CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 17960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17960 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 17960 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, operato il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta nei confronti di PE ER in relazione al reato di falso in atto fidefacente. L'imputato, pubblico ufficiale incaricato di notificare cartelle esattoriali (in quanto messo notificatore della SERIT Sicilia, per conto del comune di Partinico), ha formato una relata di notifica falsa attestando di aver consegnato a mani proprie una cartella esattoriale a AN AL (costituitosi parte civile nel processo), contrariamente al vero: il destinatario non ha mai ricevuto il plico e la sottoscrizione sulla relata di notifica è risultata falsa. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura. 2.1. La prima ragione difensiva eccepisce violazione di legge in riferimento alla mancata pronuncia estintiva del reato per prescrizione, che sarebbe intervenuta prima della data indicata dalla Corte territoriale nel 17.8.2023 e prima della sentenza d'appello. La difesa rappresenta che i periodi di sospensione calcolati sono stati erroneamente computati oltre i 60 giorni massimi previsti, per ciascuno, secondo legge. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 476, comma secondo, cod. pen., tenuto conto della qualità rivestita dal ricorrente e, in ogni caso, non formalmente ed esplicitamente contestata, come d'obbligo in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 2019. 2.3. La terza censura denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per il travisamento delle prove e l'affermazione di colpevolezza senza l'osservanza del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed in relazione all'elemento psicologico del reato: non vi sarebbe stato motivo per il ricorrente di formare l'atto falso che gli viene contestato. 2.3. La quarta eccezione difensiva denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria ed alla mancata decisione di ritenere prevalenti le attenuanti sull'aggravante della fidefacenza, sì da determinare il risultato che il reato avrebbe dovuto dichiararsi estinto per prescrizione ben prima della pronuncia d'appello. Il motivo così prospettato poi vira sulla denuncia di una insufficiente motivazione della misura del trattamento sanzionatorio. 2. Il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha chiesto che sia dichiarata la estinzione del reato per prescrizione. 2 130, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente formulato. I periodi di sospensione sono stati correttamente computati dalla Corte d'appello, come anche, per quelli di interesse, dal giudice di primo grado, che, peraltro, li aveva utilizzati già in esito al giudizio dinanzi a sé, per ritenere prescritto il capo a) dell'imputazione, vale a dire il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., pure contestato al ricorrente, insieme al capo b) residuo. In relazione a tale ultima fattispecie delittuosa il giudice di secondo grado ha confermato la condanna del ricorrente, pur rimodulando la pena in senso più favorevole, operando il giudizio di bilanciamento in equivalenza tra aggravante ed attenuanti. Ed infatti, risulta dagli atti che il termine di prescrizione debba essere fissato ben oltre la data di emissione della sentenza d'appello, pronunciata il 19.5.2023, valutati: il tempo del commesso reato nel giorno 5.2.2010; il termine massimo previsto dal codice di rito per l'estinzione del reato, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., che, nel caso del delitto di falso fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., è pari a 12 anni e 6 mesi, nonchè i periodi di sospensione (calcolati già dal Tribunale in un anno, due mesi e 17 giorni), non tutti collegati a rinvii per legittimo impedimento, che determinerebbero la fissazione del limite massimo di 60 giorni dalla data di cessazione dell'impedimento. Del resto, il ricorrente si è limitato a denunciare in modo estremamente generico l'asserita erroneità del calcolo dei periodi di sospensione, senza evidenziare neppure un rinvio in relazione al quale abbia riscontrato in concreto il difetto del conteggio. 3. Gli altri tre motivi di ricorso sono a loro volta del tutto inammissibili perchè generici e manifestamente infondati. 3.1. Le obiezioni riferite alla mancata, formale ed esplicita contestazione dell'aggravante della fidefacenza si infrangono contro l'evidenza dell'espresso richiamo, nel capo d'imputazione, alla disposizione del secondo comma dell'art. 476 cod. pen. ed alla "aggravante di aver formato un atto pubblico fidefacente". Quanto alla contestazione sulla qualifica di pubblico ufficiale del ricorrente, si tratta di argomento del tutto generico, evocato in maniera assertiva, vaga ed irrilevante, facendo riferimento al fatto che l'imputato fosse un semplice "postino". In verità, i dipendenti, messi notificatori della SERIT s.p.a., e cioè la società Agente per la riscossione dei tributi in Sicilia, svolgono funzioni di pubblici ufficiali incaricati della riscossione dei tributi, mediante anzitutto l'attività di notifica delle cartelle esattoriali. 