Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/11/2022, n. 2067
CASS
Ordinanza 2 novembre 2022

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Massime1

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione.

Commentario1

  • 1Furto e antitaccheggio: la rimozione della placca integra violenza sulle cose? (Cass. 2291/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 gennaio 2026

    Integra l'aggravante della violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2, e 392, comma 2, cod. pen., la condotta di chi, al fine di impossessarsi della merce esposta alla vendita, rimuova l'apparato antitaccheggio applicato al bene, poiché tale azione, implicando l'uso di energia fisica, determina una trasformazione oggettiva della res e ne compromette la funzionalità protettiva, privandola di una componente essenziale predisposta dal titolare a difesa del bene. La violenza può essere esercitata anche sullo strumento apposto sulla cosa per garantirne una più efficace protezione e non richiede che l'oggetto della violenza abbia un autonomo valore economico, né che la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/11/2022, n. 2067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2067
Data del deposito : 2 novembre 2022

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