Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 479 cod. pen. la falsificazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, avendo questa la natura di atto pubblico, poichè destinata a comprovare l'attività di esame della documentazione prodotta dal richiedente e ad esprimere la relativa valutazione tecnica del pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2016, n. 35556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35556 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
355 56/ 1 6 Depositata in Cancelleria 26 AGO. 2016 Roma, Il Il Funzionario Giudiziario Carmela LANZUISE LI E REPUBBLICA ITALIANA O T R N vex O E C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1292 Dott. MAURIZIO FUMO - Presidente - N. - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 43445/2015 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RENNA GIUSEPPE N. IL 14/05/1952 avverso la sentenza n. 1317/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 13/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott._ che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, ritenendo assorbito il delitto di tentato abuso d'ufficio in quello di cui all'art 479 cp, e confermando la condanna alla pena di giustizia per quest'ultimo, fatto del Dicembre 2008. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che, col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della legge penale. In particolare la Corte leccese aveva ritenuto doloso il comportamento dell'imputato, poiché la falsità degli atti di parte sarebbe stata facilmente riconoscibile per la sua esperienza professionale ed usando gli opportuni strumenti di controllo, come l'effettuazione di un sopralluogo e la visione delle aerofotogrammetrie. Sostiene, in contrario, il ricorso che il provvedimento fu adottato da NA sulla base dei soli documenti presenti nella pratica, ove non vi erano le aerofotogrammetrie acquisite solo nel corso dell'indagine ma foto in bianco e nero, né egli aveva l'obbligo di verificare tramite sopralluoghi l'effettivo stato del sito interessato alla costruzione. Sempre sul punto del dolo, ed a dimostrazione della sua assenza, il ricorso segnala che nel dossier analizzato dall'imputato era presente anche un atto di compravendita del terreno e dell'immobile in questione, in cui il notaio aveva attestato l'esistenza di un vecchio ricovero rurale diruto, di costruzione anteriore al 1942. L'attestazione dell'imputato, quindi, era stata resa in base ai documenti a sua disposizione ed egli non poteva essere a conoscenza del fatto che l'atto del notaio fosse falso.
1.1 Per altro verso il ricorrente ha esposto che le funzioni in tema paesaggistico svolte dall'imputato erano sottoposte al vaglio della Sovrintendenza, che, infatti, annullò l'autorizzazione e, quindi, non poteva neppure parlarsi del rilascio di una valida ed autonoma autorizzazione. Pertanto l'atto a firma NA non aveva natura di attestazione ma di valutazione, come tale insuscettibile di connotazioni di falsità.
2.Col secondo motivo che ha ripreso l'ultimo aspetto del primo si è rappresentata la violazione di legge, poiché l'autorizzazione paesaggistica rilasciata non sarebbe qualificabile come atto pubblico ai sensi dell'art 479 cp ma ai sensi dell'art 480 cp;
infatti, le asserzioni di compatibilità dell'intervento sarebbero state solo valutazioni tecniche e giuridiche circa la fattibilità dello stesso, potendo essere nel merito corrette o sbagliate e formalmente legittime o meno, ma mai vere o false. L'autorizzazione paesaggistica avrebbe solo natura autorizzatoria e non costitutiva ed a sostegno della tesi della sussumibilità della fattispecie concreta nel reato ex art 480 cp, il ricorso ha citato anche giurisprudenza di legittimità.
3. Tramite il terzo motivo è stata dedotta l'illogicità della motivazione o la sua mancanza, poiché la sentenza gravata aveva aderito alla prima decisione sia quanto alla ricostruzione dell'inesistenza del rudere, sia quanto alla presenza del dolo in capo all'imputato, facendo leva sulla sua esperienza professionale e sulla mancata attivazione di strumenti di controllo, nonostante la difesa avesse chiarito nei motivi di appello che di tali strumenti egli non disponeva, né era tenuto alla loro attivazione. Infine, la sentenza di secondo grado non aveva esplicato gli argomenti dimostrativi della ricostruzione degli eventi e dell'illegittimità della 1 ristrutturazione autorizzata, esteriori alla pura e semplice considerazione della condotta dell'imputato. All'odierna udienza il PG, dr Di EO, ha concluso per il rigetto ed il difensore Avv. Vergine ha insistito per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Occorre premettere che, secondo le sentenze di merito, NA, in qualità di dirigente l'ufficio tecnico comunale, aveva attestato falsamente che l'intervento edilizio illustrato negli atti tecnici presentati dai coimputati, EO e LI il primo proprietario del terreno ed il secondo suo - tecnico di fiducia - riguardava il recupero di un volume già esistente, allo scopo di consentirne la realizzazione in zona sottoposta a vincolo, mediante presentazione di sola DIA e non del necessario permesso di costruire, mentre il manufatto era in sostanza inesistente.
