Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA LI NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo, Daniele Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour n.23;
Regione Marche - Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Dir. Agricoltura Svil.Rurale, Regione Marche - Dirigente Settore Competitivita' Imprese, Comitato Coordinamento Misura Istituito per la Misura 4.1 Investimenti Immobilizzazioni Materiali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Andrea Priori, Società Agricola AR di AR IK & C. S.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Giunta della Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, inviato tramite pec l' 11.05.2023, con cui è stata comunicata la non ammissibilità della domanda di aiuto n. 61248 presentata dal sig. LI per mancanza del requisito di progetto di cui al par. 5.1.3 del bando e del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 149 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza sempre in data 11.05.2023, nella parte in cui la ditta ricorrente è stata inserita tra quelle non ammesse a finanziamento; nonché di tutti gli atti connessi e correlati, ed in via subordinata di tutti gli atti presupposti, con cui è stato avviato e concluso il provvedimento di non ammissibilità del contributo, tra i quali in particolare:
- del bando della Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Bando Misura 4.1 - investimenti in immobilizzazioni materiali nella parte in cui al par. 6.1.4 si prevede che “in ogni caso la correzione di errore palese non può mai determinare l' aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno”; nonché del par. 5.5.2 del bando laddove si prevede che “tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell' istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare”;
- del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 480 dell' 08.07.2022 con cui si è consentito, per le domande di sostegno presentate a valere sul bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, la ridefinizione dei costi degli investimenti riferiti alle categoria di opere edili per le quali il bando prevede l'utilizzo del computo metrico semplificato qualora si riscontri l' applicazione anomala di specifici elementi del medesimo computo;
- della comunicazione inviata tramite pec il 04.08.2022 dalla Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con cui – in forza del Decreto n. 480 dell' 08.07.2022 - è stato ridefinito in maniera ingiustificata il costo dell' investimento agricolo della ditta del LI NC (indicato di seguito in narrativa come investimento n. 1), aumentandolo ad € 484.426,38, anziché ad € 403.683,87;
- del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 668 del 27.10.2022 con cui si è rettificato il bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, prevedendo l' ulteriore fattispecie di errore palese nell' ipotesi di priorità correttamente richiesta in riferimento al settore, ma con una scelta al suo interno della Tipologia di investimento prioritaria errata;
- della comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990 del 18.01.2023 con cui la Regione Marche anticipava la non ammissibilità della domanda presentata dal sig. LI;
- del verbale della seduta del CCM n. 19 del 3.3.2023 con cui è stato parzialmente accolto il riesame proposto dalla ditta ricorrente e di cui non si conosce il contenuto;
- del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 150 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 11.05.2023, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ditta ricorrente tra quelle ammesse a finanziamento;
- delle motivazioni adottate dalla Regione Marche che hanno portato alla comunicazione del provvedimento di non ammissibilità caricate sul portale SIAR e di cui - per la maggior parte - la difesa di parte ricorrente non ha cognizione (si è formulata al riguardo apposita istanza di accesso agli atti che è rimasta ad oggi priva di riscontro e ci si riserva quindi ogni e più ampia deduzione);
- della pec pervenuta dalla Regione Marche, Dipartimento Sviluppo economico, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Competitività delle Imprese – SDA MC del 16.06.2023 con cui è stata rigettata l' istanza di revisione in autotutela presentata dal ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TA LI NC il 21/11/2023:
- del provvedimento della Giunta della Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, inviato tramite pec l' 11.05.2023, con cui è stata comunicata la non ammissibilità della domanda di aiuto n. 61248 presentata dal sig. LI per mancanza del requisito di progetto di cui al par. 5.1.3 del bando e del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 149 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza sempre in data 11.05.2023, nella parte in cui la ditta ricorrente è stata inserita tra quelle non ammesse a finanziamento; nonché di tutti gli atti connessi e correlati, ed in via subordinata di tutti gli atti presupposti, con cui è stato avviato e concluso il provvedimento di non ammissibilità del contributo, tra i quali in particolare:
