Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 41357
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Sentenza 14 luglio 2015

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Non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., così ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso nè un danno economico per l'ente pubblico, nè una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 41357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41357
    Data del deposito : 14 luglio 2015

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