TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19623 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(già , in Parte_1 Parte_2 qualità di incorporante di – C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Antonio Briguglio (C.F. ) e Claudia Pezzi (C.F. C.F._1
) giusta procura alle liti in atti. C.F._2
- ricorrente -
E
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Marini C.F._4
(C.F. ) e Renato Marini (C.F. C.F._5
) giusta procura in atti. C.F._6
- resistenti -
oggetto: responsabilità professionale conclusioni per : «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa: A. accertare la negligente condotta professionale delle avvocatesse e , e la CP_2 Controparte_3 conseguente responsabilità in relazione al deposito tardivo dell'appello
1 incidentale proposto nell'interesse di (oggi Controparte_1 Parte_1
) – nel giudizio di appello R.G. n. 1075/2015, proposto
[...] dall' di Roma dinanzi alla Parte_3 Controparte_4
– che ha determinato la declaratoria di inammissibilità del
[...] gravame e il passaggio in giudicato della sentenza della Controparte_4
n. 2285/2016 e conseguente definitività degli accertamenti
[...] in rettifica dell' contenuti nelle bollette nn. 76159/2004, Parte_3
17510/2005, 35866/2005, 54498/2005, 69694/2005; B. per l'effetto condannare le resistenti, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 344.500,37, pari a quanto detta Società è stata
[...] costretta a versare all' in data 18 luglio 2022, nonché € Parte_3
8.088,24 per spese legali corrisposte ad altro studio tributario per la difesa della
Società nella procedura di sgravio riguardante le menzionate bollette non annullate, oltre interessi e rivalutazione monetaria su entrambe le somme a titolo di attualizzazione del danno sino all'emananda sentenza, nonché ulteriori interessi e rivalutazione sugli importi così liquidati giudizialmente sino all'effettivo soddisfo;
C. con vittoria di spese, onorari, spese generali al 15% e accessori di legge». per e «Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_2 Controparte_3 adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi sub I;
b) in via subordinata, e salvo gravame, ridurre il quantum della pretesa per i motivi esposti sub I.
4. Il tutto con vittoria delle spese di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies Cpc, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, la Parte_1
[...
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, gli avv.ti
[...]
e al fine di farne accertare e dichiarare la CP_2 Controparte_3 responsabilità professionale e, per l'effetto, al fine di far condannare le professioniste al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in €
352.588,61.
2 2. In particolare, l'odierna ricorrente esponeva quanto segue: che, con avviso di rettifica n. 69684 del 29 novembre 2010, l'
[...]
aveva contestato a Controparte_5 Controparte_1
(incorporata successivamente in ) la fittizietà delle Parte_1 operazioni intercorse tra la stessa società e , Controparte_6 mediante l'interposizione formale di (società titolare di Parte_4 licenze AGRIM) finalizzata al conseguimento di benefici fiscali derivanti dall'applicazione di dazio agevolato sulle importazioni di banane fresche, altrimenti non spettante;
che, in particolare, detta Agenzia aveva rettificato otto dichiarazioni doganali presentate da con Parte_4 conseguente liquidazione dei diritti doganali in più dovuti in solido da nella maggiore misura di € 316.379,35, oltre interessi Controparte_1 per € 103.664,36 e sanzioni;
che, avverso tale avviso di rettifica, tramite il patrocinio degli avv.ti e , in data CP_2 Controparte_3
24/02/2011 la aveva proposto ricorso dinanzi la Controparte_1
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già
[...]
), contestando la carenza di legittimazione attiva Controparte_7 dell' , nonché l'intervenuta decadenza a causa Controparte_5 del decorso del termine triennale per poter procedere alla revisione delle originarie dichiarazioni doganali rese dall'importatore; che, ad esito del giudizio (iscritto al n. 5325/2011 R.G.), la Corte adita aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondate soltanto le domande di annullamento delle pretese tributarie formulate riportate nelle bollette doganali n. 20292Z, 41630Q e 58524M, rispetto alle quali era maturata la decadenza;
che, avverso la sentenza di prime cure n. 15103/2014, in data
20/02/2015, l' aveva proposto appello dinanzi la Parte_3
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, chiedendone l'integrale riforma;
che, in data 08/04/2015, sempre con il patrocinio delle odierne resistenti, si era costituita formulando Controparte_1 controdeduzioni rispetto all'impugnazione dell' e Parte_3 proponendo appello incidentale avverso il capo di sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittime le rettifiche relative alle altre cinque bollette
3 (n. 76159/2004, 17510/2005, 35866/2005, 54498/2005, 69694/2005); ad esito del giudizio, con la sentenza n. 2285/2016 il giudice di appello aveva confermato la decisione di primo grado ed aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale «in quanto depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, avvenuta il 4 febbraio 2015, come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto dall'Ufficio»; che, l'odierna ricorrente non aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto - relativamente al capo dell'inammissibilità - non sussisteva alcuna probabilità di accoglimento di un eventuale ricorso;
che, con pec del 13/03/2019, aveva poi informato le odierne resistenti che, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, tutte le altre analoghe impugnative relative al medesimo contenzioso
“ ” si erano concluse con sentenze di annullamento degli avvisi, Parte_4 in ragione dell'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente;
pertanto, aveva contestato alle resistenti che qualora avessero proposto tempestivamente il gravame incidentale, quest'ultimo sarebbe stato accolto e l'odierna ricorrente non avrebbe dovuto pagare il maggior importo oggetto delle cinque bollette di cui in premessa (non prese in considerazione dal giudice di secondo grado per via della tardività dell'appello incidentale); pertanto, aveva chiesto alle professioniste il risarcimento di tutti danni subiti a causa del loro comportamento negligente;
che, da quel momento era iniziato uno scambio di corrispondenze tra le parti;
che, più specificatamente, le avvocatesse CP_2
e avevano contestato tale richiesta risarcitoria, sostenendo la CP_3 correttezza del proprio operato e l'imputabilità del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado alla decisione discrezionale di , in CP_1 quanto – a loro dire - vi erano ragionevoli probabilità di accoglimento di un eventuale ricorso per cassazione avverso tale pronuncia;
di contro, la continuava a sottolineare quanto sopra;
che, in data Parte_1
01/07/2020, l' – nel rideterminare la somma dovuta Parte_3 da a seguito della declaratoria di prescrizione di tre delle otto CP_1 dichiarazioni doganali – aveva notificato alla ricorrente un invito al
4 pagamento della somma € 334.460,67, riferita alle cinque dichiarazioni doganali di cui all'originario accertamento n. 69684/2010; il successivo
11/09/2020, tale invito era stato trasmesso dalla ricorrente alle professioniste;
che, pur tuttavia, queste ultime avevano ribadito le proprie ragioni, rifiutandosi di aderire a qualsivoglia proposta conciliativa;
che, in data 06/06/2022, la aveva ricevuto la notifica della Parte_1 cartella di pagamento n. 09720200192884417000, avente ad oggetto la riscossione delle somme iscritte al ruolo dell' per Parte_3
l'anno 2010 in virtù della “Sentenza civile di condanna n. 2285/16 CTR notificata il 22/04/2016”, per un importo complessivo pari a € 344.500,37; che, in data 18/07/2020, la ricorrente aveva corrisposto tale somma.
Dunque, poiché tale pagamento non sarebbe stato richiesto se il precitato appello incidentale fosse stato tempestivamente proposto dalle professioniste (e con ogni ragionevole probabilità accolto), considerato l'ennesimo rifiuto di risolvere la controversia in via stragiudiziale, Parte_1
aveva instaurato il presente giudizio, chiedendo l'accertamento
[...] della responsabilità professionale delle resistenti e, per l'effetto, la condanna delle stesse al pagamento della somma di € 344.500,37 (pari a quanto detta società è stata costretta a versare all' in Parte_3 data 18 luglio 2022), nonché € 8.088,24 per spese legali corrisposte ad altro studio legale per la propria difesa nella procedura di sgravio riguardante le bollette non annullate.
3. Con comparsa di risposta del 26/06/2023 si costituivano in giudizio gli avv.ti e , le quali deducevano CP_2 Controparte_3
l'infondatezza della domanda in ragione dell'assenza di prove circa l'inadempimento professionale contestato, dunque, chiedevano il rigetto della stessa. Più specificatamente, riguardo l'inammissibilità dell'appello incidentale da loro proposto, sostenevano che tutto sarebbe derivato dal fatto che la notifica dell'appello principale - proposto da Parte_3
- fosse nulla, dunque inidonea a far decorrere il termine per la
[...] proposizione dell'appello incidentale;
inoltre, sostenevano di aver consigliato alla il rimedio processuale del ricorso per Parte_1
5 cassazione contro la sentenza di secondo grado, sebbene tale opzione sia stata rifiutata dall'odierna ricorrente.
