Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 470
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per esenzione IMU

    La Corte ha ritenuto che gli immobili in questione debbano essere considerati esenti da IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale. L'ente locale non ha fornito prova contraria alla conformità degli immobili alle caratteristiche richieste dalla normativa. Inoltre, la legge ha equiparato gli alloggi sociali all'abitazione principale, estendendo l'esenzione IMU.

  • Altro
    Applicazione aliquota ridotta per abitazioni principali

    La Corte ha accolto l'appello dichiarando l'illegittimità dell'avviso di accertamento, rendendo di fatto superflua la trattazione della domanda subordinata di applicazione dell'aliquota ridotta.

  • Altro
    Compensazione spese di lite

    La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, considerando la natura della controversia, le normative esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 470
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 470
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo