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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/11/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB ON
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 13/11/2025 nella causa iscritta al n. 990 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO CHIEFFALLO, Parte_1 ricorrente
e
, Controparte_1 resistente contumace
e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico pubblicate dell'I.C. Statale di Arsoli per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Le conclusioni delle parti
1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto al maggior punteggio previsto dal D.M.
n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica e l'emanazione dei provvedimenti utili alla conseguente modifica delle graduatorie di circolo e d'istituto in cui la parte ricorrente è inserita.
2. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
1. La questione giuridica controversa riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente
(inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2024) all'attribuzione del maggior punteggio (6 punti) previsto dal D.M. n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica, in luogo del minor punteggio (0,6 punti) riconosciuto per il servizio militare effettivamente svolto non in costanza di rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica.
2. I fatti documentati ed incontestati tra le parti, rilevanti per la soluzione della presente controversia, possono riassumersi come segue.
3. Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2024.
4. Parte ricorrente ha prestato il servizio civile precedentemente all'instaurazione di qualsiasi rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, e quindi non in costanza di rapporto ai sensi della normativa secondaria applicata.
5. Parte ricorrente, in applicazione di tale normativa, è quindi stata inserita in graduatoria con il riconoscimento di punti 0,6 per ogni anno del servizio civile prestato.
6. Parte ricorrente invoca il proprio diritto al riconoscimento del maggior punteggio di 6 punti per ogni anno del servizio civile prestato, riconosciuto dalla normativa secondaria per l'ipotesi in cui il servizio sia stato svolto in costanza di rapporto.
7. L'amministrazione resistente, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
8. Parte ricorrente è stato autorizzata alla notifica ex art. 151 c.p.c. per i controinteressati, nessuno dei quali si è costituito.
9. In via preliminare deve affermarsi la giurisdizione ordinaria posto che la domanda della parte ricorrente è specificamente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo secondo un determinato punteggio, riconosciuto direttamente dalla normazione primaria secondo la tesi esposta, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo impeditivo.
10. Nel merito, la normativa secondaria invocata è costituita dal D.M. 50/2021, che disciplina i punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale
ATA triennio 2021/2023.
11. L'Allegato A punto A dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”. 12. Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e pertanto a fronte di esso è riconosciuto il punteggio di punti 6 per anno.
13. Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è invece considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e a fronte di esso è riconosciuto il minor punteggio di 0,6 per anno.
14. La ratio della normativa secondaria è quella, evidente dal tenore stesso delle disposizioni richiamate, di valorizzare maggiormente il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo al servizio prestato presso l'amministrazione scolastica, al fine di equiparare il trattamento del dipendente scolastico chiamato a prestare il servizio di leva e quello del dipendente non chiamato alla leva;
al tempo stesso, viene comunque riconosciuto un punteggio, sebbene diverso ed inferiore, per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego scolastico, equiparandolo al servizio preso presso la pubblica amministrazione, al fine di non discriminare l'aspirante che è stato chiamato comunque alla leva.
15. Il decreto ministeriale non è in contrasto con la normativa primaria di riferimento.
16. Deve aversi riguardo innanzitutto alle norme del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 riferite al rapporto tra rapporto di impiego e servizio militare di leva.
17. L'art. 569, co. 3, relativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rubricato
“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 485, co. 7, relativo al personale docente, inserito nella Sezione IV al “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, che dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
18. Le disposizioni citate non possono trovare diretta applicazione per il caso di richiesta di inserimento nelle graduatorie in quanto relative alla diversa fattispecie del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, fattispecie diversa da quella concorsuale, finalizzata all'instaurazione del rapporto di impiego, in cui rilevano le diverse capacità desumibili dalle esperienze svolte.
19. È utile evidenziare, in ogni caso, come dette norme impongono, in ogni caso, il riconoscimento del servizio militare reso, senza tuttavia imporre una identica disciplina per tutte le diverse situazioni soggettive (servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, pubblico o privato, o non in costanza di rapporto di lavoro). E tanto coerentemente con l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare (Cass. Civ, Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020) di cui al punto motivazionale successivo.