4. Alla prima udienza del 06/07/2023 il giudicante, lette le note pervenute, rinviava la causa al 31/01/2024 per la decisione, successivamente differita ex officio al 20/06/2024 in ragione della pendenza di trattative tra le parti;
in pari data, preso atto del mancato perfezionamento di un accordo conciliativo, rinviava il procedimento al
16/01/2024; ad esito, tratteneva la causa in decisione.
5. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è infondata e merita di essere rigettata per i motivi di seguito illustrati.
6. Nel presente giudizio, la ha chiesto Controparte_8
l'accertamento dell'inadempimento professionale degli avv.ti CP_2
e - consistente nella mancata tempestiva proposizione di Controparte_3 un appello incidentale - e, per l'effetto, la condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di € 352.588,61
(di cui € 344.500,37 pari a quanto detta società è stata costretta a versare all' , nonché € 8.088,24 per spese legali corrisposte Parte_3 ad altro studio per la propria difesa nella procedura di sgravio riguardante le bollette non annullate).
7. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, Cc che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 Cc, comma 2, e art. 2236 Cc impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del
6 rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (v. Cass. n. 34993/2021; Cass. n.
19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (v. Cass. n. 21953/2023); ed ancora, ne consegue che
«la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (v. Cass. 23740/2018); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al
7 raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (v. Cass. n. 11906/2016).
8. Giova ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, incomba sull'assistito l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre grava sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II Cc, ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili.
9. Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, occorre rilevare come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico conferito agli avv.ti e (v. CP_2 Controparte_3 allegato 1 comparsa) per la rappresentanza e difesa dell'odierna ricorrente nel giudizio tributario (iscritto al n. 5325/2011 R.G.R.) avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di rettifica dell'accertamento n. 69684 del
29/11/2010, nonché nel successivo giudizio di appello (iscritto al n.
1075/2015 R.G.A.) avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di prime cure.
10. Dunque, a fronte della pacifica esistenza del mandato alle liti ed attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218
Cc, costituiva preciso onere probatorio delle professioniste quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, cioè, per quel che rileva nel presente giudizio, avrebbero dovuto provare di aver depositato tempestivamente l'appello incidentale o, in subordine, secondo la traiettoria delle loro affermazioni, quello di aver fatto valere la nullità della notifica dell'appello principale ai fini di una
8 remissione in termini per l'appello incidentale non tempestivamente proposto.
11. Orbene, nel caso che ci occupa, la tardività del deposito dell'appello incidentale è pacifica: ed infatti, le resistenti non hanno contestato tale circostanza, ma hanno semplicemente sottolineato che la stessa sarebbe dipesa, come detto, dalla nullità della notifica dell'appello principale proposto da . Tale rilievo è privo di pregio, in Parte_3 quanto, anche qualora tale questione fosse fondata, sarebbe stato onere delle odierne resistenti eccepire tempestivamente la nullità ovvero proporre appello principale avverso la sentenza alle stesse sfavorevole sul punto delle cinque bollette non annullate.
12. In ragione di tanto, ai fini risarcitori occorre verificare se la condotta tenuta dagli avvocati abbia, effettivamente, prodotto un danno risarcibile che si ponga in relazione causale con la condotta stessa. Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (v. Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 4742/2019); ed ancora «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (v. Cass. n. 25112/2017).
13. Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e per quanto d'interesse nel giudizio de quo, occorre evidenziare che, ai fini
9 dell'accertamento della responsabilità professionale delle resistenti, con condanna risarcitoria a loro carico, parte ricorrente è tenuta a dimostrare, da un lato, che in mancanza dell'omissione delle professioniste, l'esito del giudizio di secondo grado, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subito un effettivo pregiudizio. A tal fine si deve seguire un preciso ordine argomentativo.
14. Innanzitutto, occorre analizzare il contenuto della sentenza n.
15103/2014 resa in data 26/03/2014 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ad esito del giudizio (iscritto al n. 5325/2011 R.G.R.), nella parte in cui conferma la legittimità delle rettifiche operate sulle 5 bollette. Orbene, quanto all'eccezione di incompetenza sollevata, la sentenza afferma: «Si rileva, infatti, in primo luogo, l'insussistenza dell'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente in merito alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato […].
Trattasi, nella fattispecie, di atti emessi dal detto Ufficio nella sua veste di organo istituzionalmente autorizzato a svolgere “Verifiche e Controlli Antifrode”
[…] autorizzato ad agire in conformità all'art. 78 del Reg. (CE) n. 1913/92 […].
Si osserva in proposito come il richiamato art. 78 del Reg. (CE) n. 1913/92 statuisca che “dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante”. Lo stesso regolamento definisce preliminarmente, all'art. 4,
l'autorità doganale come “autorità competente, fra l'altro, ad applicare la normativa doganale” ed ai successivi articoli 4 bis, ter, quater e quinquies “gli uffici doganali” come specifici e differenti soggetti designati dalla autorità doganale a svolgere le c.f. “funzioni di prossimità territoriale” correlate, ben individuando in tal modo le funzioni operative ed i profili giuridici legittimamente attribuibili ai diversi soggetti, così come accuratamente definiti dal richiamato atto regolamentare. Alla stregua di quanto illustrato si ritiene infondata l'indicata eccezione preliminare sollevata dalla parte attrice in merito alla legittimità dell'Ufficio convenuto ad emettere l'atto impugnato».
Di contro, relativamente all'eccezione di decadenza, il giudice di prime cure ha statuito: «Solo parzialmente fondata appare, invece, l'ulteriore
10 eccezione di natura preliminare sollevata dalla parte ricorrente in merito alla presunta decadenza che si sarebbe venuta a verificare in capo all'Ufficio convenuto in ragione dell'invocato avvenuto inutile decorso del termine triennale all'uopo previsto dal combinato disposto dell'art. 221 del Codice doganale comunitario e dell'art. 11 del D. Lgs. 374/1990 per poter procedere alla revisione delle originarie dichiarazioni doganali rese dall'importatore. Si condivide, infatti, sul punto, quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5385/2012 che statuisce come il diritto all'esazione dei diritti doganali non sia differito – o condizionato – al momento in cui viene definitivamente determinato e liquidato il relativo tributo, ma nasca invece nel momento stesso in cui viene in essere l'obbligazione doganale, con la materiale effettuazione dell'operazione di importazione, che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria. La comunicazione al debitore dell'importo definitivo dovuto (avviso di rettifica dell'accertamento liquidato prima facie in dogana) può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale – che viene, di fatto, in tali casi indefinitamente prorogato – quando la mancata corretta determinazione del dazio dovuto sia avvenuta a causa di un atto penalmente perseguibile. Tale proroga del termine triennale non può tuttavia ritenersi esclusa né per il fatto che nel corso delle indagini penali non siano emerse notizie che l'Amministrazione non avrebbe potuto ottenere avvalendosi dei propri poteri istruttori (essendo sufficiente, secondo la previsione in esame, che la errata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un fatto ipoteticamente perseguibile penalmente), né in ragione dell'esito del connesso procedimento penale, posto che, come affermato dalla giurisprudenza dello stesso Giudice di legittimità, ciò che rileva per il legislatore non è il contenuto della decisione finale assunta in sede penale bensì il momento conclusivo del detto procedimento, cui si correla il decorso della successiva possibile prescrizione (Cass. n. 20513/2006). Il detto termine decadenziale deve, per ciò, ritenersi soddisfatto al momento della trasmissione della notitia criminis all'autorità giudiziaria – da parte dei soggetti a ciò obbligati – tutte le volte che tale trasmissione intervenga prima del decorso del triennio a tal fine previsto.
Dalla documentazione in fascicolo è comprovato come nella fattispecie in esame
11 l'indicato Nucleo di Polizia Tributaria abbia trasmesso alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma la detta “notizia di reato” […] in data
21 dicembre 2007 e non in data 12 giugno 2008, come invece affermato dalla parte ricorrente. Si rileva però, a tal proposito, come delle otto operazioni di importazione oggetto dell'atto impugnato, solo tre siano state effettuate con bollette IM A 4 emesse dalla competente Dogana di Genova in data anteriore al
21 dicembre 2004 (e quindi temporalmente suscettibili alla eccepita decadenza)».
