TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2154
TAR
Decreto cautelare 2 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del giudicato e illegittima nomina del RUP

    La sentenza che imponeva la rinnovazione della procedura si riferiva alla sostituzione della sola commissione giudicatrice, non anche del RUP. Inoltre, non vi è prova che il RUP abbia condizionato la commissione.

  • Rigettato
    Validità delle offerte e delle garanzie provvisorie

    La scadenza del termine di vincolatività dell'offerta non ne determina l'inefficacia, ma consente al concorrente di ritirarla. Non risultano dichiarazioni di rinuncia. La stazione appaltante ha facoltà di chiedere proroghe, non obbligo.

  • Rigettato
    Illegittimità del punteggio attribuito e del metodo di valutazione

    La sentenza del Consiglio di Stato ha corretto la precedente pronuncia, stabilendo che non vi è obbligo di verbalizzare l'attribuzione dei coefficienti dai singoli commissari in assenza di specifica previsione della lex specialis. La verbalizzazione adottata è conforme alla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla nomina della commissione

    Le censure sono infondate per le stesse ragioni già esposte in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione del principio "re adhuc integra"

    La normativa impone la stipula del contratto entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo eccezioni. La pendenza di un ricorso non giustifica di per sé il ritardo, soprattutto in assenza di provvedimenti sospensivi.

  • Rigettato
    Mancanza del periodo di affiancamento

    Il periodo di affiancamento è una facoltà della stazione appaltante, non un obbligo, e riguarda la fase esecutiva del contratto, non la procedura di gara.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 sulla proroga

    La proroga è un rimedio eccezionale e temporalmente limitato, finalizzato a garantire la continuità nelle more dell'individuazione del nuovo contraente. Non è un diritto dell'operatore uscente. La stazione appaltante ha agito correttamente nel procedere alla stipula del nuovo contratto.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le censure sono infondate per le ragioni già esposte nella disamina del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Atto non lesivo

    La nota impugnata è un mero accertamento di fatto, privo di carattere provvedimentale e non lesivo degli interessi della ricorrente.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse e tardività

    Il gestore uscente non è titolare di un interesse proprio a lamentare il mancato inserimento della clausola sociale. La doglianza è inoltre tardiva, dovendo essere sollevata nel ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure

    Poiché le censure sono state rigettate, anche la domanda risarcitoria è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2154
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2154
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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