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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11336/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. NA Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da: (C.F: ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA CA, con studio in Milano, Corso Lodi n. 4, presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: , assistita e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Filippo Danovi e Serena Canestrelli, con studio in Milano, Via San Barnaba n. 32, presso i quali ha eletto domicilio atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI (pronunciate all'udienza di discussione orale del 12.11.2025)
Per parte attrice:
“insisto per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile”
pagina 1 di 8
Per parte convenuta:
“insisto per il rigetto della domanda avversaria, richiamando quanto già in atti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 Controparte_1
GO (OR) il 12.08.1978. Dalla loro unione sono nate , il 19.07.1982, e NA, il 31.12.1987, entrambe Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 16.09.2010 e hanno sottoscritto una convenzione di divorzio in data 09.03.2015, con nulla osta del Tribunale di Milano dell'11.03.2015. La convenzione di divorzio ha previsto, per quanto di rilevo in questa sede, l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile per l'importo mensile di Pt_1 CP_1
€ 2.500,00, oltre alla definitiva assegnazione alla stessa della casa coniugale di Via Palladio n. 14 (già intestata e poi assegnata in sede di separazione a parte convenuta), di un box in via Palladio n. 14 e della quota del 50% di proprietà del sig. di una casa a Muravera. Pt_1
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, ha chiesto, a modifica delle Parte_1 statuizioni di cui alla convenzione di divorzio sopra citata, la revoca dell'assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche;
in subordine, ha chiesto una riduzione dello stesso. Con atto depositato in data 17.07.2025, parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attorea. In data 04.09.2025 si è celebrata udienza innanzi al GOT al fine di tentare una composizione condivisa della lite, durante la quale, tuttavia, le parti non hanno raggiunto un accordo. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 12.11.2025, le parti e i loro difensori hanno reso al Giudice delegato ampie dichiarazioni, da intendersi in questa sede trascritte. Fallito un nuovo tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha invitato i procuratori delle parti a discutere in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio, che l'ha discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
pagina 2 di 8 La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno divorzile:
Parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la riduzione dell'ammontare dello stesso a fronte della variazione dei presupposti economico-reddituali e patrimoniali stabiliti in sede di convenzione di divorzio. Segnatamente, il sig. ha allegato un peggioramento della propria condizione Pt_1 economica a causa della cessazione della propria attività lavorativa, avendo chiuso la partita IVA in data 30.09.2024. Di conseguenza, a fronte di un precedente reddito di oltre 100.000 € annui, oggi potrebbe contare solo sul reddito proveniente dalla sua pensione (per circa 19.000 € annui) e dall'affitto di un ufficio di sua proprietà (per circa 30.000 € annui, da cui vanno detratte le imposte, le spese condominiali e l'IMU). Quanto alle quote di società di cui è titolare, queste operano nel settore commerciale e/o immobiliare e, dunque, non vi sarebbe certezza alcuna in ordine alla loro capacità remunerativa. Infine, parte attrice è proprietaria di una casa dell'entroterra della Sardegna, dove vivono l'anziana madre e la sorella, che non produce alcun reddito e di cui sostiene i costi di IMU e manutenzioni straordinarie. La descritta situazione renderebbe impossibile sostenere l'assegno divorzile di € 2.500 mensili. Dal canto suo, la sig.ra potrebbe godere dell'abitazione di Milano a lei intestata, di CP_1 oltre 300 mq, che potrebbe potenzialmente essere produttiva di reddito, se venisse condotta
– anche solo in parte – in locazione. È titolare di una casa in Sardegna, a Muravera, anche questa intestatale dall'ex marito, e di ulteriori case e terreni in Sardegna, oltre che di quote societarie;
infine, può contare sulla propria pensione. Parte convenuta ha contestato l'esistenza dei presupposti per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio. Ha osservato, in primo luogo, che, quando nel 2015 è stato stabilito l'assegno divorzile, le parti avevano già preso in considerazione sia la prossima cessazione dell'attività lavorativa e imprenditoriale del sig. sia la circostanza che la sig.ra non avrebbe potuto Pt_1 CP_1 contare su una pensione, avendo a lungo lavorato nelle attività imprenditoriali di famiglia senza ricevere né stipendio né contributi. Quanto, poi, alla situazione patrimoniale, ha evidenziato che il sig. è titolare di Pt_1 numerose partecipazioni e cariche societarie, quali:
- quota del 90% della Immobiliare Maramura s.r.l. (il restante 10% appartiene alla sig.ra
), ove ricopre altresì la carica di Amministratore Unico;
tale società, peraltro, sarebbe CP_1 proprietaria di un rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare;
pagina 3 di 8 - quota del 90% della MD Group s.r.l. (il restante 10% appartiene all'attuale moglie della controparte); tale società sarebbe stata costituita il 10.07.2024 e, come emerge dal bilancio al 31.12.2024, in soli cinque mesi di attività ha generato ricavi per € 70.000; essa, inoltre, è titolare di numerose proprietà immobiliari (tra cui un lussuoso hotel) e detiene il 33,5% della che esercita attività commerciali;
CP_2
- quota del 78% della a soc. agricola OR di Nora s.a.s., in cui parte attrice ricopre la carica di socio accomandatario (la restante quota appartiene alla sig.ra ); CP_1
- quota del 90% della DUNE S.r.l. (il restante 10% appartiene alla figlia NA), in cui ricopre altresì la carica di Amministratore Unico;
tale società ha un notevole patrimonio netto e rilevanti immobilizzazioni;
- quota del 61% della BIC s.r.l. (la restante quota appartiene alla sua attuale moglie);
- quota del 35% della in cui ricopre altresì la carica di Amministratore Unico;
Parte_2 tale società detiene il 100% della New Wave s.r.l., dalla quale nel corso degli ultimi tre anni il sig. ha incassato, come emerge dagli estratti conto, la significativa somma di € Pt_1
230.720,00;
- quote di altre tre società, attualmente inattive. Dagli estratti conto allegati dall'attore emergerebbero costanti incassi, in favore di quest'ultimo, da parte di queste ed altre società. Parte convenuta evidenzia, poi, le evidenti lacune documentali in ordine alla situazione economica e patrimoniale della controparte, che non avrebbe depositato gli estratti di tutti i conti correnti di cui è titolare e non avrebbe provato alcunché in ordine alla propria situazione abitativa. Dal canto proprio, la sig.ra percepirebbe circa 500 € al mese di pensione e sarebbe CP_1 titolare del medesimo patrimonio di cui era proprietaria all'epoca del divorzio, frutto dell'accordo intercorso in sede di separazione.
Così ricostruite le allegazioni delle parti, giova preliminarmente richiamare i principi che regolano la revisione delle statuizioni economiche stabilite in sede di divorzio. Il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche, ma altresì l'idoneità di tali sopravvenienze a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Di conseguenza, “il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione
pagina 4 di 8 patrimoniale. (così Cass., Sez. 1, ord. n. 18608 del 30/06/2021; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. 1, sent. n. 10133 del 02/05/2007). Ne discende, in primo luogo, che in sede di revisione il giudice deve astenersi dall'effettuare una nuova valutazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile e all'adeguatezza dell'importo originariamente stabilito. In secondo luogo, dai richiamati principi di diritto emerge che non è sufficiente, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, allegare e documentare un mutamento della situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi, ma occorre provare il rapporto eziologico tra tale sopravvenienza e l'alterazione dell'equilibrio economico in precedenza stabilito.
