizzate che come tali non possono essere sanate perché affette da inutilizzabilità derivante dalla mancata copertura di regolare autorizzazione, ma di intercettazioni regolarmente disposte sulla base di un provvedimento avente forma e sostanza di autorizzazione la quale il giudice di merito ha esercitato i suoi poteri di controllo circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione a garanzia del diritto costituzionale protetto alla riservatezza della comunicazioni (art. 15 della Costituzione). Del pari correttamente la Corte di merito ha ritenuto infondate le doglianze, riproposte, in questa sede dai ricorrenti IT, AO, RO, CC, LI e LI, relative alla carenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi emessi dal P.M. ai sensi del terzo comma dell'art. 268 c.p.p. con riguardo alla utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria ed alle ragioni di urgenza che avevano reso necessario il ricorso ad apparecchiature poste al di fuori dei locali della Procura della Repubblica.
Rileva, infatti, la Corte territoriale che il P.M. presso il Tribunale di Locre aveva dato atto della insufficienza degli impianti esistenti presso quella Procura e delle eccezionali ragioni di urgenza connesse alla utilizzazione di impianti in dotazione alla p.g. e basate su specifiche circostanze emergenti da intercettazioni sisposte in altro procedimento (c.d. ONIG) dalle quali risultava la ripresa in termini immediatezza dei traffici di droga da parte del IT, appena dimesso dal carcere ove aveva scontato una pena per reati dello stesso tipo.
Gli stessi ricorrenti deducono anche l'illegittimità dei decreti autorizzativi emessi dal Gip, motivati con rinvio "per relationem" alle richieste del P.M..
Anche tali censure sono infondate poiché le richieste del P.M., pur esse ampiamente motivate, sono supportate inoltre dagli elementi posti a corredo degli atti di p.g. su cui la richiesta era fondata e sono stati essi stessi vagliati e recepiti dal Gip così come i giudici di merito avevano verificato già nel processo di primo grado mediante l'acquisizione del fascicolo delle intercettazioni disposte dal Gip contenenti i provvedimenti autorizzativi.
I provvedimenti autorizzativi del Gip, risultano quindi, perfettamente conformi quanto all'adempimento dell'obbligo motivazionale imposto dalla legge all'indirizzo fissato dalla sentenza delle sezioni uniti di questa Corte n. 17 del 21/6/2000, ric. Primavera, secondo cui è legittimo il provvedimento con il quale il Gip autorizza l'esecuzione delle intercettazioni telefoniche, motivato per "relationem" rispetto alla richiesta del P.M. ed alle informazioni di polizia ad essa allegate, allorché la motivazione non si limiti ad un rinvio, ma - come nel caso in esame - dimostri che gli elementi posti a sostegno della richiesta siano stati criticamente valutati e recepiti.
Passando al merito della vicenda processuale è palesemente infondato il motivo di ricorso, comune ai ricorrenti IT, AO, LI, RO e CC, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esistenza stessa degli elementi costitutivi di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90). I giudici di merito, infatti, sulla base delle disposte intercettazioni, protrattesi per un lungo arco di tempo, hanno motivatamente ravvisato gli elementi essenziali del reato associativo nell'accordo che legava i componenti del gruppo (taluno dai quali giudicato separatamente) con carattere permanente e la predisposizione di una organizzazione idonea al perseguimento delle programmate finalità associative ed, infine, con la consapevolezza da parte di ciascuno degli associati di partecipare con la propria azione al raggiungimento di tale risultato, fornendo un adeguato contributo alla sua realizzazione.
L'analisi delle conversazioni captate, nonostante il linguaggio convenzionale usato e, tuttavia, divenuto di facile interpretazione per la ricorrenza dei termini e l'incrociarsi dei riscontri, consentiva di delineare le basi dell'organizzazione con le sue ramificazioni estese fino alla Locride ed alla zona dei Castelli romani ed i ruoli svolti da ciascuno. Nè le caratteristiche strutturali dell'associazione sono venute meno, così come sostenuto da taluno dei ricorrenti (v., in particolare, AO) per l'esclusione da parte della Corte di merito dell'aggravante, contestata al IT, al RO ed allo stesso AO, di aver promosso, costituito, diretto ed organizzato l'associazione poiché anche all'interno della mera partecipazione appare delineato il ruolo svolto da ciascuno e la funzionale divisione dei compiti con la quale, nel caso di specie, si è reso possibile sopperire all'assenza di una direzione unitaria ed organizzativa non compiutamente accertata. D'altra parte, neppure le ristrettezze economi che angustiano taluno dei concorrenti, come il IT sempre alla ricerca di mezzi economici per fronte non solo agli approvvigionamenti di droga, ma anche ai bisogni familiari, costituiscono motivo per sostenere, come fa lo stesso IT, l'insussistenza di una compagine associativa anche traendo spunti riduttivi dall'uno o dall'altra conversazione intercettata e prescindendo dal quadro d'assieme risultante dal complesso delle intercettazioni e che è stato ben evidenziato dai giudici del merito nelle sue componenti essenziali che delineano inequivocabilmente i contorni nell'associazione ed i ruoli svolti da ciascun partecipe. L'esame dei ricorsi di ciascun imputato con riferimento sia alla propria partecipazione all'associazione che alle specifiche responsabilità in relazione ai vari episodi delittuosi emersi a seguito delle disposte intercettazioni telefoniche rivela un comune vizio di fondo costituito dall'impostazione critica, espressa in forma di vizio di motivazione, rispetto al significato attribuito alle varie conversazioni come recepito dai giudicanti con argomentazioni logiche, basate su precisi riferimenti di fatto. Soprattutto con riguardo alla natura della merce indicata con termini criptici (macchine, coca-cola buona buona, birre, fichi, maglioni, erbe etc.), ammettono i ricorrenti di considerare ancora una volta che essa è stata desunta sulla scorta del quadro complessivo delle telefonate intercettate nelle quali i termini usare per mascherare la vera natura dei rapporti tra i componenti del sodalizio non consentono interpretazioni alternative rispetto a quelle ricavatene dai giudicanti cui, del resto, gli interessati neppur contrappongono una loro versione di segno contrario avente un minimo di credibilità.
