CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19053 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di XXXXXXXXXXXX per il delitto di tentato omicidio, in concorso, commesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 23 ottobre 2025. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico complesso e promiscuo motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, oltre che omissioni motivazionali e travisamenti di «risultanze fattuali decisive». Ha lamentato l’omessa valutazione del profilo afferente all’animus necandi e la carente investigazione da parte dei giudici di merito che si sono limitati a dare atto dell’esito Penale Sent. Sez. 1 Num. 19053 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/04/2026 dell’azione delittuosa. Allo scopo di dimostrare la pesante condotta provocatoria delle vittime e, dunque, la plausibilità di una alternativa ricostruzione fattuale era stata prodotta una memoria difensiva che, tuttavia, non è stata adeguatamente presa in considerazione. Peraltro, anche il comportamento successivo alla colluttazione, in uno con l’allontanamento dal luogo dei fatti, non è stato valutato ai fini del recesso volontario. Il ricorrente ha lamentato l’omessa disamina di un verbale redatto in sede di indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen. relativo alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXin merito ad alcune ferite riportate dal fratello del ricorrente. Si tratta di elementi descritti nella memoria difensiva riportata per stralcio nel ricorso e pretermessi dall’esame dei giudici di merito, sebbene idonei a dimostrare uno svolgimento dei fatti alternativo a quello descritto nel provvedimento impugnato. Altro aspetto trascurato è stato quello dei rapporti tra i protagonisti della vicenda oggetto del procedimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Rv. 215828 l’insegnamento, successivamente ribadito costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L’affermazione si pone in continuità con l’ulteriore, altrettanto pacifico, orientamento in base al quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01;Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 - 01). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella 2 fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, [...], Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). 3. Nel caso di specie, la ricostruzione dei giudici di merito ha dato congruamente conto delle fonti valorizzate ai fini della ricostruzione dello svolgimento dei fatti. La gravità indiziaria è stata ricostruita attraverso dichiarazioni rese, in particolare, dalla persona offesa XXXXXXe da XXXXXXXXXXXXX presente al momento in cui sono avvenuti i fatti presso il parcheggio del campo sportivo di Roseto Capo Spulico la notte del 23 ottobre 2025. I convergenti provvedimenti di merito hanno descritto l’aggressione da parte dell’indagato con altri tre soggetti nei confronti delle vittime con l’uso di strumenti di offesa (diversamente indicati dai due testi in una mazza da baseball e in un machete). Le dichiarazioni testimoniali sono state giudicate attendibili e genuine, oltre che supportate da significativi elementi di conferma desunti dalle riprese delle videocamere di sorveglianza installate sulle pubbliche vie e dagli esiti della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’indagato e del fratello (anch’egli indagato per il medesimo fatto nel presente procedimento), del sopralluogo eseguito dove sono avvenuti i fatti e della documentazione sanitaria relativa alle ferite riscontrate sulle vittime. XXXXXXXXXXXXX ha riportato ferite da taglio su varie parti del corpo ed è stato ricoverato in codice rosso, versando in pericolo di vita. XXXXXX ha subito la frattura della teca cranica ed ha avuto una prognosi di trenta giorni. Da tali elementi il Tribunale ha giudicato convalidata la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari in punto di utilizzazione di un’arma da taglio di apprezzabili dimensioni. I giudici di merito hanno preso in esame le versioni rese da alcuni degli indagati in sede di interrogatori di garanzia soffermandosi sulla tesi delle provocazioni subite dagli stessi indagati, sulla non credibilità della riferita natura accidentale delle lesioni e, ancora, sulle contraddizioni tra le diverse versioni difensive e sulla incompatibilità delle stesse con i dati oggettivi. È stata illustrata la natura collettiva dell’azione e il coinvolgimento dell’indagato nell’aggressione commessa in danno delle vittime con un coltello di grosse dimensioni (tipo machete) compatibile con la natura delle lesioni riscontrate sulle persone offese. Sono state affrontate e risolte le allegazioni in punto di qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla ipotizzata configurabilità dei reati di rissa o di lesioni. A tale proposito, sono stati valorizzati gli strumenti di offesa, le zone del corpo attinte, la 3 pluralità dei colpi inferti. È stata esclusa la legittima difesa, così come la circostanza attenuante della provocazione e l’ipotizzata desistenza. In particolare, quanto alla legittima difesa, è stata evidenziata la circostanza dell’avvenuta perdita della disponibilità dell’arma da parte della persona offesa NI nelle prime fasi dell’aggressione e la possibilità di fuga da parte degli indagati. In punto di esigenze cautelari, sono state richiamate le modalità del fatto e la personalità particolarmente violenta dell’indagato; tutti elementi ritenuti tali da giustificare l’applicazione della misura della custodia in carcere e l’inidoneità di un regime cautelare più attenuato. 