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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IC IA RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante n.33 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
ND AS, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato Bari a l'8/2/1973, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato alla CP_1 via Melo n.35 presso lo studio dell'avv. Matteo Dammicco, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti pagina 1 di 13 appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.246/2022, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 21/02/2022, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.12573/2017 r.g., promosso dall' odierno appellato in danno dell' odierna appellante ed avente ad oggetto “assicurazione contro danni”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 29/11/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante:” in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la domanda attorea infondata i n fatto e diritto e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta provata la domanda attorea, in riforma parziale della gravata sentenza, ritenere quale unico valore indennizzabile quello che si ottiene decurtando dal valore commerciale dell'autoveicolo assicurato, pari ad
€9.500,00, gli scoperti del 10% e del 20% contrattualmente previsti, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio ” ; per l' appellato, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 11/7/2017, l'odierno appellato, nella qualità di proprietario di un'autovettura in atti descritta e titolare di una polizza assicurativa per danni, con l'odierna società appellante, conveniva la stessa dinanzi il Tribunale di Bari per ivi sentir dichiarato il proprio diritto a conseguire dalla convenuta l'indennizzo Parte_1 previsto in relazione al furto della propria autovettura assicurata, verificatosi tra il 24 e
25/6/16, contestando il rifiuto immotivato della convenuta alla rituale richiesta di risarcimento.
In particolare, rassegnava l'attore le seguenti conclusioni: “ accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta in merito alle obbligazioni contratte con la firma della polizza assicurativa del 26/5/2015 e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore della somma di €16.380,00, pari al valore assicurato abbattuto del 10% di pagina 2 di 13 scoperto, come esposto nella polizza, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell'autovettura assicurata, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
Si costituiva la società convenuta che, invocando incidentalmente anche l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'assicurato circa la effettiva verificazione del furto, incentrava prevalentemente la propria difesa nella asserita infondatezza, in diritto, della prospettazione attorea secondo la quale, l'esistenza di un fermo amministrativo costituirebbe un vincolo rilevante per paralizzare la corresponsione dell'indennizzo.
Venivano inoltre sollevate ulteriori eccezioni afferenti la non indennizzabilità del danno per vizio comportamentale dell'assicurato doloso o gravemente colposo assunto dallo stesso, oltre alla predetta mancata comunicazione del fermo amministrativo e della manomissione dell'impianto satellitare in dotazione all'autovettura, avvenuto nel periodo immediatamente precedente il furto e che, a detta della convenuta, erano state comunicate all'assicurato per via sms, nonché la mancata comunicazione dello smarrimento della seconda chiava di accesso.
In particolare, con comparsa del 3/11/2017, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per il 23/11/2017, la conveniva proponeva molteplici eccezioni, tempestivamente e ritualmente addotte (qualificandosi eccezioni in senso stretto) quali: a) quella ex art.1900 c.c. circa la inoperatività della polizza e non indennizzabilità dell'evento denunciato, alla luce delle gravi colpe dell'assicurato per aver utilizzato e fatto circfolare il mezzo nonostante questo fosse oggetto di fermo amministrativo, per aver omesso di custodite il mezzo ed inibirne l'uso a chiunque, per aver consentito il disinserimento/manomissione dall'apparato satellitare svariati giorni prima del furto, per aver smarrito una delle chiavi del mezzo senza aver provveduto a sostituire chiavi, serrature sistema e codici di accensione ed apertura del veicolo;
b) quella ex art.1892 3° comma c.c. circa la non indennizzabilità dell'evento denunciato per aver l'assicurato, con dolo o cola grave, omesso di comunicare alla compagnia la sussistenza dei provvedimenti di fermo amministrativo e la perdita delle chiavi e, comunque, per aver dichiarato un valore esagerato ed inveritiero del mezzo;
c) quella ex art.1898 IV comma c.c., circa la non indennizzabilità dell'evento denunciato per le stesse omissioni di cui innanzi;
d) quella pagina 3 di 13 ex art.1909 c.c. circa la nullità ed inoperatività dell'assicurazione per aver l'assicurato artatamente e dolosamente dichiarato alla compagnia un valore del veicolo di gran lunga superiore a quello reale, concludendo, in via principale, per il rigetto dell'attorea domanda e, subordinatamente, per il riconoscimento della stessa nei limiti del valore reale commerciale del veicolo con applicazione delle franchigie contrattualmente previste.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso, istruito a mezzo documenti, prova testimoniale e ctu finalizzata alla determinazione del valore commerciale del veicolo all'epoca del furto, perveniva alla prevista udienza decisoria, nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 21/1/2022, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale barese definiva la controversia, accogliendo integralmente la domanda attorea e condannando la società convenuta al pagamento dell'indennizzo richiesto pari al valore assicurato abbattuto solamente con la franchigia del 10% riconosciuta dall'assicurato e conseguenziale condanna alla refusione delle spese processuali.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria con ritenuta fondatezza della domanda attorea.
