Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
L'omessa segnalazione al Prefetto della detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente da parte di un soggetto costituisce il reato di rifiuto di atto di ufficio in quanto, pur mancando un ordine o una richiesta, sussiste in capo al pubblico ufficiale un'urgenza sostanziale impositiva dell'atto, avendo egli l'obbligo di riferire il fatto senza ritardo per ragioni di ordine pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2003, n. 31713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31713 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
317 13/03 '
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA ruolo n. 13 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 12.03.2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 412 composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere REG. GENERALE
2. " Giovanni De Roberto " N.37858/02
3. " Arturo Cortese 11
4. 劃 Vincenzo Rotundo 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CAM IONI sul ricorso proposto da 232 RE MA, n. 01.08.1971 13 MAR 2008 avverso la sentenza emessa il giorno 15.07.2002 dalla Corte d'appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni
Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il 15.07.2002 la Corte d'appello di Venezia confermava la penala responsabilità di RE MA per il reato di cui all'art. 328 cp., per non avere, quale maresciallo dei Carabinieri, segnalato alla competente Autorità il possesso da parte di AR
ER e SS LA di una modesta quantità di hashish.
© Propone ricorso il prevenuto, deducendo la erronea applicazione dell'art. 328 cp. e dell'art. 12 c.c., la violazione dell'art. 2 cp., la mancata applicazione degli artt. 47 e 43 cp. e il vizio di motivazione, posto che: a) dal confronto fra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 328 cp. emerge con chiarezza che, a sensi dello stesso, la mera "omissione" di un atto di ufficio non è più punita;
b) in ogni caso, dovendosi ammettere l'impervietà della lettura della norma, devesi riconoscere la non rimproverabilità al ricorrente dell'errore di applicazione della medesima e comunque la mancanza di dolo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E' stato, invero, chiarito in giurisprudenza che la fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di compiere un atto di ufficio è integrata non solo quando vi sia stata una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta o in un ordine e il comportamento del soggetto attivo si ponga come risposta «negativa» ad essi, esplicita o implicita, ma anche, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, dimodoché l'inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza di rifiuto Cass. sent. 5482 del 11-5-98, ud. 20-2-98, rv. 210497).
E' sicuramente questo il caso verificatosi nella specie, in cui il m.llo RE, posto di fronte a un fatto che, nella interpretazione meno grave, egli era obbligato a riferire “senza ritardo" al Prefetto per ragioni di ordine pubblico (art. 75, comma 5, dpr 309/90), omise deliberatamente di adempiervi.
AQuanto alla norma dell'art. 5 cp. come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 364 del
24.03.1998, rilevasi che la stessa non può essere validamente invocata da chi, avendo l'onere, per ragioni professionali, di rendersi diligente nella conoscenza delle disposizioni da applicare (Cass. sent. 1214 del 2-2-1994, ud. 18-11-1993 rv. 196483), avrebbe quanto meno, a ciò adempiendo, realizzato l'esistenza del dubbio in ordine alla persistente punibilità dell'omissione di atti dovuti per le ragioni di cui al comma 1 dell'art. 328 cp. e, in forza di tanto, già avrebbe dovuto, in riferimento al precetto dell'art,. 328, comma 1, cp., prudenzialmente evitare di astenersi dalla segnalazione dovuta (Cass. sent. 6175 del 27-5-1995, ud. 27-3-1995, rv. 201518).
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma il giorno 12 marzo 2003.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ortese R. Fulgenzi
Argen
IL CANCELLIERE C1. Depositato in Cancelleria Lidia Scalia
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-----2_8_LUG.2003 oggi, 28 LUG.2003 MA
IL CANCELLIERE C
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