Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1999, n. 6864
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

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Massime1

In materia di stupefacenti, l'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 309/90 ha lo scopo di combattere il mercato della droga e poiché proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga ed alimentato il mercato di essa, la nozione di stupefacente ha nel nostro ordinamento natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti; conseguentemente la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto.

Commentario1

  • 1Offensività, sostanze stupefacenti, necessaria, sussistenza, conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1999, n. 6864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6864
Data del deposito : 13 maggio 1999

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