L'esame delle allegazioni effettuate dalle parti e del compendio probatorio in atti impone di rigettare la domanda di modifica, in assenza dei giustificati motivi richiesti dall'art. 473bis.29 c.p.c. per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici. Invero, parte attrice allega a fondamento della propria richiesta la cessazione della propria attività lavorativa, con chiusura della partita IVA in data 30.03.2024. In conseguenza di tale avvenimento, il sig. avrebbe subito una rilevante contrazione reddituale: in Pt_1 precedenza poteva godere di un reddito annuo di circa € 100.000,00, mentre oggi potrebbe contare solo su € 19.000,00 annui derivanti dalla sua pensione e su € 30.000,00 annui derivanti dal canone di affitto di un ufficio di sua proprietà (da cui, tuttavia, andrebbero detratte le imposte e le spese condominiali). Parte attrice, dunque, allega e documenta una sopravvenienza rispetto alla situazione di fatto in cui è stata pattuita la convenzione di divorzio (cfr. doc. nn. 3, 4, 28 fasc. att.). Tuttavia, non ha offerto prova dell'efficacia causale di tale mutamento rispetto all'alterazione dell'assetto patrimoniale realizzato con la convenzione di divorzio che ha previsto l'assegno. Ciò per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, il sig. non ha depositato in atti la documentazione relativa alla Pt_1 situazione economico-patrimoniale in cui versava nel 2015, momento in cui sono state stabilite le condizioni di divorzio. Tale consapevole opzione difensiva (cfr. verbale del 12.11.2025: “ADR il difensore di parte attrice dichiara: non ho prodotto le dichiarazioni dei redditi relative all'epoca del divorzio, ritenendo che la documentazione reddituale degli ultimi tre anni fossero sufficienti”) impedisce di mettere a confronto la situazione pregressa, che ha condotto – tra le altre cose
– a stabilire un assegno divorzile di € 2.500,00, con quella attuale.
pagina 5 di 8 Al fine di valutare se la chiusura della partita IVA ha inciso sull'equilibrio economico individuato nella convenzione di divorzio, infatti, non basta l'analisi della documentazione reddituale degli ultimi tre anni, ma occorre comparare la situazione attuale – consolidatasi in seguito alla sopravvenienza – con quella esistente al momento in cui sono state assunte le determinazioni economiche in punto di divorzio.
In secondo luogo, parte attrice, nell'individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca dell'assegno, si sofferma esclusivamente sulla descrizione della propria situazione reddituale, mutata a fronte dell'intervenuto pensionamento. Tuttavia, è pacifico e incontestato che la capacità economica del sig. non deve Pt_1 valutarsi con esclusivo riferimento alla componente reddituale, derivante principalmente dall'attività di consulenza e conseguentemente inficiata dalla chiusura della partita IVA, bensì va analizzata considerando altresì la componente patrimoniale – e in particolare le rilevanti partecipazioni societarie di cui è titolare – e di risparmio. Tale ricostruzione è stata volutamente tralasciata dalla difesa del ricorrente, che ha più volte rilevato come si tratti di proprietà di quote in società che svolgono attività commerciali e immobiliari, sulla cui capacità remunerativa non vi sarebbe certezza. La consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di revisione dell'assegno divorzile impone, invece, di verificare la sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni sia reddituali che patrimoniali. È bene evidenziare, invero, che la titolarità di quote societarie, a prescindere dalla concreta distribuzione di utili, costituisce una posta patrimoniale rilevante;
inoltre, non si può ignorare che in alcune di tali società l'attore non solo ha la titolarità della quasi totalità quote, ma riveste altresì la qualifica di amministratore unico, e dunque concentra nelle sue mani il potere di gestione delle stesse. Nonostante ciò, parte attrice non ha fornito una compiuta descrizione delle partecipazioni societarie di cui è titolare e degli incarichi rivestiti, né ha depositato i relativi bilanci. Solo all'udienza del 04.09.2025, dinanzi al GOT, ha sommariamente ripercorso la situazione di alcune delle società, limitandosi a sottolinearne soprattutto le difficoltà economiche. D'altro canto, nel mese di luglio 2024 – quasi in concomitanza con l'intervenuto pensionamento – è stata costituita una nuova società, la MD Group s.r.l., di proprietà al 90% del sig. e al 10% della sua attuale moglie, la quale già nei primi mesi di attività Pt_1 ha prodotto utili in misura rilevante (cfr. il bilancio di cui al doc. 5 fasc. conv.). Tale società svolge, tra le altre, anche attività di consulenza, la medesima esercitata da parte attrice prima di chiudere la partita IVA (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
pagina 6 di 8 In sostanza, l'omessa descrizione della capacità patrimoniale di parte attrice, con riferimento alla titolarità di quote di società, alla consistenza e capacità economiche di queste ultime, alla recente costituzione di nuovi enti operanti nel settore commerciale, immobiliare e di consulenza – ovvero quello in cui si è sempre mosso il sig. – Pt_1 rappresenta un ulteriore ostacolo alla ricostruzione delle reali capacità economiche dell'istante e, di conseguenza, alla valutazione dell'incidenza della sopravvenienza allegata sull'equilibrio determinato nella convenzione di divorzio. Anche sotto questo profilo, pertanto, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla dimostrazione della sussistenza dei giustificati motivi che fondano la pronuncia di revisione dei contributi economici.