- del bando della Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Bando Misura 4.1 - investimenti in immobilizzazioni materiali nella parte in cui al par. 6.1.4 si prevede che “in ogni caso la correzione di errore palese non può mai determinare l' aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno”; nonché del par. 5.5.2 del bando laddove si prevede che “tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell' istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare”;
- del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 480 dell' 08.07.2022 con cui si è consentito, per le domande di sostegno presentate a valere sul bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, la ridefinizione dei costi degli investimenti riferiti alle categoria di opere edili per le quali il bando prevede l'utilizzo del computo metrico semplificato qualora si riscontri l' applicazione anomala di specifici elementi del medesimo computo;
- della comunicazione inviata tramite pec il 04.08.2022 dalla Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con cui – in forza del Decreto n. 480 dell' 08.07.2022 - è stato ridefinito in maniera ingiustificata il costo dell' investimento agricolo della ditta del LI NC (indicato di seguito in narrativa come investimento n. 1), aumentandolo ad € 484.426,38, anziché ad € 403.683,87;
- del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 668 del 27.10.2022 con cui si è rettificato il bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, prevedendo l' ulteriore fattispecie di errore palese nell' ipotesi di priorità correttamente richiesta in riferimento al settore, ma con una scelta al suo interno della Tipologia di investimento prioritaria errata;
- della comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990 del 18.01.2023 con cui la Regione Marche anticipava la non ammissibilità della domanda presentata dal sig. LI e delle motivazioni ivi riportate, di cui la difesa della ditta ricorrente ha preso visione solamente a seguito del deposito effettuato da controparte in data 01.09.2023 non essendo più visibili sul relativo portale;
- del verbale della seduta del CCM n. 19 del 3.3.2023 con cui è stato parzialmente accolto il riesame proposto dalla ditta ricorrente e delle motivazioni ivi riportate, di cui la ditta ricorrente ha preso visione solamente a seguito del deposito effettuato da controparte in data 01.09.2023, non avendo avuto riscontro all' istanza di accesso agli atti formulata;
- del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 150 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 11.05.2023, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ditta ricorrente tra quelle ammesse a finanziamento;
- delle motivazioni adottate dalla Regione Marche che hanno portato alla comunicazione del provvedimento di non ammissibilità caricate sul portale SIAR e di cui - per la maggior parte - la difesa di parte ricorrente non ha cognizione (si è formulata al riguardo apposita istanza di accesso agli atti che è rimasta ad oggi priva di riscontro e ci si riserva quindi ogni e più ampia deduzione);
- della pec pervenuta dalla Regione Marche, Dipartimento Sviluppo economico, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Competitività delle Imprese – SDA MC del 16.06.2023 con cui è stata rigettata l' istanza di revisione in autotutela presentata dal ricorrente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, e comunque connessi e correlati, tra i quali i seguenti:
- della DGR. 1138/2021, depositata in data 01.09.2023 dalla difesa della Regione Marche, per quanto interesse alla ditta ricorrente, nella parte in cui si prevede la metodologia da applicare per determinare il costo dei manufatti rurali (fabbricati a servizio delle attività agricole) delle tipologie ammissibili nell'ambito delle sotto misure 4.1, che si basa sulla predisposizione di costi unitari a mq per le varie componenti di un fabbricato e sull' identificazione di coefficienti di correzione che tengono conto di alcune particolari condizioni quali accessibilità dell' opera, altezza del fabbricato, maglia costruttiva, tipo di copertura, zona altimetrica e zona sismica; nonché dell' elenco riportato nella anzidetta delibera dei costi unitari di riferimento e dei coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo, ottenuto dalla moltiplicazione del costo unitario della componente per il coefficiente;
- della conseguente scheda di costo rettificata sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 1138/2021 della ditta LI NC depositata dalla Regione Marche costituendosi in giudizio l' 01.09.2023;
- del Decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC della Regione Marche n. 331 del 27.09.2023 nella parte in cui – nonostante l' incremento della dotazione finanziaria del bando disposto dalla DGR 1247 del 10.08.2023 e lo scorrimento della graduatoria – non ha inserito comunque la ditta LI tra quelle finanziabili;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. OV RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. NC LI è titolare della omonima impresa agricola che ha per oggetto sociale l’esercizio delle attività di cui all’ art. 2135 c.c. e delle leggi speciali e, in special modo, la coltivazione dei fondi rustici, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame, la trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, nonché l’esercizio delle attività connesse all’ agricoltura, compresa l’attività di agriturismo. L’ impresa agricola è specializzata nella coltivazione di cereali, foraggere e coltura porta – seme.
