TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, TI RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2413/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COLOMBO ALBERTO giusta procura in calce all'attrice opponente
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PA AL OR, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta –
Conclusioni per l'attrice opponente:
“previo ogni accertamento e declaratoria, Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della formulata opposizione così pronunciarsi:
1 In via preliminare
- accertare e dichiarare, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo stante
l'infondatezza nell'an e nel quantum dell'avversa pretesa;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo alla ricorrente essendo infondata ed illegittima la pretesa creditoria azionata da controparte e comunque non provata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito.
Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in considerazione dell'avversa condotta processuale.
Conclusioni per l'opposta:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
In via preliminare
Autorizzare, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 595/2025 del Tribunale di Bergamo, poiché l'opposizione promossa da non risulta fondata su prova scritta. Parte_1
Nel merito
Accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in monitorio da Controparte_2
, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa da
[...] [...]
e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. n. 595/2025 Parte_1 del Tribunale di Bergamo emesso in data 06.03.2025 e notificato in data
07.03.2025.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
2.- In sede monitoria la convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto la condanna dell'odierna attrice opponente al pagamento del canone mensile dovuto in forza del contratto di noleggio di una gru e per l'attività di assistenza. La società creditrice ha dedotto che, dal mese di settembre del
2024, non sono stati effettuati: -) i pagamenti dei canoni mensili per il noleggio;
-) i pagamenti dovuti per le attività di riparazione svolte in loco sulla gru e per altre attività accessorie all'obbligazione principale di nolo;
-
) i pagamenti dovuti per le attività di smontaggio e di traporto per la gru al momento della cessazione di efficacia del contratto.
3.- A sostegno della domanda proposta in sede monitoria Parte_1 ha prodotto: -) il contratto di noleggio sottoscritto dalla conduttrice
[...] riportante i corrispettivi dovuti per le singole attività; -) le copie delle fatture per i corrispettivi dovuti sia in formato pdf che nel formato nativo con cui sono state trasmesse allo S.D.I.
4.- Parte attrice opponente, senza disconoscere la propria sottoscrizione in calce al documento contrattuale, si è opposta a decreto ingiuntivo ed ha chiesto la revoca del provvedimento di condanna, contestando il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico del creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta e sostenendo che “la pretesa creditoria azionata da controparte si sostanzia in una richiesta arbitraria ed unilaterale priva di qualunque giustificazione fattuale, contabile” (citazione pag. 2). L'attrice opponente, invece, non ha specificatamente contestato di: - aver detenuto la gru;
- aver avuto in detenzione la gru sino a fine gennaio '25; - che l'opposta l'ha riparata in loco poiché danneggiata;
- che essa è stata smontata ritrasportata dall'opposta. Tali attività sono state, invero, specificatamente allegate nel ricorso monitorio e, per effetto della mancata specifica contestazione alla prima difesa utile (v. art. 115 c.p.c.)
3 o dell'allegazione di fatti con tali circostanze incompatibili, devono ritenersi pacifiche e, dunque, non bisognevoli di prova.
5.- La convenuta opposta si è costituita in giudizio e, ancora, ha allegato in termini analitici le attività che ha svolto in esecuzione del contratto e, segnatamente, di manutenzione e riparazione della gru, nonché le operazioni di smontaggio eseguite al momento di cessazione di efficacia del contratto medesimo. L'opponente non ha depositato la memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c.
6.- Questo giudice ha, quindi, ordinato all'attrice opponente, avvalendosi del potere ufficioso di cui all'art. 2711, comma secondo, cod. civ,
l'esibizione di un estratto del libro iva acquisti e del libro giornale degli anni 2024 e 2025 riferiti al rapporto di con Parte_1 CP_1
[...]
7.- Parte opponente non ha ottemperato all'ordine di esibizione, deducendo quale giustificazione che il dottore commercialista che assisteva la società nella contabilità sociale ha rinunciato al mandato professionale.
8.- Questo giudice ha, quindi, fatto precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
9.- Ai fini del decidere occorre preliminarmente rilevare come, dagli atti di causa, emerge che il contratto sottoscritto dalla società debitrice (doc. 1 fasc. monitorio), per quel che qui rileva, individua in misura fissa il corrispettivo mensile per il nolo (1.300,00 oltre iva), nonché il costo per l'attività di smontaggio e di trasporto per il rientro in sede della gru
(1.500,00 oltre iva) e, ancora, il costo per il nolo del carro motorizzato
(euro 150,00 oltre iva) e i costi per la sicurezza (euro 150,00 oltre iva).
