Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da TY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Seccia e Giuseppe Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Lidia Lo Giudice Semeraro in NO, via S. Barnaba, n. 30, in relazione alla procedura CIG 98969250E1;
contro
OL di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Albanese e Alessandro Cuti, digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso i predetti difensori in NO, piazza Leonardo Da Vinci, n. 32;
nei confronti
CN ST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Rosi, Monica Iacoviello e Massimo Baroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in NO, via Barozzi, n. 1;
Cnp Energia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Determina del OL di NO prot. n. 02583 del 27 agosto 2025, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione in favore di CN ST dell’appalto avente a oggetto “l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi agli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - Lotto 2 - sede di Bovisa e Poli territoriali di Como e Lecco” - C.I.G. 98969250E1;
- della proposta di aggiudicazione rep. 223/2025, prot. n. 205299, del 26 agosto 2025 a firma del R.U.P.;
- della comunicazione di esclusione di TY S.r.l. dalla gara con C.I.G. 98969250E1 comunicata via p.e.c. in data 25 agosto 2025;
- del verbale di gara n. 3 dell’11 luglio 2025, con il quale sono state valutate a quella data le offerte tecniche degli Operatori Economici;
- dei verbali di gara n. 1 del 7 aprile 2025 e del verbale di gara n. 2 del 24 aprile 2025;
- del Capitolato d’oneri allegato alla Lettera di invito e in particolare dell’art. 7;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza e in relazione delle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all’esclusione;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
- nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;
- in subordine, ove l’interesse primario all’aggiudicazione e all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara de qua e, quindi, all’esecuzione dell’appalto;
B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31.10.2025 :
- della nota prot. 5380 del 3 marzo 2025 depositata dal OL di NO nel presente giudizio in data 6 ottobre 2025, avente a oggetto “Estrazione dei nominativi dei Presidenti e dei Commissari per la costituzione della Commissione giudicatrice per l’appalto specifico n. 3707796 (…)”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.12.2025 :
- della nota del 26 novembre 2025 inoltrata dal OL di NO a TY S.r.l. e recante il diniego di proroga del contratto di appalto relativo alla gara avente a oggetto i servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali presso le sedi del OL di NO in Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco;
- del contratto di appalto sottoscritto (Rep. 39/2025) in pari data con la società CN ST S.p.A.;
- della successiva diffida notificata in data 27 novembre 2025, con la quale si è invitata TY S.r.l. a rilasciare i locali dal 1° dicembre 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa la comunicazione di verbale di conclusione del servizio inoltrato dal OL di NO in data 28 novembre 2025;
- nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del OL di NO di non poter sospendere il servizio in questione, senza possibilità di non far accedere ai siti personale della TY S.r.l., quale precedente aggiudicatario.
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.01.2026 :
- della nota prot. 299194 del 1.12.2025 depositata dal OL di NO depositata nell’odierno giudizio in data 16.12.2025;
2) del contratto di appalto sottoscritto (Rep. 39/2025) sottoscritto con la società CN St S.p.a., depositato agli atti del giudizio in data 16.12.2025.
3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa la comunicazione di verbale di conclusione del servizio inoltrato motu proprio dal OL di NO in data 28.11.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CN ST S.p.A. e del OL di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa IN MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con l’odierno ricorso introduttivo, TY s.r.l. (di seguito solo “TY”) ha impugnato il provvedimento che ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara indetta dal OL di NO per l’affidamento dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, avente a oggetto i “ Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione e degli impianti elettrici e speciali ” nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, con riferimento al “ Lotto 2 Campus Bovisa e Poli territoriali di Lecco e Como ”; contestualmente ha impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione a favore dell’operatore economico CN ST S.p.A. (di seguito solo “CN”) e i relativi verbali di gara, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto ai fini del subentro nell’esecuzione ovvero, in subordine per il caso in cui la tutela in forma specifica non fosse possibile, il risarcimento del danno per equivalente.
2. Tale gara – da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerte economicamente più vantaggiosa e del valore complessivo a base d’asta di euro 9.337.467,40 – rappresenta la parziale riedizione della precedente analoga procedura bandita dal OL di NO, conclusasi anch’essa con l’esclusione dell’odierna ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti e l’aggiudicazione a favore di CN, i cui esiti sono stati impugnati da TY dinanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al numero di r.g. 1843/2023. Il giudizio si è concluso con la pronuncia della Sezione n. 1990/2024, che ha disposto l’annullamento dell’atto di esclusione della ricorrente e l’obbligo in capo alla Stazione appaltante di ripetere la procedura selettiva a partire dalla fase di valutazione delle offerte, all’uopo nominando una commissione in diversa composizione.
3. La pronuncia è stata confermata – sebbene con motivazione parzialmente differente – dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9783/2024, per cui, in esecuzione del dictum giudiziario, il OL di NO ha rinnovato la valutazione delle offerte affidando la stessa a una Commissione giudicatrice in diversa composizione.
4. All’esito della nuova valutazione, esperita tramite il sistema del confronto a coppie, con nota del 25.08.2025 la stazione appaltante ha comunicato a TY la non ammissione dell’offerta dalla stessa presentata alle ulteriori fasi della procedura, in quanto “ valutata dalla commissione giudicatrice con un punteggio attribuito con modalità di valutazione discrezionale pari a 15.46 ” e, dunque, inferiore alla soglia minima di sbarramento prevista all’art. 18.2.1 del Capitolato d’oneri pari a 25 punti in relazione ai criteri attribuiti con modalità di valutazione discrezionale. Successivamente, con provvedimento del 27.08.2025, è stata disposta l’aggiudicazione della gara a favore di CN, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 100, offrendo un importo complessivo di euro 7.034.110,13 oltre IVA.
5. Avverso tali provvedimenti è insorta TY con il ricorso introduttivo deducendo a sostegno del gravame le censure così rubricate:
- “ I. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 - violazione dell’art. 77 d.lgs. 50/2016 – violazione delle linee guida ANAC n. 3 – violazione dell’art. 21 septies della legge 241/90 - elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia – NO n. 1990/2024 del 26/6/2024 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9783/2024 – violazione degli artt. 8 e 10 del Regolamento dei criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici del OL di NO approvato con nota prot. 74289 del 27/3/2024 - violazione del principio della concorrenza negli appalti pubblici – violazione del giusto procedimento legge ”;
- “ II. violazione di legge – violazione dell’art. 32, comma IV, d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 13 del Capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all’appalto – violazione del giusto procedimento – violazione del principio della validità delle offerte – violazione del principio della par condicio ”, nonché “ violazione dell’art. 93 d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 10 della lex specialis ”;
- “ III. violazione di legge – violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 148 comma 6 d.lgs. 50/2016 – violazione delle linee guida n. 2 approvate dal consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1005 del 21/9/2016 aggiornate al d.lgs. 19/4/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2/5/2018 – violazione dell’art. 18 della lex specialis di gara - violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia – NO n. 1990/2024 del 26/6/2024 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9783/2024 - violazione del giusto procedimento di legge – illogicità manifesta – violazione del principio della par condicio - disparità di trattamento – violazione dell’art. 97 della Costituzione ”.
6. Si sono costituiti in giudizio il OL di NO ed CN per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione siccome infondato.
