Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
È ammissibile l'azione con cui, in caso di contestazione, il lavoratore chieda, prescindendo dall'ammontare della base di calcolo del trattamento di fine rapporto o dalla sua anticipazione, l'accertamento dell'inclusione di una o più voci nella base di calcolo del trattamento medesimo; la limitazione del petitum si riflette sulla limitata estensione del giudicato, che non preclude una successiva domanda, di corresponsione dell'anticipazione o del trattamento definitivo, che si riferisca a voci retributive differenti (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR, la preclusione da giudicato in relazione a precedente sentenza riguardante altre voci previste dal CCNL).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Cancelleria Corte Suprema di Cassazione, presso lo studio dell'avvocato LITTERIO PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI ND, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDA AGOSTINO, DI GASPARRO BENEDETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 742/97 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 01/07/97 R.G.N. 384/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Capua, OL PI chiedeva accertarsi nei confronti del datore di lavoro Consorzio dei trasporti pubblici di Napoli l'ammontare del trattamento di fine rapporto ed emettersi la conseguente condanna al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto a tale titolo e quanto dovuto. Precisamente egli chiedeva che nella base di calcolo del trattamento fossero incluse alcune voci di cui all'accordo n. 6 del 1981, ossia le indennità di presenza e di lire 30.000 mensili (n. 3, 4, 5 dell'accordo) nonché quella di lavoro straordinario. Costituitosi il convenuto, il Pretore rigettava la domanda, ma la decisione veniva riformata parzialmente con sentenza del 1^ luglio 1997 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale osservava che sulle indennità di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'accordo era cessata la materia del contendere giacché la pretesa del lavoratore era stata soddisfatta, mentre l'indennità per lavoro straordinario, prestato in modo continuativo, faceva parte della retribuzione, onde doveva essere inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto ad una precedente sentenza, emessa fra le stesse parti nel corso del rapporto di lavoro, avente ad oggetto il mero accertamento della necessaria inclusione nella detta base di calcolo di alcune voci retributive diverse da quella attualmente controversa, e passata in giudicato, essa non poteva spiegare alcuna efficacia preclusiva nel processo attuale, stante la diversità delle situazioni soggettive dedotte nei due processi e la conseguente insussistenza della preclusione da regiudicata nel secondo processo. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Consorzio dei trasporti pubblici di Napoli.
Resiste con controricorso il PI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909, 2120 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., notando che con sentenza del Pretore di Capua n. 121/89, confermata definitivamente dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2323/90, l'attuale controricorrente aveva ottenuto l'accertamento della base di calcolo del trattamento che gli sarebbe spettato alla cessazione del rapporto di lavoro. L'accertamento era fondato sulle disposizioni di un accordo collettivo del 21 maggio 1981 ed aveva incluso nella detta base di calcolo alcune indennità, ivi previste nei numeri 3, 4 e 5.
Il passaggio in giudicato di detta sentenza, nota ancora il ricorrente in contrasto con la sentenza di merito qui impugnata, avrebbe dovuto fare stato nel presente processo, con conseguente necessaria dichiarazione di inammissibilità della domanda. Nè questo effetto poteva essere impedito dal fatto che la domanda attualmente proposta tendeva ad includere nella base di calcolo, quale elemento della retribuzione, l'indennità per lavoro straordinario, non considerata nel precedente processo, stante che entrambe le controversie erano fondate sullo stesso accordo collettivo del 1981.
Il motivo non è fondato.
Qualora il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. formi oggetto di un'azione giudiziaria di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto, è giurisprudenza costante di questa Corte che la sentenza passata in giudicato preclude una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorché fondata su ragioni non dedotte - ma tuttavia deducibili - nel precedente processo, e ciò in base al principio secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto ma anche il deducibile (Cass. 23 novembre 1987 n. 8656). E così, una volta determinata la base di calcolo del trattamento, vale a dire la retribuzione annua, con l'inclusione di una o più voci retributive (ad es. il compenso per lavoro straordinario), non può successivamente chiedersi la rideterminazione della stessa base di calcolo con l'inclusione di un'altra voce e la conseguente nuova condanna del datore a pagare la differenza di ammontare del trattamento (Cass. 26 marzo 1986 n. 2600, 18 maggio 1988 n. 3451, Sez. un. 21 aprile 1989 n. 1892, 5 marzo 1993 n. 2708). Diverse si presentano, per contro, le ipotesi quando il trattamento di fine rapporto formi oggetto di un'azione giudiziaria proposta dal prestatore nel corso del rapporto di lavoro. Le iniziali incertezze della giurisprudenza circa la ravvisabilità dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) sono state superate in senso positivo ed in relazione ai seguenti, possibili contenuti della domanda:
A) Il lavoratore può chiedere una sentenza di condanna del datore di lavoro a corrispondere un'anticipazione del trattamento ai sensi dei commi sesto e segg. dell'art. 2120 cit.. In tal caso non può esser dubbio l'interesse all'azione (Cass. 19 dicembre 1989 n. 5723). Quanto all'estensione oggettiva della regiudicata, essa preclude, nelle successive eventuali azioni di condanna o di mero accertamento, aventi ad oggetto la parte di trattamento maturata in seguito, la deduzione di causae petendi, e, per quanto qui interessa, di voci retributive da includere nella base di calcolo, venute in essere prima della sentenza passata in giudicata, ossia deducibili nel relativo processo.
B) Il lavoratore può chiedere una sentenza di mero accertamento fondata sull'interesse a determinare, anno per anno, l'ammontare del trattamento già maturato ed a controllare l'esattezza degli accantonamenti dovuti dal datore di lavoro, quando quest'ultimo opponga contestazioni in proposito (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1990 n. 11945, 14 agosto 1991 n. 8861, 11 novembre 1996 n. 9819). Qui oggetto dell'accertamento non sono soli fatti, ciò che renderebbe inammissibile l'azione di mero accertamento, bensì una situazione giuridica soggettiva di aspettativa, ossia un effetto preliminare della fattispecie che insieme ad altre situazioni costituirà, al momento della fine del rapporto, il diritto al trattamento. Quanto all'estensione soggettiva della regiudicata, vale quanto detto sopra, sub A.
C) È, infine, possibile che il lavoratore chieda, prescindendo dall'ammontare della base di calcolo del trattamento ovvero dalla sua anticipazione, l'accertamento della necessità di includere una o più voci nella detta base di calcolo, quando il datore contesti tale necessità. La contestazione fonda l'interesse ad agire (Cass. 16 giugno 1989 n. 2821) e la limitazione del petitum si riflette sulla limitata estensione della regiudicata, la quale non preclude una successiva domanda, di corresponsione dell'anticipazione oppure del trattamento definitivo, che si riferisca ad altre voci retributive. All'obiezione che detta limitazione del petitum, e dei confini oggettivi del giudicato, può risolversi in una moltiplicazione di controversie ed in un aggravio di spese e di attività giudiziaria per il datore di lavoro, vale a dire in una violazione delle norme (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) di buona fede e di correttezza, che impongono al creditore di non aggravare inutilmente la posizione del debitore, può rispondersi che il datore può evitare tali effetti sfavorevoli chiedendo a sua volta un accertamento dell'intera base di calcolo ossia dell'ammontare del trattamento già maturato (in tal senso ed in fattispecie analoga vedi Cass. Sez. un. 10 aprile 2000 n. 108). Nella fattispecie in esame si è verificata quest'ultima ipotesi poiché, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 4), il lavoratore aveva chiesto, in un precedente processo definito con "giudicato", che nella base di calcolo fossero inclusi anche i punti 3, 4, 5 dell'acc. naz. 21.5.81, mentre con successiva domanda per cui ora è causa egli chiese anche l'inclusione dello "straordinario eventuale". Il precedente giudicato, in altre parole, non riguardò l'intero trattamento già maturato ma solo l'inclusione di alcune voci.
Esattamente il Tribunale, ravvisando una diversità di oggetto delle due controversie, ha escluso la preclusione da "giudicato". Poiché, come s'è detto, prima della negazione da parte del debitore non sorge l'interesse del creditore (art. 100 cod. proc. civ.) all'azione di mero accertamento del credito, non si potrebbe,
senza contraddizione, imporre al creditore medesimo l'onere di esercitare, "quando non gli sia stato ancora opposto alcunché dalla controparte", un'actio nondum nata al fine di evitare la preclusione da regiudicata;
questa si formerebbe su questione non ancora deducibile e la contraddizione si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.. La non pacifica configurazione dottrinale delle azioni d'accertamento di diritti relativi e della estensione del conseguente "giudicato" giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001