Quanto alle altre eccezioni formulate dalla , la Corte sosteneva: CP_1
«Anche le ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente richiamate in narrativa appaiono del tutto destituite di fondamento alla luce dei condivisi consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi su tali questioni, nonché degli evidenti elementi di fatto desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti contendenti, non resta al Collegio che esaminare l'eventuale fondatezza delle ragioni di merito addotte dalla società ricorrente per sostenere la correttezza del proprio operato e l'insussistenza di quella
“interposizione” di un soggetto importatore fittizio ( nella Parte_4 specifica fattispecie) che costituisce l'essenza della pretesa tributaria formulata nei confronti della parte attrice con l'atto impositivo oggetto del presente procedimento. A tal proposito si rileva come dagli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza in merito risulti come l'indicato schema di cessioni di merci allo stato estero da parte della società oggi ricorrente (o, meglio, da parte di sue consociate estere), per poi provvedere al loro riacquisto presso gli stessi soggetti cessionari […] fosse stato accuratamente programmato e posto in essere dalla con consolidate e diffuse pratiche amministrative. Tali Controparte_1 operazioni risultavano, inoltre, essere state poste in essere – in esecuzione di analoghi schemi – con numerose altre ditte operanti nel settore […] come emerge dalla lettura del p.v.c. redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della
Guardia di Finanza in data 02/12/2008, in atti […]. A parere di questo
Collegio tale “noleggio”, sicuramente non previsto dalla pertinente normativa comunitaria […], costituisce in effetti un utilizzo anomalo ed illegittimo dei detti diritti a godere dell'importazione agevolata da parte di soggetto privo della
12 titolarità degli stessi (e che, pur sussistendo – in mera teoria – la possibilità di acquisirne l'effettiva piena proprietà aveva deciso di seguire l'indicata via dell'interposizione fittizia) e si debbono, pertanto, disconoscere a carico di tale effettivo importatore finale i vantaggi in tal modo conseguiti e, conseguentemente, rigettare anche l'ulteriore eccezione di parte ricorrente relativa alla sua pretesa carenza di legittimazione passiva per quanto attiene alla detta pretesa tributaria – in quanto non soggetto dichiarante della contestata obbligazione doganale – in virtù del consolidato principio della prevalenza della sostanza dei fatti accertati rispetto all'aspetto meramente formale del quale si è voluta “rivestire” la reale operazione commerciale sottostante».
Infine, concludeva la Corte: «Alla luce di quanto dinanzi indicato si ritengono infondate tutte le domande di parte ricorrente, salvo quella di annullamento delle pretese tributarie formulate con l'atto impugnato che hanno ad oggetto le bollette doganali di importazione individuate con i riferimenti IM A 4. Numeri 20292Z,
41630Q e 58524M. E ciò in quanto nei confronti delle stesse (emesse tutte in data anteriore al 21/12/2004) risulta indubbiamente maturata a carico dell'Amministrazione procedente la decadenza prevista dal primo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 374/1990, che ne impedisce la revisione dell'accertamento originario, ormai divenuto definitivo per il constatato inutile decorso del previsto triennio, compiutosi in data anteriore a quella nella quale
(21/12/2007) è avvenuta la trasmissione all'Autorità Giudiziaria da parte del
Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza della relativa notizia di reato» (v. doc. 17 prima memoria , pag. 5 ss). CP_1
15. Occorre, poi, analizzare il contenuto della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata dagli avv.ti e per conto CP_2 CP_3 dell'odierna ricorrente nel giudizio di appello instaurato dall' Parte_3 ed iscritto al n. 1075/2015 R.G.A.). Dall'analisi di tale atto,
[...] emergono le seguenti contestazioni:
1) controdeduzioni all'appello principale: «infondatezza dell'appello dell'Ufficio, in cui viene censurata la presunta violazione e/o falsa applicazione dell'art 84 t.u.l.d. e dell'art. 221 del codice doganale comunitario (Reg. CE n.
13 2913 del 12 ottobre 1992)»;
2) appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
a) «violazione del c.d. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” di cui all'articolo 112 del Cpc»;
b) «nullità della sentenza oggetto di gravame incidentale per evidente vizio di motivazione del capo in cui afferma che “le ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente” sarebbero destituite di fondamento»;
c) «infondatezza della sentenza oggetto di gravame incidentale nel capo in cui afferma l'irregolarità delle transazioni poste in essere con operatori terzi, titolari di valide licenze AGRIM. Falsa applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di contingentamento delle banane applicabili ratione temporis, e, comunque, violazione e/o falsa applicazione del principio di abuso del diritto»;
d) «infondatezza della sentenza oggetto di gravame incidentale nel capo in cui afferma il ricorrere di una ipotesi di interposizione. Falsa applicazione dell'art. 5, paragrafo 3, secondo periodo, Reg. Cee n. 2362 del 1998»; e) sulle eccezioni pregiudizialmente sollevate nel corso del giudizio di primo grado: e1)
«erroneità della sentenza oggetto di gravame incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in tema di termine decadenziale (o prescrizionale) per l'attività di accertamento in ambito doganale. Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in via incidentale in parte de qua»; e2)
«erroneità della sentenza oggetto di gravame incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di legge che individuano il soggetto obbligato al pagamento dei diritti doganali. Carenza della motivazione della sentenza impugnata in via incidentale in parte de qua»; e3) «erroneità della sentenza oggetto di gravame incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in tema di legittimazione attiva degli uffici doganali ai fini dell'emissione dell'avviso di rettifica degli accertamenti doganali. Violazione degli artt. 201 e 215 Reg. Ce 12 ottobre 1992, n. 2913 e dell'art. 97 Cost.». Indi, la rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Controparte_1 spettabile Commissione Tributaria Regionale adìta, respinto l'appello principale presentato dall' in relazione alla sentenza n. 15103/12/14, pronunciata CP_5
14 dalla Sezione 12 della di Roma in data 26 Controparte_7 marzo 2014 e depositata in Segreteria il 4 luglio 2014, accogliere l'appello incidentale presentato dalla Società in relazione alla medesima sentenza, e, per l'effetto, in riforma della stessa sentenza: in via preliminare, rilevata la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ivi espresso, e riconosciuta la applicabilità al caso in esame degli artt. 10 della L. n.
212/2000 e/o la sussistenza dei presupposti di non contabilizzazione e/o sgravio ex artt. 220 e 239 c.d.c., annullare l'avviso di rettifica originariamente impugnato, ovvero, in via principale e nel merito, rilevata la correttezza dell'operato della Società, annullare integralmente l'avviso di rettifica originariamente impugnato;
per l'effetto dichiarando non dovuti, in entrambi i casi, i diritti doganali ivi pretesi;
in via subordinata, ritenuto che la soluzione della presente controversia dipenda dalla interpretazione delle rilevanti disposizioni comunitarie: (i) sospendere il presente procedimento per rimettere i relativi atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee perché questa si pronunci, in via pregiudiziale, sulla seguente questione: “Dica codesta ecc.ma
Corte di Giustizia se la vendita effettuata negli anni 2004-2005, di merce
(banane) esistente allo stato estero a un imprenditore titolare di licenza A o B per l'immissione in libera pratica di banane, il quale, eseguita l'importazione, proceda alla successiva vendita della medesima merce a un imprenditore anch'esso titolare di licenze di categoria A o B, possa essere considerato: - in contrasto con il Regolamento comunitario n. 896/2001, recante modalità di applicazione del Regolamento comunitario n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità e successive modifiche ed, in particolare, con l'art. 20 dello stesso, laddove detto Regolamento prevede esplicitamente la trasferibilità dei diritti rilasciati agli operatori economici, di fatto ammettendo la legittimità di transazioni finalizzate ad ottenere il medesimo risultato economico di quelle poste dalla Scrivente;
- quale “irregolare” ai sensi del Regolamento comunitario n. 2988/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee nell'interpretazione fornitane dalla Corte di
Giustizia, non avendo di fatto cagionato alcun ingiusto danno patrimoniale all'Unione Europea.; e (ii) attendere la decisione della Corte di Giustizia delle
15 Comunità Europee sulla questione preliminare come sopra meglio dettagliata prima di decidere la presente controversia;
(a) e, in ogni caso, condannare l'Ufficio: (b) al rimborso di quanto risultasse pagato dalla Scrivente in pendenza di giudizio, nonché (c) al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio».
16. Ciò premesso, occorre innanzitutto prendere in esame la questione dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente l'avviso di rettifica opposto dinanzi al primo giudice tributario. Rileva il decidente che la questione proposta avrebbe potuto condurre al definitivo venir meno della pretesa erariale - contenuta nell'avviso di accertamento - solo nel caso in cui si fosse configurata un'incompetenza assoluta dell'Agenzia che ha emesso l'atto: ed infatti, solo in questa ipotesi il credito erariale si sarebbe estinto totalmente. Di contro, nel caso di mera incompetenza relativa, come nel caso di specie, l'atto impositivo non affetto da nullità assoluta e sarebbe rimasta in capo all' territorialmente Controparte_5 competente intatta la potestà di una riedizione del relativo potere dopo la declaratoria di incompetenza del giudice adito (v. Cass. n. 30051/2024).
17. Nel caso che ci occupa, è evidente che si tratti di un'incompetenza relativa, avendo la Corte di legittimità più volte statuito che «ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre, si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia» (v. Cass. n.
17569/2021; Cass. n. 28108/2018).