7. Alla camera di consiglio dell’8.10.2025, la domanda cautelare è stata rinunciata in ragione dell'avvenuta proroga della gestione del servizio in favore di TY, gestore uscente, fino al 30.11.2025.
8. Successivamente, con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31.10.2025, è stata impugnata la nota prot. 5380 del 3.3.2025 versata dal OL di NO agli atti del presente giudizio in data 6.10.2025, avente a oggetto “ estrazione dei nominativi dei Presidenti e dei Commissari per la costituzione della Commissione giudicatrice per l’appalto specifico N. 3707796
indetto dal OL di NO per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali (…) - LOTTO 2 - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 98969250E1 ”. In particolare, la ricorrente ha dedotto censure di illegittimità derivata, riproducendo i contenuti del primo motivo articolato nell’ambito del ricorso introduttivo.
9. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti munito di istanza cautelare, depositato in data 1.12.2025, TY ha impugnato la nota del 26.11.2025 inoltrata dal OL di NO recante il diniego di proroga, nelle more della definizione dell’odierno giudizio, del contratto di appalto con la stessa sottoscritto all’esito della precedente gara, per le prestazioni del Lotto 2, oltre al contratto d’appalto stipulato con l’aggiudicataria e alla nota con cui la ricorrente è stata invitata a rilasciare i locali a far data dal 1.12.2025.
9.1 A sostegno del gravame ha articolato, oltre a censure di illegittimità derivata, le seguenti doglianze:
- “ I. violazione del principio della “re adhuc integra” ”;
- “ II. violazione di legge – violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 2.2 del disciplinare di gara del 2018 cig 7381083660 – violazione dell’art. 4 e 6 del capitolato di gara del 2023 CIG 98969250E1 - eccesso di potere per illogicità manifesta dell’azione amministrativa – violazione del principio di economicità e trasparenza nelle procedura ad evidenza pubblica – violazione dell’art. 97 della Costituzione ”;
- “ III. violazione di legge – violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 2.2 del disciplinare di gara del 2018 CIG 7381083660 – violazione dell’art. 4 e 6 del capitolato di gara del 2023 CIG 98969250E1 – eccesso di potere per illogicità manifesta – arbitrarietà – difetto del presupposto ”.
10. All’esito della camera di consiglio del 18.12.2025, l’istanza cautelare presentata da TY in uno con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 1416/2025 per difetto del periculum in mora , essendosi ritenuto prevalente l’interesse del OL di NO e della parte controinteressata, anche avuto riguardo al differente oggetto della prestazione finora resa da TY rispetto a quella oggetto della nuova gara e considerata la già avvenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria CN. La pronuncia è stata appellata e il ricorso in appello di TY è stato accolto con ordinanza n. 165/2026 del Consiglio di Stato ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
11. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 26.01.2026, è stata impugnata la nota prot. 299194 del 1.12.2025 depositata in atti il 16.12.2025 dal OL di NO, nonché il contratto di appalto sottoscritto con CN, anch’esso prodotto dalla stazione appaltante.
A sostegno del gravame, oltre a censure di illegittimità derivata, sono state dedotte le doglianze così rubricate:
- “ I. violazione di legge – violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 2.2 del disciplinare di gara del 2018 CIG 7381083660 – violazione dell’art. 4 e 6 del capitolato di gara del 2023 CIG 98969250E1 - eccesso di potere per illogicità manifesta dell’azione amministrativa – violazione del principio di economicità e trasparenza nelle procedura ad evidenza pubblica – violazione dell’art. 97 della Costituzione ”;
- “ II. violazione della clausola sociale ex art. 50 d.lgs. 50/2016 – violazione dei principi di tutela occupazionale e continuità dei rapporti lavorativi ”.
12. In vista della trattazione di merito dei ricorsi, le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi nei quali hanno ulteriormente illustrato le proprie conclusioni, anche in rapporto alle posizioni avversarie.
13. Alla pubblica udienza del 10.04.2026, previo avviso alle parti presenti in aula della sussistenza di possibili profili di tardività e inammissibilità in relazione al terzo ricorso per motivi aggiunti, come riportato nel verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Occorre muovere innanzitutto dalla disamina del ricorso introduttivo, che il Collegio ritiene complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Con il primo mezzo, TY lamenta che il OL di NO avrebbe eluso il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1990/2024, non avendo provveduto alla sostituzione del R.U.P., che, vista la sua partecipazione “attiva” nella precedente procedura, non avrebbe potuto ricoprire alcun ruolo nel rinnovo delle operazioni di gara disposta per ordine giudiziario. In particolare, secondo la ricorrente, il R.U.P. non avrebbe garantito la necessaria imparzialità nella nuova fase procedimentale, sia perché avrebbe sottoscritto i provvedimenti poi dalla stessa impugnati, sia perché avrebbe avuto un ruolo centrale nella nomina degli esperti facenti parte della nuova Commissione giudicatrice. Sotto quest’ultimo profilo, la ricorrente evidenzia che il R.U.P. avrebbe conoscenza diretta dei commissari di gara, che potrebbero essere “ influenzati dai pareri del RUP stesso, che, semmai, anche, in buona fede, può determinare e/o influenzare indirettamente le scelte sulla valutazione delle offerte tanto tecniche che economiche, da parte dei Commissari di Gara ”, soprattutto se alcuni commissari, come nella fattispecie, “ hanno rapporti e ruoli accademici svolti da anni con il OL ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 10).
3. Ad avviso del Collegio, la censura in esame deve essere complessivamente disattesa, fondandosi su una non condivisibile lettura della citata sentenza n. 1990/2024. Quest’ultima, in particolare, ha stabilito a carico della stazione appaltante l’obbligo di procedere alla rinnovazione della procedura selettiva “ a partire dalla fase di valutazione delle offerte, ivi compresa quella della ricorrente TY, che dovrà essere svolta per il tramite di una Commissione in diversa composizione e della quale non potrà far parte nessun soggetto che ha già svolto dei ruoli nella procedura oggetto di contenzioso (ad esempio, il R.U.P.) ”. La sentenza si riferisce dunque espressamente alla sostituzione della sola Commissione giudicatrice – necessaria in considerazione della necessità di procedere alla parziale riedizione dell’attività valutativa dalla stessa compiuta, a garanzia dell’imparzialità delle operazioni – precisando che non potranno essere ivi inclusi soggetti che abbiano preso parte alla precedente procedura di gara, come ad esempio il R.U.P. Essa, dunque, non impone la sostituzione del precedente R.U.P. nel contesto della rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, ma si limita piuttosto a precisare che questi non potrà far parte della differente Commissione chiamata a provvedere, così chiarendo che non può trovare applicazione, in ragione delle descritte esigenze di terzietà, l’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 a mente del quale è espressamente prevista la possibilità per il responsabile unico del procedimento di essere membro della Commissione giudicatrice.
3.1 A ulteriore conferma di tale conclusione, poi, va considerato che la citata sentenza non comporta la rinnovazione dell’intera procedura di gara, ma soltanto della fase di valutazione delle offerte in cui rileva l’intervento della Commissione, lasciando impregiudicate le precedenti scansioni procedimentali tra cui anche quella relativa alla nomina del R.U.P.