Tali considerazioni riferiscono specificatamente ai reati di cui ai capi A), D), E), F), G), L), O), P), e Q) ascritti a IT IL;
ai capi A), O) e Q) ascritti a AO TO;
ai capi A),ed O) ascritti ad LI EL VI, moglie del AO, il cui stabile inserimento nell'associazione appare pienamente provato, nonostante l'unicità dell'episodio addebitatole, sulla base della conversazione telefonica intercorsa con il IT dalla quale si desume, anche attraverso il linguaggio criptico usato, il ruolo da lei svolto a fianco del marito quale terminale degli approvvigionamenti di droga effettuati dal IT in Calabria e destinati alla zona dei Castelli romani;
ai capi A), D), E), ed F) ascritti a RO IN;
ai capi A), D), E), F), G), I), O), e T) ascritti al CC;
al capo I) ascritto al LL in concorso col CC;
al capo O) ascritto al LI in concorso con IT, AO, LI e CC, il primo dei quali nel corso di una telefonata rimprovera il LI (Totò) di avergli procurato "macchine" non buone, ricevendone come risposta che egli lo aveva ripetutamente avvertito della cattiva qualità della merce ed il suggerimento di "mettere olio nel motore" per tentare di recuperarla. Attengono poi al merito della vicenda le contestazioni del ricorrente circa l'identificazione del personaggio indicato come Ò" nell'attuale imputato, tenuto conto delle precise circostanze di fatto indicate nella sentenza impugnata in base alla quale si è pervenuta alla sua identificazione, valutando per il resto, così per tale episodio come per tutti gli altri contestati sulla base delle disposte intercettazioni, l'inamissibiltà di doglianza attinenti all'interpretazione del linguaggio usato e dal contenuto della conversazioni captate, come tali costituenti questioni di fatto rimesse al giudice del merito e sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte se la motivazione, come nei casi in esame, risponde ai criteri della logica e del senso comune. Anche con riferimento alle ulteriori richieste i ricorsi degli imputati appaiono inammissibili poiché la sentenza impugnata su ciascun punto ha fornito adeguata risposta ed i motivi riproposti in questa sede non tengono in alcun conto le ragioni addotte dal giudice di appello, così risultando generici per la mancanza di riferimenti ai punti o capi del provvedimento censurato. Così è a dire:
- quanto al ricorso del IT, con riguardo al preteso vizio di motivazione in ordine al richiesto accertamento peritale sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo ex art. 70 c.p.p., disatteso dalla Corte di merito non soltanto, come erroneamente indicato dal ricorrente, con riferimento alla diretta percezione del suo stato da parte dei componenti del collegio, ma soprattutto sulla base della normalità dei dati dal diario clinico, opportunamente acquisito;
con riguardo ancora alla richiesta di perizia fonica sulla telefonata intercettata il 20/6/1994, al fine di accertare se lo stesso IT fosse realmente uno degli interlocutori, stante la ritenuta utilizzabilità, per i motivi ampiamente esposti, delle telefonate intercettate al 20/6/94 e cioè prima della convalida del Gip e, comunque, la loro assoluta irrilevanza.