18. A ciò consegue che, ai fini della soluzione della controversia nella prospettata declinazione del danno consistente nell'avvenuto pagamento del tributo, si deve in primo luogo chiarire che l'eventuale accoglimento dell'appello incidente sul punto non avrebbe mandato esente secondo il noto gradiente probabilistico la ricorrente dal pagamento del tributo preteso in ipotesi dall'Ufficio territorialmente competente in luogo di quello di Roma.
16 19. A ciò si aggiunga che è necessario esaminare se gli altri motivi formulati nell'appello incidentale (consistenti in ulteriori ragioni di doglianza circa la legittimità delle ulteriori 5 bollette non annullate) fossero suscettibili di accoglimento e valutare, tramite un giudizio controfattuale, se la mancata tempestiva proposizione dello stesso mezzo di impugnazione vicario abbia comportato un pregiudizio per l'odierna ricorrente.
20. Relativamente all'ulteriore questione, in effetti assorbente, della pretesa decadenza dell' dall'attività di accertamento, Parte_3 rileva il giudice adito che il termine di decadenza non era spirato così come affermato dalle due sentenze della giustizia tributaria (v. oltre) e, per effetto di ciò, l'ufficio effettivamente competente (secondo la prospettazione della ricorrente) ben avrebbe potuto emanare nuovamente un avviso recante il credito cui si riferiscono le 5 bollette in discussione.
Ciò, peraltro, è stato confermato dalla richiamata sentenza n. 21659/2024, certamente applicabile al caso di specie, con la quale la Corte di legittimità ha espressamente statuito: «Non è dubbio che la competenza territoriale degli uffici delle dogane sia inderogabile, sicché è nullo l'avviso di accertamento emesso da un Ufficio territorialmente incompetente […] Tuttavia, una volta disposta la nullità dell'avviso emesso da un Ufficio territorialmente incompetente, non vi è alcuna plausibile ragione per la quale non possa essere emesso altro avviso di analogo tenore da parte dell'Ufficio competente, naturalmente nel rispetto delle decadenze e della prescrizione eventualmente maturate e salva la sussistenza di un giudicato» (v. motivazione). Ancora, «Il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l'Amministrazione può annullare l'atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2 quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. "principio di perennità" della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell'eventuale giudicato sul merito dell'impugnazione dell'atto, del decorso del termine di decadenza per l'attività di accertamento o
17 riscossione e del diritto di difesa del contribuente» (v. Cass. n. 7751/2019); ed ancora, «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e
10-quinquies, della l. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa» (v. Cass. n. 30051/2024).
21. Nel caso che ci occupa, il termine triennale di decadenza previsto per la revisione dell'accertamento dei dazi - riportati all'interno delle bollette n. 76159/2004, 17510/2005, 35866/2005, 54498/2005,
69694/2005 - non era ancora scaduto, ed infatti, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di legittimità «Nel caso in cui il mancato pagamento dei dazi doganali sia dovuto ad un reato, il termine di prescrizione, ex artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 29 della legge n. 428 del 1990, per l'azione di accertamento e di riscossione dei diritti doganali, e quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, decorrono dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale» (v. Cass. n. 30901/2019). Dunque, il primo Giudice tributario adito aveva correttamente applicato gli orientamenti della
Cassazione sul punto, peraltro confermati dalla sentenza n. 21654/2024, secondo cui «Il termine triennale di decadenza dall'accertamento, previsto dall'art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario, è interrotto dalla data di
18 presentazione di una notitia criminis e fino alla chiusura del procedimento penale, ai sensi del successivo par. 4 della menzionata disposizione, mentre, quando l'Amministrazione doganale ha notificato un avviso di accertamento in pendenza del processo penale e questo è stato impugnato nell'ambito di un procedimento tributario pendente alla data di definizione del procedimento penale, lo stesso termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio tributario, dal quale decorre il nuovo termine di decadenza triennale per l'emissione di un ulteriore avviso di accertamento, sostitutivo di quello annullato per ragioni formali». Ed ancora, «In tema di dazi doganali, ai sensi dell'art. 221, n. 3 e 4, del cd. codice doganale comunitario, anche il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento si sospende, nell'ipotesi nella quale l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi dovuti ove venga incardinato un correlato procedimento penalmente rilevante a carico del debitore, sino alla data di irrevocabilità della decisione che lo definisce, anche se si accerti che l'obbligato non era responsabile sul piano penale: tale disciplina, incidendo sull'accertamento dei diritti doganali, prevale sulle norme nazionali in tema di decadenza ed opera purché la notizia di reato, intervenuta prima della scadenza del relativo termine, sia contenuta in un atto emesso dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria» (v. Cass. n.
24513/2018).
22. Più specificatamente, dall'esame delle sentenze (gli atti di causa non sono stati interamente prodotti dalle parti) risulta che la decadenza era maturata solo per le bollette n. 20292Z, 41630Q e 58524M (emesse in data anteriore al 21/12/2004 e, rispettivamente, in data 01/04/2004,
05/07/2004 e 28/09/2004), mentre, per le altre cinque (emesse in data
21/12/2004, 30/03/2005, 27/06/2005, 27/09/2005 e 14/12/2005), al momento della trasmissione della notitia criminis (il 21/12/2007 come emerge dalla sentenza di primo grado senza possibilità di ulteriore riscontro, ma senza contestazione alcuna dalle parti) non era ancora intervenuta, ragion per cui il relativo termine triennale è rimasto sospeso.
23. Pertanto, anche qualora l'appello incidentale fosse stato tempestivamente proposto dalle odierne resistenti, più probabilmente che
19 non, lo stesso non avrebbe trovato accoglimento nel merito: ed infatti, a differenza delle bollette rispetto alle quali era già maturata la decadenza, i crediti riportati nelle bollette confermate, ben avrebbero potuto esser richiesti in un momento successivo, in quanto, come detto, la presunta incompetenza dell'ufficio emittente avrebbe potuto, tutto al più, qualificarsi relativa e non assoluta.
24. Né questa conclusione è contraddetta dalle sentenze della
Cassazione n. 30808, n. 30809, n. 30810 del 2017 (allegato 6 ricorso) che si sono limitate all'annullamento della sentenza impugnata e all'accoglimento del settimo motivo relativo alla detta incompetenza territoriale. Con ciò non consentendo di dare risposta positiva al giudizio controfattuale in ordine alla sussistenza del danno derivante dall'avvenuto pagamento del tributo.
25. Per quanto concerne le altre contestazioni di merito proposte con l'appello incidentale - e il cui esame è stato precluso al giudice tributario di secondo grado (v. allegato 3 memoria costituzione) - si deve rilevare che le doglianze afferivano al fondamento della pretesa tributaria e che rispetto a esse la prognosi circa un eventuale accoglimento conduce comunque a un esito negativo per la mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento tributario in discussione. Non si intende come il decidente – a fronte a esempio della denunciata «violazione del c.d. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 del Cpc» o dell'eccepita «nullità della sentenza oggetto di gravame incidentale per evidente vizio di motivazione del capo in cui afferma che “le ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente” sarebbero destituite di fondamento» - ossia di un'omessa pronuncia da parte della Commissione tributaria di primo grado, possa svolgere il controllo prognostico preteso dal giudizio di responsabilità contrattuale.
26. Questo senza considerare che la parte ricorrente non ha allegato, quale fonte di responsabilità delle resistenti, la circostanza che – a fronte di una corposa soccombenza in primo grado – si sia prescelta l'impugnazione
20 incidentale, in luogo di quella principale cui ben avrebbe avuto diritto la società, così esponendosi ai rischi processuali propri di quel gravame.
27. In risposta alle risposta alle resistenti, invece, deve considerarsi che la mancata proposizione di un ricorso in cassazione avverso la sentenza tributaria di secondo grado non è eziologicamente ricollegabile al pregiudizio subito dalla atteso che, come Parte_1 correttamente rilevato dalla ricorrente stessa, l'impugnazione sarebbe stata certamente dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata.
28. Infine, a fronte di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali anche di legittimità, non ignora il decidente che una declaratoria di incompetenza - da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado – avrebbe certamente offerto alla ricorrente la chance di un diverso giudizio dinanzi ad altra corte, con l'eventualità di altra decisione favorevole nel merito: tuttavia, si tratta di un'allegazione non proposta e che resta in un alveo meramente ipotetico. Per di più, la Corte di legittimità ha recentemente affermato che «In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione» (v. Cass. n. 24670/2024).
29. Non risulta proposta domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale, né quella vicaria di restituzione dei compensi.
30. Relativamente alle spese processuali, le stesse devono essere compensate a fronte della gravità della negligenza processuale consumata dalle resistenti e dell'esito sul presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , così Parte_1 CP_2 Controparte_3 provvede:
1) rigetta nel resto la domanda;
21 2) compensa le spese di lite.