20. La norma da ultimo citata riguarda appunto la “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” e dispone per quanto qui interessa che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
21. Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 non appaiono difformi dalla normativa indicata, la quale impone, al comma 1, di riconoscere al candidato un punteggio, per il servizio militare di leva, pari a quello attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici e, al comma 2, di riconoscere a tutti il periodo di tempo trascorso svolgendo il servizio militare.
22. La norma, laddove impone di considerare a tutti gli effetti “il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” in riferimento alla valutazione dei titoli è volta specificamente di precisare come il servizio militare debba esser riconosciuto, appunto al fine della valutazione dei titoli, come periodo svolto “in pendenza di rapporto di lavoro” e ciò a prescindere se tale servizio sia stato svolto in pendenza di rapporto di lavoro (pubblico o privato) o precedentemente ad esso, così imponendo il riconoscimento a tutti del servizio militare reso.
23. La norma non impone tuttavia un punteggio identico per tutte le situazioni sopra indicate ma si limita ad imporre l'attribuzione di un criterio nell'attribuzione del punteggio che deve essere pari a quello attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici, anzi suggerendo – con il plurale utilizzato nella rispetto ai “servizi prestati negli impieghi civili” – o comunque giustificando un diverso trattamento, in termini di punteggio, a seconda dell'impiego di provenienza.
24. In conclusione, la finalità della norma non è quella di equiparare tutte le posizioni - e tanto si giustifica in ragione della sede concorsuale in cui trova applicazione, volta appunto a classificare e quindi a distinguere le situazioni specifiche dei diversi candidati - ma quella di indicare un parametro oggettivo di riferimento per l'attribuzione dei punteggi.
25. Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 si muovono sulla linea delle ragioni dettate dalla norma primaria: riconoscono il punteggio per il servizio militare svolto da chiunque;
riconoscono il punteggio facendo riferimento ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; lo riconoscono diversificato se il servizio è stato reso in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica e, nel caso contrario, lo riconoscono al pari del servizio svolto presso altra amministrazione pubblica (anche se nessun servizio o rapporto lavorativo privato è stato in corso al momento della chiamata alla leva). 26. La normativa primaria (e quindi la conforme normativa secondaria secondaria) rispetta il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento dell'obbligo di leva “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”: non costituisce pregiudizio una diversità di trattamento giustificata da ragioni oggettive, e rispettosa di tutti i principi vigenti in materia, tra cui quello meritocratico stabilito dall'art. 97 ultimo comma Cost..
27. Al contrario, la tesi prospettata dal ricorrente condurrebbe al paradosso di istituire un indebito vantaggio per chi, avendo svolto il servizio militare e quindi un'attività del tutto avulsa da quella scolastica per cui il concorso è indetto, ottenesse il punteggio che viene attribuito a fronte di un anno di servizio effettivo presso l'Amministrazione scolastica al pari di chi, trovandosi effettivamente in tale seconda ipotesi, abbia maturato il bagaglio di anzianità ed esperienza in virtù delle quali viene appunto riconosciuto il relativo punteggio. Una completa equiparazione del servizio di leva ad un anno di servizio presso l'amministrazione scolastica, in termini di uguaglianza, ha senso soltanto laddove il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto, perdendo così senza sua colpa la possibilità di maturare il punteggio riconosciuto dalla normativa per lo svolgimento di un anno di effettivo servizio presso la medesima amministrazione di appartenenza. Al contrario, laddove tale servizio sia stato svolto precedentemente all'instaurazione del rapporto – come nel caso di specie, ed a prescindere dalla pregressa titolarità del titolo di studio – è pienamente conforma a tutti i principi fin qui riassunti la previsione che riconosce al periodo relativo il medesimo valore che sarebbe riconosciuto, se del caso, ad un analogo periodo di servizio presso qualsiasi altra amministrazione statale.
28. Sui profili oggetto di causa è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità – con sentenza n. 22429/2024 – che ha affermato, seppur con un percorso motivazionale non coincidente con quello svolto nel presente provvedimento, il principio per cui in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
29. Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa in diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 990/2023 r.g.:
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 14/11/2025
Il Giudice
IB ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB ON
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 13/11/2025 nella causa iscritta al n. 990 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO CHIEFFALLO, Parte_1 ricorrente
e
, Controparte_1 resistente contumace
e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico pubblicate dell'I.C. Statale di Arsoli per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Le conclusioni delle parti
1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto al maggior punteggio previsto dal D.M.
n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica e l'emanazione dei provvedimenti utili alla conseguente modifica delle graduatorie di circolo e d'istituto in cui la parte ricorrente è inserita.
2. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
1. La questione giuridica controversa riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente
(inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2024) all'attribuzione del maggior punteggio (6 punti) previsto dal D.M. n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica, in luogo del minor punteggio (0,6 punti) riconosciuto per il servizio militare effettivamente svolto non in costanza di rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica.
2. I fatti documentati ed incontestati tra le parti, rilevanti per la soluzione della presente controversia, possono riassumersi come segue.
3. Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2024.
4. Parte ricorrente ha prestato il servizio civile precedentemente all'instaurazione di qualsiasi rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, e quindi non in costanza di rapporto ai sensi della normativa secondaria applicata.
5. Parte ricorrente, in applicazione di tale normativa, è quindi stata inserita in graduatoria con il riconoscimento di punti 0,6 per ogni anno del servizio civile prestato.
6. Parte ricorrente invoca il proprio diritto al riconoscimento del maggior punteggio di 6 punti per ogni anno del servizio civile prestato, riconosciuto dalla normativa secondaria per l'ipotesi in cui il servizio sia stato svolto in costanza di rapporto.
7. L'amministrazione resistente, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
8. Parte ricorrente è stato autorizzata alla notifica ex art. 151 c.p.c. per i controinteressati, nessuno dei quali si è costituito.
9. In via preliminare deve affermarsi la giurisdizione ordinaria posto che la domanda della parte ricorrente è specificamente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo secondo un determinato punteggio, riconosciuto direttamente dalla normazione primaria secondo la tesi esposta, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo impeditivo.
10. Nel merito, la normativa secondaria invocata è costituita dal D.M. 50/2021, che disciplina i punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale
ATA triennio 2021/2023.
11. L'Allegato A punto A dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”. 12. Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e pertanto a fronte di esso è riconosciuto il punteggio di punti 6 per anno.
13. Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è invece considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e a fronte di esso è riconosciuto il minor punteggio di 0,6 per anno.
14. La ratio della normativa secondaria è quella, evidente dal tenore stesso delle disposizioni richiamate, di valorizzare maggiormente il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo al servizio prestato presso l'amministrazione scolastica, al fine di equiparare il trattamento del dipendente scolastico chiamato a prestare il servizio di leva e quello del dipendente non chiamato alla leva;
al tempo stesso, viene comunque riconosciuto un punteggio, sebbene diverso ed inferiore, per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego scolastico, equiparandolo al servizio preso presso la pubblica amministrazione, al fine di non discriminare l'aspirante che è stato chiamato comunque alla leva.
15. Il decreto ministeriale non è in contrasto con la normativa primaria di riferimento.
16. Deve aversi riguardo innanzitutto alle norme del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 riferite al rapporto tra rapporto di impiego e servizio militare di leva.
17. L'art. 569, co. 3, relativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rubricato
“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 485, co. 7, relativo al personale docente, inserito nella Sezione IV al “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, che dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
18. Le disposizioni citate non possono trovare diretta applicazione per il caso di richiesta di inserimento nelle graduatorie in quanto relative alla diversa fattispecie del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, fattispecie diversa da quella concorsuale, finalizzata all'instaurazione del rapporto di impiego, in cui rilevano le diverse capacità desumibili dalle esperienze svolte.
19. È utile evidenziare, in ogni caso, come dette norme impongono, in ogni caso, il riconoscimento del servizio militare reso, senza tuttavia imporre una identica disciplina per tutte le diverse situazioni soggettive (servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, pubblico o privato, o non in costanza di rapporto di lavoro). E tanto coerentemente con l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare (Cass. Civ, Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020) di cui al punto motivazionale successivo.