In particolare ed in punta di diritto, rilevava il primo giudice potersi ritenere provato, nella fattispecie, il diritto azionato nei propri elementi costitutivi, nel senso di ritenere provata la verificazione dell'evento dannoso, dovendosi, peraltro, disattendere la proposta eccezione d'inesigibilità dell'indennizzo per il rilevato fermo amministrativo.
Circa la prova dirimente circa la preesistenza della vettura assicurata e della sua effettiva funzionalità, era la stessa convenuta a produrre i tracciati di mobilità e stazionamento della stessa fino a due giorni prima del furto.
Nel caso di specie, reputava insufficiente la prova di cui era onerata la convenuta della circostanza impeditiva od estintiva del contrapposto diritto all'indennizzo, quale forma di adempimento contrattuale, prospettata, in tesi, in ragione di una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dell'assicurato.
Rigettava, quindi, la proposta eccezione di inammissibilità ex art.246 c.p.c. proposta dalla convenuta con riferimento alla deposizione a teste della , moglie dell'attore e Tes_1 ribadiva l'inidoneità del provvedimento amministrativo che disponeva il fermo del veicolo pagina 4 di 13 con finalità strumentale al recupero del credito fiscale in danno del proprietario dello stesso, in quanto lo stesso non escludeva l'eventualità del furto, non necessariamente collegato alla mobilità del mezzo e tanto a maggior ragione nel caso in esame, per la comprovata cancellazione dei due provvedimenti di fermo operati dall'attore in epoca immediatamente successiva all'evento dannoso.
Rilevava, infine, la irrituale produzione documentale della convenuta del contratto di assicurazione solamente in fase decisionale oltre i termini preclusivi di rito, conseguendone la mancata prova delle condizioni di polizza circa l'indennizzabilità del valore reale del mezzo e non di quello dichiarato all'atto di rinnovo della polizza e della ulteriore franchigia contrattuale del 20%, prevista in contratto e subordinata alla peculiare registrazione del mezzo assicurato.
Avverso la predetta sentenza, insorgeva la convenuta compagnia assicurativa, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolava una duplice motivazione.
Con un primo motivo, contestava una violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116
c.p.c., e di altre molteplici norme sostanziali di cui alle proposte eccezioni d'inoperatività della polizza, attinenti alle provate omissioni probatorie incombenti a carico dell'assicurato; con un secondo motivo, prospettava una ulteriore violazione di legge concernente la dolosa dichiarazione di valore del mezzo assicurato, a fronte della degli esiti della disposta ctu valutativa del mezzo, invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza.
Si costituiva l'appellato, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Disattesa la richiesta inibitoria, la causa perveniva all'udienza decisoria di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione sulle trascritte e reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c., per essere successivamente rimessa sul ruolo con decreto presidenziale in atti all'udienza del
5/5/2026, anticipata con successivo provvedimento a quella del 5/12/2025, nel corso pagina 5 di 13 della quale, acquisite le note di trattazione pervenute dalle parti, veniva nuovamente riservata in decisione con un distinto Collegio decisorio senza concessione di ulteriori termini difensivi
Motivazione della decisione
La delibazione del gravame in esame con riguardo alle due prospettate censure, da trattarsi congiuntamente per l' evidente connessione, non può prescindere dall'applicazione dei principi consolidati in punto di ripartizione dell'onere probatorio, in materia di assicurazione contro danni, per poi valorizzare i riscontri probatori o documentali acquisiti nel processo.
A tale riguardo, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata evidenzi un rilevante vizio motivazionale nel punto in cui il primo giudice ha erroneamente disapplicato il principio in ordine alla delibazione specifica delle eccezioni proposte dalla Compagnia convenuta in relazione all'operatività, in concreto, della polizza assicurativa, a fronte di evidenziati e provati comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'assicurato.
