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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 208/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE OL ZZ, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies,
c.p.c. terzo comma, la seguente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello, al n. 208 R.G. dell'anno 2025 tra:
, (C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Mariano Consentino, giusta procura allegata nell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angelo Salvatore Vita, giusto mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pantelleria n. 2/2024 pubblicata il giorno 08.07.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 10/5/2022, chiamava in giudizio Parte_1 il proprio dottore commercialista dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Pantelleria, chiedendone la condanna al pagamento di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno patito a causa della condotta negligente e colposa del predetto commercialista,
Pag. 1 a 4 concretizzatasi nell'avere omesso di fornire all'attore le dovute informazioni sulla possibilità di compiere operazioni fiscali compatibili con il regime di cui alla L. 208/2015. CP_ In particolare, lo deduceva che in data 31/10/2019 l' di Trapani aveva proceduto a Pt_1 contestargli l'indebita fruizione, per il periodo d'imposta 2015, del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/2014, come modificata dalla L. 208/2015, norme che prevedevano l'abbattimento della contribuzione obbligatoria pari al 35%.
Inoltre, l'odierno appellante rappresentava che, a causa di non corrette informazioni provenienti dal medesimo commercialista, aveva posto in essere, sotto un profilo prettamente fiscale, operazioni incompatibili con il regime contributivo forfetario di cui aveva chiesto l'applicazione per l'anno di imposta 2015, emettendo fatture imponibili ai fini IVA.
In ultimo, lo rappresentava che a causa delle predette irregolarità fiscali, veniva gravato Pt_1 del versamento della somma di euro 2.500,00, comprensiva delle sanzioni accessorie.
1.1) Si costituiva dinanzi al Giudice di prime cure il , chiedendo il rigetto della CP_1 domanda
2) Con sentenza n. 2/24 del 8/7/2024, qui impugnata, il Giudice di Pace di Pantelleria, ricondotta la fattispecie allo schema codicistico della responsabilità professionale secondo cui il professionista incaricato di una consulenza ha l'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni che siano di utilità e rientrino nell'ambito della sua competenza, ha rigettato la domanda.
Osserva, in particolare, il Giudice di Pace che “Seppur in tema di responsabilità professionale il professionista incaricato di una consulenza ha l'obbligo –a norma dell'art. 1176, comma 2 C.C. –di fornire al cliente tutte le informazioni che siano di utilità e rientrino nell'ambito della sua competenza fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazione … , è anche vero che incombe sul cliente la prova del danno e, soprattutto, dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta negligente imputabile al professionista e il pregiudizio subito;
il cliente è tenuto quindi a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista –vedi ex plurimis Cass. 9917/2010-
Orbene, ad avviso del Giudice di prime cure, “lo non ha in alcun modo assolto l'onere di provare Pt_1 che la modifica del regime contributivo agevolato (la cui istanza ammissiva era presentata dallo senza Pt_1 avvalersi dell'opera del professionista), sia stato da questi diligentemente e tempestivamente comunicato al commercialista cui aveva conferito incarico per curare la contabilità e, inoltre, che il gli abbia reso CP_1 informazioni errate e/o parziali inducendolo così in errore” astenendosi oltretutto l'attore dal provare
Pag. 2 a 4 “di avere tutti i requisiti per l'ammissione all'agevolazione fiscale;
agevolazione fiscale che esclusivamente la condotta del commercialista avrebbe così compromesso”.
3) Avverso la detta sentenza propone appello, con atto di citazione tempestivamente notificato il 30/1/2025, , lamentando l'errore in cui è incorso il Parte_1
Giudicante nel porre a carico dell'attore – una volta provata l'esistenza del contratto d'opera professionale, circostanza pacifica tra le parti - l'onere di provare la negligenza del professionista, laddove sarebbe stato onere del convenuto, dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa.
4) Infondatezza dell'appello
In virtù del principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ. sez. VI, 28/05/2014, n. 12002) occorre da subito esaminare l'infondatezza della domanda dell'appellante sotto il profilo del quantum debeatur.
4.1) Invero, risulta di tutta evidenza che l'obbligo di pagamento degli importi richiesti dall' all'odierno appellante, a titolo di recupero di somme non versate dallo per CP_2 Pt_1
l'indebita applicazione del regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 180/14 come modificata dalla L. n. 208/15, in mancanza dei requisiti di legge, deriva unicamente dall'applicazione della normativa di settore alle prestazioni in concreto fatturate dall'odierno appellante.
