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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1063/2022 depositato il 04/05/2022
proposto da
Arca Sud Salento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martano - Piazzetta Giacomo Matteotti 12 73025 Martano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1486/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 18/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1223 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.1223 del 30/07/2018 – IMU 2013 – notificato in data 13/11/2018 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Martano - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce – la RC SU SALENTO, già I.A.C.P.- della Provincia di Lecce, eccependo l'illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione del D.L. 54/2013, del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse dichiarato nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto impugnato;
-) in via subordinata, che fosse applicata l'aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze.
Chiedeva, infine, la condanna del Comune di Martano al pagamento delle spese e competenze di lite.
La contribuente con atto del 28/01/2021 insisteva per l'accoglimento del ricorso. Evidenziava che gli immobili assegnati proprio dall'amministrazione comunale di Martano ai cittadini meno abbienti erano alloggi sociali, in virtù dell'art. 13 comma 2 lettera B del D.L. 201/2011, che a sua volta richiama la definizione offerta dal
D.M. delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1486/21 emessa in data 08/02/2021 rigettava il ricorso. Spese compensate.
Proponeva appello la RC SU SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce, sulla scorta dei seguenti motivi: A) manifesta nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione – quadro normativo errato;
B) illegittimità ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione del D.L. 54/2013, del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013.
Nelle conclusioni chiedeva: - in via cautelare che fosse sospesa l'esecutività della sentenza impugnata per gravi e fondati motivi, nonché che fosse sospesa l'esecuzione dell'atto da cui derivava un danno grave ed irreparabile per l'appellante; - in via principale che fosse accolto l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza in quanto viziata da erronea motivazione e da diffusi rilevanti errori di diritto e, pertanto che fosse annullato integralmente l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'appellante; che fosse disposta la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo già versate dall'appellante in pendenza di giudizio e in ragione dell'atto impugnato o delle sentenza di I grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Arca Sud Salento, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è relativo all'anno di imposta 2013 ed è riferito al mancato versamento dell'imposta IMU in favore del Comune di Martano per immobili assegnati dall'RC SU
SALENTO quali alloggi sociali (ex DM 22 Aprile 2008). Gli immobili in questione devono ritenersi esenti da
IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale, non avendo l'ente locale (in capo al quale vi era l'onere della prova) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 22/04/2021 - Cass. 31/05/2018). Ed invero il Comune aveva la possibilità di offrire elementi di segno contrario facilmente acquisibili tenuto conto che gli alloggi sociali sono assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle medesime amministrazioni comunali. Ed inoltre il fine della legge regionale è proprio quello di assicurare il diritto sociale dell'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa.
In particolare per l'anno di imposta 2013 il legislatore, con il D.L. 102 del 31/08/2013 conv. in L. 124/2013 e con il successivo D.L. 133 del 30/11/2013, ha abolito sia la prima che la seconda rata dell'IMU per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ovvero comunque dagli enti di edilizia residenziale pubblica, quale l'Arca Sud Salento. Tanto è avvenuto in ragione del fatto che vi è stata una sostanziale equiparazione degli alloggi c.d. sociali all'abitazione principale e, per converso, è stata estesa anche a tali alloggi l'esenzione IMU prevista per la c.d. prima casa, in ragione della natura “sociale” degli immobili finalizzati a garantire il diritto primario all'abitazione nelle situazioni di disagio sociale ed economico.
Di conseguenza illegittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1063/2022 depositato il 04/05/2022
proposto da
Arca Sud Salento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martano - Piazzetta Giacomo Matteotti 12 73025 Martano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1486/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 18/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1223 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.1223 del 30/07/2018 – IMU 2013 – notificato in data 13/11/2018 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Martano - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce – la RC SU SALENTO, già I.A.C.P.- della Provincia di Lecce, eccependo l'illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione del D.L. 54/2013, del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse dichiarato nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto impugnato;
-) in via subordinata, che fosse applicata l'aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze.
Chiedeva, infine, la condanna del Comune di Martano al pagamento delle spese e competenze di lite.
La contribuente con atto del 28/01/2021 insisteva per l'accoglimento del ricorso. Evidenziava che gli immobili assegnati proprio dall'amministrazione comunale di Martano ai cittadini meno abbienti erano alloggi sociali, in virtù dell'art. 13 comma 2 lettera B del D.L. 201/2011, che a sua volta richiama la definizione offerta dal
D.M. delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1486/21 emessa in data 08/02/2021 rigettava il ricorso. Spese compensate.
Proponeva appello la RC SU SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce, sulla scorta dei seguenti motivi: A) manifesta nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione – quadro normativo errato;
B) illegittimità ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione del D.L. 54/2013, del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013.
Nelle conclusioni chiedeva: - in via cautelare che fosse sospesa l'esecutività della sentenza impugnata per gravi e fondati motivi, nonché che fosse sospesa l'esecuzione dell'atto da cui derivava un danno grave ed irreparabile per l'appellante; - in via principale che fosse accolto l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza in quanto viziata da erronea motivazione e da diffusi rilevanti errori di diritto e, pertanto che fosse annullato integralmente l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'appellante; che fosse disposta la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo già versate dall'appellante in pendenza di giudizio e in ragione dell'atto impugnato o delle sentenza di I grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Arca Sud Salento, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è relativo all'anno di imposta 2013 ed è riferito al mancato versamento dell'imposta IMU in favore del Comune di Martano per immobili assegnati dall'RC SU
SALENTO quali alloggi sociali (ex DM 22 Aprile 2008). Gli immobili in questione devono ritenersi esenti da
IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale, non avendo l'ente locale (in capo al quale vi era l'onere della prova) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 22/04/2021 - Cass. 31/05/2018). Ed invero il Comune aveva la possibilità di offrire elementi di segno contrario facilmente acquisibili tenuto conto che gli alloggi sociali sono assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle medesime amministrazioni comunali. Ed inoltre il fine della legge regionale è proprio quello di assicurare il diritto sociale dell'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa.
In particolare per l'anno di imposta 2013 il legislatore, con il D.L. 102 del 31/08/2013 conv. in L. 124/2013 e con il successivo D.L. 133 del 30/11/2013, ha abolito sia la prima che la seconda rata dell'IMU per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ovvero comunque dagli enti di edilizia residenziale pubblica, quale l'Arca Sud Salento. Tanto è avvenuto in ragione del fatto che vi è stata una sostanziale equiparazione degli alloggi c.d. sociali all'abitazione principale e, per converso, è stata estesa anche a tali alloggi l'esenzione IMU prevista per la c.d. prima casa, in ragione della natura “sociale” degli immobili finalizzati a garantire il diritto primario all'abitazione nelle situazioni di disagio sociale ed economico.
Di conseguenza illegittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.