4. Il ricorso, con il quale è stata contestata la sola gravità indiziaria, si sofferma, in termini generici, su elementi fattuali asseritamente pretermessi dalla disamina dei giudici di merito, senza avvedersi che si tratta, in gran parte di profili presi in considerazione e rispetto ai quali si propone una, non consentita, rilettura meramente confutativa. Così, le questioni della natura provocatoria della condotta della vittima e della configurabilità della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio sono state congruamente prese in considerazione alla luce dell’effettivo svolgimento dei fatti per come riferito dalle credibili persone offese e in considerazione della natura del mezzo lesivo utilizzato (un machete di grosse dimensioni) e delle ferite causate alle vittime, una delle quali si è trovata in pericolo di vita. Le versioni difensive tese a dimostrare uno svolgimento ei fatti alternativo e incompatibile con la configurabilità del tentato omicidio, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, sono state prese in considerazione e smentite alla luce delle risultanze obiettive, fra le quali, l’incompatibilità con le ferite riportate dalle persone offese (in particolare, da XXXXX). Non assume rilievo decisivo, pertanto, la lamentata mancata considerazione dei rilievi contenuti nella (riportata per stralcio) memoria difensiva che riguarda, appunto, la versione difensiva ampiamente smentita e totalmente incompatibile con la ricostruzione di cui all’ordinanza impugnata. La mera mancata enunciazione della memoria difensiva non assume rilievo decisivo ai fini della individuazione di un preciso vizio della motivazione dovendosi avere riguardo al contenuto effettivo dell’atto pretermesso e alla decisività delle relative allegazioni. Va richiamato, sul punto il costante orientamento di questa Corte nel senso che «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente 4 incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 – 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220 - 01). 5. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di XXXXXXXXXXXX per il delitto di tentato omicidio, in concorso, commesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 23 ottobre 2025. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico complesso e promiscuo motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, oltre che omissioni motivazionali e travisamenti di «risultanze fattuali decisive». Ha lamentato l’omessa valutazione del profilo afferente all’animus necandi e la carente investigazione da parte dei giudici di merito che si sono limitati a dare atto dell’esito Penale Sent. Sez. 1 Num. 19053 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/04/2026 dell’azione delittuosa. Allo scopo di dimostrare la pesante condotta provocatoria delle vittime e, dunque, la plausibilità di una alternativa ricostruzione fattuale era stata prodotta una memoria difensiva che, tuttavia, non è stata adeguatamente presa in considerazione. Peraltro, anche il comportamento successivo alla colluttazione, in uno con l’allontanamento dal luogo dei fatti, non è stato valutato ai fini del recesso volontario. Il ricorrente ha lamentato l’omessa disamina di un verbale redatto in sede di indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen. relativo alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXin merito ad alcune ferite riportate dal fratello del ricorrente. Si tratta di elementi descritti nella memoria difensiva riportata per stralcio nel ricorso e pretermessi dall’esame dei giudici di merito, sebbene idonei a dimostrare uno svolgimento dei fatti alternativo a quello descritto nel provvedimento impugnato. Altro aspetto trascurato è stato quello dei rapporti tra i protagonisti della vicenda oggetto del procedimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Rv. 215828 l’insegnamento, successivamente ribadito costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L’affermazione si pone in continuità con l’ulteriore, altrettanto pacifico, orientamento in base al quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01;Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 - 01). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella 2 fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, [...], Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). 