Si legge, infatti, nell'avviso del 31 ottobre 2019: “a seguito di controlli incrociati con gli archivi CP_2 dell'Agenzia delle Entrate è emerso che per l'anno 2015 ha fruito di agevolazioni contributive non spettanti, ai sensi della legge indicata in oggetto. Il regime contributivo previdenziale agevolato può essere richiesto e ottenuto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 per fruire del beneficio fiscale di cui alla medesima disposizione normativa, che nel suo caso, nel periodo indicato non risulta goduto. Si è provveduto quindi, con decorrenza retroattiva, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute per il periodo specificato, in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento. L'importo della contribuzione, maggiorato degli oneri accessori previsti per legge dovrà essere versato in base alle scadenze inserite nella comunicazione che l'Istituto invia in occasione della tariffazione annuale”.
Conseguentemente, l'obbligo del relativo versamento contributivo non discende dall'asserito difetto informativo lamentato dallo al quale – a tutto concedere – sarebbero imputabili Pt_1 le sole sanzioni applicate dall'Ente previdenziale, a titolo di danno emergente direttamente riconducibile al dedotto errore professionale.
Pag. 3 a 4 Orbene, dalla documentazione versata nel fascicolo informatico dall'odierno appellante non è desumibile l'eventuale importo dovuto a titolo di sanzione posto che tanto dall'allegato n. 3 all'atto di citazione, costituito dalla comunicazione dell' quanto dagli allegati n. 4 e n. 5 CP_2 costituiti dalle quietanze di versamento – protocolli telematici B0200802573130820 del
23/8/2020 e B0200802573190820 del 19/8/2020 – non è possibile ravvisare in dettaglio l'eventuale presenza di somme versate a titolo di sanzione.
Del tutto sfornita di prova risulta essere, pertanto, la voce di danno astrattamente riconoscibile all'appellante, gravato del relativo onere probatorio (Cass. Civ. sez. III, 06/07/2020, n.13873).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda risarcitorie dello non può essere Pt_1 accolta, con conseguente rigetto dell'appello.
5) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria, in ragione del concreto svolgimento dell'odierno giudizio di appello.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta l'appello proposto da nei riguardi della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Pantelleria n. 2/2024 pubblicata il giorno 8.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Marsala, 10/12/2025
Il Giudice
CE OL ZZ
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE OL ZZ, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies,
c.p.c. terzo comma, la seguente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello, al n. 208 R.G. dell'anno 2025 tra:
, (C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Mariano Consentino, giusta procura allegata nell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angelo Salvatore Vita, giusto mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pantelleria n. 2/2024 pubblicata il giorno 08.07.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 10/5/2022, chiamava in giudizio Parte_1 il proprio dottore commercialista dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Pantelleria, chiedendone la condanna al pagamento di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno patito a causa della condotta negligente e colposa del predetto commercialista,
Pag. 1 a 4 concretizzatasi nell'avere omesso di fornire all'attore le dovute informazioni sulla possibilità di compiere operazioni fiscali compatibili con il regime di cui alla L. 208/2015. CP_ In particolare, lo deduceva che in data 31/10/2019 l' di Trapani aveva proceduto a Pt_1 contestargli l'indebita fruizione, per il periodo d'imposta 2015, del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/2014, come modificata dalla L. 208/2015, norme che prevedevano l'abbattimento della contribuzione obbligatoria pari al 35%.
Inoltre, l'odierno appellante rappresentava che, a causa di non corrette informazioni provenienti dal medesimo commercialista, aveva posto in essere, sotto un profilo prettamente fiscale, operazioni incompatibili con il regime contributivo forfetario di cui aveva chiesto l'applicazione per l'anno di imposta 2015, emettendo fatture imponibili ai fini IVA.
In ultimo, lo rappresentava che a causa delle predette irregolarità fiscali, veniva gravato Pt_1 del versamento della somma di euro 2.500,00, comprensiva delle sanzioni accessorie.
1.1) Si costituiva dinanzi al Giudice di prime cure il , chiedendo il rigetto della CP_1 domanda
2) Con sentenza n. 2/24 del 8/7/2024, qui impugnata, il Giudice di Pace di Pantelleria, ricondotta la fattispecie allo schema codicistico della responsabilità professionale secondo cui il professionista incaricato di una consulenza ha l'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni che siano di utilità e rientrino nell'ambito della sua competenza, ha rigettato la domanda.
