Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5867 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I C.C. 59385 A C I L B B U P E LA SU EM.58 67 % 01 N NOME DEL POPOLO ITALIANO O 6 R L I 8 9 Z . A 1 N A / Ț 4 R : Qgetto / U T 8 P B S TRIBUTI 8 I I C L R CONTENZIOSO G SEZIONE TRIBUTARIA A L E T A F DECORSO DEL TERMINE . R . D PER IMPUGNARE B L A A dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A E T D D N R 1 I E E S 8 R.G.N. 3288/98 1 T Dott Giovanni PAOLINI Presidente N T E N . S A E N I S 4851/98 M A E Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Cron.12658 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 31/01/01 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59385 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CHEMICAL BANK OF NEW YORK IN LIQ;
intimato - e sul 2° ricorso n° 04851/98 proposto da: CHEMICAL BANK OF NEW YORK SOC IN LIQUDAZIONE, in 2001 persona del liquidatore e legale rappresentante pro 173 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato PERRONE LEONARDO, che lo difende unitamente all'avvocato TARDELLA GIANMARCO, giusta procura Notaio VARSALLONA ANITA di MILANO, rep. 44641 del 19.03.1998; ricorrente - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la decisione n. 59/96 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 13/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 31/01/01 dal MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato TARDELLA, che insiste sull'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege 3 dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Chemical Bank of New York, filiale italiana, rappre- sentata e difesa come in atti, per la cassazione della 2 sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Com- missione Tributaria Regionale di Milano, accogliendo l'appello della società resistente, ha annullato la rettifica della dichiarazione IRPE relativa all'anno 1984. 1.2. Resiste la società, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perché tardivo. Ecce- zione ribadita con memoria presentata ai sensi dell' art. 378 c.p.c. La stessa società ha proposto anche ri- corso incidentale condizionato 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE T 2.1. Preliminarmente, i ricorsi devono essere ri- uniti ai sensi dell'art 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.
2.2. Ritiene il Collegio che l'eccezione di inam- missibilità, prospettata dalla resistente, sia fondata. Infatti, la sentenza impugnata risulta notificata al Secondo Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di via Manin 27, Milano, in data 5 marzo 1997. Conseguen- temente, il termine di sessanta giorni per proporre ri- corso per cassazione, ai sensi dell'art. 51 d.legs. 546/1992, scadeva il 4 maggio 1997. Il ricorso del Mi- nistero, invece, è stato notificato il 13 febbraio 1998, a termine ampiamente scaduto e, quindi è inammis- sibile. E' noto che l'art. 21, comma 1, della legge 13 mag- gio 1999, n. 133, ha stabilito che le sentenze pronun- ciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del c.d. termine breve per proporre impu- gnazione, devono essere notificate "all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Sta- to competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche". Tale norma, pe- rò, non può essere applicata retroattivamente, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 525 del 22 novembre 2000 e, quindi, non opera nella specie. In definitiva, ai fini del decorso del termine per proporre impugnazione, la notifica appare effettuata ritualmente all'Ufficio finanziario, costituito in giu- dizio senza assistenza della Avvocatura dello Stato, prima della entrata in vigore della citata legge 133/1999 (v. ex plurimis Cass. 4276/1999, 10752/1998, 10420/1998, 9846/1998). Peraltro, eventuali nullità della notificazione avrebbero dovuto essere fatte vale- re con il primo atto della parte interessata, nella specie con lo stesso ricorso.
2.3. Alla inammissibilità del ricorso principale segue la inefficacia del ricorso incidentale condizio- nato. 1 2.4. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso inciden- tale. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensoreConsigliere (dr. Antoni Merone)Hall (dr Avanni Pad. E CORTE N O * I Z A C CANCELLIERE C1 A AL SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2-0 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 AL CA LD CarousMallo A I R 5 6 E 8 A . 9 N T N 1 O / - U I 4 Z / B B 6 I A . 2 R R L . L T T R . S A I P . . G B D A E A L I R T E R D 1 A E I 3 D S 1 T N . A E E S N T M I N A E S E 5