3.2 Neppure colgono nel segno gli ulteriori profili di doglianza articolati dalla ricorrente. Difatti, non vi è nessun elemento negli atti di causa per ritenere che il R.U.P. abbia condizionato la libera valutazione dei commissari o ne abbia in qualsivoglia misura orientato le scelte, mancando la pur minima evidenza in tal senso; né risulta dimostrato – e per vero neppure allegato – che tra il R.U.P. e i commissari selezionati ricorrano rapporti personali tali da rendere anche solo astrattamente plausibile la possibilità di un’interferenza del primo nelle decisioni dei secondi.
3.3 Peraltro, ritiene il Collegio che nel caso di specie debbano comunque trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di “ conflitto di interessi ” – trattandosi di espressione paradigmatica di tutte le situazioni in cui un soggetto che riveste compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione possa influenzarne l’esito o la gestione, direttamente o indirettamente, per un proprio interesse – anche sul piano della distribuzione dell’onere probatorio tra le parti, essendo compito della parte che deduce l’esistenza della situazione di conflitto o di mancanza di imparzialità darne adeguata e concreta dimostrazione con ogni mezzo utile.
3.4 In proposito, proprio con riferimento alla disciplina del conflitto di interessi contenuta all’art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 – applicabile ratione temporis alla fattispecie – è stato affermato che la sussistenza di tale condizione non possa “ essere predicata in via astratta ”, ma debba essere piuttosto “ accertata in concreto e sulla base di prove specifiche, che dimostr [ino] la sussistenza di un interesse comune tra concorrenti e amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2020, n. 2863; 17 aprile 2019, n. 2511; 5 giugno 2018, n. 3401) ”. (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 30.10.2025, n. 8428). Tale posizione interpretativa è oggi confermata e recepita a livello normativo nel testo dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale la “ percepita minaccia all’imparzialità ” deve essere provata da chi la eccepisce, per cui all’attualità “ è la stessa lettera della legge (…) a prevedere che chi invoca un conflitto di interessi atto ad influenzare la procedura debba offrirne adeguata dimostrazione ” (cfr. Cons. di Stato, n. 8428/2025 cit.). Le censure esaminate, pertanto, si traducono in mere speculazioni prive di adeguato riscontro, rendendo il prospettato condizionamento meramente congetturale e ipotetico.
4. Né il richiamo alle modalità di nomina dei commissari giova alla prospettazione di parte ricorrente. Nel caso di specie, difatti, la Commissione giudicatrice è stata nominata in applicazione di quanto stabilito all’art. 8 del “ Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici per l’assegnazione di contratti di appalto e concessione nonché di provvedimenti attributivi di vantaggi economici ”, come risulta dal verbale prot. 0053805 del 03.03.2025 - “ Estrazione dei nominativi dei Presidenti e dei Commissari per la costituzione della Commissione giudicatrice per l’appalto specifico N. 3707796 (…) ” (cfr. doc. 3 del OL di NO).
In particolare, il comma 1 dell’art. 8 stabilisce che “ qualora l’oggetto della procedura di affidamento sia costituito da progetti caratterizzati da particolare complessità tecnica che richieda per la valutazione delle offerte tecniche il possesso di competenze specifiche di elevata professionalità, il RUP (…) presenterà richiesta di autorizzazione al Direttore Generale a fare ricorso ad una rosa di esperti per la composizione della Commissione Giudicatrice ”. La norma continua prevedendo che “ i Commissari e il Presidente saranno sorteggiati sulla base di una rosa di esperti composta da almeno 6 nomi, indicati dal RUP proponente la procedura, oppure sulla base di due distinte rose, una per l’estrazione del Presidente e l’altra per l’estrazione dei Commissari e il cui numero dovrà essere almeno doppio rispetto ai nominativi da estrarre ”.
4.1 Ad avviso del Collegio, la circostanza che il R.U.P. sia chiamato a selezionare una rosa di esperti tra i quali saranno poi sorteggiati i commissari prescelti non costituisce un condizionamento all’imparzialità della formazione della commissione, ma al contrario rende più remoto il rischio prospettato dalla ricorrente e rafforza l’autonomia della nomina dei membri della stessa affidandola al sorteggio presieduto da un organo dell’amministrazione diverso da quello coinvolto nell’individuazione delle professionalità e nella proposta dei possibili componenti.
4.2 Coerentemente con tale quadro regolamentare, nel citato verbale prot. 0053805 del 03.03.2025 si legge che la procedura di sorteggio sarà “ espletata dal Capo Servizio Affari Generali e Gestione Organi Collegiali ” alla presenza di due testimoni e che “ la procedura di sorteggio è effettuata ricorrendo a un generatore causale di numeri che corrispondono, singolarmente, a ciascun nominativo contenuto negli elenchi predisposti dal RUP ”, a conferma dell’adozione di modalità adeguatamente tutelanti rispetto all’esigenza di imparzialità e trasparenza nella nomina dei commissari.
Il motivo è dunque complessivamente infondato e va respinto.
5. Con il secondo mezzo, TY lamenta che il OL di NO avrebbe proceduto allo svolgimento della valutazione tecnica mediante confronto a coppie successivamente alla scadenza del termine di validità delle offerte, fissato dagli atti di gara in 180 giorni dalla loro presentazione, nonché dopo la scadenza delle correlate garanzie provvisorie, senza previamente richiedere ai concorrenti la proroga di queste ultime e la conferma della persistente validità delle offerte. Secondo la ricorrente, su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici avrebbero confermato la validità delle offerte tecniche presentate fino alla data del 30.6.2025, estendendo correlativamente le rispettive garanzie provvisorie. Tuttavia, come risulta dal verbale di gara n. 3, le offerte sarebbero state esaminate dalla Commissione in data 11.7.2025 ovvero oltre il termine di validità delle stesse, in violazione sia dell’art. 13 del Capitolato d’Oneri che consentirebbe la disamina delle offerte solo ove non scadute, sia degli artt. 32, comma 4 e 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché le offerte degli altri concorrenti sono state rinnovate solo fino al 30.06.2025, con la sola eccezione di TY che avrebbe prorogato la propria anche successivamente a tale data, gli operatori economici avrebbero “ mostrato un disinteresse alla gara, che equivale a “svincolo”, con la conseguenza che il confronto a coppie non poteva essere effettuato ” (cfr. ricorso pag. 14).
5.1 La censura è ulteriormente ripresa e sviluppata sotto il profilo della correlata scadenza delle garanzie provvisorie prodotte dalle parti a corredo dell’offerta, anch’esse valevoli solo fino al 30.06.2025. Dopo tale data, le offerte dovrebbero considerarsi prive delle garanzie ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e, dunque, avrebbero dovuto essere escluse in quanto la presentazione della polizza fideiussoria richiesta ai sensi della citata normativa costituirebbe un elemento indispensabile delle stesse. Peraltro, il OL di NO neppure avrebbe proceduto a sanare tale irregolarità attivando tempestivamente il soccorso istruttorio, per cui la commissione avrebbe illegittimamente esaminato offerte scadute e prive di garanzia provvisoria, con conseguente illegittimità della procedura.
La doglianza è infondata sotto tutti i profili.
