Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
LIRE 10000 CANCELLERADO LIRE 2000 CANCELLERIA PUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM0382 4/0 1 AX170240 N NOME DEL POPOLO ITALIANO BB112934 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13811/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron.8135 Rep. 1282 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:arbitrato- arbitri-compenso S E N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA UI CASSAZIONE s.p.a., in persona del LANIFICIO MA CI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presidente e legale rappresentante Piero LU, dal Sig. IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone 91, per diritti L.3p022 2001 presso l'avv. Giammaria Camici, rappresentato e difeso il IL CANCELLIERE dall'avv. Saverio Calò Carducci del foro di Prato, giusta delega in atti;
LLERIA ricorrente
contro
VI AN, ER MO, ET MA, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Trionfale 7, presso l'avv. Giancarlo Fiorini, rappresentati e Canic Co/2147 1 para 2000+2 1 9 2000 difesi da se medesimi giusta art. 86 cpc;
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di dal Sig. Fiorini 3000 Prato in data 23/29.12.98. per diriti LUG. 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica il IL CANCELLIERE udienza del 21/11/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Calò Carducci per la ricorrente;
CH e TI per i resistenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 CANCELLERIA Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso e l'accoglimento del 2° motivo;
0401181. Svolgimento del processo LIRE 1500 Con lodo 21.7.98 il collegio arbitrale, costituito con ordinanza 21.2.98 del CANCELLERIA Presidente del tribunale di Prato per decidere della vertenza tra CI MA LU spa e Consorzio Macrolotto Industriale n.2 di Prato, relativa 0401182 alla perdita di fruibilità edificatoria di un lotto di proprietà del CI ed alle connesse pretese restitutorie e risarcitorie, determinava in lire 246.221.280 il proprio compenso, di cui lire 245.500.000 per onorari e lire 841.820 per spese e, poiché il CI, soccombente nel giudizio arbitrale, non accettava tale proposta, della determinazione del compenso veniva investito il Presidente del tribunale che, sulla base del valore della causa, indicato dal CI nella propria nota spese in non meno di 2 miliardi, e 2 برة CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sulla base della quantità e complessità delle questioni trattate, liquidava il UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale compenso, con propria ordinanza 23/29.12.98, nella misura richiesta. al Sig. BE per diritti Contro l'ordinanza presidenziale ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi il 28 AGO. 2001 dell'art. 111 Costituzione, il CI MA LU spa, avanzando, con IL CANCELLIERE atto notificato il 9.7.99, due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Si sono costituiti gli arbitri, resistendo con controricorso notificato il 28.9.99. Motivi della decisione La ricorrente società avanza due motivi di censura, assumendo, in tesi, che il valore della causa è stato determinato in violazione dell'art. 5 della tariffa LIRE 2000 professionale imposta con d.m.
5.10.94 n. 585, in relazione all'art. 15 cpc;
CANCELLERIA chiedendo, in ipotesi, che la voce nove della tariffa venga interpretata come previsto dalla decisione 371/99 di questa Corte. •AJB36: Sostiene, in tesi, la ricorrente che il valore della causa, relativa ad aggravamento di servitù di elettrodotto su bene immobile, doveva essere RE stabilito d'ufficio- indipendentemente dalle, eventualmente errate, valutazioni della stessa ricorrente- moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale e senza tener conto della pretesa risarcitoria per oltre due miliardi, in quanto AX225298 non esaminata e non accolta. Va premesso che, in forza della 1.s. 1051/1957, la tariffa forense viene stabilita dal consiglio nazionale forense secondo i criteri fissati dalla 1.s. 536/1949 con delibera che, una volta approvata con decreto del Ministro della Giustizia, assume efficacia vincolante ed inderogabile per tutti gli avvocati e procuratori esercenti in Italia. All'epoca dei fatti di causa -e 3 برة tuttora- era vigente la tariffa approvata con d.m.
5.10.1994 n. 585 che nella terza sezione, relativa alla attività stragiudiziale, disciplina il compenso spettante al collegio arbitrale composto da avvocati, con valore vincolante ed inderogabile, secondo quanto questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass. 1929/99; 6513/00). Ne risulta perciò precluso ogni ricorso a quei poteri di valutazione equitativa, in precedenza riconosciuti al Presidente del tribunale in sede di liquidazione ex art. 814 cpc. In conseguenza, il valore della controversia decisa dagli arbitri, ove appartenenti all'ordine forense, deve essere determinata secondo la tariffa che, all'art.
