Articolo 25 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 24Articolo 26
Versione
18 febbraio 1992
Art. 25. Accesso alla informazione
e alla comunicazione 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonche' mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche. 2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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