In data 18 maggio 2022, come previsto dal bando approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 1235 del 22 dicembre 2021, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 4.1 A) “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, la ditta ricorrente presentava alla Regione Marche la domanda di aiuto n. 61248, per la realizzazione di 7 investimenti.
Gli investimenti da realizzare erano i seguenti:
-1 – realizzazione di n. 2 capannoni agricoli per l’ essiccazione e stoccaggio delle produzioni aziendali di paglia, fieno e di semi di colture foraggere ed orticole, localizzati nel Comune di Apiro (MC), foglio 7 mappali 130 e 131. La spesa totale prevista era di € 403.683,87, oltre le spese tecniche per € 40.368,38, iva ed altri oneri esclusi;
-2 e 3 – realizzazione di un invaso per l’ accumulo di acqua piovana e recinzione perimetrale, situato nel Comune di Apiro (MC), distinto al Catasto Terreni al foglio 7, mappali 137, 226 e 227. Le dimensioni del lago previste erano di m. 35 x 35 con profondità di m. 3; l’ invaso aveva la funzione di irrigare il vigneto già impiantato per una superficie di 3,1981 ettari, un oliveto per una superficie da impiantare di 2,7778 ettari, un oliveto da impiantare per un ettaro circa. Il perimetro del lago sarebbe stato opportunamente recintato. Per la realizzazione dell’ invaso era prevista una spesa di € 136.932,71, mentre per la recinzione una spesa di € 6.270,66, oltre le spese tecniche per € 14.320,33, iva ed altri oneri esclusi;
4 e 5 – realizzazione di varie strutture mobili per allevamento di n. 60 suini allo stato semibrado. La spesa complessiva da riconoscersi era di € 18.739,04, oltre le spese tecniche per € 1.873,90, iva ed altri oneri esclusi;
-6 Piantumazione di un nuovo impianto di oliveto per produzioni IGP e specie minacciate
da erosione genetica;
-7 Cancellate e linee di approvvigionamento acqua per l’allevamento di suini allo stato brado.
A detta del ricorrente la domanda avrebbe raggiunto un punteggio di 55,226 su 100 punti, con riguardo ai vari criteri previsti dal bando.
Il costo complessivo previsto per l’ investimento sarebbe stato di euro 656.966,95 e le spese tecniche di euro 45.152,05, per un totale di euro702.119,00, con un contributo da ammettersi pari ad euro 280.847,59.
Con pec del 4 agosto 2022 l’ amministrazione comunicava, in primo luogo, che alla luce dell’ anzidetto decreto il valore di costo della domanda riferito all’ investimento n. 1 era stato quantificato in € 484.426,38, anziché in € 403.683,87 (in particolare a causa di un ricalcolo al rialzo dei costi dell’intervento n.1).
Con successiva comunicazione del 18 gennaio 2023 la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche comunicava la non ammissibilità della domanda.
Gli investimenti nn. 1, 2 e 3 non venivano ritenuti ammissibili, mentre veniva ridotta la spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nn. 5, 6 e 7. Da ultimo l’amministrazione non riconosceva la rilevanza settoriale di cui al par. 5.5.1 – priorità B – per gli investimenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In data 3 febbraio 2023, la ricorrente chiedeva il riesame dell’ esito dell’ istruttoria con riferimento agli investimenti non riconosciuti o riconosciuti in maniera ridotta.