5.1 della terza sezione, rinvia alle norme del codice di procedura civile. Peraltro il valore della causa, stabilito sulla base della domanda principale, non può essere determinato ai sensi dell'art. 15 cpc perché tale norma opera quando vengono in discussione diritti reali immobiliari, mentre l'azione esercitata dal CI nei confronti del Consorzio non può qualificarsi actio servitutis -che avrebbe dovuto, nel caso, essere esercitata contro l'Enel, che ha imposto la servitù di elettrodotto, aggravatasi per effetto della normativa antismog- ma è fondata sul rapporto consorziale ed ha quindi carattere personale e non reale. Il valore va quindi determinato in base all'art. 12 cpc ed il richiamo alla nota spesa del CI (ovviamente corrispondente all'entità della perdita di valore del lotto e delle conseguenti pretese -restitutoria e risarcitoria- avanzate dalla società), per somma non inferiore a 2 miliardi costituisce adeguata giustificazione del criterio seguito e del valore attribuito alla causa, 4 برة poiché la ricorrente non spiega -al di fuori del richiamo all'art. 15 cpc- quale errore di diritto sarebbe stato, in tal modo commesso: in sede di ricorso ex art. 111 Cost. non sono denunciabili insufficienze che non si risolvano in carenza o mera apparenza di motivazione, né sono apprezzabili veri o supposti errori di fatto. Col secondo motivo si deduce che il calcolo del compenso, proposto nel ricorso dagli arbitri ed accolto dalla impugnata ordinanza risultava errato per violazione della voce 9 della tariffa, in quanto tale voce, secondo la interpretazione che ne ha dato la Cassazione ( 15.01.99 n. 371) prevede che gli onorari siano liquidati -così come per tutte le altre voci della tariffa- secondo il criterio dello scaglione di appartenenza e non, come invece richiesto dagli arbitri e concesso dall'impugnata ordinanza, con la sommatoria degli onorari corrispondenti a ciascuno scaglione. La censura è fondata. Fino al valore di 50 milioni, l'onorario è unico ed è compreso tra 3 ed 8 milioni;
sul maggior valore -nel caso, lo scaglione è quello "sino a 5 miliardi"- è previsto un onorario aggiuntivo compreso tra 65 e 180 milioni. Non è quindi conforme alla tariffa la richiesta di una pluralità di onorari aggiuntivi sui maggiori valori successivi di 100, 300, 500, 1000, 5000 milioni, secondo un criterio che è proprio delle tariffe dei professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri) ma che è caratterizzato dalla applicazione di una percentuale diversa e decrescente per ciascuno scaglione, mentre nel caso i minimi e massimi di ciascun maggior valore non sono a percentuale e sono progressivi, anche se come per gli onorari giudiziari- gli 5 برة “spazi" sono parzialmente coincidenti (da 3 ad 8, da 6 a 12, da 10 a 22 milioni, ecc.). Nel ricorso ex art. 814 cpc al Presidente del Tribunale, gli arbitri segnalavano che, pur essendo consentito il raddoppio degli onorari massimi in relazione hoooo alla particolare difficoltà della causa, “di tale previsione, essendo stabilita 290000 come possibilità" non avevano inteso avvalersi. Né se ne è avvalsa la ordinanza impugnata, che conferma la liquidazione degli onorari e delle spese "operata in sede di pronuncia di lodo” e quindi senza fruire della facoltà di aumento. 4 La ordinanza, in accoglimento del secondo motivo, deve essere annullata e la causa va rinviata al Presidente del tribunale di Prato, in persona di altro magistrato, perché provveda alla liquidazione in conformità della voce 9 della tariffa, come sopra interpretata ed alle spese del giudizio di cassazione. 11
P.Q.M.
rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo (lire accolto e rinvia, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Prato, in persona di altro magistrato. 1 0 0 Roma, 21 novembre 2000 DEL L Il Presidente سل کا رکن Th Il cons. est. Effenceis CORTE SUPRA Depociicly SMR 2001 " IL CANCELLIERE 6 برة