Infine, parte attrice fonda la domanda di revoca dell'assegno anche sulle condizioni economiche della convenuta, osservando che la stessa, in sede di separazione, si era dichiarata economicamente autosufficiente, che l'ex moglie ha la piena titolarità di un immobile di grandi dimensioni che potrebbe essere messo a reddito concedendolo in locazione, che la donna possiede strumenti finanziari per oltre 400.000 €. Al riguardo, va ribadito che la pronuncia di revisione non può contenere una nuova valutazione sui presupposti per la concessione dell'assegno divorzile e sull'adeguatezza dell'importo originariamente stabilito, dovendo piuttosto vagliare l'esistenza di sopravvenienze idonee a mutare l'equilibrio economico stabilito nelle statuizioni divorzili. Tali sopravvenienze potrebbero ben riguardare anche il beneficiario dell'assegno, in caso di sopravvenuto miglioramento della sua condizione reddituale-patrimoniale. Non vi è prova, però, che ciò sia accaduto nel caso di specie. Innanzitutto, non ha alcuna rilevanza l'affermazione dei coniugi – contenuta nel verbale di separazione – di essere autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra (cfr. doc. 1 fasc. att.). Questa dichiarazione, infatti, è stata superata dalle determinazioni assunte in sede di divorzio, con cui le parti hanno concordato, alla luce delle rispettive condizioni economiche, di prevedere un assegno divorzile. Allo stesso modo, la proprietà in capo alla convenuta dell'immobile di Milano, sito in via Palladio n. 14, costituisce una delle poste più rilevanti considerate in sede di divorzio, alla luce della quale le parti hanno stabilito l'importo dell'assegno. La relativa titolarità, dunque, lungi dal costituire una sopravvenienza, rappresenta proprio una delle ragioni per cui l'importo dell'assegno divorzile è stato individuato in € 2.500 mensili.
pagina 7 di 8 Da ultimo, nella memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., parte attrice descrive e documenta dettagliatamente la titolarità in capo alla convenuta di polizze e strumenti finanziari per importi rilevanti. Anche sotto questo profilo, però, non emerge che si tratti di una disponibilità economica sopravvenuta e tale da mutare l'equilibrio precedentemente individuato: non è possibile, pertanto, tenere in considerazione tali forme di risparmio, poiché ciò significherebbe realizzare una rinnovata valutazione circa la sussistenza ab origine dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, preclusa in sede di modifica.