3. Nel caso di specie, la ricostruzione dei giudici di merito ha dato congruamente conto delle fonti valorizzate ai fini della ricostruzione dello svolgimento dei fatti. La gravità indiziaria è stata ricostruita attraverso dichiarazioni rese, in particolare, dalla persona offesa XXXXXXe da XXXXXXXXXXXXX presente al momento in cui sono avvenuti i fatti presso il parcheggio del campo sportivo di Roseto Capo Spulico la notte del 23 ottobre 2025. I convergenti provvedimenti di merito hanno descritto l’aggressione da parte dell’indagato con altri tre soggetti nei confronti delle vittime con l’uso di strumenti di offesa (diversamente indicati dai due testi in una mazza da baseball e in un machete). Le dichiarazioni testimoniali sono state giudicate attendibili e genuine, oltre che supportate da significativi elementi di conferma desunti dalle riprese delle videocamere di sorveglianza installate sulle pubbliche vie e dagli esiti della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’indagato e del fratello (anch’egli indagato per il medesimo fatto nel presente procedimento), del sopralluogo eseguito dove sono avvenuti i fatti e della documentazione sanitaria relativa alle ferite riscontrate sulle vittime. XXXXXXXXXXXXX ha riportato ferite da taglio su varie parti del corpo ed è stato ricoverato in codice rosso, versando in pericolo di vita. XXXXXX ha subito la frattura della teca cranica ed ha avuto una prognosi di trenta giorni. Da tali elementi il Tribunale ha giudicato convalidata la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari in punto di utilizzazione di un’arma da taglio di apprezzabili dimensioni. I giudici di merito hanno preso in esame le versioni rese da alcuni degli indagati in sede di interrogatori di garanzia soffermandosi sulla tesi delle provocazioni subite dagli stessi indagati, sulla non credibilità della riferita natura accidentale delle lesioni e, ancora, sulle contraddizioni tra le diverse versioni difensive e sulla incompatibilità delle stesse con i dati oggettivi. È stata illustrata la natura collettiva dell’azione e il coinvolgimento dell’indagato nell’aggressione commessa in danno delle vittime con un coltello di grosse dimensioni (tipo machete) compatibile con la natura delle lesioni riscontrate sulle persone offese. Sono state affrontate e risolte le allegazioni in punto di qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla ipotizzata configurabilità dei reati di rissa o di lesioni. A tale proposito, sono stati valorizzati gli strumenti di offesa, le zone del corpo attinte, la 3 pluralità dei colpi inferti. È stata esclusa la legittima difesa, così come la circostanza attenuante della provocazione e l’ipotizzata desistenza. In particolare, quanto alla legittima difesa, è stata evidenziata la circostanza dell’avvenuta perdita della disponibilità dell’arma da parte della persona offesa NI nelle prime fasi dell’aggressione e la possibilità di fuga da parte degli indagati. In punto di esigenze cautelari, sono state richiamate le modalità del fatto e la personalità particolarmente violenta dell’indagato; tutti elementi ritenuti tali da giustificare l’applicazione della misura della custodia in carcere e l’inidoneità di un regime cautelare più attenuato. 4. Il ricorso, con il quale è stata contestata la sola gravità indiziaria, si sofferma, in termini generici, su elementi fattuali asseritamente pretermessi dalla disamina dei giudici di merito, senza avvedersi che si tratta, in gran parte di profili presi in considerazione e rispetto ai quali si propone una, non consentita, rilettura meramente confutativa. Così, le questioni della natura provocatoria della condotta della vittima e della configurabilità della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio sono state congruamente prese in considerazione alla luce dell’effettivo svolgimento dei fatti per come riferito dalle credibili persone offese e in considerazione della natura del mezzo lesivo utilizzato (un machete di grosse dimensioni) e delle ferite causate alle vittime, una delle quali si è trovata in pericolo di vita. Le versioni difensive tese a dimostrare uno svolgimento ei fatti alternativo e incompatibile con la configurabilità del tentato omicidio, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, sono state prese in considerazione e smentite alla luce delle risultanze obiettive, fra le quali, l’incompatibilità con le ferite riportate dalle persone offese (in particolare, da XXXXX). Non assume rilievo decisivo, pertanto, la lamentata mancata considerazione dei rilievi contenuti nella (riportata per stralcio) memoria difensiva che riguarda, appunto, la versione difensiva ampiamente smentita e totalmente incompatibile con la ricostruzione di cui all’ordinanza impugnata. La mera mancata enunciazione della memoria difensiva non assume rilievo decisivo ai fini della individuazione di un preciso vizio della motivazione dovendosi avere riguardo al contenuto effettivo dell’atto pretermesso e alla decisività delle relative allegazioni. Va richiamato, sul punto il costante orientamento di questa Corte nel senso che «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente 4 incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 – 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220 - 01). 5. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5