10.- Orbene, non è specificatamente oggetto di contestazione, né che il corrispettivo del contratto di nolo non sia stato pagato dal settembre del
2024 sino al termine di cessazione di efficacia del contratto, né che
4 abbia provveduto allo smontaggio della gru Controparte_1 precedentemente consegnata a in data 3.2.2025 ed al Parte_1 suo trasporto in sede. Alla specifica allegazione contenuta a pagina 4) della comparsa di risposta non è seguita, infatti, alcuna diversa e contraria allegazione o specifica contestazione con la memoria ex art. 171-ter, n.
1), c.p.c. Questi fatti, dunque, si devono ritenere pacifici ex art. 115
c.p.c., in quanto, pur ricadendo nella sfera giuridica dell'attrice opponente, non sono stati da essa contestati in termini puntuali ed alla prima difesa successiva alla loro allegazione.
11.- D'altra parte, sempre facendo applicazione del principio di non specifica contestazione alla prima difesa successiva, non è revocabile in dubbio come la gru non sia più nella detenzione di e sia Parte_1 rientrata dai primi giorni di febbraio nella disponibilità di la Controparte_1 prima, peraltro, non ha neppure allegato che la gru si trova ancora presso di lei e la seconda ha chiesto il pagamento del canone mensile per il noleggio soltanto sino al 31.1.2025 e, dunque, evidentemente è rientrata nella detenzione della gru a partire dal mese di febbraio.
12.- Conseguentemente sono dovute, in quanto derivanti dalla piana applicazione delle pattuizioni negoziali, sia le voci di corrispettivo pattuito per il noleggio mensile della gru da settembre 2024 a gennaio 2025, sia per il nolo del carro motorizzato, sia i costi per la sicurezza, sia il corrispettivo convenuto per l'attività di smontaggio e il ritrasporto della gru concessa in godimento. Tutte queste somme, infatti, sono state esplicitamente previste in contratto e, per quanto sopra detto, deve ritenersi pacifico che la conduttrice abbia goduto della gru sino ai primi giorni del febbraio 2025 e che l'opposta l'abbia smontata e ritrasportata presso la propria sede.
13.- Per quanto riguarda le restanti specifiche attività di assistenza e manutenzione prestate dalla convenuta opposta o le ulteriori componenti date in nolo, parte opponente, da un lato, non ha negato di aver registrato
5 le fatture emesse dall'opponente e inviate tramite il sistema di scambio e, dall'altro, lato non ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'estratto delle proprie scritture contabili impartito da questo giudice ex art. 2711, comma secondo, cod. civ., adducendo che l'organo amministrativo della società di capitali, contravvenendo ai suoi obblighi (v. art. 2220 c.c.), non le conserva presso la sede della società. La società opponente, segnatamente, si è trincerata dietro un presunto inadempimento dell'ex professionista intellettuale che assisteva la società nell'obbligo di tenuta o, comunque, di restituzione delle scritture contabili obbligatorie tenute per conto della medesima, ovverosia di un ausiliario del cui operato essa risponde oggettivamente in forza del principio di avvalimento di cui all'art. 1228 c.c.
14.- Quindi, si può affermare che le fatture ricevute dall'opponente siano state annotate in contabilità e che, sul piano fiscale, esse siano state utilizzate per detrarre l'IVA esposta dall'IVA a debito, nonché che i relativi importi siano detratti dai costi d'impresa ai fini della dichiarazione del reddito imponibile.
15.- Pertanto, rispetto alle voci esposte nelle fatture che non trovano, nel loro dato numerico, un espresso e univoco riferimento nelle pattuizioni negoziali, opera il principio di cui all'art. 2720 cod. civ. più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale afferma che: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante,
6 stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Cc)” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 20/12/2018, n. 32935).
16.- E', quindi, possibile affermare che tutti i corrispettivi domandati in sede monitoria dalla convenuta opposta siano dovuti nell'esatto ammontare indicati nelle fatture, sia per la parte in cui corrispondono alle voci contrattuali già predeterminate univocamente dall'autonomia negoziale, sia per la parte in cui corrispondono ad attività rispetto alle quali, pur non essendovi una predeterminazione ex ante pattizia, vi è una condotta inequivoca della parte debitrice rispetto al sopravvenuto riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni eseguite nel loro controvalore pecuniario.
17.- Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere dichiarato esecutivo e confermato.
18.- L'opponente, quindi, deve ritenersi soccombente rispetto alla domanda proposta dalla convenuta opposta ed essere condannata alla refusione delle spese di lite. Esse si liquidano, prendendo lo scaglione in cui è compreso il credito, sulla base dei valori minimi attesa la semplicità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate, nonché la ridotta attività assertiva e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico TI
RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese legali a favore dell'opposta che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.