Le spese di lite: Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo, devono essere poste ad esclusivo carico della parte attrice, risultata soccombente rispetto alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 11336/2025 per la modifica delle condizioni di cui alla convenzione di divorzio del 09.03.2015, con nulla osta del Tribunale di Milano emesso in data 11.03.2015, pendente tra , così statuisce: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta la domanda di modifica formulata da parte attrice;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che CP_3 Controparte_4 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, C.P.A. e I.V.A;
3. conferma nel resto per quanto di ragione. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa NA Maderna Dott. Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. NA Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da: (C.F: ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA CA, con studio in Milano, Corso Lodi n. 4, presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: , assistita e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Filippo Danovi e Serena Canestrelli, con studio in Milano, Via San Barnaba n. 32, presso i quali ha eletto domicilio atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI (pronunciate all'udienza di discussione orale del 12.11.2025)
Per parte attrice:
“insisto per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile”
pagina 1 di 8
Per parte convenuta:
“insisto per il rigetto della domanda avversaria, richiamando quanto già in atti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 Controparte_1
GO (OR) il 12.08.1978. Dalla loro unione sono nate , il 19.07.1982, e NA, il 31.12.1987, entrambe Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 16.09.2010 e hanno sottoscritto una convenzione di divorzio in data 09.03.2015, con nulla osta del Tribunale di Milano dell'11.03.2015. La convenzione di divorzio ha previsto, per quanto di rilevo in questa sede, l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile per l'importo mensile di Pt_1 CP_1
€ 2.500,00, oltre alla definitiva assegnazione alla stessa della casa coniugale di Via Palladio n. 14 (già intestata e poi assegnata in sede di separazione a parte convenuta), di un box in via Palladio n. 14 e della quota del 50% di proprietà del sig. di una casa a Muravera. Pt_1
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, ha chiesto, a modifica delle Parte_1 statuizioni di cui alla convenzione di divorzio sopra citata, la revoca dell'assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche;
in subordine, ha chiesto una riduzione dello stesso. Con atto depositato in data 17.07.2025, parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attorea. In data 04.09.2025 si è celebrata udienza innanzi al GOT al fine di tentare una composizione condivisa della lite, durante la quale, tuttavia, le parti non hanno raggiunto un accordo. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 12.11.2025, le parti e i loro difensori hanno reso al Giudice delegato ampie dichiarazioni, da intendersi in questa sede trascritte. Fallito un nuovo tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha invitato i procuratori delle parti a discutere in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio, che l'ha discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
pagina 2 di 8 La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno divorzile:
Parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la riduzione dell'ammontare dello stesso a fronte della variazione dei presupposti economico-reddituali e patrimoniali stabiliti in sede di convenzione di divorzio. Segnatamente, il sig. ha allegato un peggioramento della propria condizione Pt_1 economica a causa della cessazione della propria attività lavorativa, avendo chiuso la partita IVA in data 30.09.2024. Di conseguenza, a fronte di un precedente reddito di oltre 100.000 € annui, oggi potrebbe contare solo sul reddito proveniente dalla sua pensione (per circa 19.000 € annui) e dall'affitto di un ufficio di sua proprietà (per circa 30.000 € annui, da cui vanno detratte le imposte, le spese condominiali e l'IMU). Quanto alle quote di società di cui è titolare, queste operano nel settore commerciale e/o immobiliare e, dunque, non vi sarebbe certezza alcuna in ordine alla loro capacità remunerativa. Infine, parte attrice è proprietaria di una casa dell'entroterra della Sardegna, dove vivono l'anziana madre e la sorella, che non produce alcun reddito e di cui sostiene i costi di IMU e manutenzioni straordinarie. La descritta situazione renderebbe impossibile sostenere l'assegno divorzile di € 2.500 mensili. Dal canto suo, la sig.ra potrebbe godere dell'abitazione di Milano a lei intestata, di CP_1 oltre 300 mq, che potrebbe potenzialmente essere produttiva di reddito, se venisse condotta