Con comunicazione del 7 marzo 2023 la Regione Marche riferiva che era stato accolto con esito parzialmente positivo il riesame presentato e che, ai fini della rettifica dell’ esito istruttorio, era necessario che venisse prodotta la relazione tecnica relativa ai fabbricati aggiornata per l’investimento n. 1.
Il 17 marzo 2023 il ricorrente inviava quanto richiesto e, con pec dell’ 11 maggio 2023, la Giunta della Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale comunicava che, con Decreto n. 149/CIM del 28 aprile 2023, la domanda era stata dichiarata non ammissibile poiché non sarebbe sussistito il requisito obbligatorio del punteggio minimo di 0,15 previsto dal bando. Ciò a causa della mancanza del requisito di progetto di cui al par. 5.1.3, punto 1, in conseguenza della non ammissibilità degli investimenti nn. 1, 2 e 3, del non riconoscimento della priorità settoriale per gli investimenti nn. 4, 5 e 7, e riduzioni della spesa prt singoli investimenti”.
La ricorrente presentava quindi domanda di autotutela, respinta con nota della Regione Marche del 16 giugno 2023
Il citato decreto del 28 aprile 2023, gli atti presupposti e il diniego di autotutela venivano impugnati con il ricorso introduttivo.
Con motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2023, la ricorrente impugna il decreto del Dirigente del Settore competitività delle Imprese – SDA MC n. 331 del 27 settembre 2023 nella parte in cui, nonostante l’ aumento dei fondi regionali a disposizione e dello scorrimento della graduatoria, non è stata comunque inserita la ditta LI tra le domande ammissibili a finanziamento. Il ricorso è affidato ai medesimi motivi del ricorso introduttivo. Parte ricorrente, in seguito ai depositi della Regione, veniva inoltre a conoscenza del contenuto integrale di alcuni documenti già impugnati con il ricorso introduttivo, tra cui in particolare il verbale del Comitato di Coordinamento della misura 4.1 del 3 marzo 2023 con il quale è stata esaminata la richiesta di riesame presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 6.2.3 del bando, il cui esito è stato comunicato con nota del successivo 7 marzo.
Con il primo motivo si deduce violazione della lex specialis della procedura illogicità, incongruità ed assenza della motivazione, irrazionalità manifesta. travisamento dei fatti e dei presupposti.
Si deduce l’assoluta mancanza di motivazione della decisione rispetto alle motivazioni riportate nel testo degli atti impugnati. La domanda della ditta LI è stata dichiarata non ammissibile senza neanche indicare il punteggio finale effettivamente attribuito. Inoltre la Regione Marche, con pec del 4 agosto 2022 avrebbe modificato in maniera unilaterale il costo dell’ investimento n. 1, aumentandolo di 81.000,00 euro, senza che sia stata minimamente indicata la motivazione alla base dell’ esito non congruo del costo dell’ opera edile. Il ricorrente nota come l’aumento lo avrebbe svantaggiato, in quanto per l’investimento n.1, il più corposo tra quelli oggetto della domanda, non è stata riconosciuta la priorità settoriale provocando l’abbassamento del relativo punteggio e quindi contribuendo alla mancata ammissione
Con il secondo motivo si deduce illogicità, ingiustizia manifesta della decisione adottata rispetto ai principi generali del bando e si afferma la completezza della domanda presentata dalla ricorrente.