Roma, 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19623 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(già , in Parte_1 Parte_2 qualità di incorporante di – C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Antonio Briguglio (C.F. ) e Claudia Pezzi (C.F. C.F._1
) giusta procura alle liti in atti. C.F._2
- ricorrente -
E
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Marini C.F._4
(C.F. ) e Renato Marini (C.F. C.F._5
) giusta procura in atti. C.F._6
- resistenti -
oggetto: responsabilità professionale conclusioni per : «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa: A. accertare la negligente condotta professionale delle avvocatesse e , e la CP_2 Controparte_3 conseguente responsabilità in relazione al deposito tardivo dell'appello
1 incidentale proposto nell'interesse di (oggi Controparte_1 Parte_1
) – nel giudizio di appello R.G. n. 1075/2015, proposto
[...] dall' di Roma dinanzi alla Parte_3 Controparte_4
– che ha determinato la declaratoria di inammissibilità del
[...] gravame e il passaggio in giudicato della sentenza della Controparte_4
n. 2285/2016 e conseguente definitività degli accertamenti
[...] in rettifica dell' contenuti nelle bollette nn. 76159/2004, Parte_3
17510/2005, 35866/2005, 54498/2005, 69694/2005; B. per l'effetto condannare le resistenti, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 344.500,37, pari a quanto detta Società è stata
[...] costretta a versare all' in data 18 luglio 2022, nonché € Parte_3
8.088,24 per spese legali corrisposte ad altro studio tributario per la difesa della
Società nella procedura di sgravio riguardante le menzionate bollette non annullate, oltre interessi e rivalutazione monetaria su entrambe le somme a titolo di attualizzazione del danno sino all'emananda sentenza, nonché ulteriori interessi e rivalutazione sugli importi così liquidati giudizialmente sino all'effettivo soddisfo;
C. con vittoria di spese, onorari, spese generali al 15% e accessori di legge». per e «Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_2 Controparte_3 adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi sub I;
b) in via subordinata, e salvo gravame, ridurre il quantum della pretesa per i motivi esposti sub I.
4. Il tutto con vittoria delle spese di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies Cpc, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, la Parte_1
[...
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, gli avv.ti
[...]
e al fine di farne accertare e dichiarare la CP_2 Controparte_3 responsabilità professionale e, per l'effetto, al fine di far condannare le professioniste al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in €
352.588,61.
2 2. In particolare, l'odierna ricorrente esponeva quanto segue: che, con avviso di rettifica n. 69684 del 29 novembre 2010, l'
[...]
aveva contestato a Controparte_5 Controparte_1
(incorporata successivamente in ) la fittizietà delle Parte_1 operazioni intercorse tra la stessa società e , Controparte_6 mediante l'interposizione formale di (società titolare di Parte_4 licenze AGRIM) finalizzata al conseguimento di benefici fiscali derivanti dall'applicazione di dazio agevolato sulle importazioni di banane fresche, altrimenti non spettante;
che, in particolare, detta Agenzia aveva rettificato otto dichiarazioni doganali presentate da con Parte_4 conseguente liquidazione dei diritti doganali in più dovuti in solido da nella maggiore misura di € 316.379,35, oltre interessi Controparte_1 per € 103.664,36 e sanzioni;
che, avverso tale avviso di rettifica, tramite il patrocinio degli avv.ti e , in data CP_2 Controparte_3
24/02/2011 la aveva proposto ricorso dinanzi la Controparte_1
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già
[...]
), contestando la carenza di legittimazione attiva Controparte_7 dell' , nonché l'intervenuta decadenza a causa Controparte_5 del decorso del termine triennale per poter procedere alla revisione delle originarie dichiarazioni doganali rese dall'importatore; che, ad esito del giudizio (iscritto al n. 5325/2011 R.G.), la Corte adita aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondate soltanto le domande di annullamento delle pretese tributarie formulate riportate nelle bollette doganali n. 20292Z, 41630Q e 58524M, rispetto alle quali era maturata la decadenza;
che, avverso la sentenza di prime cure n. 15103/2014, in data
20/02/2015, l' aveva proposto appello dinanzi la Parte_3
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, chiedendone l'integrale riforma;
che, in data 08/04/2015, sempre con il patrocinio delle odierne resistenti, si era costituita formulando Controparte_1 controdeduzioni rispetto all'impugnazione dell' e Parte_3 proponendo appello incidentale avverso il capo di sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittime le rettifiche relative alle altre cinque bollette
3 (n. 76159/2004, 17510/2005, 35866/2005, 54498/2005, 69694/2005); ad esito del giudizio, con la sentenza n. 2285/2016 il giudice di appello aveva confermato la decisione di primo grado ed aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale «in quanto depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, avvenuta il 4 febbraio 2015, come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto dall'Ufficio»; che, l'odierna ricorrente non aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto - relativamente al capo dell'inammissibilità - non sussisteva alcuna probabilità di accoglimento di un eventuale ricorso;
che, con pec del 13/03/2019, aveva poi informato le odierne resistenti che, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, tutte le altre analoghe impugnative relative al medesimo contenzioso
“ ” si erano concluse con sentenze di annullamento degli avvisi, Parte_4 in ragione dell'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente;
pertanto, aveva contestato alle resistenti che qualora avessero proposto tempestivamente il gravame incidentale, quest'ultimo sarebbe stato accolto e l'odierna ricorrente non avrebbe dovuto pagare il maggior importo oggetto delle cinque bollette di cui in premessa (non prese in considerazione dal giudice di secondo grado per via della tardività dell'appello incidentale); pertanto, aveva chiesto alle professioniste il risarcimento di tutti danni subiti a causa del loro comportamento negligente;
che, da quel momento era iniziato uno scambio di corrispondenze tra le parti;
che, più specificatamente, le avvocatesse CP_2
e avevano contestato tale richiesta risarcitoria, sostenendo la CP_3 correttezza del proprio operato e l'imputabilità del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado alla decisione discrezionale di , in CP_1 quanto – a loro dire - vi erano ragionevoli probabilità di accoglimento di un eventuale ricorso per cassazione avverso tale pronuncia;
di contro, la continuava a sottolineare quanto sopra;
che, in data Parte_1
01/07/2020, l' – nel rideterminare la somma dovuta Parte_3 da a seguito della declaratoria di prescrizione di tre delle otto CP_1 dichiarazioni doganali – aveva notificato alla ricorrente un invito al
4 pagamento della somma € 334.460,67, riferita alle cinque dichiarazioni doganali di cui all'originario accertamento n. 69684/2010; il successivo
11/09/2020, tale invito era stato trasmesso dalla ricorrente alle professioniste;
che, pur tuttavia, queste ultime avevano ribadito le proprie ragioni, rifiutandosi di aderire a qualsivoglia proposta conciliativa;
che, in data 06/06/2022, la aveva ricevuto la notifica della Parte_1 cartella di pagamento n. 09720200192884417000, avente ad oggetto la riscossione delle somme iscritte al ruolo dell' per Parte_3
l'anno 2010 in virtù della “Sentenza civile di condanna n. 2285/16 CTR notificata il 22/04/2016”, per un importo complessivo pari a € 344.500,37; che, in data 18/07/2020, la ricorrente aveva corrisposto tale somma.
Dunque, poiché tale pagamento non sarebbe stato richiesto se il precitato appello incidentale fosse stato tempestivamente proposto dalle professioniste (e con ogni ragionevole probabilità accolto), considerato l'ennesimo rifiuto di risolvere la controversia in via stragiudiziale, Parte_1
aveva instaurato il presente giudizio, chiedendo l'accertamento
[...] della responsabilità professionale delle resistenti e, per l'effetto, la condanna delle stesse al pagamento della somma di € 344.500,37 (pari a quanto detta società è stata costretta a versare all' in Parte_3 data 18 luglio 2022), nonché € 8.088,24 per spese legali corrisposte ad altro studio legale per la propria difesa nella procedura di sgravio riguardante le bollette non annullate.
3. Con comparsa di risposta del 26/06/2023 si costituivano in giudizio gli avv.ti e , le quali deducevano CP_2 Controparte_3
l'infondatezza della domanda in ragione dell'assenza di prove circa l'inadempimento professionale contestato, dunque, chiedevano il rigetto della stessa. Più specificatamente, riguardo l'inammissibilità dell'appello incidentale da loro proposto, sostenevano che tutto sarebbe derivato dal fatto che la notifica dell'appello principale - proposto da Parte_3
- fosse nulla, dunque inidonea a far decorrere il termine per la
[...] proposizione dell'appello incidentale;
inoltre, sostenevano di aver consigliato alla il rimedio processuale del ricorso per Parte_1
5 cassazione contro la sentenza di secondo grado, sebbene tale opzione sia stata rifiutata dall'odierna ricorrente.