Occorre, quindi, ribadire che nell'assicurazione contro i danni “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare che siasi verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclamo il ristoro”(v. ex multis Cass. 21/12/2017 n.30656), non potendosi conferire alcuna rilevanza probatoria alla denuncia penale, trattandosi pur sempre di atto unilaterale di parte.
A tale onere si contrappone, a norma del noto e rilevante principio di cui alla pronuncia in chiave nomofilattica 1033 del 13/10/2001, quello del soggetto onerato di adempimento contrattuale in ordine al verificarsi di circostanze impeditive od estintive del diritto all'indennizzo.
La Corte di legittimità ha più volte ribadito, invero, che: “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore e assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art.1900 c.c., principio d'altro canto più volte affermato da questa corte regolatrice
pagina 6 di 13 (Cass. 7242/05 et plurimis) in forza del quale è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”(cfr. Cass. 27/9/2011 n.19734).
Venendo al caso di specie, l'incongruenza ed insufficienza dell'allegata denuncia penale non poteva ritenersi adeguatamente sanata dall'acquisita prova testimoniale, in ragione della peculiare qualità dei due testi escussi, trattandosi della moglie dell'assicurato, autrice materiale della denuncia (in luogo del coniuge impossibilitato in quanto all'estero per motivi lavorativi) e della di lei sorella che si limitava a confermare la deposizione della prima per come gli era stato narrato dalla sorella (teste c.d. de relato), configurandosi ampiamente motivate le censure di scarsa attendibilità dei due testi di tale rilevanza, con riferimento alla deposizione della moglie, dal prospettare seri dubbi attinenti la stessa incapacità della stessa ex art.246 c.p.c., configurandosi palesemente l'interesse concreto ed attuale dalla stessa, cointestataria del conto coniugale, all'esito della controversia anche quale utilizzatrice effettiva del veicolo assicurato.
La dinamica processuale, peraltro, evidenziava la rituale e tempestiva proposizione da parte della Compagnia convenuta di molteplici eccezioni in ordine all'operatività della polizza, tutte incentrate su di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'assicurato di tale rilevanza dall'esonerare, ai sensi dell'art.1900 c,c, l'assicuratore dal pagamento dell'indennizzo.
Tale strategia processuale di parte convenuta veniva adeguatamente supportata da rilevanti riscontri documentali quali, nella specie, la rilevata situazione di “fermo amministrativo” del mezzo all'epoca del furto;
la sospensione del sistema satellitare due giorni prima dell'evento (con preventiva comunicazione di malfunzionamento operata dal sistema all'assicurato); la mancata consegna delle due chiavi in dotazione, integrata con una dichiarazione sottoscritta dalla stessa moglie dell'assicurato in ordine all'asserito smarrimento di una chiave successiva al furto e mai denunciata, oltre ad una rilevante ricostruzione valutativa delegata ad un designato ctu circa l'effettivo valore commerciale dell'auto all'epoca del furto e che, a sua volta, palesava una dichiarazione artatamente dolosa dell'assicurato circa il valore del mezzo, erroneamente recepita dal primo giudice anche in presenza di una insufficiente produzione documentale della polizza da parte dell'assicurato stesso (produceva solo il frontespizio della stessa senza le correlative condizioni generali di polizza). pagina 7 di 13 Le suddette eccezioni, anche in una prospettata qualificazione di eccezioni in senso stretto, non solo venivano ritualmente proposte con la comparsa di costituzione nei termini di cui all'art.167 c.p.c. ma non venivano, finanche specificamente contestate dalla difesa dell'assicurato, con conseguente applicazione della rilevanza probatoria delle stesse ex art.115 c.p.c., come d'altronde, con riguardo a quella specifica della “scatola nera” di cui all'art.145 bis del codice delle assicurazioni.
Vi era quindi la prova, sia pure indiretta ex art.115 c.p.c., di specifiche clausole contrattuali con cui si subordinava l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione da parte dell'assicurato di adeguate misure di sicurezza.