L’interesse dell’azienda agricola sarebbe stato leso da formalismi presenti nel bando e applicati in maniera ancora più rigorosa, oltre che errata, dalla commissione esaminatrice. Ciò con particolare riferimento alle capannine destinate al ricovero dei suini e alla recinzione dell’invaso dell’acqua che, con riguardo alla priorità settoriale, sarebbero stati danneggiati da un’applicazione particolarmente rigida della relativa disciplina. Le ingiustificate rigidità del bando e l’ugualmente stretta interpretazione dell’Amministrazione avrebbero comportato la non amissione della domanda nonostante la corposa attività svolta dalla ricorrente per ottenere la riammissione di alcuni investimenti.
Con il terzo motivo si deduce illegittimità derivata e ulteriori profili di violazione della lex specialis della gara.
Nella motivazione del provvedimento dell’ 11 maggio 2023, la spesa per l’investimento n. 1 e 2 sembrerebbe ammissibile e non sarebbero chiare, in violazione del diritto di difesa, le ragioni della sua non ammissibilità. Con riguardo all’investimento n. 1, sarebbe comunque illegittima la scelta di non attribuire rilevanza settoriale quantomeno al fienile per un mero motivo formale, non essendo prevista nel bando la possibilità di separare gli investimenti dopo la presentazione della domanda e comunque di modificare il “settore” di investimento. Ancora, l’investimento n. 2 sarebbe finanziabile in quanto costituisce “ miglioramento di pascoli e investimenti finalizzati all’ impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado”. Al riguardo nella descrizione investimenti di cui all’art. 5.5.1 del bando è espressamente prevista l’ ammissibilità delle recinzioni fisse e mobili per le superfici di pascolo e prato-pascolo.
Si afferma inoltre che non sarebbe chiaro il motivo della mancata valutazione dell’investimento n. 3.
Riguardo l’investimento n.4, il mancato riconoscimento della priorità sarebbe dovuto solo a una questione nominativa, mentre per l’investimento n.5, nella relazione istruttoria del 18 gennaio 2023 la Regione Marche, aveva rappresentato la necessità di modificare la tipologia di investimento della spesa, con l’assenso della TA. Non sarebbe stata quindi data corretta applicazione al bando di gara.
In relazione all’investimento n. 7 si afferma la violazione della L. 241/1990 dato che, nel rapporto istruttorio allegato alla comunicazione del 18 gennaio 2023, non era stata paventata la riduzione di spesa poi esplicitata nei successivi provvedimenti, con conseguente violazione del principio del contradditorio su tale aspetto.
Con il quarto motivo si contesta la violazione del principio del legittimo affidamento, in relazione all’accoglimento parziale, con provvedimento del 7 marzo 2023, dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente.
Si è costituita a Regione Marche, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati. Essi possono essere trattati unitariamente, in quanto il ricorso per motivi aggiunti è sostanzialmente identico al ricorso introduttivo. Di conseguenza deve essere respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti presentata dalla Regione Marche. È infatti vero che nei confronti del decreto del Dirigente del Settore competitività delle Imprese – SDA MC n. 331 del 27 settembre 2023, impugnato con motivi aggiunti, non sono state formulate censure specifiche, ma comunque l’atto è legittimamente impugnato per illegittimità derivata. Le memorie hanno poi ampliato i motivi di ricorso alla luce dei documenti successivamente conosciuti dalla ricorrente, con particolare riferimento al già citato verbale del Comitato di Coordinamento del 3 marzo 2023.
1.1 Con riguardo al primo motivo di ricorso, vanno distinte le diverse disposizioni del bando :
-l’art. 5.1.3 del bando approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari
n. 1235 del 22 dicembre 2021, al punto 1 indica il raggiungimento di un punteggio minimo di 0,15 come soglia necessaria per l’ammissibilità del progetto;
-l’art. 5.5. prevede due tipi di priorità, con assegnazione dei relativi punteggi: la priorità A, sulla base dell’ubicazione dell’investimento e la priorità B, relativa alla rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del SR (priorità, quest’ultima, riconosciuta al ricorrente per alcuni investimenti e negata per altri, come si vedrà).
-gi articoli 5.2 e 5.3 disciplinano, rispettivamente, la tipologia dell’intervento e le spese ammissibili e non.