7 Bergamo, 17/12/2025
Il Giudice
TI RT
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, TI RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2413/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COLOMBO ALBERTO giusta procura in calce all'attrice opponente
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PA AL OR, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta –
Conclusioni per l'attrice opponente:
“previo ogni accertamento e declaratoria, Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della formulata opposizione così pronunciarsi:
1 In via preliminare
- accertare e dichiarare, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo stante
l'infondatezza nell'an e nel quantum dell'avversa pretesa;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo alla ricorrente essendo infondata ed illegittima la pretesa creditoria azionata da controparte e comunque non provata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito.
Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in considerazione dell'avversa condotta processuale.
Conclusioni per l'opposta:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
In via preliminare
Autorizzare, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 595/2025 del Tribunale di Bergamo, poiché l'opposizione promossa da non risulta fondata su prova scritta. Parte_1
Nel merito
Accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in monitorio da Controparte_2
, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa da
[...] [...]
e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. n. 595/2025 Parte_1 del Tribunale di Bergamo emesso in data 06.03.2025 e notificato in data
07.03.2025.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
2.- In sede monitoria la convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto la condanna dell'odierna attrice opponente al pagamento del canone mensile dovuto in forza del contratto di noleggio di una gru e per l'attività di assistenza. La società creditrice ha dedotto che, dal mese di settembre del
2024, non sono stati effettuati: -) i pagamenti dei canoni mensili per il noleggio;
-) i pagamenti dovuti per le attività di riparazione svolte in loco sulla gru e per altre attività accessorie all'obbligazione principale di nolo;
-
) i pagamenti dovuti per le attività di smontaggio e di traporto per la gru al momento della cessazione di efficacia del contratto.
3.- A sostegno della domanda proposta in sede monitoria Parte_1 ha prodotto: -) il contratto di noleggio sottoscritto dalla conduttrice
[...] riportante i corrispettivi dovuti per le singole attività; -) le copie delle fatture per i corrispettivi dovuti sia in formato pdf che nel formato nativo con cui sono state trasmesse allo S.D.I.
4.- Parte attrice opponente, senza disconoscere la propria sottoscrizione in calce al documento contrattuale, si è opposta a decreto ingiuntivo ed ha chiesto la revoca del provvedimento di condanna, contestando il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico del creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta e sostenendo che “la pretesa creditoria azionata da controparte si sostanzia in una richiesta arbitraria ed unilaterale priva di qualunque giustificazione fattuale, contabile” (citazione pag. 2). L'attrice opponente, invece, non ha specificatamente contestato di: - aver detenuto la gru;
- aver avuto in detenzione la gru sino a fine gennaio '25; - che l'opposta l'ha riparata in loco poiché danneggiata;
- che essa è stata smontata ritrasportata dall'opposta. Tali attività sono state, invero, specificatamente allegate nel ricorso monitorio e, per effetto della mancata specifica contestazione alla prima difesa utile (v. art. 115 c.p.c.)
3 o dell'allegazione di fatti con tali circostanze incompatibili, devono ritenersi pacifiche e, dunque, non bisognevoli di prova.
5.- La convenuta opposta si è costituita in giudizio e, ancora, ha allegato in termini analitici le attività che ha svolto in esecuzione del contratto e, segnatamente, di manutenzione e riparazione della gru, nonché le operazioni di smontaggio eseguite al momento di cessazione di efficacia del contratto medesimo. L'opponente non ha depositato la memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c.
6.- Questo giudice ha, quindi, ordinato all'attrice opponente, avvalendosi del potere ufficioso di cui all'art. 2711, comma secondo, cod. civ,
l'esibizione di un estratto del libro iva acquisti e del libro giornale degli anni 2024 e 2025 riferiti al rapporto di con Parte_1 CP_1
[...]
7.- Parte opponente non ha ottemperato all'ordine di esibizione, deducendo quale giustificazione che il dottore commercialista che assisteva la società nella contabilità sociale ha rinunciato al mandato professionale.
8.- Questo giudice ha, quindi, fatto precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
9.- Ai fini del decidere occorre preliminarmente rilevare come, dagli atti di causa, emerge che il contratto sottoscritto dalla società debitrice (doc. 1 fasc. monitorio), per quel che qui rileva, individua in misura fissa il corrispettivo mensile per il nolo (1.300,00 oltre iva), nonché il costo per l'attività di smontaggio e di trasporto per il rientro in sede della gru
(1.500,00 oltre iva) e, ancora, il costo per il nolo del carro motorizzato
(euro 150,00 oltre iva) e i costi per la sicurezza (euro 150,00 oltre iva).
