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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 105/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 105 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliati in Mazzarrone (CT), via Cucchi n. 18, presso lo C.F._2 studio professionale dell'avv. Vincenzo Giannone
( che li rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti.
-OPPONENTI-
CONTRO già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 CP_1
pro tempore, P. I.V.A. elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via P. Novelli P.IVA_1
n. 8, presso lo studio professionale dell'avv. Nadia Barone, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Barbaro, ( , giusta procura in atti. Email_2
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.03.2024, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2014, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/13 emesso dal Tribunale di
[...]
Caltagirone in data 28.11.2013 e notificato l'11.12.2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 7.529,10, oltre interessi legali, per il mancato CP_1
pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 5958522 concluso con la stessa;
e le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda proposta, parte opponente ha eccepito: i) l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione;
ii) il difetto di legittimazione attiva della e di legittimazione passiva degli opponenti;
iii) l'erroneità dei conteggi, CP_1
l'indeterminatezza e l'eccessività delle somme ingiunte;
iv) la mancata produzione delle scritture contabili autenticate dal notaio;
v) l'illegittima capitalizzazione degli interessi e il superamento dei tassi soglia stabiliti dalla legge;
vi) l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello pattuito;
vii) la prescrizione del credito.
Gli opponenti, disconoscendo i documenti prodotti in copia dall'opposta, hanno dunque chiesto dichiararsi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, hanno chiesto la riduzione della somma dovuta con condanna della alla restituzione della maggiore CP_1
somma percepita, ed in via ulteriormente gradata, la compensazione con la somma ingiunta.
Con comparsa depositata il 23.09.2014, si è costituita in giudizio la eccependo, CP_1 preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, nel merito, contestando tutte le difese svolte dagli opponenti. L'opposta ha pertanto chiesto il rigetto della opposizione proposta e la conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza che precede, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. per genericità delle doglianze e delle domande formulate.
Per aversi nullità della citazione è, invero, necessario che il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa petendi, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La nullità della citazione prevista dall' art. 164 comma quarto c.p.c. si produce infatti solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dall' art. 163 comma terzo n. 4
c.p.c. , sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Trib.
Siena, n. 704 del 2021).
Nella fattispecie in esame, il libello introduttivo contiene invero sufficienti elementi per la individuazione sia del “petitum”, sia della causa petendi, tanto ciò è vero che parte convenuta – dal canto suo – ha svolto compiutamente le proprie difese.
***********
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione svolta dagli opponenti in ordine alla nullità del procedimento per decreto ingiuntivo incoato dalla
Banca, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita prevista dal D.L. n.
132/2014.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. citato, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. tra le tante, Trib. Salerno, n. 4988 del 2023).
Tale contestazione è altresì infondata atteso che, come previsto dall'art. 3 lettera a) del medesimo
D.L., l'obbligo della negoziazione non trova applicazione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione” (cfr. Trib. Napoli, n. 2834 del 2023).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto e nullità del procedimento monitorio incoato dalla per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. CP_1
Ed infatti, il comma 6 dell'art. 5 del Dlg. n. 28/10 esplicitamente prevede che “il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Ciò in quanto è palese l'incompatibilità tra un procedimento diretto a trovare un accordo tra le parti, quale la mediazione, ed il procedimento monitorio, caratterizzato da un contraddittorio solo successivo ed eventuale e finalizzato a rilasciare con una particolare celerità un titolo esecutivo alla parte richiedente (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 8240 del 2020).
Sono infondate anche le eccezioni formulate dagli opponenti con riguardo al preteso difetto di legittimazione attiva della società e di legittimazione passiva degli ingiunti, in CP_1
considerazione della assoluta genericità delle stesse, non essendo state neppure spiegate le ragioni su cui tali eccezioni si fondano, ed in considerazione, oltretutto, della documentazione prodotta in atti dalla società opposta.
***********
Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001).
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 4800 del
2007; conf. n. 21101 del 2015).
Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo de quo sulla scorta dei seguenti documenti: il contratto di finanziamento n. 5958522, sottoscritto il 14.03.2007; il relativo piano di ammortamento;
l'estratto conto riassuntivo;
la lettera di decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione di pagamento del 20.02.2013. In tal modo parte creditrice ha fornito piena prova del titolo contrattuale in forza del quale ha avanzato la pretesa creditoria ed assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Per contro, parte opponente – che non ha invero contestato l'erogazione del credito né il proprio inadempimento contrattuale – ha formulato eccezioni che si rivelano generiche ed infondate per le motivazioni di seguito spiegate.