– anche solo in parte – in locazione. È titolare di una casa in Sardegna, a Muravera, anche questa intestatale dall'ex marito, e di ulteriori case e terreni in Sardegna, oltre che di quote societarie;
infine, può contare sulla propria pensione. Parte convenuta ha contestato l'esistenza dei presupposti per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio. Ha osservato, in primo luogo, che, quando nel 2015 è stato stabilito l'assegno divorzile, le parti avevano già preso in considerazione sia la prossima cessazione dell'attività lavorativa e imprenditoriale del sig. sia la circostanza che la sig.ra non avrebbe potuto Pt_1 CP_1 contare su una pensione, avendo a lungo lavorato nelle attività imprenditoriali di famiglia senza ricevere né stipendio né contributi. Quanto, poi, alla situazione patrimoniale, ha evidenziato che il sig. è titolare di Pt_1 numerose partecipazioni e cariche societarie, quali:
- quota del 90% della Immobiliare Maramura s.r.l. (il restante 10% appartiene alla sig.ra
), ove ricopre altresì la carica di Amministratore Unico;
tale società, peraltro, sarebbe CP_1 proprietaria di un rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare;
pagina 3 di 8 - quota del 90% della MD Group s.r.l. (il restante 10% appartiene all'attuale moglie della controparte); tale società sarebbe stata costituita il 10.07.2024 e, come emerge dal bilancio al 31.12.2024, in soli cinque mesi di attività ha generato ricavi per € 70.000; essa, inoltre, è titolare di numerose proprietà immobiliari (tra cui un lussuoso hotel) e detiene il 33,5% della che esercita attività commerciali;
CP_2
- quota del 78% della a soc. agricola OR di Nora s.a.s., in cui parte attrice ricopre la carica di socio accomandatario (la restante quota appartiene alla sig.ra ); CP_1
- quota del 90% della DUNE S.r.l. (il restante 10% appartiene alla figlia NA), in cui ricopre altresì la carica di Amministratore Unico;
tale società ha un notevole patrimonio netto e rilevanti immobilizzazioni;
- quota del 61% della BIC s.r.l. (la restante quota appartiene alla sua attuale moglie);
- quota del 35% della in cui ricopre altresì la carica di Amministratore Unico;
Parte_2 tale società detiene il 100% della New Wave s.r.l., dalla quale nel corso degli ultimi tre anni il sig. ha incassato, come emerge dagli estratti conto, la significativa somma di € Pt_1
230.720,00;
- quote di altre tre società, attualmente inattive. Dagli estratti conto allegati dall'attore emergerebbero costanti incassi, in favore di quest'ultimo, da parte di queste ed altre società. Parte convenuta evidenzia, poi, le evidenti lacune documentali in ordine alla situazione economica e patrimoniale della controparte, che non avrebbe depositato gli estratti di tutti i conti correnti di cui è titolare e non avrebbe provato alcunché in ordine alla propria situazione abitativa. Dal canto proprio, la sig.ra percepirebbe circa 500 € al mese di pensione e sarebbe CP_1 titolare del medesimo patrimonio di cui era proprietaria all'epoca del divorzio, frutto dell'accordo intercorso in sede di separazione.
Così ricostruite le allegazioni delle parti, giova preliminarmente richiamare i principi che regolano la revisione delle statuizioni economiche stabilite in sede di divorzio. Il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche, ma altresì l'idoneità di tali sopravvenienze a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Di conseguenza, “il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione
pagina 4 di 8 patrimoniale. (così Cass., Sez. 1, ord. n. 18608 del 30/06/2021; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. 1, sent. n. 10133 del 02/05/2007). Ne discende, in primo luogo, che in sede di revisione il giudice deve astenersi dall'effettuare una nuova valutazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile e all'adeguatezza dell'importo originariamente stabilito. In secondo luogo, dai richiamati principi di diritto emerge che non è sufficiente, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, allegare e documentare un mutamento della situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi, ma occorre provare il rapporto eziologico tra tale sopravvenienza e l'alterazione dell'equilibrio economico in precedenza stabilito.