3 Costituisce affermazione pacifica, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (cfr. da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 19484 del 23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273781, in una fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, partecipata esclusivamente da enti territoriali e la cui attività aveva ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento di RSU). Da tempo, poi, si è evidenziato come, agli effetti di cui agli artt.357 e 358 cod. pen., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l'ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l'attività dell'agente sia imputabile al soggetto pubblico (cfr. Sez. 6, n. 12385 del 17/10/2012, De Caro, Rv. 254920, in motivazione). Inoltre, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario — cui può essere equiparata, dal punto di vista ontologico, la relata di notifica formata dal messo notificatore di una società incaricata di un servizio di riscossione dei tributi regionali - fa fede fino a querela di falso, per ciò che l'ufficiale stesso attesta di avere compiuto o essere avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 38931 del 2/4/2015, Maida, Rv. 265502, in motivazione, e Sez. 1, n.5698 del 29/12/1993, dep. 1994, Melis, Rv. 197124; Sez. 5, n. 3948 del 29/11/1990, Riccardo, Rv. 186884). In altri termini, all'esattore, sia pure esso una società privata, è attribuito l'esercizio di una pubblica funzione, in un rapporto con l'ente impositore classificabile tra le concessioni amministrative;
di talchè, si è affermato che integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del concessionario della riscossione delle imposte che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale incaricato dell'esazione (Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068, nonché Sez. 6, n. 45082 del 2/10/2015, Marrocco, Rv. 265342). 3.2. La censura sul travisamento delle prove, la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è estremamente generica, quanto ai primi due motivi eccepiti, quasi del tutto privi di oggetto specifico e soltanto enunciati;
manifestamente infondata quanto al terzo motivo: il ricorso confonde il movente, non emerso effettivamente, con il dolo del reato di falso in atto pubblico fidefacente, che è generico e coincide con la consapevolezza della "immutatio veri", sia pur quest'ultima non costituisce un dolo in "re ipsa" ma deve essere provata, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Sez. 1, 27230 del 11/9/2020, Taroni, Rv. 279785). 4 3.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è generico, relativamente al trattamento sanzionatorio, comunque motivato adeguatamente dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alla gravità della condotta, e, in ogni caso, espressione di una rivalutazione in melius per il ricorrente, che si è visto ridurre la sanzione da due anni ad un anno di reclusione. Nessun pregio, poi, può avere la censura dedicata a sostenere l'erronea negazione, da parte dei giudici d'appello, del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. E' noto, infatti, l'indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto delle aggravanti ad effetto speciale ancorchè siano ritenute subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez.U, n. 20808 del 26/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 17960 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, operato il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta nei confronti di PE ER in relazione al reato di falso in atto fidefacente. L'imputato, pubblico ufficiale incaricato di notificare cartelle esattoriali (in quanto messo notificatore della SERIT Sicilia, per conto del comune di Partinico), ha formato una relata di notifica falsa attestando di aver consegnato a mani proprie una cartella esattoriale a AN AL (costituitosi parte civile nel processo), contrariamente al vero: il destinatario non ha mai ricevuto il plico e la sottoscrizione sulla relata di notifica è risultata falsa. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura. 2.1. La prima ragione difensiva eccepisce violazione di legge in riferimento alla mancata pronuncia estintiva del reato per prescrizione, che sarebbe intervenuta prima della data indicata dalla Corte territoriale nel 17.8.2023 e prima della sentenza d'appello. La difesa rappresenta che i periodi di sospensione calcolati sono stati erroneamente computati oltre i 60 giorni massimi previsti, per ciascuno, secondo legge. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 476, comma secondo, cod. pen., tenuto conto della qualità rivestita dal ricorrente e, in ogni caso, non formalmente ed esplicitamente contestata, come d'obbligo in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 2019. 2.3. La terza censura denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per il travisamento delle prove e l'affermazione di colpevolezza senza l'osservanza del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed in relazione all'elemento psicologico del reato: non vi sarebbe stato motivo per il ricorrente di formare l'atto falso che gli viene contestato. 2.3. La quarta eccezione difensiva denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria ed alla mancata decisione di ritenere prevalenti le attenuanti sull'aggravante della fidefacenza, sì da determinare il risultato che il reato avrebbe dovuto dichiararsi estinto per prescrizione ben prima della pronuncia d'appello. Il motivo così prospettato poi vira sulla denuncia di una insufficiente motivazione della misura del trattamento sanzionatorio. 2. Il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha chiesto che sia dichiarata la estinzione del reato per prescrizione. 