4. Alla prima udienza del 06/07/2023 il giudicante, lette le note pervenute, rinviava la causa al 31/01/2024 per la decisione, successivamente differita ex officio al 20/06/2024 in ragione della pendenza di trattative tra le parti;
in pari data, preso atto del mancato perfezionamento di un accordo conciliativo, rinviava il procedimento al
16/01/2024; ad esito, tratteneva la causa in decisione.
5. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è infondata e merita di essere rigettata per i motivi di seguito illustrati.
6. Nel presente giudizio, la ha chiesto Controparte_8
l'accertamento dell'inadempimento professionale degli avv.ti CP_2
e - consistente nella mancata tempestiva proposizione di Controparte_3 un appello incidentale - e, per l'effetto, la condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di € 352.588,61
(di cui € 344.500,37 pari a quanto detta società è stata costretta a versare all' , nonché € 8.088,24 per spese legali corrisposte Parte_3 ad altro studio per la propria difesa nella procedura di sgravio riguardante le bollette non annullate).
7. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, Cc che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 Cc, comma 2, e art. 2236 Cc impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del
6 rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (v. Cass. n. 34993/2021; Cass. n.
19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (v. Cass. n. 21953/2023); ed ancora, ne consegue che
«la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (v. Cass. 23740/2018); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al
7 raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (v. Cass. n. 11906/2016).
8. Giova ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, incomba sull'assistito l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre grava sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II Cc, ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili.
9. Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, occorre rilevare come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico conferito agli avv.ti e (v. CP_2 Controparte_3 allegato 1 comparsa) per la rappresentanza e difesa dell'odierna ricorrente nel giudizio tributario (iscritto al n. 5325/2011 R.G.R.) avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di rettifica dell'accertamento n. 69684 del
29/11/2010, nonché nel successivo giudizio di appello (iscritto al n.
1075/2015 R.G.A.) avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di prime cure.
10. Dunque, a fronte della pacifica esistenza del mandato alle liti ed attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218
Cc, costituiva preciso onere probatorio delle professioniste quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, cioè, per quel che rileva nel presente giudizio, avrebbero dovuto provare di aver depositato tempestivamente l'appello incidentale o, in subordine, secondo la traiettoria delle loro affermazioni, quello di aver fatto valere la nullità della notifica dell'appello principale ai fini di una
8 remissione in termini per l'appello incidentale non tempestivamente proposto.
11. Orbene, nel caso che ci occupa, la tardività del deposito dell'appello incidentale è pacifica: ed infatti, le resistenti non hanno contestato tale circostanza, ma hanno semplicemente sottolineato che la stessa sarebbe dipesa, come detto, dalla nullità della notifica dell'appello principale proposto da . Tale rilievo è privo di pregio, in Parte_3 quanto, anche qualora tale questione fosse fondata, sarebbe stato onere delle odierne resistenti eccepire tempestivamente la nullità ovvero proporre appello principale avverso la sentenza alle stesse sfavorevole sul punto delle cinque bollette non annullate.
12. In ragione di tanto, ai fini risarcitori occorre verificare se la condotta tenuta dagli avvocati abbia, effettivamente, prodotto un danno risarcibile che si ponga in relazione causale con la condotta stessa. Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (v. Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 4742/2019); ed ancora «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (v. Cass. n. 25112/2017).
13. Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e per quanto d'interesse nel giudizio de quo, occorre evidenziare che, ai fini
9 dell'accertamento della responsabilità professionale delle resistenti, con condanna risarcitoria a loro carico, parte ricorrente è tenuta a dimostrare, da un lato, che in mancanza dell'omissione delle professioniste, l'esito del giudizio di secondo grado, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subito un effettivo pregiudizio. A tal fine si deve seguire un preciso ordine argomentativo.
14. Innanzitutto, occorre analizzare il contenuto della sentenza n.
15103/2014 resa in data 26/03/2014 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ad esito del giudizio (iscritto al n. 5325/2011 R.G.R.), nella parte in cui conferma la legittimità delle rettifiche operate sulle 5 bollette. Orbene, quanto all'eccezione di incompetenza sollevata, la sentenza afferma: «Si rileva, infatti, in primo luogo, l'insussistenza dell'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente in merito alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato […].
Trattasi, nella fattispecie, di atti emessi dal detto Ufficio nella sua veste di organo istituzionalmente autorizzato a svolgere “Verifiche e Controlli Antifrode”
[…] autorizzato ad agire in conformità all'art. 78 del Reg. (CE) n. 1913/92 […].
Si osserva in proposito come il richiamato art. 78 del Reg. (CE) n. 1913/92 statuisca che “dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante”. Lo stesso regolamento definisce preliminarmente, all'art. 4,
l'autorità doganale come “autorità competente, fra l'altro, ad applicare la normativa doganale” ed ai successivi articoli 4 bis, ter, quater e quinquies “gli uffici doganali” come specifici e differenti soggetti designati dalla autorità doganale a svolgere le c.f. “funzioni di prossimità territoriale” correlate, ben individuando in tal modo le funzioni operative ed i profili giuridici legittimamente attribuibili ai diversi soggetti, così come accuratamente definiti dal richiamato atto regolamentare. Alla stregua di quanto illustrato si ritiene infondata l'indicata eccezione preliminare sollevata dalla parte attrice in merito alla legittimità dell'Ufficio convenuto ad emettere l'atto impugnato».
Di contro, relativamente all'eccezione di decadenza, il giudice di prime cure ha statuito: «Solo parzialmente fondata appare, invece, l'ulteriore
10 eccezione di natura preliminare sollevata dalla parte ricorrente in merito alla presunta decadenza che si sarebbe venuta a verificare in capo all'Ufficio convenuto in ragione dell'invocato avvenuto inutile decorso del termine triennale all'uopo previsto dal combinato disposto dell'art. 221 del Codice doganale comunitario e dell'art. 11 del D. Lgs. 374/1990 per poter procedere alla revisione delle originarie dichiarazioni doganali rese dall'importatore. Si condivide, infatti, sul punto, quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5385/2012 che statuisce come il diritto all'esazione dei diritti doganali non sia differito – o condizionato – al momento in cui viene definitivamente determinato e liquidato il relativo tributo, ma nasca invece nel momento stesso in cui viene in essere l'obbligazione doganale, con la materiale effettuazione dell'operazione di importazione, che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria. La comunicazione al debitore dell'importo definitivo dovuto (avviso di rettifica dell'accertamento liquidato prima facie in dogana) può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale – che viene, di fatto, in tali casi indefinitamente prorogato – quando la mancata corretta determinazione del dazio dovuto sia avvenuta a causa di un atto penalmente perseguibile. Tale proroga del termine triennale non può tuttavia ritenersi esclusa né per il fatto che nel corso delle indagini penali non siano emerse notizie che l'Amministrazione non avrebbe potuto ottenere avvalendosi dei propri poteri istruttori (essendo sufficiente, secondo la previsione in esame, che la errata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un fatto ipoteticamente perseguibile penalmente), né in ragione dell'esito del connesso procedimento penale, posto che, come affermato dalla giurisprudenza dello stesso Giudice di legittimità, ciò che rileva per il legislatore non è il contenuto della decisione finale assunta in sede penale bensì il momento conclusivo del detto procedimento, cui si correla il decorso della successiva possibile prescrizione (Cass. n. 20513/2006). Il detto termine decadenziale deve, per ciò, ritenersi soddisfatto al momento della trasmissione della notitia criminis all'autorità giudiziaria – da parte dei soggetti a ciò obbligati – tutte le volte che tale trasmissione intervenga prima del decorso del triennio a tal fine previsto.
Dalla documentazione in fascicolo è comprovato come nella fattispecie in esame
11 l'indicato Nucleo di Polizia Tributaria abbia trasmesso alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma la detta “notizia di reato” […] in data
21 dicembre 2007 e non in data 12 giugno 2008, come invece affermato dalla parte ricorrente. Si rileva però, a tal proposito, come delle otto operazioni di importazione oggetto dell'atto impugnato, solo tre siano state effettuate con bollette IM A 4 emesse dalla competente Dogana di Genova in data anteriore al
21 dicembre 2004 (e quindi temporalmente suscettibili alla eccepita decadenza)».
