Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6929 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DIC6 9 2 9 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Cen ubloli SEZIONE PR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14189/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 15761 Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 2552 Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 06/03/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 VIP CASA DI LIVIA CH C. sas, in IL CANCELLIERE liquidazione, in persona del legale rappresentante;
SIBALDI DARIO, elettivamente LIRE 3000 CH LIVIA, CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso l'avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MATERA, giusta procura in calce CG513075 al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata2001 605 in ROMA VIA S. GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI منکر 1 FLAUTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 258/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sas Vip Casa, IA IS e DA Sinibal- di si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Pre- sidente del Tribunale di Milano ad istanza del Banco OS EN in relazione al saldo di un conto corrente intrattenuto dalla Vip con fideiussione dei due restanti opponenti. Sostenevano che il loro debito era stato estinto con la dazione di effetti cambiari. La banca resisteva rilevando di avere ricevuto gli ef- fetti quale girataria per l'incasso con la clausola avere agito sulla base del saldo salvo buon fine, e di del conto corrente. Il Tribunale accertava il parziale incasso di talu- ni titoli e, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo 2 ma condannava gli opponenti al pagamento in favore del- la opposta, della somma di L. 36.865.758. Proponevano appello i condannati e la Corte di Milano sulla base di ulteriori pagamenti di parte dei predetti effetti, ve- rificatisi nelle more, riduceva ancora la condanna ver- so gli appellanti a L. 28.537.374. I secondo giudici ritenevano che il rapporto dovesse essere inquadrato ai sensi dell'art. 1198 C.C., e che pertanto le cambiali non pagate alla banca avevano dato luogo al debito re- siduo suddetto. Ricorrono per cassazione con quattro motivi i SOC- combenti. Resiste la banca con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti la- mentano la violazione dell'art. 1198 C.C.. Sostengono che la cessione pro solvendo disciplinata dalla predet- ta norma determina la inesigibilità del debito origina- rio per il tempo necessario ad esigere quello ceduto, La banca, dunque, non avrebbe potuto chiedere il paga- mento in questione prima dell'inutile esecuzione dei crediti ceduti. la) Osserva la Corte che la sentenza impugnata, co- me rileva la controricorrente, ha male inquadrato il rapporto controverso. Esso nasce da un contratto di 3 conto corrente bancario nel quale si è innestata la procura all'incasso di titoli cambiari. L'eventuale in- casso determina l'obbligo per la banca di imputare le somme riscosse a credito del correntista ed eventual- mente a compensare il suo scoperto. Non si tratta, dun- que, di una obbligazione singola, per il cui adempimen- to è stato ceduto un credito cartolare, bensì di tipico rapporto bancario il quale dà luogo al credito per il banchiere, ai sensi degli artt. 1831 e 1832 c.c.. Consegue che nella vicenda che ne occupa il titolo che la banca ha azionato davanti al giudice con proce- dura monitoria non è, come ritiene il giudice del meri- to, l'insieme degli effetti cambiari, bensì il saldo del conto corrente. Saldo che nella specie, in quanto passivo, prova il credito. La sentenza impugnata sul punto non è errata, an- corchè tale errore non debba necessariamente condurre a pronuncia di cassazione ma debba solo far operare la correzione della motivazione nel senso precisato, per- chè sia pure a titolo diverso, che tuttavia il giudice di merito ha accertato, la condanna al pagamento degli appellanti era dovuta. Il motivo Va in tal senso re- spinto. 2) Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la motivazione omessa, contraddittoria O CO- 4 munque insufficiente nonchè la violazione degli artt. 102 rd n. 375 del 1936 e 2697 C.C.. Sostengono che la sentenza impugnata non chiarisce come mai a fronte di un debito originario di circa L. 80.000.000 e di una dazione di cambiali per circa L. 81.000.000, sia risul- tato un credito della banca di circa L. 36 milioni. 2a) Osserva il collegio che mi predetto rapporto di conto corrente, è diverso, per le ragioni dette, da quello che opera sulla base di una cessione pro solven- id do dei titoli, (I quale impedisce alla banca di imputa- re il relativo importo a credito del girante, in parti- colare in presenza di clausola salvo buon fine. Il mo- tivo è infondato giacchè non sussistono le lamentate violazioni di legge e la motivazione è adeguata a sor- reggere la statuizione. 3) E' inammissibile il terzo motivo di ricorso con ricorrenti lamentano la capitalizzazione il quale trimestrale degli interessi. Tale questione è stata, infatti, avanzata per la prima volta in questa sede. 4) E' infondato l'ultimo motivo di ricorso con il " quale i ricorrenti sostengono che la Corte non ha esa- minato" la doglianza relativa al carico delle spese del primo grado. La sentenza impugnata infatti ha ribadito espressamente la "sostanziale" soccombenza degli appel- lanti ai fini delle spese del giudizio che essa conclu- 5 deva. Con ciò essa implicitamente ha ritenuto corretta anche la prima condanna. 5) Il ricorso deve essere rigettato. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L. 125.802 -Oltre a L.
2.500.000 per onorari. rizer In Roma il 6 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore C Giuseppe Maria Berruti Angelo Grieco ele pub G IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELL 2001 Maria Di Nuzz Oggi, IL CANCELLIERE Nizza диого Many їв 416000 290000 UFFICIO DELLE INTRATE ROMA 2 Pagistrate SET. 2001 Seria 4. 41373 290.000 TAMILA DUECENTO (re p. 1 D AX (D.ssa Maria Crazzia D Responsabile Servizio ☑zari (Dr M. DACCICHINHT