Analoghe considerazioni devono svolgersi ancora:
- quanto al ricorso di AO TO con riferimento alla mancata concessione allo stesso della attenuanti generiche, motivata dalla Corte di merito richiamando i precedenti penali per estorsione e rissa;
- quanto al ricorso di LL SE, con riferimento alla "inservibilità" della sostanza come stupefacente, attese le sue condizioni di degrado e, comunque, dovendosi tener conto, secondo il ricorrente, della lieve entità del fatto, ai sensi del 5^ comma dell'art. 73 DPR 309/90 in considerazione della infinita qualità e quantità della sostanza stupefacente (cannabis), mentre risulta dalla stessa sentenza impugnata che trattasi di una partita, comunque smerciata dal LL, acquisita da lui non occasionalmente e destinata all'approvvigionamento della zona di insediamento dello stesso in OS e che, seppur di qualità scadente, non aveva indotto il medesimo ad interrompere i rapporti con il CC, suo fornitore, al quale il LL chiede, tutta vai, "merce" di migliore qualità. Sicché pare ingiustificata non solo la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità del fatto, ma anche la censura del ricorrente sull'entità dell'aumento di pena fissato a titolo di continuazione per il reato oggetto del presente processo con quello associativo di cui alla sentenza della stessa Corte di appello di Reggio Calabria del 18/4/1997 relativa alla partecipazione del LL ad una distinta associazione dedita al traffico di droga ed operante nell'area di OS (v. sentenza impugnata cfr. 64);
- quanto al ricorso del LI, infine, con riferimento ancora, da un lato alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, DPR cit., tenuto conto della scarsa qualità della merce, e dall'altro al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente osservare come anche in tal caso la corte di merito ha motivatamente disatteso le richieste avanzate dall'imputato con riferimento sotto il primo profilo all'entità del prezzo corrisposto per l'acquisto della droga dal IT e, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, fra l'altro sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Rimane da considerare la posizione di BI IN, già convivente di IT IL in epoca anteriore ala marzo del 1995 allorché costui iniziò altro rapporto di convivenza con CU Fiammetta, assolta in appello dai reati ascrittile (art. 73 e 74 DPR 309/90). Ritiene la Corte che il ricorso della BI sia fondato perché la motivazione della sentenza di condanna emessa a suo carico si basa su elementi assai fragili, spiegabili in base al rapporto di convivenza che la legava al IT che ella attendeva alla stazione per riportarlo a casa quando egli ritornava dalla Calabria dopo essersi ivi rifornito di droga ed alle cui richieste la donna accedeva (tuttavia di controvoglia, come risulta dalle telefonate intercettate) quando il IT, essendo lontano da Roma la sollecitava a rintracciare il RO e LI AS. Tale compito è svolto di malanimo dalla BI non senza aver cercato ogni scusa per sottrarsi a quanto richiestole, adducendo perfino di non aver sufficiente benzina nella sua auto e giungendo fino al punto di rifiutarsi apertamente di svolgere l'incarico affidatole come risulta dalla telefonata del 4/9/94, h. 19,02, riportata dalla ricorrente nell'atto di impugnazione e richiamata dalla stessa sentenza impugnata (cfr. 20) senza, tuttavia, che alcuna logica conclusione ne venisse tratta.
Comporta, inoltre, la convinzione che l'BI fosse tutt'al più soltanto consapevole dell'attività illecita del convivente, senza tuttavia ad essa fornire contributi causali apprezzabili che non rientrassero nell'ambito dei normali rapporto di convivenza, la circostanza che - contrariamente alla LI - nelle poche telefonate che la riguardano non risulta che l'BI usi mai un linguaggio criptico convenzionale. Si impone, pertanto, nei suoi confronti l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, tenuto conto dell'assenza di ulteriori elementi da valutare a carico dell'imputata.
Va disatteso, invece, in ogni sua parte, come richiesto dallo stesso rappresentante della pubblica accusa presso questa Corte, il ricorso proposto dal Procuratore Generale per l'esclusiva incidenza nel merito dei motivi dedotti sia con riferimento al capo H) in ordine al quale il IT e il CC erano stati assolti dalla Corte di merito, sia con riferimento al capo M, per il quale analoga decisione era stata adottata dai giudici di appello sulla base di una approfondita disamina del materiale probatorio acquisito (intercettazioni telefoniche) con particolare riguardo al momento consumativo del reato, dovendosi ritenere secondo il P.G. ricorrente che la consegna della droga, contrariamente a quanto divisato da quei giudici, nelle circostanze di fatto desumibili dalle conversazioni intercettate fosse stata già effettuata o fosse quanto meno imminente.
Analoghe considerazioni devono farsi sul ricorso del P.G. sia con riferimento all'assoluzione di AO AN e AO RI del reato associativo di cui al capo A), attesa comunque la genericità, episodicità ed incertezza di riferimenti anche nominativi degli elementi acquisiti a loro carico, sia per quanto concerne l'esclusione dell'aggravante di cui al primo comma dell'articolo 74 L. Stupef. nei confronti di IT IL e AO TO. La doglianza del P.G. per la concessione delle attenuanti generiche alla BI resta, infine, assorbita dall'annullamento senza rinvio della relativa condanna disposta da questa Corte.
Per le considerazioni svolte da sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti di BI IN per non aver commesso i fatti addebitatile vanno, invece, rigettati i ricorsi del P.G. e degli altri ricorrenti con la condanna di questi ultimi in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BI IN per non aver commesso il fatto. Rigetta i ricorsi del P.G. e degli altri ricorrenti e condanna questi ultimi in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001