6. Va premesso che, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata in gara vincola il concorrente per periodo indicato nel bando o nella lettera di invito, ovvero, in mancanza di espressa indicazione, per 180 giorni decorrenti dal termine di presentazione, salvo proroghe da parte della stazione appaltante. La norma precisa inoltre che quest’ultima possa “ chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ”, scaduto il quale l’impresa offerente può decidere, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, se mantenere ferma o meno l’offerta scaduta, rientrando tale facoltà nell’ambito delle valutazioni di convenienza economica e di interesse alla partecipazione alla procedura. Il termine in questione, del resto, è espressamente riferito dalla disposizione normativa in parola alla “ vincolatività ” e non alla “ validità ” dell’offerta presentata dai concorrenti, per cui non può essere sostenuta l’opzione ermeneutica che correla – contrariamente al chiaro disposto normativo – la scadenza di tale termine all’inefficacia delle offerte, quale forma di invalidità delle stesse.
6.1 In merito all’interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito l’ormai consolidato principio – pienamente condiviso dal Collegio – secondo cui “ lo scopo del termine minimo di vincolatività dell’offerta non è quello di circoscrivere temporalmente l’efficacia dell’impegno contrattuale del concorrente, ma è quello di mantenere l’offerta ferma per tutto il periodo di presumibile durata della gara. Pertanto, la scadenza del termine di durata dell’offerta non ne determina la sopravvenuta inefficacia, ma consente al concorrente di ritirarla senza essere perciò soggetto ad alcuna conseguenza sfavorevole. Perché ciò avvenga occorre dunque una manifestazione di volontà, in assenza della quale l’offerta può sempre essere accettata dall’amministrazione, attraverso l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5425). E’ stato conseguentemente chiarito che non può ritenersi illegittima una procedura di gara per il fatto che l’aggiudicazione definitiva è intervenuta in un momento in cui erano già scaduti il periodo di vincolatività delle offerte ex art. 32, comma 4, del D. lgs. n. 50 del 2016 e quello di validità delle cauzioni provvisorie ex art. 93, comma 5, del medesimo D. lgs., “con l’effetto che le offerte[…], una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia” (cfr. Cons. Stato, V, 17 giugno2019, n. 4050; Cons. Stato, III, 25 febbraio 2013, n. 1169; V, 7 gennaio 2009,n. 9; VI, 24 novembre 2010, n. 8224; cfr. in proposito anche delibera ANAC n. 321 del 29 marzo 2017) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 9.01.2026, n. 211).
6.2 Nel caso di specie, non risulta che sia stata prodotta nel corso della procedura una formale dichiarazione con cui l’impresa aggiudicataria e gli altri concorrenti abbiano espresso la propria volontà di rinunciare alla gara e di ritirare le rispettive offerte, per cui correttamente la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione delle stesse e alla successiva aggiudicazione a favore della migliore offerente. Peraltro, l’interesse e la conferma dell’offerta ben possono desumersi dal comportamento concludente del concorrente – che, inter alia , ha sottoscritto il contratto, avviato l’esecuzione dei lavori e tutelato nelle sedi giudiziarie la propria posizione – soprattutto in mancanza di condotte di segno contrario (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.06.2019, n. 4050).
6.3 Rileva inoltre il Collegio che la stessa disposizione di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 non prevede alcun obbligo per la stazione appaltante di chiedere il differimento del termine di vincolatività dell’offerta, ma si limita a attribuire una mera facoltà in tal senso, a ulteriore riprova della non essenzialità degli effetti derivanti sul piano sostanziale dalla scadenza del termine medesimo. Anche l’art. 13 del Capitolato d’Oneri è coerente con il descritto quadro normativo, prevedendo che, “ nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data ”. Diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, dunque, la lex specialis di gara non impone alla stazione appaltante l’obbligo di chiedere agli operatori economici conferma della perdurante validità delle offerte e il rinnovo delle polizze fideiussorie prestate, limitandosi a prevedere tale facoltà per consentire ogni migliore organizzazione nella gestione della procedura.
6.4 Analoghe conclusioni valgono anche con riferimento al mancato rinnovo delle garanzie provvisorie, come chiaramente indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata, trattandosi di adempimento correlato al periodo di vincolatività dell’offerta e la cui mancanza potrebbe, ad ogni modo e come anche riconosciuto dalla stessa ricorrente, essere regolarizzata con soccorso istruttorio, a dimostrazione della non essenzialità dell’adempimento ai fini della validità e legittimità della procedura.
In conclusione, il motivo è infondato e va respinto.
7. Con il terzo mezzo, TY lamenta l’illegittimità e l’abnormità del punteggio attribuitole dalla Commissione giudicatrice, tale da non superare nemmeno la soglia di sbarramento di 25 punti prevista dal Capitolato d’Oneri per l’attribuzione del punteggio correlato ai criteri con valutazione discrezionale (cfr. art.18.2.7, pag. 27). Ancora una volta, nonostante quanto stabilito dalla sentenza di questo Tribunale n. 1990/2024, non sarebbe stata resa alcuna motivazione in ordine all’effettivo esame delle offerte da parte dei singoli commissari individualmente; difatti, sebbene il corretto svolgimento del confronto a coppie preveda un’operazione bifasica, con una prima fase caratterizzata da un esame autonomo delle offerte da parte dei commissari per l’attribuzione dei punteggi in forma individuale e una seconda fase collegiale, nel caso di specie le operazioni valutative si sarebbero svolte esclusivamente e direttamente in sede collegiale tra tutti i commissari.
7.1 Secondo la ricorrente, nel verbale di gara n. 3 non sarebbe presente alcun riferimento alle valutazioni che i commissari erano chiamati a svolgere singolarmente e, inoltre, tutti e tre i commissari avrebbero espresso le valutazioni di cui al “confronto a coppie” all’interno della stessa unica scheda (contenente nel medesimo foglio, una accanto all’altra, le tre tabelle con le preferenze); le preferenze espresse sarebbero poi per la maggior parte identiche tra loro, così indicando che le decisioni finali sarebbero frutto di un intento collegiale, in spregio a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2 richiamate in sede di gara quale metro per il corretto svolgimento del confronto a coppie previsto dall’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.
7.2 Difetterebbe, infine, anche il richiamo alle sedute riservate necessarie per l’esame dei progetti dei concorrenti ammessi, il che proverebbe ulteriormente l’illegittimità contestata nell’aver esaminato collegialmente le offerte in una seduta pubblica. Neppure sarebbe possibile comprendere l’iter logico giuridico adottato dai commissari nell’esame dei progetti “a coppie”, mancando ogni spiegazione su come siano stati assegnati i punteggi nei presunti confronti effettuati e delineati i coefficienti.
Il motivo è infondato.
8. La prospettazione censoria di parte ricorrente muove dalla valorizzazione dei contenuti della sentenza di questo Tribunale n. 1990/2024, che ha ritenuto fondato il profilo di censura sollevata da TY con cui era stata contestata l’erronea applicazione del metodo del confronto a coppie e la correlata mancata verbalizzazione delle operazioni valutative svolte in maniera individuale da ciascun commissario. Detta pronuncia, in particolare, ha stabilito che “ le valutazioni espresse dai singoli commissari sono state effettuate nella sola sede collegiale e non sono state precedute da una disamina individuale, debitamente verbalizzata, attraverso la quale ognuno di essi ha proceduto a vagliare autonomamente le offerte, attribuendovi un proprio punteggio.