Pertanto, in disparte l'eccezione attinente il fermo amministrativo, correttamente disattesa dal primo giudice, potendo, in tutta evidenza, la sanzione amministrativa non impedire l'evento dannoso (non essendovi alcun obbligo di custodire il veicolo in posti inaccessibili al pubblico), resta la dirimente rilevanza delle circostanziate e provate omissioni agli obblighi contrattuali di custodia atti a prevenire il furto o, quantomeno, a non agevolarlo, quali, nella specie, la sospensione del servizio di navigazione satellitare
(riscontrata dai prodotti tabulati due giorni prima del furto) e, soprattutto, la mancata consegna delle due chiavi di pertinenza del mezzo, la cui rilevanza ostativa al pagamento dell'indennizzo non può dirsi sanata dalla dichiarazione di smarrimento della chiave successiva al furto.
A tale riguardo la Corte di legittimità ha ribadito un principio già in precedenza enunciato
(v: sentenza n.10194 del 2010) secondo il quale: “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo” pronuncia resa all'esito di un giudizio “speculare e sovrapponibile” a quello in esame, laddove il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento della seconda chiave solo dopo aver denunciato il furto, come confermato dalla utilizzatrice del mezzo in sede di dichiarazione rilasciata alla Compagnia, in atti.
pagina 8 di 13 Né, tantomeno, può rilevare una ipotetica “vessatorietà” di tali clausole, atteso che, come precisato dalla medesima pronuncia: “dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicurato ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto e il rischio dell'assicuratore stesso” (Cass. n.1422/2016).
Risulta, invero palese che, entrambe le omissioni innanzi evidenziate, possano aver inciso rilevantemente nell'accadimento dell'evento, potendo quindi essere sufficiente un comportamento gravemente colposo dell'assicurato che, da un lato, con presumibile manomissione dell'impianto di antifurto satellitare, disattivava la funzionalità dello stesso due giorni antecedenti il furto (così di fatto precludendosi qualsiasi prova circa la effettiva preesistenza del mezzo nel luogo e nella data dell'avvenuto furto)e dall'altro, ometteva di denunciare tempestivamente, prima del furto, lo smarrimento della seconda chiave, destando, in questo modo, fondate perplessità su quanto dichiarato in sede di denuncia penale, sia in ordine alla negata presenza di impianto di antifurto (la presenza del quale
è attestata finanche dalla successiva relazione del CTU) e sia in ordine alla chiusura della vettura.
Infine, non può sottacersi la spropositata dichiarazione di valore del mezzo all'atto del rinnovo della polizza, ben consapevole che lo stesso, con quattro anni di utilizzo ed una
“rilevante percorrenza” di circa 180.000 km (vedasi relazione ctu) non poteva assolutamente aver perso solamente poche migliaia di euro dal prezzo d'acquisto risalente al 2012 quale veicolo nuovo di zecca! (circostanza avvalorata dal CTU che riduceva sensibilmente l'effettivo valore commerciale del mezzo all'epoca del furto).
In definitiva, non può il Collegio condividere il procedimento motivazionale adottato dal
Tribunale nel disconoscere e disattendere le comprovate eccezioni difensive di parte convenuta, così come contestato con le due doglianze prospettate dalla società appellante, obliterando la doverosa valorizzazione dei riscontri documentali tempestivamente e ritualmente prodotti dalla stessa, a nulla rilevando la tardiva produzione documentale riguardo il contratto assicurativo, atteso che l'obbligo di produzione integrale dello stesso incombeva evidentemente a carico dell'assicurato con onere rimasto carente di integrale assolvimento, essendosi lo stesso limitato a produrre solamente la parte iniziale della polizza senza le previste condizioni contrattuali, senza, pagina 9 di 13 peraltro, formulare una rituale e specifica contestazione circa la sussistenza delle stesse così come addotte dalla convenuta in sede di costituzione, conseguendone la ritenuta fondatezza del gravame e riforma integrale della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese deve, ovviamente, riformarsi con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio con statuizione condannatoria a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.246/2022, resa dal
[...]
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 21/1/2022, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza
2)Rigetta la domanda proposta dal innanzi l'adito Tribunale di Bari con la CP_1 citazione introduttiva del giudizio;
3)Condanna l'appellato, , alla integrale refusione, in favore della società CP_1 appellante, , in persona del legale rappresentante, delle spese Controparte_2
e competenze difensive relative ad entrambi le fasi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi € di cui €4.835,00 per competenze difensive del primo grado;
€ per esborsi relativi al presente grado ed €5.809,00 per competenze attinenti il presente grado, oltre accessori di legge;
Così' deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 9/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IC IA estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 10 di 13 pagina 11 di 13 .
pagina 12 di 13 .
