CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: GARAU ANDREA, Presidente
AR ZO, EL
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.s. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Sassari
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259001985965000 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259001985965000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259001985965000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 604/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Richiesta estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.07.2025 Ricorrente_1 s.s. S.S. c.f. P.IVA_1, con socio amministratore Società 1 s.r.l., c.f.
P.IVA 2 rappr.ta legalmente dal dott. Nominativo_1, (CF_1), con sede in Tempio
AN (SS) ed elettivamente domiciliata in Genova, Indirizzo_1 presso il prof. avv. Difensore 1 (CF_Difensore_1), fax Telefono_1; pec: Email_1), che la rappresenta e l'assiste in virtù di procura ex art. 12, comma 7-bis, d. lgs. 546/1992 agli atti, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, Indirizzo_2 e sede locale in Sassari,
Indirizzo 3, in persona del suo legale rappr.te p.t., pec: Email_3. avverso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10220259001985965/000 notificata per posta in data 15.05.2025 per una somma totale di € 774.950,33.
Parte ricorrente riteneva l'intimazione totalmente illegittima e pertanto veniva impugnata sulla base delle motivazioni esplicitate in ricorso.
Eccepiva preliminarmente che l'intimazione di pagamento in epigrafe è stata fatta sulla base della cartella 10220230007689943000 dell'importo di € 2.613,98 per IMU pretesa dal Comune di Arzachena, nonché sulla base dell'atto impoesattivo TW9038D01149/2022 dell'importo di € 770.325,22 preteso dall'Agenzia delle
Entrate - Direz. prov. Sassari per IVA - IRES - IRAP e accessori per l'anno 2015.
Per quanto attiene all'intimazione basata sulla cartella 10220230007689943000 dell'importo di € 2.613,98 si evidenzia che detto importo è stato versato all'AdEr, che ne ha rilasciato quietanza pienamente liberatoria, che si produce. Nessuna pretesa di pagamento può dunque legittimamente in oggi essere fatta valere a carico della società solvente.
Per quanto attiene all'atto impoesattivo TW9038D01149/2022 dell'importo di € 770.325,22 si evidenzia che detto atto è stato totalmente annullato con la sentenza della Corte di 2° grado della Sardegna, 14/4-18/4/2025,
n. 564 che con amplissima motivazione ha riformato in toto la sentenza della CGT di 1° grado di Sassari
24/4/2024, n. 292, la quale aveva rigettato il ricorso di parte contribuente avverso il predetto atto impoesattivo.
Concludeva chiedendo a questa Corte di 1° grado di Sassari adita di voler annullare l'atto impugnato in quanto illegittimo e comunque privo di giuridico fondamento, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni. Con vittoria di spese di lite per le quali il difensore nominato ne chiedeva la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c., in quanto antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 01.08.2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione (P.IVA_3)-
Indirizzo_2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'area territoriale di Sassari, Indirizzo_3, avente domicilio digitale all'indirizzo pec protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it, rappresentata e difesa, giusta procura repertorio n. 181515, raccolta 12772, del giorno 25 luglio 2024, notaio Nominativo_2 di Roma, dall'avv. Difensore_2, (CF_Difensore_2) responsabile del contenzioso esattoriale della Sardegna.
Con proprie controdeduzioni l'ADER riconosceva il pagamento della cartella n. 10220230007689943000 dell'importo di € 2.613,98, mentre per la cartella n. TW9038D01149/2022 si riteneva non legittimata in quanto unico soggetto legittimato a contraddire è l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Sassari, tuttavia, non è stata convenuta in giudizio. In ogni caso, dopo averlo consultato l'ente impositore ha provveduto, in data 28.7.2025 a sgravare totalmente il carico, sottolineando che il flusso telematico è stato trasmesso in data 30.7.2025, dopo l'emissione dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio, preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, visti gli atti conciliativi depositati dichiara cessata la materia del contendere con condanna alle spese di giudizio.
Quanto alle spese di giustizia le spesse devono essere poste a carico, come da dispositivo, unicamente alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, soccombente virtuale, e non all'Agente della Riscossione che non ricevette alcuna comunicazione di sgravio dall'ente impositore. Ciò va affermato a correzione dell'errore contenuto in tal senso nel dispositivo comunicato alle parti nella immediatezza della decisione presa in udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di lite pari ad € 5.000,00 oltre accessori se previsti come per legge a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: GARAU ANDREA, Presidente
AR ZO, EL
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.s. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Sassari
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259001985965000 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259001985965000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259001985965000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 604/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Richiesta estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.07.2025 Ricorrente_1 s.s. S.S. c.f. P.IVA_1, con socio amministratore Società 1 s.r.l., c.f.
