Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 28293
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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Massime1

In tema di intercettazioni telefoniche, qualora il Gip provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d'urgenza da parte del PM ai sensi dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., la stessa convalida può configurarsi come "autorizzazione" per le successive operazioni di intercettazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal primo comma dell'art. 267 cod. proc. pen., ferma restando l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite prima che intervenisse la convalida.

Commentario1

  • 1Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 28293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28293
Data del deposito : 10 aprile 2001

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