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IC IA RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante n.33 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
ND AS, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato Bari a l'8/2/1973, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato alla CP_1 via Melo n.35 presso lo studio dell'avv. Matteo Dammicco, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti pagina 1 di 13 appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.246/2022, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 21/02/2022, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.12573/2017 r.g., promosso dall' odierno appellato in danno dell' odierna appellante ed avente ad oggetto “assicurazione contro danni”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 29/11/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante:” in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la domanda attorea infondata i n fatto e diritto e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta provata la domanda attorea, in riforma parziale della gravata sentenza, ritenere quale unico valore indennizzabile quello che si ottiene decurtando dal valore commerciale dell'autoveicolo assicurato, pari ad
€9.500,00, gli scoperti del 10% e del 20% contrattualmente previsti, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio ” ; per l' appellato, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 11/7/2017, l'odierno appellato, nella qualità di proprietario di un'autovettura in atti descritta e titolare di una polizza assicurativa per danni, con l'odierna società appellante, conveniva la stessa dinanzi il Tribunale di Bari per ivi sentir dichiarato il proprio diritto a conseguire dalla convenuta l'indennizzo Parte_1 previsto in relazione al furto della propria autovettura assicurata, verificatosi tra il 24 e
25/6/16, contestando il rifiuto immotivato della convenuta alla rituale richiesta di risarcimento.
In particolare, rassegnava l'attore le seguenti conclusioni: “ accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta in merito alle obbligazioni contratte con la firma della polizza assicurativa del 26/5/2015 e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore della somma di €16.380,00, pari al valore assicurato abbattuto del 10% di pagina 2 di 13 scoperto, come esposto nella polizza, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell'autovettura assicurata, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
Si costituiva la società convenuta che, invocando incidentalmente anche l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'assicurato circa la effettiva verificazione del furto, incentrava prevalentemente la propria difesa nella asserita infondatezza, in diritto, della prospettazione attorea secondo la quale, l'esistenza di un fermo amministrativo costituirebbe un vincolo rilevante per paralizzare la corresponsione dell'indennizzo.
Venivano inoltre sollevate ulteriori eccezioni afferenti la non indennizzabilità del danno per vizio comportamentale dell'assicurato doloso o gravemente colposo assunto dallo stesso, oltre alla predetta mancata comunicazione del fermo amministrativo e della manomissione dell'impianto satellitare in dotazione all'autovettura, avvenuto nel periodo immediatamente precedente il furto e che, a detta della convenuta, erano state comunicate all'assicurato per via sms, nonché la mancata comunicazione dello smarrimento della seconda chiava di accesso.
In particolare, con comparsa del 3/11/2017, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per il 23/11/2017, la conveniva proponeva molteplici eccezioni, tempestivamente e ritualmente addotte (qualificandosi eccezioni in senso stretto) quali: a) quella ex art.1900 c.c. circa la inoperatività della polizza e non indennizzabilità dell'evento denunciato, alla luce delle gravi colpe dell'assicurato per aver utilizzato e fatto circfolare il mezzo nonostante questo fosse oggetto di fermo amministrativo, per aver omesso di custodite il mezzo ed inibirne l'uso a chiunque, per aver consentito il disinserimento/manomissione dall'apparato satellitare svariati giorni prima del furto, per aver smarrito una delle chiavi del mezzo senza aver provveduto a sostituire chiavi, serrature sistema e codici di accensione ed apertura del veicolo;
b) quella ex art.1892 3° comma c.c. circa la non indennizzabilità dell'evento denunciato per aver l'assicurato, con dolo o cola grave, omesso di comunicare alla compagnia la sussistenza dei provvedimenti di fermo amministrativo e la perdita delle chiavi e, comunque, per aver dichiarato un valore esagerato ed inveritiero del mezzo;
c) quella ex art.1898 IV comma c.c., circa la non indennizzabilità dell'evento denunciato per le stesse omissioni di cui innanzi;
d) quella pagina 3 di 13 ex art.1909 c.c. circa la nullità ed inoperatività dell'assicurazione per aver l'assicurato artatamente e dolosamente dichiarato alla compagnia un valore del veicolo di gran lunga superiore a quello reale, concludendo, in via principale, per il rigetto dell'attorea domanda e, subordinatamente, per il riconoscimento della stessa nei limiti del valore reale commerciale del veicolo con applicazione delle franchigie contrattualmente previste.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso, istruito a mezzo documenti, prova testimoniale e ctu finalizzata alla determinazione del valore commerciale del veicolo all'epoca del furto, perveniva alla prevista udienza decisoria, nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 21/1/2022, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale barese definiva la controversia, accogliendo integralmente la domanda attorea e condannando la società convenuta al pagamento dell'indennizzo richiesto pari al valore assicurato abbattuto solamente con la franchigia del 10% riconosciuta dall'assicurato e conseguenziale condanna alla refusione delle spese processuali.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria con ritenuta fondatezza della domanda attorea.
