Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 37999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37999 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
37999-25
Composta da:
AN TO CI IE
SI LA EM OS
ON SA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent.n.1274 PU-02/10/2025 R.G.N.20981/2025 in caso di diffusione de presente provvediment ometières generalità gli altri del Centificativ a norma delar 5. d.lgs 12593 in quanto disposte d'ufficio anchiesta di parte imposto dalie legge
RO CA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello Caltanissetta in data 21/01/2025
preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere CI IE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. AN Tornabene difensore della parte civile AS NC LI che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Salvatore Domante per RO CA il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
A
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 26/09/2023, con la quale RO CA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitti di rapina e lesioni aggravate, con condanna anche al risarcimento del danno in favore parte civile costituita, AS NC LI.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge (art. 606 lett. d) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale e la mancata acquisizione della documentazione sanitaria che avrebbe consentito di superare asserite discrepanze in merito alla ricostruzione dei fatti, incidenti sulla attendibilità della persona offesa;
2.2. violazione di legge (art. 606 lett. b) cod proc. pen.) in relazione agli artt. 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., avuto riguardo al giudizio di attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il delitto di lesioni ed alla valutazione delle dichiarazioni dei testi Iannuzzo Danila, Medico Michele, del Maresciallo Radisi, nonché del teste Ramundi Naghaina;
2.3 violazione di legge (art. 606 lett, b) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 583 e 192 cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle lesioni gravi e cioè dell'indebolimento permanente dell'organo respiratorio, in assenza di una certificazione medica;
2.4. violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. ) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 61 n.1 cod. pen., per la ritenta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi;
2.5. violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in punto di responsabilità per il delitto di rapina non essendo dimostrato che l'impossessamento del telefono da parte dell'imputato fosse diretto a controllare i messaggi, avuto riguardo alla ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa;
a tal proposito il ricorrente lamenta anche la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024; 2.6. violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed all'entità degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione;
2.7. violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 529 cod. proc. pen. perché, stante l'insussistenza della circostanza aggravante di cui
all'art. 583 cod. pen., difetterebbe la condizione di procedibilità per il delitto di lesioni di cui al capo a);
2.8. violazione di legge (art. 606 lett. b) cod,. proc. pen.) in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., avendo la Corte di appello irrogato una pena sproporzionata e non mitigata dalla concessione delle attenuanti generiche;
2.9. con l'ultimo motivo il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per estinzione dei reati dovuta a prescrizione.
3. Con memoria in data 25/09/2025 il difensore ha ribadito le proprie considerazioni con particolare riferimento ai primi cinque motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere i motivi proposti aspecifici e manifestamente infondati.
2. La Corte d'appello con riferimento alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, l'ha ritenuta non necessaria alla luce della documentazione sanitaria prodotta dalla Pubblica accusa e dalla parte civile. Sul punto, va detto che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, [...], Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, [...], Rv. 194487). A ciò si aggiunga che secondo altro consolidato principio di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [...], Rv. 240995). Ciò posto, l'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione sulla non necessità della richiesta integrazione.
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Nel caso di specie, poi, il ricorrente non chiarisce in cosa consisterebbero le divergenze tra la documentazione sanitaria prodotta (cartelia clinica) ed il verbale di Pronto Soccorso ed il pregiudizio che da tale presunta divergenza ne sarebbe derivato sicchè il motivo appare generico posto che l'acquisizione di un documento nel giudizio di appello, postula sempre che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015, [...], Rv. 26502201).
2. I successivi motivi da 2 a 5 sono non consentiti perchè reiterativi di doglianze già prospettate in grado di appello ed ivi disattese con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili. La Corte di merito, come il primo giudice, ha ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa il cui racconto è risultato pienamente credibile perché lineare, coerente e scevro da ogni enfatizzazione oltre che suffragato da certificazione medica attestante le lesioni di carattere permanente "deviazione destro convessa del setto nasale", con conseguente menomazione dell'organo di respirazione, frutto della brutale aggressione subita dallo AS ad opera del RO (sul punto Sez. 5, n. 430 del 14/11/1984, [...]). Il giudice di appello ha dato conto anche del velo di reticenza di alcuni testi escussi, le cui dichiarazioni, lungi dallo screditare la testimonianza della persona offesa, sono apparse di scarso rilievo ed inidonee a scalfire la veridicità del racconto dello AS e dei suoi genitori (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
3. I motivi con i quali il ricorrente deduce travisamenti probatori in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni ed in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'indebolimento permanente di un organo e dei futili motivi, nonché in relazione al delitto di rapina, sono generici perchè non si confrontano con la diffusa motivazione della Corte di appello che alle pagg. 12,13 e 14 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, affidato a dati probatori univocamente valutati nei due gradi di giudizio. In particolare, dell'indebolimento permanente dell'organo si è sopra detto, quanto all'aggravante dei futili motivi va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la gelosia può integrare detta circostanza aggravante quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nel caso in cui sia espressione di spirito punitivo innescato da reazioni emotive aberranti (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, [...]; Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, [...]).
AA
Nella specie, è stato evidenziato che la determinazione criminosa fu data dalla gelosia e da uno stimolo possessivo abnorme per lo scambio di messaggi, a mezzo "social", tra la fidanzata e la persona offesa. Con riferimento al delitto di rapina la sentenza impugnata ha ricostruito minuziosamente la dinamica dei fatti ritenendo ampiamente dimostrata la consumazione della rapina "propria" (del telefono cellulare e della banconota di 10 euro) conformandosi ai principi della giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità del reato in presenza di un profitto di natura non strettamente economica (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, [...]; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, [...]) ed alla integrazione del reato in presenza del dolo cd. concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, [...]). Non risulta, poi, che il ricorrente abbia avanzato, in grado di appello, la richiesta di applicazione dell'attenuante della "minore gravità", introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, pertanto il relativo motivo è indeducibile.
4. Generiche e manifestamente infondate sono anche le doglianze difensive relative alla ritenuta recidiva (reiterata, infraquinquennale in relazione al capo a) e specifica, reiterata ed infraquinquennale in relazione al capo b), riportate al motivo n.
6. La Corte di merito ha condiviso il giudizio espresso dal primo giudice esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando la perdurante inclinazione al delitto, che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione dei reati "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, [...]; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713).
5. Corretta è anche la motivazione relativa all'aumento di pena per la continuazione (anni uno e mesi otto di reclusione), operato avendo riguardo al criterio di cui all'art. 81, co. 4, cod. pen.
6. Il motivo sulla mancanza di querela per il delitto di lesioni, è manifestamente infondato sol che si consideri la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.
7. Sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche (motivo 8), va ribadito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.
Nel caso esaminato il giudice di merito ha ben motivato la decisione valorizzando i precedenti penali dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli, esplicitando il calcolo effettuato per giungere alla pena finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre alla multa.
8. Generico e manifestamente infondato è, infine, il nono motivo sulla intervenuta prescrizione, tenuto conto che i reati sono stati commessi il 24/2/2017 e che anche la prescrizione più breve per il delitto di lesioni aggravate non è maturata per effetto della ritenuta recidiva aggravata (Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, [...]).
9. Per quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 10. In applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Rv. 283886 in motivazione). 11. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese richieste dalla parte civile.
Così deciso il 02/10/2025
Il Consigliere est. CI IE
Juvia felli
Il Presidente AN TO
Dispone, a norma dell'art.52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l'indicazione
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZION PENALE 24 NOV. 2025
Con
PREMA
NORVEST
delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nel
provvedimento.
CORE
NOR
Il Presidente AN TO Arpels Cay-h
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 NOV. 2025
IL
IL
IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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