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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia - V 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65163.2024 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento Tari anno 2020 emesso dal Comune di Formia indicato in epigrafe (n. prot. 65163 importo 3.181,00), deducendo la mancata notifica di un atto prodromico, il difetto di motivazione, vizi attinenti alle sanzioni.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Formia, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Intanto l'eccezione di mancata notifica di un atto prodromico non coglie nel segno.
L'atto impugnato è, difatti, il primo atto con cui viene richiesto il pagamento del tributo in contestazione.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste.
La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento statuendo come “…….per consolidata giurisprudenza di questa Corte non tutti gli atti richiamati dall'avviso devono per ciò stesso essere necessariamente allegati, dovendo circoscriversi tale obbligo -sanzionato a pena di nullità, in via generale dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e, per quanto concerne gli avvisi ICI, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, norma abrogata e riprodotta nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, - soltanto a quegli atti che risultino indispensabili a sostenere le "ragioni" della pretesa intese in senso ampio e quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, con la conseguenza che rimangono esclusi dall'obbligo di allegazione "gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione" (cfr. Corte cass. 5, sez. 17.10.2008 n. 25371; id. 5, sez. 18.12.2009 n. 26683). Occorre rilevare al riguardo che tanto nel precedente regime normativo (cfr. L. n. 142 del 1990, art. 47, comma 1 "Tutte le deliberazioni comunali...sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge") quanto nella successiva disciplina normativa (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124, comma 1, T.U. enti locali), le delibere emesse dalla Giunta, sono assoggettate al medesimo regime di pubblicità legale previsto per le deliberazioni consiliari, aventi o meno natura regolamentare, essendo assicurato l'effetto di conoscibilità per i terzi dalla pubblicazione presso l'albo pretorio. La medesima disciplina delle forme di pubblicità, applicabile alle delibere giuntali e consiliari, consente di riferire ad entrambi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento non si estende agli atti dei quali il contribuente abbia già integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione degli stessi su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge (cfr. Corte cass. 5, sez. 17.10.2008 n. 25371; id. SU 14.5.2010 n. 11722)" Ord.Sez. V n. 13105 del 2012. Ancora “in tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa" Cass. Ord. 20620/2019.
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi (ubicazione dell'immobile, tipo di utenza, metratura, ragioni fattuali e giuridiche dell'imposizione, indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui rivolgersi per chiarimenti ed altro) perché possa dirsi assolto l'obbligo di motivazione imposto dalla normativa vigente.
Anche con riferimento alle sanzioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Si legge nell'atto impugnato “nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, la sanzione amministrativa di €. 648,90 pari al 30,00% del tributo dovuto non versato in applicazione dell'art. 33 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI e dell'art. 1 comma 165 della L. 296/2006, oltre agli interessi previsti sempre dall'art. 33 comma 7 del citato Regolamento per la disciplina della TARI. Alla sanzione per Omesso o Parziale versamento non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli artt. 16 comma 3 e 17 comma 2 del D. Lgs. 472 del 18.12.1997”.
Il ricorrente non evidenziava (né provava) alcun elemento (buona fede, legittimo affidamento, incertezza giuridica, ecc...) che potesse giustificare la mancata applicazione della sanzione che, nel caso in esame, deve necessariamente seguire all'accertamento della violazione fiscale in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del
23 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia - V 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65163.2024 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento Tari anno 2020 emesso dal Comune di Formia indicato in epigrafe (n. prot. 65163 importo 3.181,00), deducendo la mancata notifica di un atto prodromico, il difetto di motivazione, vizi attinenti alle sanzioni.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Formia, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Intanto l'eccezione di mancata notifica di un atto prodromico non coglie nel segno.
L'atto impugnato è, difatti, il primo atto con cui viene richiesto il pagamento del tributo in contestazione.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste.
La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento statuendo come “…….per consolidata giurisprudenza di questa Corte non tutti gli atti richiamati dall'avviso devono per ciò stesso essere necessariamente allegati, dovendo circoscriversi tale obbligo -sanzionato a pena di nullità, in via generale dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e, per quanto concerne gli avvisi ICI, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, norma abrogata e riprodotta nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, - soltanto a quegli atti che risultino indispensabili a sostenere le "ragioni" della pretesa intese in senso ampio e quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, con la conseguenza che rimangono esclusi dall'obbligo di allegazione "gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione" (cfr. Corte cass. 5, sez. 17.10.2008 n. 25371; id. 5, sez. 18.12.2009 n. 26683). Occorre rilevare al riguardo che tanto nel precedente regime normativo (cfr. L. n. 142 del 1990, art. 47, comma 1 "Tutte le deliberazioni comunali...sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge") quanto nella successiva disciplina normativa (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124, comma 1, T.U. enti locali), le delibere emesse dalla Giunta, sono assoggettate al medesimo regime di pubblicità legale previsto per le deliberazioni consiliari, aventi o meno natura regolamentare, essendo assicurato l'effetto di conoscibilità per i terzi dalla pubblicazione presso l'albo pretorio. La medesima disciplina delle forme di pubblicità, applicabile alle delibere giuntali e consiliari, consente di riferire ad entrambi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento non si estende agli atti dei quali il contribuente abbia già integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione degli stessi su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge (cfr. Corte cass. 5, sez. 17.10.2008 n. 25371; id. SU 14.5.2010 n. 11722)" Ord.Sez. V n. 13105 del 2012. Ancora “in tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa" Cass. Ord. 20620/2019.
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi (ubicazione dell'immobile, tipo di utenza, metratura, ragioni fattuali e giuridiche dell'imposizione, indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui rivolgersi per chiarimenti ed altro) perché possa dirsi assolto l'obbligo di motivazione imposto dalla normativa vigente.
Anche con riferimento alle sanzioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Si legge nell'atto impugnato “nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, la sanzione amministrativa di €. 648,90 pari al 30,00% del tributo dovuto non versato in applicazione dell'art. 33 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI e dell'art. 1 comma 165 della L. 296/2006, oltre agli interessi previsti sempre dall'art. 33 comma 7 del citato Regolamento per la disciplina della TARI. Alla sanzione per Omesso o Parziale versamento non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli artt. 16 comma 3 e 17 comma 2 del D. Lgs. 472 del 18.12.1997”.
Il ricorrente non evidenziava (né provava) alcun elemento (buona fede, legittimo affidamento, incertezza giuridica, ecc...) che potesse giustificare la mancata applicazione della sanzione che, nel caso in esame, deve necessariamente seguire all'accertamento della violazione fiscale in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del
23 gennaio 2026.