Occorre, in primo luogo, rilevare l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dagli opponenti con riferimento alla documentazione prodotta in copia dalla società opposta. Ed infatti, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, per essere efficace, deve avvenire “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., tra le tante, Cass., n. 24634 del 2021). Devono, pertanto, essere specificati gli elementi differenziali tra l'originale e la copia ed occorre indicare puntualmente le peculiarità di quest'ultima, tale da fondare il dubbio in merito alla conformità con il primo.
Il disconoscimento de quo è stato operato in maniera assolutamente generica, attesa l'omessa allegazione delle specifiche ragioni della pretesa non conformità delle copie agli originali, e per tale ragione lo stesso va ritenuto inammissibile.
Ne consegue che la documentazione prodotta in atti dalla società opposta deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Risulta pertanto infondata anche l'eccezione spiegata dagli opponenti in ordine alla carenza probatoria circa il credito azionato.
Va, altresì, rilevata l'infondatezza della contestazione relativa alla mancata produzione delle scritture contabili autenticate dal notaio, essendo tale adempimento del tutto estraneo alla fattispecie in esame.
Sono altresì infondate, in quanto assolutamente generiche e non corredate da idonea documentazione, le contestazioni svolte in ordine all'erroneità, indeterminatezza ed eccessività dell'ammontare della somma ingiunta.
Parte opponente si è infatti limitata a dedurre in proposito che il calcolo effettuato dall'opposta sarebbe approssimativo e che non terrebbe conto dei pagamenti già eseguiti.
Tale assunto però risulta essere sconfessato dalla documentazione, sopra indicata, prodotta dalla opposta, da cui è possibile evincere sia il quantum corrisposto dai debitori, sia i criteri di determinazione della somma pretesa, essendo indicati il numero delle rate scadute e la relativa quota capitale, nonché il capitale residuo e l'ammontare degli interessi dovuti. Né gli opponenti hanno fornito prova di aver eseguito ulteriori pagamenti rispetto a quelli di già conteggiati.
Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla sussistenza di anatocismo, all'applicazione di interessi ultra-soglia e alla lamentata discrasia tra interesse applicato e quello contrattualmente pattuito. Le stesse sono infatti svolte in termini assolutamente generici, essendosi parte opponente limitata a mere asserzioni di principio, nulla allegando in ordine al caso concreto.
Con riguardo alle eccezioni relative alla dedotta applicazione di interessi ultra-soglia vale appena rilevare che il cliente che si dolga dell'applicazione di tassi usurari è tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso –, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (cfr., tra le tante, Trib. Roma, n. 3869 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento in tal senso, né ha dimostrato l'applicazione di interessi difformi da quelli pattuiti, affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché di carattere assolutamente esplorativo (Cass, n. 10373 del
2019).
Pure svolta in termini assolutamente generici e priva di supporto probatorio è la contestazione afferente alle clausole e ai termini di decorrenza delle somme e degli interessi.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla società opposta.
Occorre in proposito rilevare che, come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per i contratti di finanziamento opera la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., atteso che: “il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.” (Cass, n. 4232 del 2023; cfr. anche Cass, n. n. 18915 del 2013; Cass., n. 12707 del 2002; Cass.,
n. 1110 del 1994).
Ciò posto, nel caso di specie, non risulta essere maturato il termine di prescrizione decennale, considerato che il contratto è stato sottoscritto il 14.3.2007, che la data dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento è quella del 15.03.2014 e considerato, altresì, che parte opposta ha dedotto e documentato di aver posto in essere diversi atti interruttivi (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e al fascicolo monitorio).
In ultimo, si rileva l'inammissibilità delle contestazioni svolte da parte opponente in merito alle fideiussioni prestate e alla commissione di massimo scoperto, poiché formulate per la prima volta soltanto in seno alla comparsa conclusionale.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, devono pertanto essere rigettate le domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata;
l'opposizione proposta deve quindi essere rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo n. 298/13 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 28.11.2013. *********************
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al il canone della soccombenza, sì che Pt_1
e vanno condannati al pagamento delle spese del presente
[...] Parte_3
giudizio che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, facendo applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_3
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 298/13 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
28.11.2013, che DICHIARA esecutivo;
- CONDANNA, e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 14.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 105 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliati in Mazzarrone (CT), via Cucchi n. 18, presso lo C.F._2 studio professionale dell'avv. Vincenzo Giannone
( che li rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti.
