Legge 14 febbraio 1994, n. 114

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    Giurisprudenza1

    • 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/09/2007, n. 761
      Provvedimento: 'REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA Composta dai magistrati Dott. Rossella Scerbo Presidente Dott. Mauro Oliviero Magistrato Dott. Ida Contino Magistrato relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 13442 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti dei sig.ri: 1) AL NI, nato a [...] il [...] e residente a [...]in via de Salvo 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Alvaro ed Antonio Marazzita ed elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido alla via Corace 46 presso lo studio dell'avv. …
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      • art. 2 Cost.·
      • danno erariale·
      • art. 58 d.lgs 267/2000·
      • dolo·
      • danno all'immagine·
      • art. 479 c.p.·
      • responsabilità amministrativo-contabile·
      • incandidabilità·
      • colpa grave·
      • art. 97 Cost.·
      • nullità elezione·
      • concorrente extraneus·
      • ripartizione danno·
      • azione popolare·
      • art. 117 c.p.

    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
      a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;
      b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;
      c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.
    • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.
    • Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.