L'esame delle allegazioni effettuate dalle parti e del compendio probatorio in atti impone di rigettare la domanda di modifica, in assenza dei giustificati motivi richiesti dall'art. 473bis.29 c.p.c. per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici. Invero, parte attrice allega a fondamento della propria richiesta la cessazione della propria attività lavorativa, con chiusura della partita IVA in data 30.03.2024. In conseguenza di tale avvenimento, il sig. avrebbe subito una rilevante contrazione reddituale: in Pt_1 precedenza poteva godere di un reddito annuo di circa € 100.000,00, mentre oggi potrebbe contare solo su € 19.000,00 annui derivanti dalla sua pensione e su € 30.000,00 annui derivanti dal canone di affitto di un ufficio di sua proprietà (da cui, tuttavia, andrebbero detratte le imposte e le spese condominiali). Parte attrice, dunque, allega e documenta una sopravvenienza rispetto alla situazione di fatto in cui è stata pattuita la convenzione di divorzio (cfr. doc. nn. 3, 4, 28 fasc. att.). Tuttavia, non ha offerto prova dell'efficacia causale di tale mutamento rispetto all'alterazione dell'assetto patrimoniale realizzato con la convenzione di divorzio che ha previsto l'assegno. Ciò per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, il sig. non ha depositato in atti la documentazione relativa alla Pt_1 situazione economico-patrimoniale in cui versava nel 2015, momento in cui sono state stabilite le condizioni di divorzio. Tale consapevole opzione difensiva (cfr. verbale del 12.11.2025: “ADR il difensore di parte attrice dichiara: non ho prodotto le dichiarazioni dei redditi relative all'epoca del divorzio, ritenendo che la documentazione reddituale degli ultimi tre anni fossero sufficienti”) impedisce di mettere a confronto la situazione pregressa, che ha condotto – tra le altre cose
– a stabilire un assegno divorzile di € 2.500,00, con quella attuale.
pagina 5 di 8 Al fine di valutare se la chiusura della partita IVA ha inciso sull'equilibrio economico individuato nella convenzione di divorzio, infatti, non basta l'analisi della documentazione reddituale degli ultimi tre anni, ma occorre comparare la situazione attuale – consolidatasi in seguito alla sopravvenienza – con quella esistente al momento in cui sono state assunte le determinazioni economiche in punto di divorzio.
In secondo luogo, parte attrice, nell'individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca dell'assegno, si sofferma esclusivamente sulla descrizione della propria situazione reddituale, mutata a fronte dell'intervenuto pensionamento. Tuttavia, è pacifico e incontestato che la capacità economica del sig. non deve Pt_1 valutarsi con esclusivo riferimento alla componente reddituale, derivante principalmente dall'attività di consulenza e conseguentemente inficiata dalla chiusura della partita IVA, bensì va analizzata considerando altresì la componente patrimoniale – e in particolare le rilevanti partecipazioni societarie di cui è titolare – e di risparmio. Tale ricostruzione è stata volutamente tralasciata dalla difesa del ricorrente, che ha più volte rilevato come si tratti di proprietà di quote in società che svolgono attività commerciali e immobiliari, sulla cui capacità remunerativa non vi sarebbe certezza. La consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di revisione dell'assegno divorzile impone, invece, di verificare la sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni sia reddituali che patrimoniali. È bene evidenziare, invero, che la titolarità di quote societarie, a prescindere dalla concreta distribuzione di utili, costituisce una posta patrimoniale rilevante;
inoltre, non si può ignorare che in alcune di tali società l'attore non solo ha la titolarità della quasi totalità quote, ma riveste altresì la qualifica di amministratore unico, e dunque concentra nelle sue mani il potere di gestione delle stesse. Nonostante ciò, parte attrice non ha fornito una compiuta descrizione delle partecipazioni societarie di cui è titolare e degli incarichi rivestiti, né ha depositato i relativi bilanci. Solo all'udienza del 04.09.2025, dinanzi al GOT, ha sommariamente ripercorso la situazione di alcune delle società, limitandosi a sottolinearne soprattutto le difficoltà economiche. D'altro canto, nel mese di luglio 2024 – quasi in concomitanza con l'intervenuto pensionamento – è stata costituita una nuova società, la MD Group s.r.l., di proprietà al 90% del sig. e al 10% della sua attuale moglie, la quale già nei primi mesi di attività Pt_1 ha prodotto utili in misura rilevante (cfr. il bilancio di cui al doc. 5 fasc. conv.). Tale società svolge, tra le altre, anche attività di consulenza, la medesima esercitata da parte attrice prima di chiudere la partita IVA (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
pagina 6 di 8 In sostanza, l'omessa descrizione della capacità patrimoniale di parte attrice, con riferimento alla titolarità di quote di società, alla consistenza e capacità economiche di queste ultime, alla recente costituzione di nuovi enti operanti nel settore commerciale, immobiliare e di consulenza – ovvero quello in cui si è sempre mosso il sig. – Pt_1 rappresenta un ulteriore ostacolo alla ricostruzione delle reali capacità economiche dell'istante e, di conseguenza, alla valutazione dell'incidenza della sopravvenienza allegata sull'equilibrio determinato nella convenzione di divorzio. Anche sotto questo profilo, pertanto, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla dimostrazione della sussistenza dei giustificati motivi che fondano la pronuncia di revisione dei contributi economici.
