Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
In materia di stupefacenti, l'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 309/90 ha lo scopo di combattere il mercato della droga e poiché proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga ed alimentato il mercato di essa, la nozione di stupefacente ha nel nostro ordinamento natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti; conseguentemente la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto.
Commentario • 1
- 1. Offensività, sostanze stupefacenti, necessaria, sussistenza, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1999, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 13/5/1999
1. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " rel. N. 955
3. " FRANCESCO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " ON SE " N. 115/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OV OS, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8.10.1998 della Corte di appello di CALTANISSETTA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 8/10/1998 la Corte d'appello di Caltanissetta - in parziale riforma della decisione 18/10/95 del Tribunale di Nicosia - riduceva ad anni uno mesi sei di reclusione e L. 5.500.000= di multa la pena inflitta a OV OS per il reato di cui agli artt. 81-110 CP - 73 c.5 DPR 309/90 (perché, in concorso con OV NI, illegalmente riceveva, deteneva e cedeva a terzi sostanze stupefacenti. Accertato in Leonforte il 20.10.94, con la recidiva reiterata).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come i fratelli OV fossero stati arrestati in flagranza di reato (i Carabinieri li avevano visti effettuare scambi sospetti con vari giovani;
a un certo punto NI aveva consegnato a un giovane dei piccoli involucri e una siringa, ricevendo in cambio una banconota;
i militari avevano bloccato l'NI, in possesso ancora di tre involucri di eroina, mentre il giovane sconosciuto si era allontanato;
era stato bloccato anche AR, risultato in possesso di L. 548.000; sulla vettura dei OV erano stati rinvenuti un laccio emostatico, due siringhe, il fondo di una lattina per combustione, un cucchiaio e un temperino); come fosse infondata l'eccezione di nullità del giudizio e della sentenza per pretesa violazione delle disposizioni di cui all'art. 451 c.
5-6 CPP in relazione all'art. 555 CPP (non essendo stato l'imputato, nel giudizio direttissimo, avvisato della facoltà di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 CPP e un termine a difesa);
come dovesse essere ribadita la penale responsabilità anche del AR (in concorso col fratello, giudicato separatamente con rito abbreviato); come la recidiva fosse stata ritualmente contestata e la continuazione correttamente individuata;
come l'appellante non potesse dolersi del diniego delle attenuanti generiche;
come la misura della pena inflitta in primo grado potesse essere ridotta;
come apparisse corretto il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Proponeva ricorso per Cassazione OS OV, deducendo nell'ordine:
1) Nullità dei giudizi e delle sentenze di primo e secondo grado per violazione delle previsioni di cui all'art. 451 c.
5-6 CPP e per mancanza del primo verbale di causa (presentazione dell'imputato al Tribunale per il giudizio direttissimo);
2) violazione dell'art. 530 c. 2 CPP e contraddittorietà e insufficienza della motivazione;
3) mancato accertamento della presenza e dell'entità del principio attivo della sostanza sequestrata, che caratterizza la natura stupefacente o psicotropa;
4) ingiusta applicazione dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 CP;
5) erronea applicazione dell'aumento di pena per la recidiva;
6) contraddittorietà della motivazione in relazione all'entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
7) violazione dell'art. 163 CP. Sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze del ricorrente OV (in gran parte pressoché testualmente ripetitive di quelle già proposte a suo tempo a supporto dell'appello) non sono fondate.
1) Col primo motivo di doglianza, il ricorrente ha sostenuto: il mancato avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di pena ex art. 444 CPP e/o un termine a difesa, avrebbe determinato la nullità del giudizio e delle sentenze di merito;
ne', certo, sarebbe condivisibile la singolare "supposizione" della Corte circa la possibilità che le avvertenze fossero state comunque rivolte al prevenuto (pur in mancanza dell'"indispensabile" verbale di presentazione del OV per il giudizio direttissimo). La censura è da respingere, dovendosi ritenere che le prescrizioni di cui all'art. 451 n.
5-6 CPP siano prive di sanzione, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità processuale e può eventualmente assumere rilevanza ai fini di una mera responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 124 CPP (v. infatti: Cass. VI, sent. 2773 del 16.3.95, Jovini e altri). 2) Gli argomenti a sostegno del secondo motivo di ricorso possono così sintetizzarsi: dalle dichiarazioni dei testi a discolpa (CA ON e Lo CH EL) sarebbe emersa la prova dell'innocenza dell'attuale ricorrente;
gli stessi testi del P.M. avrebbero riferito di aver visto solo il coimputato (OV NI) incontrare i fantomatici giovani.