Quanto alle altre eccezioni formulate dalla , la Corte sosteneva: CP_1
«Anche le ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente richiamate in narrativa appaiono del tutto destituite di fondamento alla luce dei condivisi consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi su tali questioni, nonché degli evidenti elementi di fatto desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti contendenti, non resta al Collegio che esaminare l'eventuale fondatezza delle ragioni di merito addotte dalla società ricorrente per sostenere la correttezza del proprio operato e l'insussistenza di quella
“interposizione” di un soggetto importatore fittizio ( nella Parte_4 specifica fattispecie) che costituisce l'essenza della pretesa tributaria formulata nei confronti della parte attrice con l'atto impositivo oggetto del presente procedimento. A tal proposito si rileva come dagli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza in merito risulti come l'indicato schema di cessioni di merci allo stato estero da parte della società oggi ricorrente (o, meglio, da parte di sue consociate estere), per poi provvedere al loro riacquisto presso gli stessi soggetti cessionari […] fosse stato accuratamente programmato e posto in essere dalla con consolidate e diffuse pratiche amministrative. Tali Controparte_1 operazioni risultavano, inoltre, essere state poste in essere – in esecuzione di analoghi schemi – con numerose altre ditte operanti nel settore […] come emerge dalla lettura del p.v.c. redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della
Guardia di Finanza in data 02/12/2008, in atti […]. A parere di questo
Collegio tale “noleggio”, sicuramente non previsto dalla pertinente normativa comunitaria […], costituisce in effetti un utilizzo anomalo ed illegittimo dei detti diritti a godere dell'importazione agevolata da parte di soggetto privo della
12 titolarità degli stessi (e che, pur sussistendo – in mera teoria – la possibilità di acquisirne l'effettiva piena proprietà aveva deciso di seguire l'indicata via dell'interposizione fittizia) e si debbono, pertanto, disconoscere a carico di tale effettivo importatore finale i vantaggi in tal modo conseguiti e, conseguentemente, rigettare anche l'ulteriore eccezione di parte ricorrente relativa alla sua pretesa carenza di legittimazione passiva per quanto attiene alla detta pretesa tributaria – in quanto non soggetto dichiarante della contestata obbligazione doganale – in virtù del consolidato principio della prevalenza della sostanza dei fatti accertati rispetto all'aspetto meramente formale del quale si è voluta “rivestire” la reale operazione commerciale sottostante».
Infine, concludeva la Corte: «Alla luce di quanto dinanzi indicato si ritengono infondate tutte le domande di parte ricorrente, salvo quella di annullamento delle pretese tributarie formulate con l'atto impugnato che hanno ad oggetto le bollette doganali di importazione individuate con i riferimenti IM A 4. Numeri 20292Z,
41630Q e 58524M. E ciò in quanto nei confronti delle stesse (emesse tutte in data anteriore al 21/12/2004) risulta indubbiamente maturata a carico dell'Amministrazione procedente la decadenza prevista dal primo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 374/1990, che ne impedisce la revisione dell'accertamento originario, ormai divenuto definitivo per il constatato inutile decorso del previsto triennio, compiutosi in data anteriore a quella nella quale
(21/12/2007) è avvenuta la trasmissione all'Autorità Giudiziaria da parte del
Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza della relativa notizia di reato» (v. doc. 17 prima memoria , pag. 5 ss). CP_1
15. Occorre, poi, analizzare il contenuto della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata dagli avv.ti e per conto CP_2 CP_3 dell'odierna ricorrente nel giudizio di appello instaurato dall' Parte_3 ed iscritto al n. 1075/2015 R.G.A.). Dall'analisi di tale atto,
[...] emergono le seguenti contestazioni:
1) controdeduzioni all'appello principale: «infondatezza dell'appello dell'Ufficio, in cui viene censurata la presunta violazione e/o falsa applicazione dell'art 84 t.u.l.d. e dell'art. 221 del codice doganale comunitario (Reg. CE n.
13 2913 del 12 ottobre 1992)»;
2) appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
a) «violazione del c.d. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” di cui all'articolo 112 del Cpc»;
b) «nullità della sentenza oggetto di gravame incidentale per evidente vizio di motivazione del capo in cui afferma che “le ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente” sarebbero destituite di fondamento»;
c) «infondatezza della sentenza oggetto di gravame incidentale nel capo in cui afferma l'irregolarità delle transazioni poste in essere con operatori terzi, titolari di valide licenze AGRIM. Falsa applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di contingentamento delle banane applicabili ratione temporis, e, comunque, violazione e/o falsa applicazione del principio di abuso del diritto»;
d) «infondatezza della sentenza oggetto di gravame incidentale nel capo in cui afferma il ricorrere di una ipotesi di interposizione. Falsa applicazione dell'art. 5, paragrafo 3, secondo periodo, Reg. Cee n. 2362 del 1998»; e) sulle eccezioni pregiudizialmente sollevate nel corso del giudizio di primo grado: e1)
«erroneità della sentenza oggetto di gravame incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in tema di termine decadenziale (o prescrizionale) per l'attività di accertamento in ambito doganale. Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in via incidentale in parte de qua»; e2)
«erroneità della sentenza oggetto di gravame incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di legge che individuano il soggetto obbligato al pagamento dei diritti doganali. Carenza della motivazione della sentenza impugnata in via incidentale in parte de qua»; e3) «erroneità della sentenza oggetto di gravame incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in tema di legittimazione attiva degli uffici doganali ai fini dell'emissione dell'avviso di rettifica degli accertamenti doganali. Violazione degli artt. 201 e 215 Reg. Ce 12 ottobre 1992, n. 2913 e dell'art. 97 Cost.». Indi, la rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Controparte_1 spettabile Commissione Tributaria Regionale adìta, respinto l'appello principale presentato dall' in relazione alla sentenza n. 15103/12/14, pronunciata CP_5
14 dalla Sezione 12 della di Roma in data 26 Controparte_7 marzo 2014 e depositata in Segreteria il 4 luglio 2014, accogliere l'appello incidentale presentato dalla Società in relazione alla medesima sentenza, e, per l'effetto, in riforma della stessa sentenza: in via preliminare, rilevata la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ivi espresso, e riconosciuta la applicabilità al caso in esame degli artt. 10 della L. n.
212/2000 e/o la sussistenza dei presupposti di non contabilizzazione e/o sgravio ex artt. 220 e 239 c.d.c., annullare l'avviso di rettifica originariamente impugnato, ovvero, in via principale e nel merito, rilevata la correttezza dell'operato della Società, annullare integralmente l'avviso di rettifica originariamente impugnato;
per l'effetto dichiarando non dovuti, in entrambi i casi, i diritti doganali ivi pretesi;
in via subordinata, ritenuto che la soluzione della presente controversia dipenda dalla interpretazione delle rilevanti disposizioni comunitarie: (i) sospendere il presente procedimento per rimettere i relativi atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee perché questa si pronunci, in via pregiudiziale, sulla seguente questione: “Dica codesta ecc.ma
Corte di Giustizia se la vendita effettuata negli anni 2004-2005, di merce
(banane) esistente allo stato estero a un imprenditore titolare di licenza A o B per l'immissione in libera pratica di banane, il quale, eseguita l'importazione, proceda alla successiva vendita della medesima merce a un imprenditore anch'esso titolare di licenze di categoria A o B, possa essere considerato: - in contrasto con il Regolamento comunitario n. 896/2001, recante modalità di applicazione del Regolamento comunitario n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità e successive modifiche ed, in particolare, con l'art. 20 dello stesso, laddove detto Regolamento prevede esplicitamente la trasferibilità dei diritti rilasciati agli operatori economici, di fatto ammettendo la legittimità di transazioni finalizzate ad ottenere il medesimo risultato economico di quelle poste dalla Scrivente;
- quale “irregolare” ai sensi del Regolamento comunitario n. 2988/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee nell'interpretazione fornitane dalla Corte di
Giustizia, non avendo di fatto cagionato alcun ingiusto danno patrimoniale all'Unione Europea.; e (ii) attendere la decisione della Corte di Giustizia delle
15 Comunità Europee sulla questione preliminare come sopra meglio dettagliata prima di decidere la presente controversia;
(a) e, in ogni caso, condannare l'Ufficio: (b) al rimborso di quanto risultasse pagato dalla Scrivente in pendenza di giudizio, nonché (c) al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio».
16. Ciò premesso, occorre innanzitutto prendere in esame la questione dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente l'avviso di rettifica opposto dinanzi al primo giudice tributario. Rileva il decidente che la questione proposta avrebbe potuto condurre al definitivo venir meno della pretesa erariale - contenuta nell'avviso di accertamento - solo nel caso in cui si fosse configurata un'incompetenza assoluta dell'Agenzia che ha emesso l'atto: ed infatti, solo in questa ipotesi il credito erariale si sarebbe estinto totalmente. Di contro, nel caso di mera incompetenza relativa, come nel caso di specie, l'atto impositivo non affetto da nullità assoluta e sarebbe rimasta in capo all' territorialmente Controparte_5 competente intatta la potestà di una riedizione del relativo potere dopo la declaratoria di incompetenza del giudice adito (v. Cass. n. 30051/2024).
17. Nel caso che ci occupa, è evidente che si tratti di un'incompetenza relativa, avendo la Corte di legittimità più volte statuito che «ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre, si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia» (v. Cass. n.
17569/2021; Cass. n. 28108/2018).