2.Quanto ai motivi di ricorso, va osservato che il primo ha proposto un nuovo apprezzamento del merito del ragionamento decisorio, non confrontandosi con la congrua motivazione, che ha logicamente desunto l'elemento psicologico del reato dall'evidenza delle falsificazioni propinate a NA dai coimputati e, pertanto, da questi agevolmente rilevabili dagli atti prodotti;
dalle foto allegate alla pratica, che l'imputato aveva necessariamente visionato, emergeva in modo evidente l'epoca recente della costruzione, anche per i modi di costruzione dei muri, che era stata creata ad arte al solo scopo di eludere la necessità della richiesta di permesso a costruire;
tale conclusione è stata adeguatamente giustificata anche attraverso il richiamo alle deposizioni conformi del CT della difesa e del tenente dei Vigili urbani, che avvalendosi di aerofotogrammetrie, ha testimoniato dell'inesistenza del manufatto appena due anni prima dell'istruzione della pratica;
la situazione falsamente rappresentata nella relazione tecnica e nella relazione paesaggistica ed attestata dal ricorrente nell'autorizzazione paesaggistica a sua firma faceva, invece, riferimento ad un antico rudere crollato, addirittura costruito secondo tecniche tradizionali dell'architettura rurale salentina.
3. La critica sulla qualificazione giuridica del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, secondo il ricorrente qualificabile ai sensi dell'art 480 cp, non è fondata.
3.1 In linea generale deve ricordarsi che il delitto ex art 480 cp, si articola sotto il profilo oggettivo su due presupposti fondamentali che gli atti compiuti dal pubblico ufficiale siano certificati o autorizzazioni amministrative e che la falsa attestazione riguardi fatti dei quali l'atto ⚫ è destinato a provare la verità ( Sez 6, 21 Gennaio 2004 n. 22396 RV 229394).
3.2 Nella fattispecie concreta, la funzione del provvedimento non fu quella di provare la verità dei fatti attestati. Invero, dagli atti a disposizione della Corte, si ricava che con l'illegittima autorizzazione paesaggistica l'imputato pose in essere le condizioni affinchè il proprietario EO realizzasse l'intervento edilizio illecito, essendo, pertanto, l'atto per sé perfezionato - salvo l'intervento successivo della Sovrintendenza di annullamento - e quindi pienamente in grado di produrre gli effetti costitutivi ed ampliativi della sfera patrimoniale e giuridica del coimputato derivanti dall'illecita costruzione del manufatto. 2 3.3 Tali caratteristiche consentono di inquadrare il provvedimento incriminato nella categoria degli atti pubblici ex art 476-479 cp, riguardo ai quali deve ricordarsi l'antico ma consolidato orientamento di questa Corte, per cui il possibile contenuto dell'atto pubblico può essere diretto a documentare attività compiute dal pubblico ufficiale o comunque da lui percepite;
sotto un secondo profilo, verificabile in via congiuntiva o anche solo alternativa al precedente, l'atto pubblico contemplato dagli artt 476, 479 cp è quello caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi od estintivi rispetto a situazioni giuridiche di rilevanza pubblicistica ( Cass SU n 10929/81; conformi Cass 5 n 10149 del 1984; Cass 17 Giugno 1987, Iorio).
3.4 Alla luce di tali principi appare chiaro che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, deve essere sussunto nella categoria degli atti pubblici, comprovando l'attività di esame dei documenti prodotti dal richiedente svolta dal dirigente dell'Ufficio tecnico, esprimendo la sua valutazione tecnica e producendo il consistente effetto ampliativo della sfera giuridico- patrimoniale del proprietario a costruire il manufatto, senza attivare la procedura per ottenere il permesso a costruire, che nel caso in esame non era rilasciabile, a causa della destinazione agricola del terreno.
4. Quanto al terzo motivo deve osservarsi che in alcun modo è condivisibile la doglianza circa la mancanza di motivazione. Infatti, la decisione d'Appello non si è limitata a richiamare genericamente quella del primo Giudice ma ne ha ampiamente sintetizzato le motivazioni, facendole proprie e confutando l'argomento difensivo incentrato sulla presenza agli atti esaminati dall'imputato di un contratto di compravendita, dal quale si ricavava l'esistenza di un vecchio ricovero rurale diruto;
hanno osservato i Giudici che l' imputato poteva sciogliere le perplessità derivanti dal divergente contenuto degli atti, con strumenti di controllo, come la visione di aerofotogrammetrie ed un eventuale sopralluogo, se non doveroso, perlomeno possibile nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'ufficio del dirigente. Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, l'elemento psicologico del delitto è stato ricavato dall'evidenza delle difformità emergenti dagli atti ed in particolare dalle fotografie e dalla descritta condotta dell'imputato con motivazione congrua e quindi incensurabile in fatto e logicamente ineccepibile. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 204.2016 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de GregorioEditado de Gregório dr. Maurizio Fumo esnézé 3