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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
ZZ AN, AT
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2021 depositato il 01/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15935 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15935 per IMU 2016, eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo, posto che l'imposta era relativa a numerosi beni concessi in leasing, per i quali il soggetto passivo era appunto il locatario finanziario.
Si è costituito il Comune di Palermo, dando atto di avere parzialmente accolto la domanda della ricorrente, annullando la pretesa con riferimento agli immobili concessi in leasing con contratto ancora in essere;
rideterminando per altri immobili la pretesa sui mesi nei quali la banca ne aveva avuto effettivamente il possesso;
rideterminando quindi la complessiva pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio la pretesa tributaria è stata in parte annullata dal Comune di Palermo;
per il resto, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 commi 186 - 205 L. 197/2022, provvedendo a versare quanto dovuto.
Ne consegue l'estinzione del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estintio il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
DO IG
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
ZZ AN, AT
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2021 depositato il 01/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15935 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15935 per IMU 2016, eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo, posto che l'imposta era relativa a numerosi beni concessi in leasing, per i quali il soggetto passivo era appunto il locatario finanziario.
Si è costituito il Comune di Palermo, dando atto di avere parzialmente accolto la domanda della ricorrente, annullando la pretesa con riferimento agli immobili concessi in leasing con contratto ancora in essere;
rideterminando per altri immobili la pretesa sui mesi nei quali la banca ne aveva avuto effettivamente il possesso;
rideterminando quindi la complessiva pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio la pretesa tributaria è stata in parte annullata dal Comune di Palermo;
per il resto, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 commi 186 - 205 L. 197/2022, provvedendo a versare quanto dovuto.
Ne consegue l'estinzione del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estintio il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
DO IG