Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10550 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P POL1 0550/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU PRIN A ASSAZIONE Oggetto Risonciments SEZIONE TERZA CIVILE башие Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21645/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron.28153 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep.2152 Dott. Antonio Ud. 04/04/02 SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: AV RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 6889901 ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ERNESTO BARDI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE ricorrente - Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti 0,77 il 2.0 LUG. 2002. VALENTINIS CENTER SRL;
IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 620/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione I Civile, emessa il 13/11/98 e depositata il 07/12/98 (R.G. 369/96);. 2002 817 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Stefano COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 21.12.92 VA Rober- to, deducendo che in data 3.XI.91, mentre ballava nella discoteca "Hippodrome" gestita dalla Valentinis Center srl, cadeva a terra riportando lesioni personali, a causa della presenza nella pista da ballo di frammenti di polistirolo, non avvistabili a causa della scarsa luce ivi esistente, conveniva in giudizio avanti il tribunale di Gorizia la suddetta società di gestione della discoteca, chiedendone la condanna al risarcimen- to dei danni subiti. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. L'adito tribunale, con sentenza 14.12.95, rigettava : la domanda attorea, rilevando che il polistirolo non è sostanza sdrucciolevole tale da poter causare la perdi- ta di equilibrio da parte di un ballerino. La corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 620 del 13.XI.98, ha rigettato l'appello proposto dal Tava- 2 no, compensando le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre il VA esponendo un solo motivo. Nessuna difesa ha svolto l'intimata in questo grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e conseguen- te contraddittorietà di motivazione sul punto, si cen- sura la sentenza impugnata nella parte in cui, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ha ritenuto che spettava all'attore provare la potenziale pericolo- sità della pista e si sostiene, invece, che costui po- teva limitarsi alla dimostrazione del rapporto eziolo- gico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Il ricorso è infondato. Ben vero, emerge dal conte- sto della sentenza impugnata che la Corte di merito ha inteso dare risposta ai due quesiti posti al suo esame: l'individuazione della causa della caduta dell'attore sulla pista da ballo;
la idoneità del polistirolo, qua- le materiale semirigido, a far perdere l'equilibrio al ballerino. Orbene, l'esclusione dell' ipotesi che la caduta del ballerino sia stata causata per la presenza sulla pista di polistirolo appare un argomento a sostegno 3 della tesi accolta dal primo giudice di individuazione della causa della caduta del ballerino sulla pista nel comportamento scomposto tenuto da costui nell'occasione che ne occupa, mentre in ricorso non si rinvengono ar- gomenti persuasivi del contrario. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la man- cata costituzione della controparte in questo grado di giudizio esime dalla statuizione sulle relative spese di lite.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 4.4.2002. IL PRESIDENTEAge IL CONSIGLIERE EST. шло Ляхоми 1097/29, 11 WERE CT ASST le 33 TOT139,44 Depositata in Cancellerie Oggi,19 .07.02 IL CANCELLERF Dott.ssa Maria AD AGENZIA ENTRATE ROMA 2 5.0 1.2002 rio 4. 45473 139,44 Gum TRENTANOVE/44 Cirigento Area Servizi Portosa Maria Grazia Di IPPO) Responsabile Servizio A ddiziari Dx M. 940CIZH E OT7 002 ATE R T EN 4