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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 05/03/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, AT
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 05/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2022 depositato il 28/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E500224 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TYZ01E500224/2021, notificato a mezzo pec in data
11/10/2021, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi presentata dall'odierno ricorrente per il periodo d'imposta 2016, ha disconosciuto l'applicazione del cd. regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/11 conv. con la Legge n.
111/11, e quindi assoggettato i compensi da lavoro autonomo esposti nel Quadro LM della detta dichiarazione al regime ordinario ex art. 53, comma 1, del TUIR.
L'avviso di accertamento motiva sull'assunto della non spettanza al contribuente del regime fiscale di vantaggio, a causa dello svolgimento da parte dello stesso di attivita' professionale o di impresa, anche in forma associata, nei 3 anni precedenti.
Il ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
L'Agenzia delle Entrate– Direzione Provinciale di Ragusa si è costituita in giudizio, avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con nota depositata il 14.02.2024, parte ricorrente ha comunicato di essersi avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022, presentando domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con riferimento all'impugnato avviso di accertamento;
ha pertanto chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 5 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la richiesta di parte ricorrente e verificata la documentazione prodotta dalla stessa in data
14.02.2024, attestante il perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale pendente, preso atto che nessun rilievo ha mosso sul punto l'Agenzia delle Entrate, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992.
Considerato che la suddetta definizione è avvenuta in applicazione di un provvedimento legislativo che la consentiva, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 05/03/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, AT
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 05/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2022 depositato il 28/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E500224 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TYZ01E500224/2021, notificato a mezzo pec in data
11/10/2021, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi presentata dall'odierno ricorrente per il periodo d'imposta 2016, ha disconosciuto l'applicazione del cd. regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/11 conv. con la Legge n.
111/11, e quindi assoggettato i compensi da lavoro autonomo esposti nel Quadro LM della detta dichiarazione al regime ordinario ex art. 53, comma 1, del TUIR.
L'avviso di accertamento motiva sull'assunto della non spettanza al contribuente del regime fiscale di vantaggio, a causa dello svolgimento da parte dello stesso di attivita' professionale o di impresa, anche in forma associata, nei 3 anni precedenti.
Il ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
L'Agenzia delle Entrate– Direzione Provinciale di Ragusa si è costituita in giudizio, avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con nota depositata il 14.02.2024, parte ricorrente ha comunicato di essersi avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022, presentando domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con riferimento all'impugnato avviso di accertamento;
ha pertanto chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 5 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la richiesta di parte ricorrente e verificata la documentazione prodotta dalla stessa in data
14.02.2024, attestante il perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale pendente, preso atto che nessun rilievo ha mosso sul punto l'Agenzia delle Entrate, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992.
Considerato che la suddetta definizione è avvenuta in applicazione di un provvedimento legislativo che la consentiva, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.