Tale modus procedendi si pone in violazione dei principi che reggono le procedure comparative le cui offerte vengono valutate sulla base del metodo del “confronto a coppie”, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2022. (…)
Quindi, è stata ritenuta illegittima una procedura di valutazione basata sul metodo del “confronto a coppie” nella quale, come nella presente fattispecie, non è stata verbalizzata l’attività individuale effettuata dai singoli commissari – ovvero si è rilevato che “i verbali di gara danno atto che i lavori della Commissione sono stati svolti integralmente in modo collegiale; nei verbali non è presente l’attestazione del fatto che ogni commissario abbia compilato autonomamente la propria tabella triangolare o a matrice complessa” – essendo in tale caso necessariamente richiesta la presenza di una prima fase relativa all’espressione dei giudizi individuali, ritualmente verbalizzati (Consiglio di Stato, III, 20 marzo 2023, n. 2804; anche, III, 13 dicembre 2023, n. 10738; III, 6 febbraio 2023, n. 1261).
6.2. La mancata verbalizzazione dell’attività svolta individualmente dai commissari determina l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente TY S.r.l. dal prosieguo della gara per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti e, di conseguenza, travolge anche l’aggiudicazione in favore della controinteressata CN ST S.p.A., ritualmente impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti ”.
8.1 L’odierna ricorrente non considera, tuttavia, che la motivazione della succitata sentenza è stata corretta dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 9783/2024 proprio in relazione al profilo in esame, attinente alle modalità di verbalizzazione delle operazioni della Commissione giudicatrice e dei singoli commissari nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche con il criterio del confronto a coppie.
8.2 In particolare, nel delibare la censura con cui è stata contestata “ la legittimità dell’operato della Commissione in sede di valutazione delle offerte tecniche (punti 6.1., 6.2. e 6.3 della sentenza) ”, la sentenza d’appello ne ha riconosciuto l’infondatezza e ha ritenuto, condividendo le conclusioni del primo giudice, che il confronto a coppie non fosse stato correttamente effettuato, in quanto era stato “ trasfuso il punteggio dei concorrenti partecipanti al Lotto 1 nel Lotto 2, dove vi era la presenza di due concorrenti, tra i quali la TY, che non aveva partecipato al Lotto 1; nella gara per il Lotto 1, invece, vi era una concorrente, che non aveva partecipato al Lotto 2 ”. In detti termini, dunque, sono state confermate le motivazioni della sentenza di primo grado espresse al par. 6.3, in cui era stata espressamente affrontata la questione della commistione delle valutazioni svolte dai commissari che, in relazione al Lotto 2, avevano formulato i propri giudizi ex novo solamente con riferimento alle offerte delle due partecipanti (TY e Operosa S.B. S.p.A.), che non avevano partecipato anche per il Lotto 1, avendo già espresso nella gara relativa a quest’ultimo il proprio giudizio con riferimento alle restanti sette concorrenti.
8.3 Il Giudice d’appello continua, tuttavia, precisando che “ quanto all’obbligo di verbalizzazione ” – trattato ai paragrafi 6.1 e 6.2 della pronuncia di primo grado – “ la sentenza deve essere corretta ”. In particolare, è stato riconosciuto che “ il metodo di valutazione previsto nel capitolato si incentra su una valutazione basata su coefficienti direttamente espressivi del grado di apprezzamento dell'offerta in relazione ai singoli sub-criteri; ne tano meno la lex specialis richiedeva specificamente la verbalizzazione dell'attribuzione dei coefficienti dai singoli commissari.
Ne consegue che trova qui applicazione il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (maturata anche in casi analoghi, in cui cioè il punteggio finale nasceva dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), per cui "in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice - i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)". (Nello stesso senso Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772; V, 14 febbraio 2018, n. 952; III, 9 dicembre 2020, n. 7787; cfr. anche Id., 1 febbraio 2023, n. 1120; Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. sub par. 32 e massima sub c), in cui si afferma come "le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione") ”.
8.4 La pronuncia di appello ha dunque riconosciuto, con statuizioni definitive che hanno conformato la successiva parziale riedizione della procedura di gara da parte del OL di NO, l’insussistenza di alcun obbligo in capo ai commissari – in mancanza di una precisa disposizione della lex specialis – di procedere a una separata e analitica indicazione a verbale dei propri giudizi individuali, essendo sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere di motivazione l’espressione del giudizio sintetico finale.
9. Ciò posto, ritiene il Collegio che le modalità di verbalizzazione adottate dai commissari rispondano positivamente ai principi indicati dalla citata sentenza del Consiglio di Stato e siano, pertanto, immuni da censure. Dall’esame del verbale n. 3 delle operazioni di gara (doc. 3 della ricorrente), difatti, è agevole rilevare che ogni singolo commissario ha espresso le proprie valutazioni per ciascun criterio discrezionale e per ogni concorrente, così come risultano indicati per ciascun commissario la somma dei valori attribuiti a ogni concorrente e il relativo coefficiente in cui la stessa è stata trasformata, in ossequio a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2. Tali valutazioni sono poi state assorbite nella decisione collegiale finale, come indicato appunto dal Consiglio di Stato.
9.1 A ulteriore conferma di tale conclusione, va poi evidenziato che nel verbale n. 3, ad incipit della valutazione delle offerte tecniche per l’attribuzione dei punteggi di tipo discrezionale, si dà atto che “ dopo un’attenta discussione, i componenti della commissione esprimono le seguenti valutazioni (…) ”, mentre a conclusione delle operazioni svolte si precisa che “ al termine della valutazione dei Criteri discrezionali la Commissione procede a riepilogare i risultati ”, formulando il prospetto riepilogativo. Ne deriva che sono dunque i “ componenti ” – ovvero i commissari – ad aver formulato individualmente i singoli giudizi comparativi, seppur previo confronto tra gli stessi, mentre la commissione come organo ha provveduto a riepilogare i risultati finali sintetici e a proporre l’esclusione di quei concorrenti, inclusa l’odierna ricorrente, che non hanno superato la soglia minima di sbarramento. Del resto, anche la giurisprudenza ha ritenuto correttamente svolto il confronto a coppie laddove la commissione ha “ distinto le fasi di attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli commissari da quella di assegnazione dei punteggi con la redazione del prospetto riepilogativo, non sussistendo una precisa modalità di verbalizzazione delle attività del seggio di gara (…) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 10.02.2026, n. 1053).
9.2 Nel rinnovare la procedura di valutazione delle offerte, i commissari si sono quindi correttamente adeguati alla regola di condotta sancita nella succitata sentenza d’appello, che non imponeva, a differenza di quanto inizialmente stabilito dalla pronuncia di primo grado, la verbalizzazione dei singoli giudizi individualmente espressi e la descrizione dettagliata delle operazioni sottostanti la formulazione del giudizio finale sintetico. Né la mancata analitica verbalizzazione delle valutazioni rese individualmente da ciascun commissario può valere a inficiare, nel delineato contesto, le valutazioni definitive cui successivamente la commissione è pervenuta, come pure non assume rilievo la circostanza che i giudizi di tutti i commissari siano riprodotti all’interno di una medesima scheda, trattandosi di elemento da solo non sufficiente a far desumere l’assenza di un autonoma valutazione individuale da parte degli stessi e la completa collegialità delle operazioni valutative.
