Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica l'espletamento, da parte di tecnico di settore addetto alla camera mortuaria, di operazioni di dissezione senza la presenza del sanitario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 28642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28642 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 747
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 45694/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nei confronti di:
VA GI, n. 12.07.1938;
PO CA, n. 10.05.1967;
AP NA CL, n. 29.01.1949;
avverso la sentenza emessa il giorno 17.05.2006 dal Tribunale di Forlì;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 17.05.2006, emessa in esito all'udienza preliminare nei confronti di VA GI, PO CA e AP NA CL, in relazione alle imputazioni di esercizio abusivo della professione medica, svolto per avere praticato, nelle funzioni di tecnico settore presso la camera mortuaria, attività di riscontro diagnostico e pratica autoptica, di cui ai capi D), I) e T), contestate, rispettivamente, in forma continuata al PO (quattro episodi) e alla AP (due episodi) e in forma singola al VA, il GUP del Tribunale di Forlì dichiarava per i reati ascritti per insussistenza del fatto, rilevando in particolare che dal quadro normativo in materia emerge che l'attività tipica, riservata al medico, risulta essere quella dell'osservazione competente (macroscopica e microscopica), cui segue la valutazione espressa in referto, mentre l'attività di sezione appare servente e può essere delegata ai tecnici nei limiti della non invadenza della detta sfera riservata al medico, come di fatto avvenuto nei casi di specie.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deducendo:
A)-, quanto al VA, l'inosservanza dell'art. 444, in relazione all'art. 129 c.p.p., posto che le parti avevano stipulato un accordo rispettoso delle previsioni della norma citata e lo avevano depositato presso l'Ufficio del GUP in vista dell'udienza preliminare e, quindi, il giudice avrebbe dovuto accogliere o respingere la richiesta ovvero pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., allo stato degli atti, mentre invece, nella specie, a seguito dello svolgimento dell'udienza preliminare per la scelta di altre parti processuali, si è avuta una definizione ex art. 425 c.p.p., fondata su elementi acquisiti in base a detta scelta;
B)- l'inosservanza dell'art. 348 c.p., in relazione alla L. 15 febbraio 1961, nn. 83, 37, 39, art. 1 e D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 45, posto che dall'indicato quadro normativo emerge chiaramente che la pratica autoptica, sia nella forma del riscontro diagnostico che dell'autopsia giudiziaria, è attività di competenza esclusivamente medica, nella cui pratica attuazione possono essere delegate manovre od operazioni marginali a personale tecnico, da effettuarsi sempre previa direttiva e alla presenza del sanitario:
cosa che nei casi di specie non è avvenuta.
Chiede, pertanto, il P.M. ricorrente di volere: - in accoglimento del motivo sub A), annullare la sentenza impugnata con rinvio degli atti al GUP per le sue determinazioni ex artt. 444 c.p.p., segg.; - in accoglimento del motivo sub B), annullare la sentenza impugnata, con rinvio degli atti al GUP in sede di udienza preliminare. DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi, riguardo al motivo di cui sopra sub A), che, con il procedere allo svolgimento dell'udienza preliminare anche nei confronti del VA, il GUP ha implicitamente disatteso la richiesta di applicazione della pena dallo stesso presentata, e ciò non determina alcun vizio della sentenza (cfr. Cass. sent. 10.11.1993, n. 10135; sent. 03.06.1991, n. 6839). Venendo al motivo di cui sopra sub B), si osserva che lo stesso è fondato.
Invero, dalla L. 15 settembre 1961, n. 83, (art. 1) e dal Reg. di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 37, 39 e 45) risulta con chiarezza che le operazioni di riscontro diagnostico (cui solo attengono gli episodi in contestazione, e che si distinguono da quelle dell'autopsia, che ha finalità più ampie ed è disposta in genere dall'A.G.), da eseguirsi obbligatoriamente su cadaveri di soggetti deceduti senza assistenza medica e facoltativamente negli altri casi su richiesta dei salutari, possono essere eseguite unicamente da medici legalmente abilitati (in particolare, anatomo - patologi). Di riflesso, e per risulta, i compiti del tecnico di sala settoria non possono che essere di carattere ausiliario, e tali da non pregiudicare le finalità dell'affidamento esclusivo di cui sopra, consistenti nella compiuta osservazione macroscopica e microscopica e nella refertazione finale, da compiersi evitando mutilazioni e dissezioni non necessarie e sospendendo in ogni caso le operazioni in caso di sospetto della dipendenza della morte da reato.
Deriva da ciò che, se può indubbiamente ricomprendersi, fra i detti compiti ausiliari, quello di intervenire sulla salma eseguendo (come risulta abbiano fatto gli imputati) operazioni di dissezione per l'apertura delle principali cavità (toracica, addominale e cranica), non è ammissibile che simili operazioni vengano compiute senza la presenza del medico, sia perché potrebbero effettuarsi interventi non necessari, che spetta al medico di evitare, sia perché, nel corso delle operazioni, potrebbe individuarsi - oltre a un eventuale motivo di sospensione delle medesime (che parimenti spetta al medico vagliare) - la necessità di speciali interventi o accorgimenti da porre in atto per il migliore espletamento del compito al medico demandato.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto compatibile con le mansioni del tecnico di settore, ed esulante quindi dalla contestazione di cui all'art. 348 c.p., lo svolgimento delle dette operazioni "preparatorie" anche in assenza del medico, deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al (GUP del) Tribunale di Forlì, per nuova deliberazione, conforme al principio anzidetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p.. annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007