Dette censure si risolvono in una non consentita "rilettura" delle risultanze di fatto, "diversa" da quella già operata dai giudici di merito ("rilettura", in quanto tale, non ammissibile in sede di legittimità; v. infatti: Sez. Un. sent. 930 del 29.1.96, Clarke;
Cass. VI, sent. 1354 del 19.5.98, Kurzeja). Esse censure sono comunque manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale posto opportunamente e convincentemente in evidenza:
come i verbalizzanti avessero visto anche OV AR partecipare ai primi scambi e ai frequenti andirivieni "da e verso la vettura", nonché "armeggiare, insieme con il fratello, nel vano portaoggetti... ove fu rinvenuto il materiale utilizzato per la preparazione della sostanza stupefacente"; come proprio al AR fossero riservati i più tranquilli compiti di copertura e di custodia dei proventi (a conferma della sua posizione di preminenza "nella ripartizione dei ruoli"); come le dichiarazioni dei testi a difesa, avessero trovato chiara smentita nei risultati del servizio di osservazione.
3) La tesi secondo cui l'esiguità del principio attivo (16,7%) escluderebbe la sussistenza del reato (v. alle pagg.
2-3 del ricorso) è smentita da una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 9973 del 21.9.98, Kremi), secondo la quale - poiché scopo dell'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 DPR 309/90 è quello i combattere il mercato della droga, e poiché
proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga e alimentato il mercato di essa - la nozione di stupefacente ha nel nostro ordinamento natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti;
conseguentemente, la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto. 4) Secondo il ricorrente non sussisterebbe alcuna ipotesi di continuazione, essendosi il fatto incriminato "realizzato in una sola e unica azione e violazione".
La tesi è smentita dalla individuazione, da parte della Corte territoriale, di almeno due "azioni tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale... costituenti più violazioni della stessa disposizione di legge, e quindi distinti reati unificabili nel vincolo della continuazione" (v. sul punto:
Cass. VI, sent. 11360 del 10.11.94, NE e altro;
Cass. IV, sent. 3208 del 7.4.97, Buttazzo): a) la prima relativa all'eroina venduta al giovane "prontamente dileguatosi" (dopo aver ricevuto da OV ON i "piccoli involucri" e la "siringa del tipo per insulina"); b) la seconda relativa all'eroina di cui alle confezioni già predisposte per la cessione a ulteriori acquirenti (e che i Carabinieri rinvennero ancora in possesso di OV ON e sottoposero a sequestro).
5) Contrariamente a quanto apoditticamente asserito dal ricorrente, la recidiva risulta espressamente contestata all'udienza del 2/11/94 (si veda il relativo verbale, richiamato a pag. 3 della sentenza impugnata) e specificamente indicata nel caso di imputazione di entrambe le sentenze di merito.
6) Col sesto motivo di doglianza il ricorrente ha sostenuto: la Corte d'appello avrebbe paradossalmente inflitto a esso OV AR una pena superiore a quella irrogata da altra sezione al fratello ON (nonostante l'asserita "posizione più grave" di quest'ultimo); la pena-base avrebbe dovuto essere indicata nel minimo edittale (un anno di reclusione e L. 5.000.000= di multa), con successiva diminuzione in ragione di un terzo per effetto delle concedibili attenuanti generiche.
Le censure non sono condivisibili.
Il trattamento sanzionatorio riservato in altro giudizio all'originario coimputato (OV ON) è del tutto inconferente ai fini del presente procedimento, giacché relativo a una posizione distinta e autonoma rispetto a quella dell'attuale ricorrente in questa sede (molto più il fratello ON fu giudicato col rito abbreviato); è appena il caso di aggiungere, peraltro, che la Corte territoriale attribuì proprio a OV AR "una posizione di preminenza, nella ripartizione dei ruoli" rispetto al fratello.
Il diniego delle attenuanti generiche fu adeguatamente motivato col riferimento al già citato ruolo di preminenza, alla predisposizione di mezzi, al carattere non occasionale dello spaccio, ai significativi precedenti penali, e perciò con corretto richiamo dei parametri ritenuti di maggior rilievo tra quelli di cui all'art.133 CP (v. infatti: Cass. I, sent. 707 del 21.2.98, Ingardia;
Cass. II,
sent. 2889 del 27.3.97, Zampella). Considerazioni analoghe valgono con riferimento all'entità della pena inflitta, essendo stata la pena-base indicata in misura vicina ai minimi edittali, e avendo la Corte territoriale determinato la sanzione complessiva da irrogare con espresso richiamo dei criteri di "congruità" e di "adeguatezza all'entità obbiettiva dell'episodio" (v. sul punto: Cass. I, sent. 1059 del 10.3.97, Gagliano;
Cass. VI, sent. 8156 del 3.9.96, PM e Moscato). 7) Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, infine, appare anch'esso adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali del OV e alla esclusione di qualsiasi prognosi favorevole sul futuro comportamento del medesimo (v. in proposito: Cass. Vi, sent. 8167 del 3.9.96, PG in proc. Visciglia;
Cass. V, sent. 4949 del 7.1.95, PM in proc. Tatascione). Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte di appello di Caltanissetta abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risotto.
Il ricorso proposto da OS OV dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999