Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, composto da:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1713 Reg. Gen. anno 2024 promosso da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tassinari, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
c RICORRENTE
Contro
( elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._2
lo studio degli Avv.ti Alessio e Monica Menconi, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 28.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
“chiede che l'intestato tribunale: accerti che la sig.ra svolge CP_1
attività lavorativa presso Hotel Morgana in Marina di Carrara Viale Colombo
n. 12; accerti che il sig. svolge attività lavorativa presso Controparte_2
con busta paga mensile di circa € 1.900,00 dal mese di Controparte_3
gennaio 2024; conseguentemente dichiari: che è venuto meno il presupposto
per il quale il sig. si è impegnato a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5
600,00 a titolo di mantenimento del figlio;
con condanna della sig.ra CP_2
a restituire, ex art. 2033 c.c., tutte le somme indebitamente CP_1
ricevute a titolo di contributo al mantenimento del figlio dal mese di CP_2
gennaio 2024 sino all'integrale restituzione. Per il resto, si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”;
per la parte resistente:
“Voglia il Tribunale rigettare integralmente la domanda avanzata da parte
ricorrente, volta ad escludere la debenza dell'assegno divorzile in favore della
sig.ra Per l'effetto, ribadire essa debenza e, pertanto, CP_1
confermare l'obbligo del sig. di continuare a versare detto Parte_1
assegno divorzile, alla sig.ra ad oggi, come rivalutato, CP_1
ammontante ad euro 297,00 mensile, assegno da rivalutarsi poi annualmente
secondo gli indici ISTAT. Statuire inoltre, quanto al figlio , in Controparte_2
adesione alla domanda di parte ricorrente, che nulla è più dovuto a favore
dello stesso a titolo di mantenimento, in quanto oramai maggiorenne ed
economicamente autosufficiente. Respingere, invece, integralmente, in tesi la
domanda volta alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo di contributo
al mantenimento di esso figlio, dal mese di gennaio 2024, per i motivi sopra
esposti; in denegata ipotesi, statuirsi che la restituzione decorra dalla data
della domanda di modifica, ossia dal mese di novembre 2024 e non prima. In
via riconvenzionale, accertare l'omesso versamento, da parte del sig. Pt_1
della rivalutazione ISTAT dovuta per legge sulla somma versata
[...]
dallo stesso, a titolo di mantenimento e assegno divorzile, dall'anno 2017 sino ad oggetti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle somme non
prescritte, a tale titolo, decorrenti dal mese di dicembre 2019, sino ad oggi,
ammontanti, per quanto riguarda la sig.ra a € 1.785,00, mentre CP_1
per quanto riguarda il figlio a € 3.284,00, per un totale di € Controparte_2
pagina 2 di 5 5.069,00 o quelle maggiori o minore somma meglio viste e ritenute. Con vittoria di competenze e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
1.
ha chiesto la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale Parte_1
di Massa nella sentenza n. 975 del 22.11.2017, con la quale era stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
ponendosi a carico del ricorrente: a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 250,00; a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo CP_2
di € 600,00 mensili.
Il ricorrente ha chiesto la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile, deducendo: a) l'acquisita autonomia economica ad opera della resistente, la quale, in epoca successiva al divorzio, aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso un esercizio alberghiero;
b) l'autosufficienza economica raggiunta anche del figlio, che dal gennaio 2024 aveva iniziato a lavorare presso la percependo uno stipendio mensile Controparte_3
medio di € 1.900,00. La parte ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della alla restituzione di quanto indebitamente percetto a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio dal mese di febbraio 2024.
Si è costituita la quale, non contestata la domanda quanto alla CP_1
posizione del figlio, si opponeva all'accoglimento del ricorso quanto alla propria posizione;
svolgeva inoltre domanda riconvenzionale, onde sentir condannare il ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT mai versate, complessivamente ammontanti a € 5.069,00.
2.
Non è contestata inter partes la circostanza che il figlio , dal Controparte_2
gennaio 2024, abbia conseguito l'indipendenza economica, avendo iniziato a pagina 3 di 5 prestare la propria attività lavorativa subordinata per uno stipendio mensile di circa € 1.900,00.
Ne consegue che devesi dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione a carico del ricorrente, quale determinato nella pronuncia di divorzio, a far data dal gennaio 2024; la resistente va quindi condannata alla restituzione di quanto percetto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, dalla domanda al saldo (per utili riferimenti: Cass., n, 18089/2023).
3.
L'esame della documentazione versata in atti appare dirimente ai fini dell'apprezzamento di fattori obiettivi sopravvenuti, tali da incidere, escludendola, sulla persistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile.
Invero, l'esame della documentazione versata in atti (certificazioni 730 relative agli anni 2021 – 2023) evidenzia redditi, rispettivamente, per € 9.469,00, €
12.165,00 ed € 14.657. Si tratta di flussi patrimoniali che, seppur non elevati,
appaiono comunque significativi e tali da escludere, per fatti sopravvenuti e all'attualità, la ricorrenza dei presupposti fondanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche sotto il profilo compensativo e assistenziale.
Ne consegue che deve dichiararsi cessato l'obbligo, posto a carico del ricorrente, in punto di corresponsione dell'assegno divorzile, a far data dalla pronuncia.
4.
La resistente ha titolo giuridico autonomo per pretendere il versamento della rivalutazione monetaria non corrisposta dal sia per il mantenimento CP_2
proprio che a titolo di contributo al mantenimento del figlio (sino alla cessazione dei relativi obblighi a carico del;
ciò assorbe l'esame della CP_2
generica domanda spiegata.
6.
pagina 4 di 5 Le spese legali trovano liquidazione nel dispositivo e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio posto a carico di a far data dal gennaio 2024; Parte_1
condanna alla restituzione in favore di di quanto CP_1 Parte_1
percetto a titolo di contributo al mantenimento del figlio a far data dal gennaio
2024;
dichiara cessato l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile in favore di posto a carico di a far data dalla pronuncia;
CP_1 Parte_1
dichiara assorbita la domanda in punto di pagamento delle somme dovute da a titolo di rivalutazione monetaria, come da motivazione;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
98,00 per spese, € 1.400,00 complessivi per compenso conclusionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 6.5.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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