1.2 Come si vede da tale distinzione, per la domanda di investimento sono previsti parametri non in contraddizione tra loro. Un investimento può essere ammissibile o inammissibile e avere o meno la priorità settoriale. In ogni caso, anche in presenza di investimenti ammissibili e con priorità settoriale, è presente il necessario raggiungimento del punteggio di 0,15 per l’ammissibilità della domanda nel suo complesso. Di conseguenza, l’esito parzialmente positivo del verbale del Comitato di Coordinamento della misura 4.1 del 3 marzo 2023 non garantiva in alcun modo l’ammissibilità dell’investimento
1.3 L’esito, a seguito dell’accoglimento parziale del riesame, è stato infatti “non viene rispettato il requisito di progetto previsto al paragrafo 5.1.3 comma 1 del bando - Verifica punteggio minimo di accesso non inferiore a 0,15 con il solo criterio B”.
1.4 Come affermato dal ricorrente, i due verbali di riesame del 3 marzo 2023 e quello relativo all’autotutela del 16 giugno 2023, così come il Decreto n. 149/CIM del 28 aprile 2023 non riportano il punteggio ottenuto dal ricorrente, ma il calcolo è in ogni caso il risultato di criteri automatici dati dall’importo degli investimenti e dal riconoscimento delle varie priorità settoriali (criterio B, non essendo presenti priorità di sede). Sul punto la motivazione della non ammissibilità dell’investimento è quindi ricavabile dall’insieme della documentazione oggetto del complesso procedimento di valutazione dell’investimento, tra cui spiccano i due verbali già citati, in risposta precise alle richieste del ricorrente. Peraltro, l’istanza di riesame del 3 febbraio 2023 e quella di autotutela del successivo 5 giugno mostrano la conoscenza, da parte del ricorrente, del punteggio attribuibile all’offerta e non contengono profili di incomprensibilità delle scelte dell’Amministrazione, ma tendono a una rettifica del punteggio sulla base degli elementi del bando, doglianze peraltro oggetto degli altri motivi di ricorso.
1.5 Non sono quindi condivisibili le censure relative al difetto assoluto di motivazione e all’assenza del contraddittorio procedimentale.
1.6 Con particolare riferimento all’investimento n. 1 (capannoni agricoli) si nota inoltre, che nella citata richiesta di di autotutela del 5 giugno non vi è alcun riferimento all’aumento dei costi oggetto del primo motivo di ricorso. La ridefinizione, ex decreto n.480 del 8 luglio 2022, relativamente al computo metrico è stata disposta perché è “stata riscontrata la presenza di alcuni errori nella procedura automatizzata di computo metrico, applicata da SIAR, che determinano un esito errato e, quindi, non congruo del costo dell’opera edile” è stata formulata in base all’art. 6.1.3 e 6.1.4 del bando del bando”. Quest’ultimo articolo prevede che le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La correzione, relativa all’intervento, è stata comunicata alla ditta con pec del 4 luglio 2022, in atti, nella quale si precisava che “saranno ridefiniti anche i valori di aiuto ed i criteri di selezione presenti in domanda, che vanno calcolati sulla base dei medesimi costi”, non è quindi mancato il necessario contraddittorio e il computo non è stato, sostanzialmente, contestato nel merito.
2 Passando al secondo e al terzo motivo di ricorso, le censure generali sull’eccessiva rigidezza e formalismo del bando e dell’attività dell’Amministrazione non sono condivisibili, in ragione della chiarezza delle disposizioni del bando, peraltro non tempestivamente impugnate. Ciò con particolare riferimento all’impossibilità di modificare il settore di priorità dell’investimento, norma peraltro del tutto condivisibile al fine di semplificazione delle procedure e di garanzia della par condicio tra i concorrenti.
