Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2025, proposto da
FN RR, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 113/25 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.02.2025 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. EL RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 113/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025, resa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro – con la quale è stato statuito che la ricorrente ha diritto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di percepire un beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6, e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente, tramite accredito sulla medesima Carta, la somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo.
Considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore della ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della presente causa;
Rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente ha patrocinato cinque cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione;
Ritenuto, pertanto, equo liquidare le spese del presente giudizio in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF
EL RR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RR | Antonio AN |
IL SEGRETARIO