18. A ciò consegue che, ai fini della soluzione della controversia nella prospettata declinazione del danno consistente nell'avvenuto pagamento del tributo, si deve in primo luogo chiarire che l'eventuale accoglimento dell'appello incidente sul punto non avrebbe mandato esente secondo il noto gradiente probabilistico la ricorrente dal pagamento del tributo preteso in ipotesi dall'Ufficio territorialmente competente in luogo di quello di Roma.
16 19. A ciò si aggiunga che è necessario esaminare se gli altri motivi formulati nell'appello incidentale (consistenti in ulteriori ragioni di doglianza circa la legittimità delle ulteriori 5 bollette non annullate) fossero suscettibili di accoglimento e valutare, tramite un giudizio controfattuale, se la mancata tempestiva proposizione dello stesso mezzo di impugnazione vicario abbia comportato un pregiudizio per l'odierna ricorrente.
20. Relativamente all'ulteriore questione, in effetti assorbente, della pretesa decadenza dell' dall'attività di accertamento, Parte_3 rileva il giudice adito che il termine di decadenza non era spirato così come affermato dalle due sentenze della giustizia tributaria (v. oltre) e, per effetto di ciò, l'ufficio effettivamente competente (secondo la prospettazione della ricorrente) ben avrebbe potuto emanare nuovamente un avviso recante il credito cui si riferiscono le 5 bollette in discussione.
Ciò, peraltro, è stato confermato dalla richiamata sentenza n. 21659/2024, certamente applicabile al caso di specie, con la quale la Corte di legittimità ha espressamente statuito: «Non è dubbio che la competenza territoriale degli uffici delle dogane sia inderogabile, sicché è nullo l'avviso di accertamento emesso da un Ufficio territorialmente incompetente […] Tuttavia, una volta disposta la nullità dell'avviso emesso da un Ufficio territorialmente incompetente, non vi è alcuna plausibile ragione per la quale non possa essere emesso altro avviso di analogo tenore da parte dell'Ufficio competente, naturalmente nel rispetto delle decadenze e della prescrizione eventualmente maturate e salva la sussistenza di un giudicato» (v. motivazione). Ancora, «Il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l'Amministrazione può annullare l'atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2 quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. "principio di perennità" della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell'eventuale giudicato sul merito dell'impugnazione dell'atto, del decorso del termine di decadenza per l'attività di accertamento o
17 riscossione e del diritto di difesa del contribuente» (v. Cass. n. 7751/2019); ed ancora, «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e
10-quinquies, della l. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa» (v. Cass. n. 30051/2024).
21. Nel caso che ci occupa, il termine triennale di decadenza previsto per la revisione dell'accertamento dei dazi - riportati all'interno delle bollette n. 76159/2004, 17510/2005, 35866/2005, 54498/2005,
69694/2005 - non era ancora scaduto, ed infatti, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di legittimità «Nel caso in cui il mancato pagamento dei dazi doganali sia dovuto ad un reato, il termine di prescrizione, ex artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 29 della legge n. 428 del 1990, per l'azione di accertamento e di riscossione dei diritti doganali, e quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, decorrono dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale» (v. Cass. n. 30901/2019). Dunque, il primo Giudice tributario adito aveva correttamente applicato gli orientamenti della
Cassazione sul punto, peraltro confermati dalla sentenza n. 21654/2024, secondo cui «Il termine triennale di decadenza dall'accertamento, previsto dall'art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario, è interrotto dalla data di
18 presentazione di una notitia criminis e fino alla chiusura del procedimento penale, ai sensi del successivo par. 4 della menzionata disposizione, mentre, quando l'Amministrazione doganale ha notificato un avviso di accertamento in pendenza del processo penale e questo è stato impugnato nell'ambito di un procedimento tributario pendente alla data di definizione del procedimento penale, lo stesso termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio tributario, dal quale decorre il nuovo termine di decadenza triennale per l'emissione di un ulteriore avviso di accertamento, sostitutivo di quello annullato per ragioni formali». Ed ancora, «In tema di dazi doganali, ai sensi dell'art. 221, n. 3 e 4, del cd. codice doganale comunitario, anche il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento si sospende, nell'ipotesi nella quale l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi dovuti ove venga incardinato un correlato procedimento penalmente rilevante a carico del debitore, sino alla data di irrevocabilità della decisione che lo definisce, anche se si accerti che l'obbligato non era responsabile sul piano penale: tale disciplina, incidendo sull'accertamento dei diritti doganali, prevale sulle norme nazionali in tema di decadenza ed opera purché la notizia di reato, intervenuta prima della scadenza del relativo termine, sia contenuta in un atto emesso dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria» (v. Cass. n.
24513/2018).
22. Più specificatamente, dall'esame delle sentenze (gli atti di causa non sono stati interamente prodotti dalle parti) risulta che la decadenza era maturata solo per le bollette n. 20292Z, 41630Q e 58524M (emesse in data anteriore al 21/12/2004 e, rispettivamente, in data 01/04/2004,
05/07/2004 e 28/09/2004), mentre, per le altre cinque (emesse in data
21/12/2004, 30/03/2005, 27/06/2005, 27/09/2005 e 14/12/2005), al momento della trasmissione della notitia criminis (il 21/12/2007 come emerge dalla sentenza di primo grado senza possibilità di ulteriore riscontro, ma senza contestazione alcuna dalle parti) non era ancora intervenuta, ragion per cui il relativo termine triennale è rimasto sospeso.
23. Pertanto, anche qualora l'appello incidentale fosse stato tempestivamente proposto dalle odierne resistenti, più probabilmente che
19 non, lo stesso non avrebbe trovato accoglimento nel merito: ed infatti, a differenza delle bollette rispetto alle quali era già maturata la decadenza, i crediti riportati nelle bollette confermate, ben avrebbero potuto esser richiesti in un momento successivo, in quanto, come detto, la presunta incompetenza dell'ufficio emittente avrebbe potuto, tutto al più, qualificarsi relativa e non assoluta.
24. Né questa conclusione è contraddetta dalle sentenze della
Cassazione n. 30808, n. 30809, n. 30810 del 2017 (allegato 6 ricorso) che si sono limitate all'annullamento della sentenza impugnata e all'accoglimento del settimo motivo relativo alla detta incompetenza territoriale. Con ciò non consentendo di dare risposta positiva al giudizio controfattuale in ordine alla sussistenza del danno derivante dall'avvenuto pagamento del tributo.
25. Per quanto concerne le altre contestazioni di merito proposte con l'appello incidentale - e il cui esame è stato precluso al giudice tributario di secondo grado (v. allegato 3 memoria costituzione) - si deve rilevare che le doglianze afferivano al fondamento della pretesa tributaria e che rispetto a esse la prognosi circa un eventuale accoglimento conduce comunque a un esito negativo per la mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento tributario in discussione. Non si intende come il decidente – a fronte a esempio della denunciata «violazione del c.d. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 del Cpc» o dell'eccepita «nullità della sentenza oggetto di gravame incidentale per evidente vizio di motivazione del capo in cui afferma che “le ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente” sarebbero destituite di fondamento» - ossia di un'omessa pronuncia da parte della Commissione tributaria di primo grado, possa svolgere il controllo prognostico preteso dal giudizio di responsabilità contrattuale.
26. Questo senza considerare che la parte ricorrente non ha allegato, quale fonte di responsabilità delle resistenti, la circostanza che – a fronte di una corposa soccombenza in primo grado – si sia prescelta l'impugnazione
20 incidentale, in luogo di quella principale cui ben avrebbe avuto diritto la società, così esponendosi ai rischi processuali propri di quel gravame.
27. In risposta alle risposta alle resistenti, invece, deve considerarsi che la mancata proposizione di un ricorso in cassazione avverso la sentenza tributaria di secondo grado non è eziologicamente ricollegabile al pregiudizio subito dalla atteso che, come Parte_1 correttamente rilevato dalla ricorrente stessa, l'impugnazione sarebbe stata certamente dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata.
28. Infine, a fronte di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali anche di legittimità, non ignora il decidente che una declaratoria di incompetenza - da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado – avrebbe certamente offerto alla ricorrente la chance di un diverso giudizio dinanzi ad altra corte, con l'eventualità di altra decisione favorevole nel merito: tuttavia, si tratta di un'allegazione non proposta e che resta in un alveo meramente ipotetico. Per di più, la Corte di legittimità ha recentemente affermato che «In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione» (v. Cass. n. 24670/2024).
29. Non risulta proposta domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale, né quella vicaria di restituzione dei compensi.
30. Relativamente alle spese processuali, le stesse devono essere compensate a fronte della gravità della negligenza processuale consumata dalle resistenti e dell'esito sul presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , così Parte_1 CP_2 Controparte_3 provvede:
1) rigetta nel resto la domanda;
21 2) compensa le spese di lite.
Roma, 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
22