2.1 Passando ai singoli investimenti, si ricorda che all’esito del verbale del 3 marzo 2023 è stata riammessa la spesa relativa agli investimenti n.1, n.2, n.3 e n.6, e attribuita la priorità settoriale agli investimenti n.2, n.4 (fatta eccezione per capannine ed abbeveratoi), n.5 e n.7 riconoscendo l’errore palese nell’indicazione della priorità in domanda di aiuto. Inoltre è stato modificato il costo relativo all’investimento n. 7 e non assegnata la rilevanza settoriale agli investimenti n.1 e n.3.
2.2 Con riguardo all’investimento n. 1, il verbale di riesame del 3 marzo 2023 espone chiaramente che non è stata assegnata la priorità settoriale precisando che “la mancanza nel piano degli investimenti dell'attrezzatura necessaria alla lavorazione delle sementi determina il non riconoscimento della priorità settoriale come peraltro indicato dalla ditta nel riesame, trattandosi di fatto di un semplice magazzino e stoccaggio prodotti”. La priorità dichiarata dalla ricorrente nella domanda è stata: “investimenti per la lavorazione, trasformazione e stoccaggio e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali”. Non essendo stata documentata la lavorazione delle sementi, correttamente è stata negata la priorità settoriale.
2.2.1 Non hanno pregio le doglianze, ove si sostiene che la TA, presentando nel procedimento di riesame osservazioni solo relative all’ammissibilità degli investimenti, la stessa non avrebbe rinunciato alle priorità settoriali. La ricorrente ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di contestare la mancata priorità settoriale con l’istanza di riesame prevista dal numero 6.2.3 del bando e ha deciso di non farlo, per cui la motivazione dell’esclusione è corretta e non è contestata in maniera efficace nei ricorsi per motivi aggiunti, i quali, genericamente, affermano che “non è dato sapersi per quale motivo tali strutture di stoccaggio non sarebbero state ritenute dimensionate in stretto rapporto con la capacità lavorativa degli impianti”. Ancora, la possibilità di separare gli investimenti per il riconoscimento della priorità di settore per il fenile, oltre a non essere prevista dal bando non è stata mai richiesta da parte ricorrente. Del resto, si ripete, parte ricorrente nella domanda di riesame ha richiesto di rendere ammissibile, “senza alcuna rilevanza settoriale per la priorità B, l’investimento n. 1”, per cui non vi era la possibilità per l’Amministrazione di riconoscere l’eventuale errore palese ai sensi dell’art. 6.1.4 del bando. Ciò a prescindere dall’effettiva idoneità del fienile per il settore suinicolo, contestata dalla Regione sulla base dell’inidoneità allo stoccaggio dell’alimentazione per questo tipo di bestiame.
2.3 Con riguardo all’investimento n. 2, lo stesso è stato ammesso e gli è stata attribuita priorità settoriale, ma non è stato sufficiente a raggiungere il punteggio minimo.
2.4 Con riguardo all’investimento n. 3, la “recinzione bacino idrico" non è stato riconosciuto l'errore palese riguardo l'attribuzione della priorità settoriale. Ciò quanto l'intervento di recinzione del lago è stato richiesto per il settore non pertinente. Le contestazioni di parte ricorrente risultano quindi essenzialmente riferibili a disposizioni del bando, non impugnate tempestivamente che dovevano essere fatte valere durante l’articolata procedura del bando o a valutazioni eminentemente discrezionali, dell’amministrazione. Tra l’altro il DDS 668/2022, nel modificare il bando al punto 6.1.4, non ha ristretto ma anzi ha ampliato le fattispecie di errore palese correggibile (l'ipotesi di priorità correttamente richiesta in riferimento al settore, ma con scelta al suo interno della tipologia di investimento prioritaria errata). Nel caso in esame, è proprio mancata l’indicazione corretta con riguardo al settore (indicato come suinicolo). Le deduzioni di parte ricorrente per cui la recinzione sarebbe “incidentalmente” dedicata anche al settore suinicolo non convincono, visto il chiaro scopo principale del provvedimento.
