Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2001, n. 7294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7294 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 A O 9 I 5 I 1 Z . / R C259820 A 4 N A / R - 6 T T 2 B S U . I . R B . G L I P L E . R A R D 7294 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA . T L B A E A D D T I A E S I 1 N T 3 R E 1 N E S . E I T S N A LA CORTE SUL EMA DI CASSAZIONE E A ■ Oggetto M Insuturia - 1 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Enrico РАРА Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere R.G.N. 9153/98 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron.16781 Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/03/01 SEN TENZA sul ricorso proposto da: E N O I Z MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro A S S A C E tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, I L D I V A I M presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo E R C 0 P 2 U E S 8 E rappresenta e difende ope legis;
N T R 9 O O I C 5 P - ricorrente M . A N
contro
C TOROSANTUCCI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO, difeso dall'avvocato BRUNCO DIEGO, giusta delega a margine;
- controricorrente avversO la sentenza n. 42/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 05/04/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 410 -1- udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Contro un avviso di mora notificato nel 1990, relativo a ritardato versamento di ritenute alla fonte relative all'anno di imposta 1982, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado CI AR, legale rappresentante della spa IFIPAR. La Commissione accoglieva il ricorso del contribuente, sulla base dell'art. 43 del DPR n. 600.73, in quanto la notifica del citato avviso era avvenuta oltre cinque anni dalla presentazione della dichiarazione.
2. Proponeva appello l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma, affermando che il termine doveva essere riferito non già alla data di notificazione dell'avviso di mora, ma alla data di formazione e di consegna dei ruoli all'Intendenza di Finanza per l'apposizione del visto di esecutorietà, il che era avvenuto nel caso in esame.
3. La Commissione Tributaria Regionale, nel respingere l'appello, così motivava:< Nel rilevare che la decisione di primo grado richiama l'art. 43 succitato ove il termine viene riferito alla notificazione, per quanto riguarda l'accertamento, devesi anche considerare che la controversia trae origine da un'iscrizione a ruolo operata dal Centro di Servizio a seguito di liquidazione ex art. 36 bis DPR n. 600.73 della dichiarazione dei sostituti di imposta prodotta nel 1983. In proposito non risulta che il centro abbia chiesto chiarimenti al contribuente entro il 31 dicembre dell'anno successivo e che la liquidazione sia avvenuta entro lo den stesso termine, fissato da detta norma. L'avviso impugnato è stato perciò notificato oltre il ripetuto termine.>
4. Ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle Finanze CIdeducendo un motivo. Resiste con controricorso AR, quale responsabile solidale della IFIPAR spa, eccependo la formazione del giudicato in ordine all'applicazione dell'art. 43 del DPR n. 602.73 e, in subordine, l'infondatezza del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 36 bis del DPR n. 600.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC La norma sopra citata prevede che gli uffici procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione Non è prevista peraltro alcuna decadenza al riguardo al contrario, l'art. 28 della Legge 27.12.97 n. 449 ha stabilito che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che il termine ivi previsto non è stabilito a pena di decadenza.
6. Nel controricorso, si sostiene che il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato è inammissibile per carenza di interesse, in quanto si è formato il giudicato sulla parte della motivazione delladu sentenza di appello che ha fatto applicazione dell'art. 43 del DPR n. 602 (rectius> 600). 73. Nel merito, il ricorso è infondato perchè l'art. 36 bis del medesimo DPR prevede un termine a pena di decadenza;
la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge n. 449.97 non ha effetto retroattivo;
la decadenza è comunque già intervenuta.
7. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato è fondato. Devesi anzitutto escludere che la sentenza di appello sia passata in giudicato nella parte in cui ha richiamato l'art. 43 del Dpr. n. 600.73. Nell'intento di sovrapporre alla ratio decidendi> adottata dalla Commissione Tributaria di primo grado una diversa e più radicale ratio>, il giudice di appello ha richiamato da un lato il suddetto art. 43, considerando anche che comunque l'art. 36 bis comporta una decadenza ancora più breve. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi considerato assorbito il profilo decisorio derivante dall'applicazione del ripetuto art. 43 del Dpr. n. 600.73, per appuntare la propria attenzione sull'art. 36 bis della stessa normativa. Ma la ratio decidendi> non è duplice nè separata, onde non può dirsi formato il giudicato in ordine al primo profilo.
8. Venendo al merito del ricorso devesi anzitutto dare atto che con norma di interpretazione autentica, e quindi applicabile anche retroattivamente ai procedimenti in corso, il legislatore ha stabilito che il termine di cui all'art. 36 bis del Dpr n. 600.73 debba intendersi come ordinatorio e non perentorio. Sul punto, vedasi Cass.
7.11.98 n. 11235:< ...in virtù dell'art. 28 della Legge di n. 449.97, applicabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma interpretativa e come tale avente effetto retroattivo, l'art. 36 bis del Dpr. n. 600.73 deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza>. Negli stessi termini, Cass.
7.7.99 n. 7058, la quale ha confermato il carattere non perentorio del termine in questione e la retroattività dell'art. 28 della Legge n. 449.97. L'assetto normativo che ne consegue è stato ritenuto costituzionalmente corretto dalla Corte Costituzionale con sentenza 11.6.99 n. 229. Non sussiste quindi alcuna decadenza in ordine al potere dell'ufficio di procedere a liquidazione in base alla dichiarazione.
9. Quanto all'ulteriore profilo evidenziato dal controricorrente, va richiamato l'art. 17 del Dpr. n. 600.73, nel testo previgente, norma la quale prevede che le somme dovute in base alla dichiarazione debbono essere iscritte a ruolo consegnato all'Intendenza di Finanza nel termine di cui all'art. 43 del Dpr. medesimo. A sua volta, l'art. 43 dispone che gli avvisi di accertamento debbono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione funziona quindi come termine per la notifica dell'avviso di accertamento se trattasi di rettifica, per la consegna dei ruoli all'Intendenza di Finanza -ai fini del ки visto di esecutorietà se si tratta di imposte dovute in base alla dichiarazione. 10. Nella fattispecie, occorre perciò accertare se entro il 31.12 del quarto successivoanno a quello in cui è stata presentata la dichiarazione il ruolo sia stato presentato all'Intendenza di Finanza. Ove ciò risponda alla realtà, l'avviso di mora va considerato legittimo. Se invece siasi verificato un ritardo ' allora dovrà essere dichiarata la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere di esigere le somme iscritte a ruolo. 11. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale provvederà anche in ordine alle spese e deciderà il merito applicando il principio di diritto sopra della controversia enunciato.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 2 marzo 2001. E N ZIO 26/4/1986 ISTRA 5 REG . ILPRESIDENTE N D.P.R. - A B H D LL. IA SENSI DEL TE A R B. ESEN A T TA U 131 IB I IA A R . T R N E T A M IL CONSIGLIERE ESTENSORE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Di Nutrile 29 MAG 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi IL CANCELLIERE C1 EN BA EN BAInnog