Infine, parte attrice fonda la domanda di revoca dell'assegno anche sulle condizioni economiche della convenuta, osservando che la stessa, in sede di separazione, si era dichiarata economicamente autosufficiente, che l'ex moglie ha la piena titolarità di un immobile di grandi dimensioni che potrebbe essere messo a reddito concedendolo in locazione, che la donna possiede strumenti finanziari per oltre 400.000 €. Al riguardo, va ribadito che la pronuncia di revisione non può contenere una nuova valutazione sui presupposti per la concessione dell'assegno divorzile e sull'adeguatezza dell'importo originariamente stabilito, dovendo piuttosto vagliare l'esistenza di sopravvenienze idonee a mutare l'equilibrio economico stabilito nelle statuizioni divorzili. Tali sopravvenienze potrebbero ben riguardare anche il beneficiario dell'assegno, in caso di sopravvenuto miglioramento della sua condizione reddituale-patrimoniale. Non vi è prova, però, che ciò sia accaduto nel caso di specie. Innanzitutto, non ha alcuna rilevanza l'affermazione dei coniugi – contenuta nel verbale di separazione – di essere autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra (cfr. doc. 1 fasc. att.). Questa dichiarazione, infatti, è stata superata dalle determinazioni assunte in sede di divorzio, con cui le parti hanno concordato, alla luce delle rispettive condizioni economiche, di prevedere un assegno divorzile. Allo stesso modo, la proprietà in capo alla convenuta dell'immobile di Milano, sito in via Palladio n. 14, costituisce una delle poste più rilevanti considerate in sede di divorzio, alla luce della quale le parti hanno stabilito l'importo dell'assegno. La relativa titolarità, dunque, lungi dal costituire una sopravvenienza, rappresenta proprio una delle ragioni per cui l'importo dell'assegno divorzile è stato individuato in € 2.500 mensili.
pagina 7 di 8 Da ultimo, nella memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., parte attrice descrive e documenta dettagliatamente la titolarità in capo alla convenuta di polizze e strumenti finanziari per importi rilevanti. Anche sotto questo profilo, però, non emerge che si tratti di una disponibilità economica sopravvenuta e tale da mutare l'equilibrio precedentemente individuato: non è possibile, pertanto, tenere in considerazione tali forme di risparmio, poiché ciò significherebbe realizzare una rinnovata valutazione circa la sussistenza ab origine dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, preclusa in sede di modifica.
Le spese di lite: Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo, devono essere poste ad esclusivo carico della parte attrice, risultata soccombente rispetto alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 11336/2025 per la modifica delle condizioni di cui alla convenzione di divorzio del 09.03.2015, con nulla osta del Tribunale di Milano emesso in data 11.03.2015, pendente tra , così statuisce: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta la domanda di modifica formulata da parte attrice;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che CP_3 Controparte_4 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, C.P.A. e I.V.A;
3. conferma nel resto per quanto di ragione. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa NA Maderna Dott. Anna Cattaneo
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