-OPPONENTI-
CONTRO già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 CP_1
pro tempore, P. I.V.A. elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via P. Novelli P.IVA_1
n. 8, presso lo studio professionale dell'avv. Nadia Barone, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Barbaro, ( , giusta procura in atti. Email_2
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.03.2024, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2014, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/13 emesso dal Tribunale di
[...]
Caltagirone in data 28.11.2013 e notificato l'11.12.2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 7.529,10, oltre interessi legali, per il mancato CP_1
pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 5958522 concluso con la stessa;
e le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda proposta, parte opponente ha eccepito: i) l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione;
ii) il difetto di legittimazione attiva della e di legittimazione passiva degli opponenti;
iii) l'erroneità dei conteggi, CP_1
l'indeterminatezza e l'eccessività delle somme ingiunte;
iv) la mancata produzione delle scritture contabili autenticate dal notaio;
v) l'illegittima capitalizzazione degli interessi e il superamento dei tassi soglia stabiliti dalla legge;
vi) l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello pattuito;
vii) la prescrizione del credito.
Gli opponenti, disconoscendo i documenti prodotti in copia dall'opposta, hanno dunque chiesto dichiararsi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, hanno chiesto la riduzione della somma dovuta con condanna della alla restituzione della maggiore CP_1
somma percepita, ed in via ulteriormente gradata, la compensazione con la somma ingiunta.
Con comparsa depositata il 23.09.2014, si è costituita in giudizio la eccependo, CP_1 preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, nel merito, contestando tutte le difese svolte dagli opponenti. L'opposta ha pertanto chiesto il rigetto della opposizione proposta e la conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza che precede, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. per genericità delle doglianze e delle domande formulate.
Per aversi nullità della citazione è, invero, necessario che il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa petendi, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La nullità della citazione prevista dall' art. 164 comma quarto c.p.c. si produce infatti solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dall' art. 163 comma terzo n. 4
c.p.c. , sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Trib.
Siena, n. 704 del 2021).
Nella fattispecie in esame, il libello introduttivo contiene invero sufficienti elementi per la individuazione sia del “petitum”, sia della causa petendi, tanto ciò è vero che parte convenuta – dal canto suo – ha svolto compiutamente le proprie difese.
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Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione svolta dagli opponenti in ordine alla nullità del procedimento per decreto ingiuntivo incoato dalla
Banca, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita prevista dal D.L. n.
132/2014.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. citato, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. tra le tante, Trib. Salerno, n. 4988 del 2023).
Tale contestazione è altresì infondata atteso che, come previsto dall'art. 3 lettera a) del medesimo
D.L., l'obbligo della negoziazione non trova applicazione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione” (cfr. Trib. Napoli, n. 2834 del 2023).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto e nullità del procedimento monitorio incoato dalla per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. CP_1
Ed infatti, il comma 6 dell'art. 5 del Dlg. n. 28/10 esplicitamente prevede che “il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Ciò in quanto è palese l'incompatibilità tra un procedimento diretto a trovare un accordo tra le parti, quale la mediazione, ed il procedimento monitorio, caratterizzato da un contraddittorio solo successivo ed eventuale e finalizzato a rilasciare con una particolare celerità un titolo esecutivo alla parte richiedente (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 8240 del 2020).
Sono infondate anche le eccezioni formulate dagli opponenti con riguardo al preteso difetto di legittimazione attiva della società e di legittimazione passiva degli ingiunti, in CP_1
considerazione della assoluta genericità delle stesse, non essendo state neppure spiegate le ragioni su cui tali eccezioni si fondano, ed in considerazione, oltretutto, della documentazione prodotta in atti dalla società opposta.
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Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001).
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 4800 del
2007; conf. n. 21101 del 2015).
Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo de quo sulla scorta dei seguenti documenti: il contratto di finanziamento n. 5958522, sottoscritto il 14.03.2007; il relativo piano di ammortamento;
l'estratto conto riassuntivo;
la lettera di decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione di pagamento del 20.02.2013. In tal modo parte creditrice ha fornito piena prova del titolo contrattuale in forza del quale ha avanzato la pretesa creditoria ed assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Per contro, parte opponente – che non ha invero contestato l'erogazione del credito né il proprio inadempimento contrattuale – ha formulato eccezioni che si rivelano generiche ed infondate per le motivazioni di seguito spiegate.