Osserva, in particolare, il Giudice di Pace che “Seppur in tema di responsabilità professionale il professionista incaricato di una consulenza ha l'obbligo –a norma dell'art. 1176, comma 2 C.C. –di fornire al cliente tutte le informazioni che siano di utilità e rientrino nell'ambito della sua competenza fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazione … , è anche vero che incombe sul cliente la prova del danno e, soprattutto, dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta negligente imputabile al professionista e il pregiudizio subito;
il cliente è tenuto quindi a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista –vedi ex plurimis Cass. 9917/2010-
Orbene, ad avviso del Giudice di prime cure, “lo non ha in alcun modo assolto l'onere di provare Pt_1 che la modifica del regime contributivo agevolato (la cui istanza ammissiva era presentata dallo senza Pt_1 avvalersi dell'opera del professionista), sia stato da questi diligentemente e tempestivamente comunicato al commercialista cui aveva conferito incarico per curare la contabilità e, inoltre, che il gli abbia reso CP_1 informazioni errate e/o parziali inducendolo così in errore” astenendosi oltretutto l'attore dal provare
Pag. 2 a 4 “di avere tutti i requisiti per l'ammissione all'agevolazione fiscale;
agevolazione fiscale che esclusivamente la condotta del commercialista avrebbe così compromesso”.
3) Avverso la detta sentenza propone appello, con atto di citazione tempestivamente notificato il 30/1/2025, , lamentando l'errore in cui è incorso il Parte_1
Giudicante nel porre a carico dell'attore – una volta provata l'esistenza del contratto d'opera professionale, circostanza pacifica tra le parti - l'onere di provare la negligenza del professionista, laddove sarebbe stato onere del convenuto, dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa.
4) Infondatezza dell'appello
In virtù del principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ. sez. VI, 28/05/2014, n. 12002) occorre da subito esaminare l'infondatezza della domanda dell'appellante sotto il profilo del quantum debeatur.
4.1) Invero, risulta di tutta evidenza che l'obbligo di pagamento degli importi richiesti dall' all'odierno appellante, a titolo di recupero di somme non versate dallo per CP_2 Pt_1
l'indebita applicazione del regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 180/14 come modificata dalla L. n. 208/15, in mancanza dei requisiti di legge, deriva unicamente dall'applicazione della normativa di settore alle prestazioni in concreto fatturate dall'odierno appellante.
Si legge, infatti, nell'avviso del 31 ottobre 2019: “a seguito di controlli incrociati con gli archivi CP_2 dell'Agenzia delle Entrate è emerso che per l'anno 2015 ha fruito di agevolazioni contributive non spettanti, ai sensi della legge indicata in oggetto. Il regime contributivo previdenziale agevolato può essere richiesto e ottenuto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 per fruire del beneficio fiscale di cui alla medesima disposizione normativa, che nel suo caso, nel periodo indicato non risulta goduto. Si è provveduto quindi, con decorrenza retroattiva, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute per il periodo specificato, in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento. L'importo della contribuzione, maggiorato degli oneri accessori previsti per legge dovrà essere versato in base alle scadenze inserite nella comunicazione che l'Istituto invia in occasione della tariffazione annuale”.
Conseguentemente, l'obbligo del relativo versamento contributivo non discende dall'asserito difetto informativo lamentato dallo al quale – a tutto concedere – sarebbero imputabili Pt_1 le sole sanzioni applicate dall'Ente previdenziale, a titolo di danno emergente direttamente riconducibile al dedotto errore professionale.
Pag. 3 a 4 Orbene, dalla documentazione versata nel fascicolo informatico dall'odierno appellante non è desumibile l'eventuale importo dovuto a titolo di sanzione posto che tanto dall'allegato n. 3 all'atto di citazione, costituito dalla comunicazione dell' quanto dagli allegati n. 4 e n. 5 CP_2 costituiti dalle quietanze di versamento – protocolli telematici B0200802573130820 del
23/8/2020 e B0200802573190820 del 19/8/2020 – non è possibile ravvisare in dettaglio l'eventuale presenza di somme versate a titolo di sanzione.
Del tutto sfornita di prova risulta essere, pertanto, la voce di danno astrattamente riconoscibile all'appellante, gravato del relativo onere probatorio (Cass. Civ. sez. III, 06/07/2020, n.13873).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda risarcitorie dello non può essere Pt_1 accolta, con conseguente rigetto dell'appello.
5) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria, in ragione del concreto svolgimento dell'odierno giudizio di appello.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta l'appello proposto da nei riguardi della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Pantelleria n. 2/2024 pubblicata il giorno 8.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Marsala, 10/12/2025
Il Giudice
CE OL ZZ
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