2.5 Con riguardo all’investimento n. 4, risulta corretto il mancato riconoscimento della priorità limitatamente agli abbeveratoi e alla capannina. In particolare non è stata concessa la priorità per la tipologia "Miglioramento pascoli ed investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado" (priorità assegnata solamente alla voce silos/tramogge/mangiatole da pascolo).
2.5.1. Il bando indica con chiarezza che sono considerati prioritari, per la tipologia citata, i seguenti investimenti:
-recinzioni fisse e mobili per le superfici a pascolo e prato pascolo
-impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione l'utilizzo delle acque e utilizzo delle acque a uso zootecnico
-sistemi di cattura degli animali (corral)
-mangiatoie e contenitori per l’alimentazione.
2.5.2 In tutta evidenza il bando conferisce la priorità solo agli investimenti contenuti nell’elenco o comunque analoghi. Non sono quindi compresi abbeveratoi e capannine.
2.6 L’investimento n.5, a differenza di quanto affermato inizialmente dalla ricorrente, è stato riconosciuto ammissibile e gli è stata riconosciuta una nuova priorità ex decreto n.668/2022: “miglioramento pascolo/allevamento brado”, per cui non vi è luogo alla trattazione del motivo.
2.7 Per l’investimento n.6 non son presenti censure.
2.8 Con riguardo all’investimento n. 7. lo stesso è stato riammesso con riconoscimento della priorità, ma la ricorrente contesta quanto riscontrato in sede di riesame. Infatti la Regione, nel più volte ciato verbale del 3 marzo 2023, ha ritenuto che il codice 24.10.004 riferito alle cancellate per suini è risultato improprio e pertanto il Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro della Regione Marche ha rettificato il costo con quello relativo al codice 19.10.020 e al codice 19.10.021 come sovrapprezzo per la zincatura.
2.8.1 Con riguardo a questo investimento, la ricorrente lamenta il mancato rispetto dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. In disparte il problema se l’articolo si applichi al riconoscimento parziale e alla specifica procedura designata dal bando, l’art. 6.1.4 del bando medesimo prevede che “Le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede”.
2.8.2 Nel caso in esame il costo dell’investimento dichiarato dalla ricorrente è stato modificato, in quanto il verbale del 3 marzo 2023 ha riscontrato che “il codice 24.10.004* riferito alle cancellate per suini risulta improprio e pertanto si dà mandato alla SDA di Pesaro a rettificare il costo con quello relativo al codice 19.10.020 e al codice 19.10.021 come sovrapprezzo per la zincatura”. Parte ricorrente, di fatto, non contesta nel merito il conteggio effettuato dall’Amministrazione che ha ridotto l’investimento da € 12.526,84 a € 5.995 , se non in materia del tutto generica, affermando che il codice utilizzato non è pertinente ai lavori computati. In ogni caso l’art. 21 octies comma 2 della legge n. 241/1990 prevede che non sia annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso in esame l’importo della domanda è stato modificato in base a disposizioni presenti nel bando e il calcolo effettuato dall’Amministrazione non è oggetto di contestazioni specifiche, per cui il contradditorio non sarebbe risultato di alcuna utilità (si vada Tar Puglia Bari 17 aprile 2024 n. 640).
2.9 Con riguardo all’ultimo motivo, non è presente alcuna violazione dell’affidamento. Come già detto, l’esito parzialmente positivo del riesame non era tale da creare aspettative sull’ammissibilità della domanda, ma semplicemente ha portato al ricalcolo del punteggio, calcolo che è stato tale da non superare, seppur di poco, il punteggio minimo previsto per l’ammissione della domanda.
3 Per quanto sopra il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti
3.1 La particolarità della procedura e la mancanza di alcuni documenti al momento della notifica del ricorso introduttivo da parte della ricorrente consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IA, Presidente
OV RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RU | Renata MM IA |
IL SEGRETARIO