2 130, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente formulato. I periodi di sospensione sono stati correttamente computati dalla Corte d'appello, come anche, per quelli di interesse, dal giudice di primo grado, che, peraltro, li aveva utilizzati già in esito al giudizio dinanzi a sé, per ritenere prescritto il capo a) dell'imputazione, vale a dire il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., pure contestato al ricorrente, insieme al capo b) residuo. In relazione a tale ultima fattispecie delittuosa il giudice di secondo grado ha confermato la condanna del ricorrente, pur rimodulando la pena in senso più favorevole, operando il giudizio di bilanciamento in equivalenza tra aggravante ed attenuanti. Ed infatti, risulta dagli atti che il termine di prescrizione debba essere fissato ben oltre la data di emissione della sentenza d'appello, pronunciata il 19.5.2023, valutati: il tempo del commesso reato nel giorno 5.2.2010; il termine massimo previsto dal codice di rito per l'estinzione del reato, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., che, nel caso del delitto di falso fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., è pari a 12 anni e 6 mesi, nonchè i periodi di sospensione (calcolati già dal Tribunale in un anno, due mesi e 17 giorni), non tutti collegati a rinvii per legittimo impedimento, che determinerebbero la fissazione del limite massimo di 60 giorni dalla data di cessazione dell'impedimento. Del resto, il ricorrente si è limitato a denunciare in modo estremamente generico l'asserita erroneità del calcolo dei periodi di sospensione, senza evidenziare neppure un rinvio in relazione al quale abbia riscontrato in concreto il difetto del conteggio. 3. Gli altri tre motivi di ricorso sono a loro volta del tutto inammissibili perchè generici e manifestamente infondati. 3.1. Le obiezioni riferite alla mancata, formale ed esplicita contestazione dell'aggravante della fidefacenza si infrangono contro l'evidenza dell'espresso richiamo, nel capo d'imputazione, alla disposizione del secondo comma dell'art. 476 cod. pen. ed alla "aggravante di aver formato un atto pubblico fidefacente". Quanto alla contestazione sulla qualifica di pubblico ufficiale del ricorrente, si tratta di argomento del tutto generico, evocato in maniera assertiva, vaga ed irrilevante, facendo riferimento al fatto che l'imputato fosse un semplice "postino". In verità, i dipendenti, messi notificatori della SERIT s.p.a., e cioè la società Agente per la riscossione dei tributi in Sicilia, svolgono funzioni di pubblici ufficiali incaricati della riscossione dei tributi, mediante anzitutto l'attività di notifica delle cartelle esattoriali. 3 Costituisce affermazione pacifica, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (cfr. da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 19484 del 23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273781, in una fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, partecipata esclusivamente da enti territoriali e la cui attività aveva ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento di RSU). Da tempo, poi, si è evidenziato come, agli effetti di cui agli artt.357 e 358 cod. pen., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l'ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l'attività dell'agente sia imputabile al soggetto pubblico (cfr. Sez. 6, n. 12385 del 17/10/2012, De Caro, Rv. 254920, in motivazione). Inoltre, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario — cui può essere equiparata, dal punto di vista ontologico, la relata di notifica formata dal messo notificatore di una società incaricata di un servizio di riscossione dei tributi regionali - fa fede fino a querela di falso, per ciò che l'ufficiale stesso attesta di avere compiuto o essere avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 38931 del 2/4/2015, Maida, Rv. 265502, in motivazione, e Sez. 1, n.5698 del 29/12/1993, dep. 1994, Melis, Rv. 197124; Sez. 5, n. 3948 del 29/11/1990, Riccardo, Rv. 186884). In altri termini, all'esattore, sia pure esso una società privata, è attribuito l'esercizio di una pubblica funzione, in un rapporto con l'ente impositore classificabile tra le concessioni amministrative;
di talchè, si è affermato che integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del concessionario della riscossione delle imposte che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale incaricato dell'esazione (Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068, nonché Sez. 6, n. 45082 del 2/10/2015, Marrocco, Rv. 265342). 3.2. La censura sul travisamento delle prove, la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è estremamente generica, quanto ai primi due motivi eccepiti, quasi del tutto privi di oggetto specifico e soltanto enunciati;
manifestamente infondata quanto al terzo motivo: il ricorso confonde il movente, non emerso effettivamente, con il dolo del reato di falso in atto pubblico fidefacente, che è generico e coincide con la consapevolezza della "immutatio veri", sia pur quest'ultima non costituisce un dolo in "re ipsa" ma deve essere provata, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Sez. 1, 27230 del 11/9/2020, Taroni, Rv. 279785). 4 3.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è generico, relativamente al trattamento sanzionatorio, comunque motivato adeguatamente dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alla gravità della condotta, e, in ogni caso, espressione di una rivalutazione in melius per il ricorrente, che si è visto ridurre la sanzione da due anni ad un anno di reclusione. Nessun pregio, poi, può avere la censura dedicata a sostenere l'erronea negazione, da parte dei giudici d'appello, del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. E' noto, infatti, l'indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto delle aggravanti ad effetto speciale ancorchè siano ritenute subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez.U, n. 20808 del 26/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.