20. La norma da ultimo citata riguarda appunto la “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” e dispone per quanto qui interessa che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
21. Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 non appaiono difformi dalla normativa indicata, la quale impone, al comma 1, di riconoscere al candidato un punteggio, per il servizio militare di leva, pari a quello attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici e, al comma 2, di riconoscere a tutti il periodo di tempo trascorso svolgendo il servizio militare.
22. La norma, laddove impone di considerare a tutti gli effetti “il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” in riferimento alla valutazione dei titoli è volta specificamente di precisare come il servizio militare debba esser riconosciuto, appunto al fine della valutazione dei titoli, come periodo svolto “in pendenza di rapporto di lavoro” e ciò a prescindere se tale servizio sia stato svolto in pendenza di rapporto di lavoro (pubblico o privato) o precedentemente ad esso, così imponendo il riconoscimento a tutti del servizio militare reso.
23. La norma non impone tuttavia un punteggio identico per tutte le situazioni sopra indicate ma si limita ad imporre l'attribuzione di un criterio nell'attribuzione del punteggio che deve essere pari a quello attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici, anzi suggerendo – con il plurale utilizzato nella rispetto ai “servizi prestati negli impieghi civili” – o comunque giustificando un diverso trattamento, in termini di punteggio, a seconda dell'impiego di provenienza.
24. In conclusione, la finalità della norma non è quella di equiparare tutte le posizioni - e tanto si giustifica in ragione della sede concorsuale in cui trova applicazione, volta appunto a classificare e quindi a distinguere le situazioni specifiche dei diversi candidati - ma quella di indicare un parametro oggettivo di riferimento per l'attribuzione dei punteggi.
25. Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 si muovono sulla linea delle ragioni dettate dalla norma primaria: riconoscono il punteggio per il servizio militare svolto da chiunque;
riconoscono il punteggio facendo riferimento ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; lo riconoscono diversificato se il servizio è stato reso in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica e, nel caso contrario, lo riconoscono al pari del servizio svolto presso altra amministrazione pubblica (anche se nessun servizio o rapporto lavorativo privato è stato in corso al momento della chiamata alla leva). 26. La normativa primaria (e quindi la conforme normativa secondaria secondaria) rispetta il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento dell'obbligo di leva “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”: non costituisce pregiudizio una diversità di trattamento giustificata da ragioni oggettive, e rispettosa di tutti i principi vigenti in materia, tra cui quello meritocratico stabilito dall'art. 97 ultimo comma Cost..
27. Al contrario, la tesi prospettata dal ricorrente condurrebbe al paradosso di istituire un indebito vantaggio per chi, avendo svolto il servizio militare e quindi un'attività del tutto avulsa da quella scolastica per cui il concorso è indetto, ottenesse il punteggio che viene attribuito a fronte di un anno di servizio effettivo presso l'Amministrazione scolastica al pari di chi, trovandosi effettivamente in tale seconda ipotesi, abbia maturato il bagaglio di anzianità ed esperienza in virtù delle quali viene appunto riconosciuto il relativo punteggio. Una completa equiparazione del servizio di leva ad un anno di servizio presso l'amministrazione scolastica, in termini di uguaglianza, ha senso soltanto laddove il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto, perdendo così senza sua colpa la possibilità di maturare il punteggio riconosciuto dalla normativa per lo svolgimento di un anno di effettivo servizio presso la medesima amministrazione di appartenenza. Al contrario, laddove tale servizio sia stato svolto precedentemente all'instaurazione del rapporto – come nel caso di specie, ed a prescindere dalla pregressa titolarità del titolo di studio – è pienamente conforma a tutti i principi fin qui riassunti la previsione che riconosce al periodo relativo il medesimo valore che sarebbe riconosciuto, se del caso, ad un analogo periodo di servizio presso qualsiasi altra amministrazione statale.
28. Sui profili oggetto di causa è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità – con sentenza n. 22429/2024 – che ha affermato, seppur con un percorso motivazionale non coincidente con quello svolto nel presente provvedimento, il principio per cui in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
29. Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa in diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 990/2023 r.g.:
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 14/11/2025
Il Giudice
IB ON