Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2009, n. 35079
CASS
Sentenza 7 luglio 2009

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Massime1

In tema di successione di leggi penali, l'applicazione retroattiva della legge più favorevole permane anche se, successivamente, la stessa venga modificata in senso meno favorevole, venendo così ripristinate le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge "mitior" aveva a sua volta modificato. (Fattispecie di acquisto a fini commerciali di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti, intervenuta anteriormente all'art. 16 della l. n. 248 del 2000 che ha configurato tale fatto come illecito amministrativo prevalente sul delitto di ricettazione; la Corte, in applicazione del suddetto principio, ha affermato la retroattività di tale più favorevole norma benché successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 68 del 2003).

Commentario1

  • 1Reato commesso prima della sua depenalizzazione e successiva "ripenalizzazione"Accesso limitato
    Giacomina Dingeo · https://www.altalex.com/ · 13 aprile 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2009, n. 35079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35079
Data del deposito : 7 luglio 2009

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