Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 67786 VINYLNGIN VIN S 'N - TTV 'HVL ICI 'N 9861/5/92 N'DA TO ISNIS IV REPUBBLICA ITALIANA 043° 49 2/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto RPEF-redditi pro- dotti in forma asso- SEZIONE TRIBUTARIA - accertamento i.lo. r. nei confronti della società - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: estensione ai soci R.G.N. 1074/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente 9956 Cron. Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Stefano MONACI Ud. 04/10/02 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Nino FICO hay ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI UC, CO, AT RA, AT elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, . N presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li 2002 difende unitamente all'avvocato ANTONIO 3511 CASELLATI, giusto mandato a margine;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 96/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 18/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette di Venezia rettifi- har cava per il 1989, ai fini i.r.pe.f., nei confronti di MA e AZ AT e di LI SA, il reddito di partecipazione nella società di fatto Eredi SA, in conseguenza dell'accertamento di un maggior reddito ai fini i.lo.r. nei confronti della società per lire 84.000.000, in conseguenza della mancata contabilizza- zione dell'avviamento, per il trasferimento dell'azien- da alla ditta individuale MA AT. I soci proponevano ricorso alla commissione tribu- taria provinciale, la quale li respingeva sulla consi- derazione che il ricorso presentato dalla società era stato dichiarato inammissibile, e tale pronuncia era vincolante in relazione al reddito attribuito ai soci, 2 il cui accertamento era inscindibilmente legato a quel- lo concernente la società. contribuenti, i La sentenza veniva impugnata dai quali deducevano, pregiudizialmente, che l'affermato vincolo alla decisione resa nei confronti della società violava il loro diritto di difesa;
riproponevano le censure di merito, rilevando che non esisteva alcun av- viamento, essendosi il trasferimento verificato tra pa- dre e figlio. Con sentenza 7 giugno 18 ottobre 1999 la commis- sione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'ap- pello dei contribuenti, osservando: la sentenza resa nei confronti della società non poteva svolgere alcuna efficacia di giudicato nei con- fronti dei soci, rimasti estranei a quel giudizio, pur considerando che l'art.5 del d. P. R. n. 597/73 dispone l'imputazione pro quota a ciascun socio del reddito ac- certato nei confronti della società. In ogni caso, es- sendo stato l'avviso di accertamento notificato separa- tamente ai soci, questi avevano diritto d'impugnare au- tonomamente l'atto; nel merito, l'accertamento era illegittimo in quanto di tipo induttivo, senza che sussistessero i presupposti di cui all'art.39 del d. P. R. n. 600/73, e cioè incompletezze o irregolarità contabili. L'ufficio, 3 infatti, aveva formulato solo semplici supposizioni, mentre i contribuenti avevano esattamente rilevato che il caso di specie non poteva essere considerato cessio- ne di azienda, dal momento che vi era stato soltanto un cambiamento di titolarità tra padre e figlio, che già collaborava alla gestione dell'impresa, e non un tra- sferimento a fini economici. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. MA AT, AZ AT e LU SA resi- stono con controricorso. $ 2. Il motivo di ricorso L'Amministrazione denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 5 del d. P. R. n.917/86; 38 e 40 del d. P. R. n. 600/73, nonché dei principi del codice civile in materia di società; in relazione all'art.360, n.3, cod. proc. civ. l'accertamento nei confronti Secondo l'Avvocatura, in forza del disposto del- della società di persone l'art.5 d. P.R. n.597/73 determina un automatica at- tribuzione di un maggior reddito nei confronti dei So- ci, in proporzione alle rispettive quote. Tale regola sarebbe una conseguenza del principio di trasparenza, in quanto il reddito prodotto dalla società è reddito 4 prodotto dai soci. Ne sarebbe conferma il secondo comma dell'art.40 del d. P. R. n. 600/73, il quale prevede un unico accerta- mento nei confronti di società e soci. Il predetto vincolo, di natura sostanziale, dispie- gherebbe i suoi effetti anche in sede contenziosa e processuale, nel senso che le decisioni dei giudici tributari in materia di redditi societari produrrebbe- ro effetti ipso jure anche sulle decisioni concernenti redditi di partecipazione dei soci, anche quando tali henr decisioni siano state pronunciate in rito. A sostegno di tale tesi la difesa dell'Amministra- zione invoca la sentenza di questa Corte 6 agosto 1992, n.9313. $ 3. Motivi della decisione Le censure non meritano accoglimento. Pur essendo l'accertamento nei confronti dei soci fini dell'i.r.pe.f. una conseguenza giuridica del- ai l'accertamento i.lo.r. nei confronti della società, in forza del meccanismo previsto dall'art.5 del d. P.R. n. 917/86, il principio costituzionale della pienezza della difesa giurisdizionale impedisce che il giudicato formatosi nei confronti della società si estenda ad al- tri soggetti che non abbiano partecipato al giudizio. L'applicazione di tale principio, affermato da una 5 consolidata giurisprudenza della Corte ( fra le più re- centi, sentenze 24 gennaio 2002, n.806; 5 agosto 2002, n. 11673; 9 agosto 2002, n.12048; 22 agosto 2002, n.12376 ), comporta che il socio della società di per- sone possa svolgere ogni difesa sull'accertamento ese- guito nei confronti della società, senza che operino nel separato giudizio del quale egli è parte preclu- sioni formatesi nei confronti della società, ivi. com- preso il giudicato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. VINAL N G N ITV HVL [E1 'N 9861/5/92 SNES IV
P.Q.M.
ANOIZVULSIDEN VA A La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 4 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Enrico Altieri лось Il Presidente Francesco Cristarella Orestano Стриже О три CANGELLIERE C1 Anolet te Casano 25 MAR. 2003 DEPOSITATO IN: 14 CANCEL Oggi Aude Gir