P.IVA 2 rappr.ta legalmente dal dott. Nominativo_1, (CF_1), con sede in Tempio
AN (SS) ed elettivamente domiciliata in Genova, Indirizzo_1 presso il prof. avv. Difensore 1 (CF_Difensore_1), fax Telefono_1; pec: Email_1), che la rappresenta e l'assiste in virtù di procura ex art. 12, comma 7-bis, d. lgs. 546/1992 agli atti, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, Indirizzo_2 e sede locale in Sassari,
Indirizzo 3, in persona del suo legale rappr.te p.t., pec: Email_3. avverso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10220259001985965/000 notificata per posta in data 15.05.2025 per una somma totale di € 774.950,33.
Parte ricorrente riteneva l'intimazione totalmente illegittima e pertanto veniva impugnata sulla base delle motivazioni esplicitate in ricorso.
Eccepiva preliminarmente che l'intimazione di pagamento in epigrafe è stata fatta sulla base della cartella 10220230007689943000 dell'importo di € 2.613,98 per IMU pretesa dal Comune di Arzachena, nonché sulla base dell'atto impoesattivo TW9038D01149/2022 dell'importo di € 770.325,22 preteso dall'Agenzia delle
Entrate - Direz. prov. Sassari per IVA - IRES - IRAP e accessori per l'anno 2015.
Per quanto attiene all'intimazione basata sulla cartella 10220230007689943000 dell'importo di € 2.613,98 si evidenzia che detto importo è stato versato all'AdEr, che ne ha rilasciato quietanza pienamente liberatoria, che si produce. Nessuna pretesa di pagamento può dunque legittimamente in oggi essere fatta valere a carico della società solvente.
Per quanto attiene all'atto impoesattivo TW9038D01149/2022 dell'importo di € 770.325,22 si evidenzia che detto atto è stato totalmente annullato con la sentenza della Corte di 2° grado della Sardegna, 14/4-18/4/2025,
n. 564 che con amplissima motivazione ha riformato in toto la sentenza della CGT di 1° grado di Sassari
24/4/2024, n. 292, la quale aveva rigettato il ricorso di parte contribuente avverso il predetto atto impoesattivo.
Concludeva chiedendo a questa Corte di 1° grado di Sassari adita di voler annullare l'atto impugnato in quanto illegittimo e comunque privo di giuridico fondamento, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni. Con vittoria di spese di lite per le quali il difensore nominato ne chiedeva la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c., in quanto antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 01.08.2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione (P.IVA_3)-
Indirizzo_2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'area territoriale di Sassari, Indirizzo_3, avente domicilio digitale all'indirizzo pec protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it, rappresentata e difesa, giusta procura repertorio n. 181515, raccolta 12772, del giorno 25 luglio 2024, notaio Nominativo_2 di Roma, dall'avv. Difensore_2, (CF_Difensore_2) responsabile del contenzioso esattoriale della Sardegna.
Con proprie controdeduzioni l'ADER riconosceva il pagamento della cartella n. 10220230007689943000 dell'importo di € 2.613,98, mentre per la cartella n. TW9038D01149/2022 si riteneva non legittimata in quanto unico soggetto legittimato a contraddire è l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Sassari, tuttavia, non è stata convenuta in giudizio. In ogni caso, dopo averlo consultato l'ente impositore ha provveduto, in data 28.7.2025 a sgravare totalmente il carico, sottolineando che il flusso telematico è stato trasmesso in data 30.7.2025, dopo l'emissione dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio, preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, visti gli atti conciliativi depositati dichiara cessata la materia del contendere con condanna alle spese di giudizio.
Quanto alle spese di giustizia le spesse devono essere poste a carico, come da dispositivo, unicamente alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, soccombente virtuale, e non all'Agente della Riscossione che non ricevette alcuna comunicazione di sgravio dall'ente impositore. Ciò va affermato a correzione dell'errore contenuto in tal senso nel dispositivo comunicato alle parti nella immediatezza della decisione presa in udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di lite pari ad € 5.000,00 oltre accessori se previsti come per legge a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau