Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1000
TAR
Sentenza 26 maggio 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 42 del 2004 - eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 escluda la sanatoria sia per nuove superfici utili che per nuovi volumi, anche singolarmente considerati. Nel caso di specie, vi è stato un aumento di superficie, non contestato, rendendo l'intervento insanabile in zona vincolata. Le censure al parere della Soprintendenza sono inammissibili in quanto attengono al merito delle valutazioni discrezionali. L'intervento non è una ristrutturazione edilizia ma l'aggiunta di un nuovo elemento edilizio. L'alterazione del paesaggio è confermata, nonostante la presenza di altre opere, a causa dell'impatto visivo e del deterioramento del paesaggio. La motivazione del parere della Soprintendenza è ritenuta specifica e non stereotipata.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso e illegittimità derivata del diniego comunale

    Il Consiglio di Stato afferma che non vi era alcun parere positivo formatosi per silenzio assenso. Il decorso del termine per il parere della Soprintendenza non fa venir meno il potere di emettere il parere, che da obbligatorio diventa non più vincolante per l'amministrazione procedente. Non vi è la formazione di un atto di assenso tacito, ma solo la decadenza del potere di vincolare l'amministrazione. Il Comune ha richiamato i fatti e l'iter procedimentale, aderendo al parere della Soprintendenza, senza necessità di un'autonoma motivazione in caso di assenso. L'aumento di superficie rende necessitato il diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1000
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1000
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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