Occorre, in primo luogo, rilevare l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dagli opponenti con riferimento alla documentazione prodotta in copia dalla società opposta. Ed infatti, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, per essere efficace, deve avvenire “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., tra le tante, Cass., n. 24634 del 2021). Devono, pertanto, essere specificati gli elementi differenziali tra l'originale e la copia ed occorre indicare puntualmente le peculiarità di quest'ultima, tale da fondare il dubbio in merito alla conformità con il primo.
Il disconoscimento de quo è stato operato in maniera assolutamente generica, attesa l'omessa allegazione delle specifiche ragioni della pretesa non conformità delle copie agli originali, e per tale ragione lo stesso va ritenuto inammissibile.
Ne consegue che la documentazione prodotta in atti dalla società opposta deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Risulta pertanto infondata anche l'eccezione spiegata dagli opponenti in ordine alla carenza probatoria circa il credito azionato.
Va, altresì, rilevata l'infondatezza della contestazione relativa alla mancata produzione delle scritture contabili autenticate dal notaio, essendo tale adempimento del tutto estraneo alla fattispecie in esame.
Sono altresì infondate, in quanto assolutamente generiche e non corredate da idonea documentazione, le contestazioni svolte in ordine all'erroneità, indeterminatezza ed eccessività dell'ammontare della somma ingiunta.
Parte opponente si è infatti limitata a dedurre in proposito che il calcolo effettuato dall'opposta sarebbe approssimativo e che non terrebbe conto dei pagamenti già eseguiti.
Tale assunto però risulta essere sconfessato dalla documentazione, sopra indicata, prodotta dalla opposta, da cui è possibile evincere sia il quantum corrisposto dai debitori, sia i criteri di determinazione della somma pretesa, essendo indicati il numero delle rate scadute e la relativa quota capitale, nonché il capitale residuo e l'ammontare degli interessi dovuti. Né gli opponenti hanno fornito prova di aver eseguito ulteriori pagamenti rispetto a quelli di già conteggiati.
Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla sussistenza di anatocismo, all'applicazione di interessi ultra-soglia e alla lamentata discrasia tra interesse applicato e quello contrattualmente pattuito. Le stesse sono infatti svolte in termini assolutamente generici, essendosi parte opponente limitata a mere asserzioni di principio, nulla allegando in ordine al caso concreto.
Con riguardo alle eccezioni relative alla dedotta applicazione di interessi ultra-soglia vale appena rilevare che il cliente che si dolga dell'applicazione di tassi usurari è tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso –, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (cfr., tra le tante, Trib. Roma, n. 3869 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento in tal senso, né ha dimostrato l'applicazione di interessi difformi da quelli pattuiti, affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché di carattere assolutamente esplorativo (Cass, n. 10373 del
2019).
Pure svolta in termini assolutamente generici e priva di supporto probatorio è la contestazione afferente alle clausole e ai termini di decorrenza delle somme e degli interessi.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla società opposta.
Occorre in proposito rilevare che, come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per i contratti di finanziamento opera la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., atteso che: “il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.” (Cass, n. 4232 del 2023; cfr. anche Cass, n. n. 18915 del 2013; Cass., n. 12707 del 2002; Cass.,
n. 1110 del 1994).
Ciò posto, nel caso di specie, non risulta essere maturato il termine di prescrizione decennale, considerato che il contratto è stato sottoscritto il 14.3.2007, che la data dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento è quella del 15.03.2014 e considerato, altresì, che parte opposta ha dedotto e documentato di aver posto in essere diversi atti interruttivi (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e al fascicolo monitorio).
In ultimo, si rileva l'inammissibilità delle contestazioni svolte da parte opponente in merito alle fideiussioni prestate e alla commissione di massimo scoperto, poiché formulate per la prima volta soltanto in seno alla comparsa conclusionale.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, devono pertanto essere rigettate le domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata;
l'opposizione proposta deve quindi essere rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo n. 298/13 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 28.11.2013. *********************
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al il canone della soccombenza, sì che Pt_1
e vanno condannati al pagamento delle spese del presente
[...] Parte_3
giudizio che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, facendo applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_3
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 298/13 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
28.11.2013, che DICHIARA esecutivo;
- CONDANNA, e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 14.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore