Sentenza 17 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti in famiglia e convivenza: la coabitazione non è obbligatoria per il reatoAlessandro Salonia · https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 16 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
Ercole AP
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
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RI LO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10255/2026 Roma, li, 17/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 428/2026 UP - 11/03/2026 R.G.N. 41669/2025
- Relatrice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI LO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, RI De Masellis, che ha concluso per il rigetto;
udito l'avvocato Davide Chibbaro, in difesa di LE AS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 novembre 2024 dal Tribunale della medesima città nei confronti di LE AS riqualificava il reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti ai danni della compagna convivente SA Di AU, originariamente contestato, e riduceva la pena.
2. Avverso la sentenza LE AS, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto:
QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40d8d82708a89817
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 572 cod. pen., per avere la Corte distrettuale ravvisato il delitto di maltrattamenti in famiglia, nonostante non fosse ravvisabile la stabilità della convivenza. LE AS e SA Di AU erano stati legati sentimentalmente per circa un anno, e, sebbene si fossero frequentati quotidianamente, non avevano convissuto e coabitato;
la stessa gravidanza della giovane donna non era stata voluta e pianificata dalle parti;
il trasferimento della Di AU presso la casa dei genitori del AS, durante gli ultimi quindici giorni della relazione, non integrava il necessario presupposto della coabitazione.
3. Alla odierna udienza che si è svolta alla presenza delle parti - il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato hanno concluso come in epigrafe. Il difensore della parte civile ha inviato conclusioni scritte e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il devolutum investe la qualificazione giuridica della condotta illecita, posta in essere da LE AS ai danni della compagna SA Di AU: condotta che la Corte di appello ha ricondotto nel paradigma normativo del reato di maltrattamenti in famiglia, peraltro anche originariamente contestato, sull'assunto che le sistematiche violenze erano state perpetrate nell'ambito di uno stabile rapporto di coppia, essendo irrilevante ai fini della sussistenza della convivenza - la mancata condivisione della stessa abitazione.
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40d8d82708a89817 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
3. Il reato previsto dall'art. 572 cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporis, punisce <chiunque maltratta una persona di famiglia o comunque convivente...». Il sintagma *persona (...) comunque convivente», sebbene non trovi precisa delineazione nel codice penale e nel codice di procedura penale, può farsi utilmente discendere dalla giurisprudenza costituzionale e dalle disposizioni di legge. La Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 237 del 1986) ha ritenuto il rapporto di convivenza meritevole di protezione giuridica, essendo esso collocabile nell'ambito delle formazioni sociali, ove si svolge la personalità del singolo ex art.
2 Cost.
Solo con la legge del 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), è stata introdotta la prima definizione normativa del rapporto di convivenza, utile ai fini
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dell'ermeneusi dell'art. 572 cod. pen.: si legge, all'art. 1, comma 36, che sono *conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile>. Tale definizione è stata ripetuta con l'art. 1, comma 18, lett. b) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che definisce la persona convivente qualificato come chi *(...) convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare in modo stabile e continuo». E' stata nuovamente confermata con l'art. 42 b) del d.lvo del 10 ottobre 2022 n. 150, che, nel richiamare la direttiva 2012/29/UE, definisce il convivente come persona legata da "un rapporto affettivo stabile".
3.1. Il rapporto di convivenza, dunque, prescinde dalla condivisione della stessa abitazione, sebbene tale dato costituisca uno degli elementi più significativi da valutare, dovendo il Giudice accertare se tra due persone si stringa un legame affettivo, idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progetto di comunione materiale e spirituale di vita, anche senza l'adesione a vincoli giuridici quali il matrimonio o l'unione civile. La fluidità del concetto ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad enucleare una serie di indicatori sintomatici della convivenza, che sono stati - a titolo esemplificativo - individuati: a) nella stabile condivisione di una abitazione;
b) nella condivisione di un'intimità, espressiva di un legame sentimentale stabile;
c) nella riconoscibilità come coppia in contesti sociali e familiari;
d) nella scelta di avere figli con una situazione di condivisa genitorialità; e) nella reciproca assistenza economica, realizzata mettendo a disposizione un patrimonio comune, beni o servizi;
f) nello svolgimento di un'attività lavorativa comune (cfr Sez. 6, n 9663 del 16/02/2022, S., Rv.283120).
3.2 Si tratta ovviamente di una valutazione di fatto rimessa ai Giudici di merito. Valutazione che, in relazione al caso in esame, non si presta a censure, sia perché si allinea ai principi enunciati dalla giurisprudenza sia perché poggia su una esaustiva e logica lettura del dato probatorio, senza operare alcun travisamento. Ed effettivamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa - che il ricorrente non contesta è emerso che il AS e la Di AU erano stati sentimentalmente legati per circa un anno e che, a prescindere dalla condivisione della stessa abitazione, avevano, sin da subito, manifestato la stabilità del rapporto, tanto che la giovane donna frequentava ogni giorno l'abitazione del AS, ove si intratteneva qualche volta anche a dormire, venendo, quindi, accolta dai di lui genitori;
che, nel corso del rapporto, la Di AU era rimasta incinta per due volte, tanto che alla scoperta della seconda gravidanza - si era trasferita definitivamente presso la casa del compagno, salvo poi a interrompere
-
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Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40d8d82708a89817 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
definitivamente la relazione e la stessa gravidanza per la continuazione delle condotte violente e vessatorie.
3.3. Nel descritto contesto fattuale, correttamente la Corte di appello ha valorizzato non il dato della mera coabitazione, ma quello sostanziale della volontà della coppia di vivere insieme e condividere una progettualità familiare. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso.
4. Va, inoltre, evidenziato che, a tenore dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse». L'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen dispone, altresì, che «l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi [...] non ha interesse».
4.1. La nozione di interesse ad impugnare, nel sistema processuale penale, <non può essere basata sul concetto di soccombenza, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ovvero nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (così Sez. U. n.6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693-01). Dunque, l'interesse quale presupposto di ammissibilità dell'impugnazione - deve essere apprezzato in termini di "concretezza" e "attualità", dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione (così, ex multis, Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Lo Presti, Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv. 232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899).
4.2. Nel caso in esame, la qualificazione giuridica conferita dalla Corte di appello al fatto - reato ascritto all'imputato e oggetto di contestazione non ha comportato effetti e conseguenze negative per il ricorrente. Ed invero, la pena inflitta al AS dal Giudice di primo grado, in relazione al delitto di atti persecutori, aggravato dallo stato di gravidanza della Di AU, è stata sensibilmente ridotta dai Giudici di appello a seguito della diversa qualificazione del reato in termini di maltrattamenti in famiglia;
il reato - a prescindere dalla qualificazione giuridica - rientra nel regime della improcedibilità e non della prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti;
infine, la sospensione della esecuzione non può essere disposta, ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., sia in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40d8d82708a89817 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
sia in relazione al delitto di stalking, essendo i reati aggravati dalla circostanza dello stato di gravidanza della persona offesa.
4.3. E' evidente, dunque, anche la mancanza di concretezza e attualità dell'interesse ad agire in capo ad LE AS, che vanta solo un interesse astratto alla corretta qualificazione giuridica del fatto reato senza che ad essa conseguano effetti favorevoli. Il che ridonda sulla ammissibilità del ricorso.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
5.1. Nulla è dovuto alla parte civile, sebbene abbia depositato memorie scritte e nota spese, essendo stato il processo trattato in forma partecipata e non avendo essa presenziato alla udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11/03/2026
Il Consigliere estensore RI LO
Il Presidente
Ercole AP
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
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Il Presidente
Ercole AP
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