10. Parimenti, ritiene il Collegio che non sia condivisibile l’ulteriore profilo di censura con cui la ricorrente lamenta che le preferenze dei commissari espresse nell’ambito del confronto a coppie sarebbero “ per la maggior parte identiche tra loro, il che lascia presumere che le decisioni finali siano state frutto di un intento collegiale ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 26). Al contrario, dalla lettura del verbale n. 3 è possibile rilevare come i giudizi espressi siano quasi sempre differenti e non sovrapponibili, indice di una chiara autonomia nelle valutazioni condotte individualmente, su cui poggia la successiva decisione finale di attribuzione del punteggio. Invero, come evidenziato dalla controinteressata, su sei criteri discrezionali presi in considerazione, per un totale di 18 valutazioni complessive, solo in un caso vi è stata identità tra i punteggi assegnati da più di un Commissario (criterio B.3.2, con riferimento alle valutazioni espresse dai proff. Caputo e Mozzetta).
10.1 Fermo quanto precede, la giurisprudenza prevalente ha poi chiarito che anche laddove l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in seno al collegio – come può ritenersi nei casi, differenti da quello in esame, in cui vi sia coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario per ogni criterio – ciò non vale automaticamente a escludere “ l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 10.02.2025, n. 1012, che richiama Consiglio di Stato, Sez. III, 4.10.2024, n. 8003).
Su tale presupposto, pertanto, è stato negato che la coincidenza anche di un ampio numero di valutazioni parte dei commissari – purché non vi sia una totale, ripetuta e sistematica coincidenza delle valutazioni (cfr. Adunanza Plenaria, n. 16/2022) – sia di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara, proprio perché la mancanza della fase di valutazione autonoma “ non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico “a ritroso”, dal risultato uniforme (all'interno della Commissione di gara) della valutazione delle offerte ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 4.10.2024, n. 8003).
11. Con un ulteriore ordine di censure, sempre articolato nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, si deduce che la Commissione non avrebbe correttamente applicato i criteri di valutazione previsti dall’art. 18 del Capitolato d’Oneri, inficiando così la gara in ragione di un comportamento irragionevole ed illogico violativo del principio della par condicio .
Il motivo è infondato.
11.1 Va rammentato che, secondo l’insegnamento tracciato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022, “ il sistema del ‘confronto a coppie’, utilizzato dai commissari di gara nella preliminare valutazione tecnico-qualitativa (ottenuta dalla somma dei coefficienti di valore attribuiti da ciascuno di essi), è un metodo di selezione volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, che si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari.
30.1. Un punteggio alto, ha chiarito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti (Cons. St., sez. V, 29 marzo 2022, n. 2930) ”. Ne deriva che, “ la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica ” (cfr. anche Cons. di Stato, Sez. III, 29.05.2020, n. 3401; Id., Sez. V, 24.04.2023, n. 4144; Id., Sez. V, 2.01.2024, n. 62).
11.2 Ciò premesso, nel caso di specie le doglianze della ricorrente sono volte a censurare la logicità, correttezza e pertinenza dei giudizi dei commissari nei confronti della propria offerta tecnica, con il supporto di apposita relazione tecnica di parte, muovendo contestazioni che sarebbero state possibili soltanto rispetto a giudizi espressi in valore assoluto, ma che, giusta quanto sopra precisato, non risultano ammissibili nell’ambito di un confronto comparativo espresso in termini relativi.
11.3 Una volta accertata la corretta applicazione del metodo del confronto a coppie, non sussiste alcun margine per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e dell’attribuzione dei singoli punteggi, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi “ risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, V, 24 ottobre 2016, n. 4415; III, 24 aprile 2015, n. 2050) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 29.03.2022, n. 2320). Ne consegue che al giudice non è consentito entrare nel merito delle valutazioni discrezionali espresse attraverso il confronto a coppie, salvo che l’uso di tale metodo e le modalità di comparazione – non le valutazioni dei commissari e i motivi che sorreggono il giudizio comparativo – si rivelino palesemente distorti, logicamente incongrui, macroscopicamente irrazionali (cfr. ex multis , Cons. di Stato, Sez. V, 23.05.2023, n. 5100). Circostanze, queste, che devono essere puntualmente dimostrate dalla parte interessata in termini oggettivi – come invece non è avvenuto nel caso sub iudice – non essendo sufficiente evidenziare le ragioni di non condivisibilità del giudizio espresso dai commissari, peraltro rispetto alla sola valutazione della propria offerta.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.
12. È ora possibile procedere a esaminare il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 31.10.2025, con cui la ricorrente censura la nota del OL di NO prot. 5380 del 3.3.2025 avente a oggetto “ estrazione dei nominativi dei Presidenti e dei Commissari per la costituzione della Commissione giudicatrice per l’appalto specifico N. 3707796 indetto dal OL di NO per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali (…) - LOTTO 2 - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 98969250E1 ”.
A sostegno dell’impugnazione vengono dedotte censure di illegittimità derivata, riproducendo, in sostanza, i contenuti del primo motivo articolato nell’ambito del ricorso introduttivo, da riferirsi pertanto anche alla contestazione della nota in questione. Le censure sono infondate per le stesse ragioni già evidenziate ai paragrafi che precedono, ai quali dunque si rimanda.
13. Si può adesso passare all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1.12.2025, avente a oggetto l’impugnazione della nota del 26.11.2025 con cui il OL di NO ha negato a TY la proroga, nelle more della definizione dell’odierno giudizio, del contratto di appalto con la stessa sottoscritto quale aggiudicataria della precedente gara, relativamente alle prestazioni da rendersi per il Lotto 2, nonché l’impugnazione del contratto di appalto stipulato con CN e la diffida del 27.11.2025 a rilasciare i locali dal 1.12.2025
Ritiene il Collegio che il ricorso sia complessivamente infondato e ciò consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di lesività degli atti impugnati sollevata da NI (cfr. memoria della controinteressata del 16.12.2025).
14. Con il primo mezzo, TY deduce la “ violazione del principio della “re adhuc integra ”, in quanto il OL di NO avrebbe dovuto attendere la conclusione del giudizio in corso prima di sottoscrivere il contratto con la nuova aggiudicataria; non sarebbe rinvenibile alcun interesse pubblico tale da imporre l’immediata stipula del nuovo contratto con CN nelle more del definizione nel merito della controversia, poiché il servizio sarebbe sempre garantito in regime di proroga da TY.
Il motivo deve essere disatteso.
14.1 La prospettazione censoria di parte ricorrente è smentita, sul piano normativo, dai contenuti dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui “ divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto (…) ”.
14.2 La succitata disposizione normativa obbliga la stazione appaltante, una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e in assenza di provvedimenti giudiziari che ne abbiano disposto la sospensione – essendo stata respinta la domanda cautelare introdotta coi secondi motivi aggiunti ( v. infra par. 16 e ss.) – alla sottoscrizione del contratto entro il termine di 60 giorni, fatta salva la presenza di un diverso termine nella lex specialis di gara e la possibilità di concordare con l’aggiudicatario, in via eccezionale, un differimento della stipula, scolpendo nei termini sopra citati la tutela dell’interesse alla sollecita definizione degli accordi negoziali in vista dell’avvio della fase esecutiva. Non è dunque previsto che la stazione appaltante possa decidere, sulla base di valutazioni meramente discrezionali o di opportunità, di posporre la sottoscrizione del contratto una volta che siano integrati – come nella fattispecie – i presupposti previsti dalla citata disposizione normativa, non costituendo la sola pendenza del giudizio una valida ragione per posticipare l’inizio dell’esecuzione della commessa.
15. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Politenico di NO avrebbe violato l’art. 4.2 del Capitolato che prevede, nell’ottica della migliore continuità del servizio, un “ periodo di affiancamento ” tra l’impresa aggiudicataria e il gestore uscente, prima dell’avvio del servizio sulla base del nuovo contratto. La stazione appaltante non solo avrebbe omesso il periodo di affiancamento, ma avrebbe anche imposto a TY di liberare i locali e cessare l’attività dal 1.12.2025, nonostante la presenza di materiali di proprietà della stessa presso i luoghi oggetto del servizio.
Il motivo è infondato.
15.1 L’art. 4.2.2 del documento denominato “ Capitolato tecnico dell’appalto specifico ” (cfr. doc. 8 della ricorrente, produzione del 1.12.2025) prevede “ un periodo di affiancamento pari ad un mese, dove l’impresa aggiudicataria deve affiancare l’impresa uscente, per un periodo di 15 gg prima della presa in consegna del contratto, pertanto in questo periodo la responsabilità della commessa rimane in capo all’impresa uscente. L’impresa uscente dovrà affiancare l’impresa entrante per 15 gg dopo la scadenza naturale del contratto e la responsabilità del contratto è totalmente in capo all’impresa entrante ”.
15.2 Trattasi chiaramente di una mera facoltà prevista nell’interesse della stazione appaltante per ragioni attinenti alla migliore organizzazione del servizio e della fase di passaggio dalla precedente gestione alla nuova, non potendosi tuttavia ricavare dal contenuto della citata disposizione alcun obbligo in capo al OL di NO di effettuare il periodo di affiancamento, né alcuna conseguenza – tantomeno rilevante sul piano dell’illegittimità degli atti impugnati – derivante dalla sua mancata esecuzione.
15.3 Inoltre, la previsione di un periodo di affiancamento tra la ditta uscente e il nuovo gestore attiene alla disciplina della fase di esecuzione della commessa e, dunque, ogni questione correlata alla sua applicazione rifluisce nell’ambito dei rapporti negoziali tra le parti, senza avere alcun effetto viziante sugli esiti della procedura di gara. Infine, a completamento di quanto ora affermato, va considerato che la disposizione dell’art. 4.2.2, è contenuta nella lex specialis relativa alla nuova gara ed è dunque volta a disciplinare i rapporti tra il nuovo operatore economico, ovvero CN, e l’ente committente, per cui l’eventuale violazione della stessa potrebbe al più e in mera ipotesi rilevare nell’ambito della corretta esecuzione del nuovo contratto.
Il motivo è dunque da respingere.
16. Con il terzo mezzo articolato nell’ambito dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, che sancisce la proroga quale rimedio a garanzia della continuità del servizio pubblico. Non si comprenderebbe, quindi, quale sarebbe la ragione e l’esigenza di tutela che hanno condotto il OL di NO a concludere la procedura di gara con la sottoscrizione del contratto in pendenza dell’odierno ricorso e prima della definizione del giudizio.
Il motivo è infondato.
16.1 Risulta dagli atti di causa che il contratto sottoscritto tra il OL di NO e TY, in qualità di aggiudicataria della precedente procedura di gara, è stato inizialmente prorogato fino al 30.11.2025, con conseguente rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare. Successivamente, un’ulteriore proroga è stata disposta fino al 18.12.2025 in forza del decreto presidenziale n. 1349/2025, nelle more della nuova fase cautelare introdotta coi secondi motivi aggiunti. All’esito della camera di consiglio, con ordinanza n. 1416/2025 l’istanza è stata respinta, avendo la Sezione ritenuto che, nella comparazione degli interessi, fosse “ prevalente quello del OL di NO e della parte controinteressata, anche avuto riguardo al differente oggetto della prestazione finora resa da TY (ovvero il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali) rispetto a quella oggetto della gara oramai conclusa (che ricomprende altresì la manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento) ”.
La proroga è quindi venuta a scadenza in data 18.12.2025 e non è stata reiterata, avendo la stazione appaltante ritenuto di poter procedere, in assenza di provvedimenti giudiziari di sospensione e in presenza delle condizioni di efficacia dell’aggiudicazione, alla sottoscrizione del nuovo contratto con la società risultata aggiudicataria della procedura di affidamento di cui si discute.
16.2 Tale condotta dell’amministrazione è ben coerente con la disciplina normativa dell’istituto della proroga, contenuta all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale “ la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ”.
La lettura della disposizione rende invero manifesto che la proroga di un affidamento è prevista quale istituto di carattere eccezionale e temporalmente limitato, funzionalmente correlato all’esigenza di garantire la continuità operativa nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, per cui può essere disposta dalla stazione appaltante soltanto per il periodo di tempo che si renda necessario a completare lo svolgimento della procedura per la selezione dell’aggiudicatario.
16.3 Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che “ in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti ”, in quanto vige il principio fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, secondo cui l’amministrazione deve effettuare una nuova gara ove abbia necessità, alla scadenza dell’affidamento in corso, di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, salva l’ipotesi di proroga contrattuale nei ristretti limiti previsti dall’ordinamento (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12.09.2023, n. 8292, che richiama Cons. di Stato, Sez. V, n. 4192/2013).
16.4 Sotto questo profilo, pertanto, l’amministrazione ha fatto ricorso a tale possibilità individuando un limite temporale coerente con il requisito della stretta necessità della proroga, così come delineato dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, onde assicurarsi la possibilità di un celere avvio del servizio una volta che fossero maturate le condizioni – sia sostanziali, sul piano della completezza del procedimento, sia processuali in ordine alla definizione della fase cautelare – richieste per l’avvio del nuovo affidamento.
16.5 Inoltre, come pure il citato art. 106, comma 11 rende palese, la proroga è una mera facoltà della stazione appaltante e non può essere considerata un diritto dell'operatore uscente, né comunque un'opzione che l'amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto all'affidamento, anche in via d'urgenza, al nuovo operatore (cfr. T.A.R. Lombardia, NO, Sez. I, 30.06.2020, n. 1251).
17. L’ultimo gruppo di censure, nelle quali è dedotta l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, è invece da disattendere per le ragioni già esposte nella disamina del ricorso introduttivo, cui si rinvia.
18. Si può adesso passare all’esame dei terzi motivi aggiunti, depositati il 26.01.2026, con cui la ricorrente ha impugnato ex novo la nota prot. 299194 in data 1.12.2025, oltre al contratto di appalto sottoscritto tra il OL di NO ed CN e agli atti presupposti.
19. Preliminarmente, come indicato alle parti presenti in udienza e riportato a verbale, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse nella parte in cui ha a oggetto l’impugnazione della nota prot. 299194 in data 1.12.2025, essendo stato contestato un atto non lesivo. Si tratta, difatti, di un mero verbale del seguente contenuto: “ si verbalizza che i dipendenti della FACILITY SRL hanno avviato lo sgombero del locale tecnico loro assegnato per l’esecuzione del servizio, presso l’edificio B20. L’accertamento viene effettuato alle ore 11.45 ”. In considerazione della natura dell’atto e della sua funzione di mero accertamento dell’avvio dell’attività di rilascio dei locali precedentemente occupati dai dipendenti della ricorrente, la nota in questione non determina alcun effetto lesivo nei confronti di quest’ultima e non è espressione di attività provvedimentale dell’amministrazione, per cui, in tale parte, l’impugnativa si presenta inammissibile.
20. Ciò premesso, nel merito delle censure, con un primo mezzo la ricorrente reitera la doglianza già formulata nei secondi motivi aggiunti con cui ha lamentato la violazione da parte del OL di NO dell’art. 4.2.2 del Capitolato Tecnico dell’appalto specifico, che prevede un periodo di affiancamento tra il gestore uscente e il nuovo aggiudicatario; il motivo è dunque da respingere per le ragioni già illustrate ai paragrafi che precedono, cui può rinviarsi.
21. Con un secondo ordine di censure, viene contestata la violazione dell’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 in tema di tutela occupazionale degli attuali dipendenti applicati nell’esecuzione della commessa che, dal 2018, operano presso i siti di cui è causa. La disposizione avrebbe carattere vincolante, per cui imporrebbe alla stazione appaltante non solo l’inserimento formale della clausola sociale, ma anche la sua concreta applicazione nel caso di cambio appalto. L’argomento è ulteriormente sviluppato nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a., laddove la ricorrente precisa che l’assenza di una specifica clausola sociale nella lex specialis non esonererebbe la stazione appaltante dal rispetto della previsione legislativa, che, ricorrendone i presupposti, andrebbe a eterointegrare gli atti di gara costituendone contenuto necessario. Pertanto, l’aggiudicataria non avrebbe potuto legittimamente avviare il servizio prescindendo dagli obblighi di riassorbimento e continuità occupazionale imposti dalla legge.
Come rilevato ex officio dal Collegio con avviso riportato a verbale, il motivo è inammissibile per difetto di interesse e comunque tardivo.
21.1 Sotto un primo profilo, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle procedure a evidenza pubblica la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, costituita dalla lesione dell’interesse a partecipare alla procedura di gara o dell’interesse all’aggiudicazione del contratto, non può costituire il veicolo mediante il quale si consenta l’introduzione di un interesse (oggettivo) al rispetto della legge; in quest’ottica, il mancato inserimento della clausola sociale non “ incide sulla posizione giuridica degli operatori economici concorrenti e sull’interesse all’aggiudicazione, dal momento che non sono tenuti a rispettare gli obblighi che dalla clausola discendono, in termini di predisposizione dell’offerta o di assunzione di impegni per la fase di esecuzione dell’appalto, diretti al mantenimento dei livelli occupazionali in atto nella precedente gestione del servizio ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21.02.2022, n. 1234).
Tale impostazione merita di essere condivisa anche allorché il partecipante sia il gestore uscente, poiché quest’ultimo “ non è titolare di un interesse proprio a lamentare il mancato inserimento della clausola che, se del caso, penalizza i dipendenti e non già la società ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 22.01.2024, n. 1210).
21.2 Sotto un secondo profilo, la censura è anche tardiva. Difatti, nel momento in cui la ricorrente lamenta la mancata previsione all’interno del bando di gara della clausola sociale – spingendosi fino a postulare l’eterointegrazione della legge di gara con la relativa disciplina normativa – contesta, di fatto, la correttezza e legittimità della lex specialis , nonché la conseguente applicazione di una regolamentazione in sé viziata perché priva di disposizioni previste a tutela della stabilità occupazionale. Ne consegue che tale doglianza, siccome chiaramente percepibile dalla sola lettura della documentazione di gara, avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente in sede di ricorso introduttivo e non nei motivi aggiunti depositati il 26.01.2026. Inoltre, risulta dagli atti di gara che la ricorrente ha contestato al OL di NO, con nota del 9.12.2025, il mancato assorbimento del personale previsto dal C.C.N.L. Multiservizi e la violazione delle disposizioni contrattuali in materia di tutela del lavoro. Al più tardi a quella data, pertanto, la ricorrente ha avuto chiaramente percezione delle questioni che ha sollevato per la prima volta – e, dunque, anche sotto questo profilo tardivamente – con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti.
Il motivo, dunque, non merita accoglimento.
22. Le altre censure di illegittimità derivata sono infondate per le motivazioni già espresse.
23. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso introduttivo, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti; il terzo ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte infondato.
24. L’accertata infondatezza del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, determina conseguentemente il rigetto dell’istanza risarcitoria sia in forma specifica, che per equivalente, essendo stata accertata la legittimità dei provvedimenti impugnati.
25. Non sussistono infine i presupposti per accogliere la richiesta, formulata dalla controinteressata nella memoria del 16.12.2025, di “ accertare la temerarietà dell’iniziativa avversaria e condannare la ricorrente al pagamento nei confronti del OL di NO e di CN ST S.p.A. di quanto ritenuto di giustizia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 c.p.c. e 26, co. 2 c.p.a. ”.
25.1 L’art. 96, comma 1 c.p.a., invero, consente al Giudice di disporre a carico della parte soccombente, se risulta che la stessa “ ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ”, oltre all’eventuale condanna alle spese anche il risarcimento dei danni, con la finalità di impedire l’abuso della tutela processuale scoraggiando iniziative giudiziarie avventate o dilatorie.
Come evidenziato anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini della responsabilità aggravata, un’azione o difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la chiara consapevolezza della non spettanza del risultato richiesto o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale: in tali ipotesi, emergono atti caratterizzati dall’esercizio dell’azione in forme manifestamente eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 21.09.2022, n. 8120).
Nel caso di specie, dal comportamento processuale della ricorrente e dagli scritti difensivi non emerge la chiara consapevolezza della non spettanza della tutela richiesta, né la domanda giudiziale appare caratterizzata da manifesta infondatezza o da un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.
25.2 Ritiene poi il Collegio che neppure ricorra, nel caso di specie, l’ipotesi di cui all’art. 96, comma 3 c.p.a. Nonostante le incertezze interpretative relative a tale disposizione e alla natura dell’istituto ivi regolato, deve oggi ritenersi che essa dia vita a una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata disciplinata ai commi precedenti, sostenuta da finalità deflattive del contenzioso e volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21.11.2017, n. 27623). Tuttavia, il giudizio sull’antigiuridicità della condotta processuale non può “ farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall’infondatezza della impugnazione. L’esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità ” (cfr. Cass. Civ., Sez. 30.09.2021, n. 26545).
Alla luce di tali premesse concettuali, nel caso in esame non sussistono condotte idonee a concretizzare un abuso dello strumento processuale, poiché la ricorrente ha agito nel solco e nei limiti delle facoltà difensive consentite.
26. Conseguentemente, non si rinvengono i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 26, comma 2 c.p.a., che può essere comminata solo a condizione che la parte soccombente abbia “ agito o resistito temerariamente in giudizio ”, circostanza da escludere nella fattispecie.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31.10.2025 e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.12.2025;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.01.2026 in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre iva e accessori di legge per ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD SS, Presidente
IN MO, Primo Referendario, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IN MO | RI AD SS |
IL SEGRETARIO