10.- Orbene, non è specificatamente oggetto di contestazione, né che il corrispettivo del contratto di nolo non sia stato pagato dal settembre del
2024 sino al termine di cessazione di efficacia del contratto, né che
4 abbia provveduto allo smontaggio della gru Controparte_1 precedentemente consegnata a in data 3.2.2025 ed al Parte_1 suo trasporto in sede. Alla specifica allegazione contenuta a pagina 4) della comparsa di risposta non è seguita, infatti, alcuna diversa e contraria allegazione o specifica contestazione con la memoria ex art. 171-ter, n.
1), c.p.c. Questi fatti, dunque, si devono ritenere pacifici ex art. 115
c.p.c., in quanto, pur ricadendo nella sfera giuridica dell'attrice opponente, non sono stati da essa contestati in termini puntuali ed alla prima difesa successiva alla loro allegazione.
11.- D'altra parte, sempre facendo applicazione del principio di non specifica contestazione alla prima difesa successiva, non è revocabile in dubbio come la gru non sia più nella detenzione di e sia Parte_1 rientrata dai primi giorni di febbraio nella disponibilità di la Controparte_1 prima, peraltro, non ha neppure allegato che la gru si trova ancora presso di lei e la seconda ha chiesto il pagamento del canone mensile per il noleggio soltanto sino al 31.1.2025 e, dunque, evidentemente è rientrata nella detenzione della gru a partire dal mese di febbraio.
12.- Conseguentemente sono dovute, in quanto derivanti dalla piana applicazione delle pattuizioni negoziali, sia le voci di corrispettivo pattuito per il noleggio mensile della gru da settembre 2024 a gennaio 2025, sia per il nolo del carro motorizzato, sia i costi per la sicurezza, sia il corrispettivo convenuto per l'attività di smontaggio e il ritrasporto della gru concessa in godimento. Tutte queste somme, infatti, sono state esplicitamente previste in contratto e, per quanto sopra detto, deve ritenersi pacifico che la conduttrice abbia goduto della gru sino ai primi giorni del febbraio 2025 e che l'opposta l'abbia smontata e ritrasportata presso la propria sede.
13.- Per quanto riguarda le restanti specifiche attività di assistenza e manutenzione prestate dalla convenuta opposta o le ulteriori componenti date in nolo, parte opponente, da un lato, non ha negato di aver registrato
5 le fatture emesse dall'opponente e inviate tramite il sistema di scambio e, dall'altro, lato non ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'estratto delle proprie scritture contabili impartito da questo giudice ex art. 2711, comma secondo, cod. civ., adducendo che l'organo amministrativo della società di capitali, contravvenendo ai suoi obblighi (v. art. 2220 c.c.), non le conserva presso la sede della società. La società opponente, segnatamente, si è trincerata dietro un presunto inadempimento dell'ex professionista intellettuale che assisteva la società nell'obbligo di tenuta o, comunque, di restituzione delle scritture contabili obbligatorie tenute per conto della medesima, ovverosia di un ausiliario del cui operato essa risponde oggettivamente in forza del principio di avvalimento di cui all'art. 1228 c.c.
14.- Quindi, si può affermare che le fatture ricevute dall'opponente siano state annotate in contabilità e che, sul piano fiscale, esse siano state utilizzate per detrarre l'IVA esposta dall'IVA a debito, nonché che i relativi importi siano detratti dai costi d'impresa ai fini della dichiarazione del reddito imponibile.
15.- Pertanto, rispetto alle voci esposte nelle fatture che non trovano, nel loro dato numerico, un espresso e univoco riferimento nelle pattuizioni negoziali, opera il principio di cui all'art. 2720 cod. civ. più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale afferma che: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante,
6 stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Cc)” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 20/12/2018, n. 32935).
16.- E', quindi, possibile affermare che tutti i corrispettivi domandati in sede monitoria dalla convenuta opposta siano dovuti nell'esatto ammontare indicati nelle fatture, sia per la parte in cui corrispondono alle voci contrattuali già predeterminate univocamente dall'autonomia negoziale, sia per la parte in cui corrispondono ad attività rispetto alle quali, pur non essendovi una predeterminazione ex ante pattizia, vi è una condotta inequivoca della parte debitrice rispetto al sopravvenuto riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni eseguite nel loro controvalore pecuniario.
17.- Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere dichiarato esecutivo e confermato.
18.- L'opponente, quindi, deve ritenersi soccombente rispetto alla domanda proposta dalla convenuta opposta ed essere condannata alla refusione delle spese di lite. Esse si liquidano, prendendo lo scaglione in cui è compreso il credito, sulla base dei valori minimi attesa la semplicità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate, nonché la ridotta attività assertiva e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico TI
RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese legali a favore dell'opposta che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.
7 Bergamo, 17/12/2025
Il Giudice
TI RT
8