In particolare ed in punta di diritto, rilevava il primo giudice potersi ritenere provato, nella fattispecie, il diritto azionato nei propri elementi costitutivi, nel senso di ritenere provata la verificazione dell'evento dannoso, dovendosi, peraltro, disattendere la proposta eccezione d'inesigibilità dell'indennizzo per il rilevato fermo amministrativo.
Circa la prova dirimente circa la preesistenza della vettura assicurata e della sua effettiva funzionalità, era la stessa convenuta a produrre i tracciati di mobilità e stazionamento della stessa fino a due giorni prima del furto.
Nel caso di specie, reputava insufficiente la prova di cui era onerata la convenuta della circostanza impeditiva od estintiva del contrapposto diritto all'indennizzo, quale forma di adempimento contrattuale, prospettata, in tesi, in ragione di una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dell'assicurato.
Rigettava, quindi, la proposta eccezione di inammissibilità ex art.246 c.p.c. proposta dalla convenuta con riferimento alla deposizione a teste della , moglie dell'attore e Tes_1 ribadiva l'inidoneità del provvedimento amministrativo che disponeva il fermo del veicolo pagina 4 di 13 con finalità strumentale al recupero del credito fiscale in danno del proprietario dello stesso, in quanto lo stesso non escludeva l'eventualità del furto, non necessariamente collegato alla mobilità del mezzo e tanto a maggior ragione nel caso in esame, per la comprovata cancellazione dei due provvedimenti di fermo operati dall'attore in epoca immediatamente successiva all'evento dannoso.
Rilevava, infine, la irrituale produzione documentale della convenuta del contratto di assicurazione solamente in fase decisionale oltre i termini preclusivi di rito, conseguendone la mancata prova delle condizioni di polizza circa l'indennizzabilità del valore reale del mezzo e non di quello dichiarato all'atto di rinnovo della polizza e della ulteriore franchigia contrattuale del 20%, prevista in contratto e subordinata alla peculiare registrazione del mezzo assicurato.
Avverso la predetta sentenza, insorgeva la convenuta compagnia assicurativa, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolava una duplice motivazione.
Con un primo motivo, contestava una violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116
c.p.c., e di altre molteplici norme sostanziali di cui alle proposte eccezioni d'inoperatività della polizza, attinenti alle provate omissioni probatorie incombenti a carico dell'assicurato; con un secondo motivo, prospettava una ulteriore violazione di legge concernente la dolosa dichiarazione di valore del mezzo assicurato, a fronte della degli esiti della disposta ctu valutativa del mezzo, invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza.
Si costituiva l'appellato, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Disattesa la richiesta inibitoria, la causa perveniva all'udienza decisoria di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione sulle trascritte e reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c., per essere successivamente rimessa sul ruolo con decreto presidenziale in atti all'udienza del
5/5/2026, anticipata con successivo provvedimento a quella del 5/12/2025, nel corso pagina 5 di 13 della quale, acquisite le note di trattazione pervenute dalle parti, veniva nuovamente riservata in decisione con un distinto Collegio decisorio senza concessione di ulteriori termini difensivi
Motivazione della decisione
La delibazione del gravame in esame con riguardo alle due prospettate censure, da trattarsi congiuntamente per l' evidente connessione, non può prescindere dall'applicazione dei principi consolidati in punto di ripartizione dell'onere probatorio, in materia di assicurazione contro danni, per poi valorizzare i riscontri probatori o documentali acquisiti nel processo.
A tale riguardo, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata evidenzi un rilevante vizio motivazionale nel punto in cui il primo giudice ha erroneamente disapplicato il principio in ordine alla delibazione specifica delle eccezioni proposte dalla Compagnia convenuta in relazione all'operatività, in concreto, della polizza assicurativa, a fronte di evidenziati e provati comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'assicurato.
Occorre, quindi, ribadire che nell'assicurazione contro i danni “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare che siasi verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclamo il ristoro”(v. ex multis Cass. 21/12/2017 n.30656), non potendosi conferire alcuna rilevanza probatoria alla denuncia penale, trattandosi pur sempre di atto unilaterale di parte.
A tale onere si contrappone, a norma del noto e rilevante principio di cui alla pronuncia in chiave nomofilattica 1033 del 13/10/2001, quello del soggetto onerato di adempimento contrattuale in ordine al verificarsi di circostanze impeditive od estintive del diritto all'indennizzo.
La Corte di legittimità ha più volte ribadito, invero, che: “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore e assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art.1900 c.c., principio d'altro canto più volte affermato da questa corte regolatrice
pagina 6 di 13 (Cass. 7242/05 et plurimis) in forza del quale è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”(cfr. Cass. 27/9/2011 n.19734).
Venendo al caso di specie, l'incongruenza ed insufficienza dell'allegata denuncia penale non poteva ritenersi adeguatamente sanata dall'acquisita prova testimoniale, in ragione della peculiare qualità dei due testi escussi, trattandosi della moglie dell'assicurato, autrice materiale della denuncia (in luogo del coniuge impossibilitato in quanto all'estero per motivi lavorativi) e della di lei sorella che si limitava a confermare la deposizione della prima per come gli era stato narrato dalla sorella (teste c.d. de relato), configurandosi ampiamente motivate le censure di scarsa attendibilità dei due testi di tale rilevanza, con riferimento alla deposizione della moglie, dal prospettare seri dubbi attinenti la stessa incapacità della stessa ex art.246 c.p.c., configurandosi palesemente l'interesse concreto ed attuale dalla stessa, cointestataria del conto coniugale, all'esito della controversia anche quale utilizzatrice effettiva del veicolo assicurato.
La dinamica processuale, peraltro, evidenziava la rituale e tempestiva proposizione da parte della Compagnia convenuta di molteplici eccezioni in ordine all'operatività della polizza, tutte incentrate su di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'assicurato di tale rilevanza dall'esonerare, ai sensi dell'art.1900 c,c, l'assicuratore dal pagamento dell'indennizzo.
Tale strategia processuale di parte convenuta veniva adeguatamente supportata da rilevanti riscontri documentali quali, nella specie, la rilevata situazione di “fermo amministrativo” del mezzo all'epoca del furto;
la sospensione del sistema satellitare due giorni prima dell'evento (con preventiva comunicazione di malfunzionamento operata dal sistema all'assicurato); la mancata consegna delle due chiavi in dotazione, integrata con una dichiarazione sottoscritta dalla stessa moglie dell'assicurato in ordine all'asserito smarrimento di una chiave successiva al furto e mai denunciata, oltre ad una rilevante ricostruzione valutativa delegata ad un designato ctu circa l'effettivo valore commerciale dell'auto all'epoca del furto e che, a sua volta, palesava una dichiarazione artatamente dolosa dell'assicurato circa il valore del mezzo, erroneamente recepita dal primo giudice anche in presenza di una insufficiente produzione documentale della polizza da parte dell'assicurato stesso (produceva solo il frontespizio della stessa senza le correlative condizioni generali di polizza). pagina 7 di 13 Le suddette eccezioni, anche in una prospettata qualificazione di eccezioni in senso stretto, non solo venivano ritualmente proposte con la comparsa di costituzione nei termini di cui all'art.167 c.p.c. ma non venivano, finanche specificamente contestate dalla difesa dell'assicurato, con conseguente applicazione della rilevanza probatoria delle stesse ex art.115 c.p.c., come d'altronde, con riguardo a quella specifica della “scatola nera” di cui all'art.145 bis del codice delle assicurazioni.
Vi era quindi la prova, sia pure indiretta ex art.115 c.p.c., di specifiche clausole contrattuali con cui si subordinava l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione da parte dell'assicurato di adeguate misure di sicurezza.
Pertanto, in disparte l'eccezione attinente il fermo amministrativo, correttamente disattesa dal primo giudice, potendo, in tutta evidenza, la sanzione amministrativa non impedire l'evento dannoso (non essendovi alcun obbligo di custodire il veicolo in posti inaccessibili al pubblico), resta la dirimente rilevanza delle circostanziate e provate omissioni agli obblighi contrattuali di custodia atti a prevenire il furto o, quantomeno, a non agevolarlo, quali, nella specie, la sospensione del servizio di navigazione satellitare
(riscontrata dai prodotti tabulati due giorni prima del furto) e, soprattutto, la mancata consegna delle due chiavi di pertinenza del mezzo, la cui rilevanza ostativa al pagamento dell'indennizzo non può dirsi sanata dalla dichiarazione di smarrimento della chiave successiva al furto.
A tale riguardo la Corte di legittimità ha ribadito un principio già in precedenza enunciato
(v: sentenza n.10194 del 2010) secondo il quale: “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo” pronuncia resa all'esito di un giudizio “speculare e sovrapponibile” a quello in esame, laddove il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento della seconda chiave solo dopo aver denunciato il furto, come confermato dalla utilizzatrice del mezzo in sede di dichiarazione rilasciata alla Compagnia, in atti.
pagina 8 di 13 Né, tantomeno, può rilevare una ipotetica “vessatorietà” di tali clausole, atteso che, come precisato dalla medesima pronuncia: “dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicurato ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto e il rischio dell'assicuratore stesso” (Cass. n.1422/2016).
Risulta, invero palese che, entrambe le omissioni innanzi evidenziate, possano aver inciso rilevantemente nell'accadimento dell'evento, potendo quindi essere sufficiente un comportamento gravemente colposo dell'assicurato che, da un lato, con presumibile manomissione dell'impianto di antifurto satellitare, disattivava la funzionalità dello stesso due giorni antecedenti il furto (così di fatto precludendosi qualsiasi prova circa la effettiva preesistenza del mezzo nel luogo e nella data dell'avvenuto furto)e dall'altro, ometteva di denunciare tempestivamente, prima del furto, lo smarrimento della seconda chiave, destando, in questo modo, fondate perplessità su quanto dichiarato in sede di denuncia penale, sia in ordine alla negata presenza di impianto di antifurto (la presenza del quale
è attestata finanche dalla successiva relazione del CTU) e sia in ordine alla chiusura della vettura.
Infine, non può sottacersi la spropositata dichiarazione di valore del mezzo all'atto del rinnovo della polizza, ben consapevole che lo stesso, con quattro anni di utilizzo ed una
“rilevante percorrenza” di circa 180.000 km (vedasi relazione ctu) non poteva assolutamente aver perso solamente poche migliaia di euro dal prezzo d'acquisto risalente al 2012 quale veicolo nuovo di zecca! (circostanza avvalorata dal CTU che riduceva sensibilmente l'effettivo valore commerciale del mezzo all'epoca del furto).
In definitiva, non può il Collegio condividere il procedimento motivazionale adottato dal
Tribunale nel disconoscere e disattendere le comprovate eccezioni difensive di parte convenuta, così come contestato con le due doglianze prospettate dalla società appellante, obliterando la doverosa valorizzazione dei riscontri documentali tempestivamente e ritualmente prodotti dalla stessa, a nulla rilevando la tardiva produzione documentale riguardo il contratto assicurativo, atteso che l'obbligo di produzione integrale dello stesso incombeva evidentemente a carico dell'assicurato con onere rimasto carente di integrale assolvimento, essendosi lo stesso limitato a produrre solamente la parte iniziale della polizza senza le previste condizioni contrattuali, senza, pagina 9 di 13 peraltro, formulare una rituale e specifica contestazione circa la sussistenza delle stesse così come addotte dalla convenuta in sede di costituzione, conseguendone la ritenuta fondatezza del gravame e riforma integrale della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese deve, ovviamente, riformarsi con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio con statuizione condannatoria a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.246/2022, resa dal
[...]
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 21/1/2022, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza
2)Rigetta la domanda proposta dal innanzi l'adito Tribunale di Bari con la CP_1 citazione introduttiva del giudizio;
3)Condanna l'appellato, , alla integrale refusione, in favore della società CP_1 appellante, , in persona del legale rappresentante, delle spese Controparte_2
e competenze difensive relative ad entrambi le fasi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi € di cui €4.835,00 per competenze difensive del primo grado;
€ per esborsi relativi al presente grado ed €5.809,00 per competenze attinenti il presente grado, oltre accessori di legge;
Così' deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 9/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IC IA estensore
( avv. Leonardo Nota)
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