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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/07/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
con l'avv. Paolo Caserta
ATTORI/OPPONENTI
contro p.iva. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Luca Boninsegna
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Opponenti: “In via preliminare di merito: per quanto in fatto e in diritto sopra enunciato, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale: - per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dalla parte opponente per il titolo dedotto con il provvedimento monitorio. a) in via istruttoria: si disconosce ogni sottoscrizione che nel ricorso monitorio viene attribuita a
, e qualora controparte intenda avvalersene si chiede che si proceda con il Parte_3
1 procedimento di verificazione previsto dagli artt. 214 e segg. c.p.c. b) Con riserva di poter ulteriormente produrre documentazione e dedurre mezzi e capitoli di prova anche in relazione alle difese avversarie. Con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Opposta: “Nel merito, in via principale: rigettarsi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3186/2022 del 21.11.2022 del Tribunale di
Verona. Nel merito, in via subordinata: per la non creduta ipotesi in cui si ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo, condannarsi i SI.ri e a pagare a Parte_1 Parte_2 [...] la somma di € 24.244,06 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi CP_1 ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'opposizione di controparte. In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie disattese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
Preliminarmente, va evidenziato che gli opponenti - nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica - hanno chiesto la sospensione del presente giudizio “sino alla definizione del procedimento penale n. 4885/2024 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica di Verona,
P.M. Ill.ma D.ssa Chiara Bisso”.
A supporto della richiesta di sospensione per pregiudizialità, in particolare, gli opponenti hanno dedotto di aver depositato presso la Procura della Repubblica, in data 17.5.2024, una denuncia/querela nei confronti di per i delitti di cui agli artt. 372 c.p. e 640 c.p. e Parte_4 che a seguito di ciò è stato aperto un fascicolo d'indagine (R.G.N.R. 4885/2024).
Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione, “la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass.
10974/12).
2 Nel caso di specie, quindi, a prescindere da ogni valutazione in merito all'effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra i due procedimenti, non risulta – a monte - che l'azione penale sia stata ancora esercitata, sicché per tale assorbente ragione non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio.
Ciò premesso va evidenziato che con il decreto ingiuntivo opposto (emesso provvisoriamente esecutivo) il Tribunale di Verona ha ingiunto a e il pagamento, a favore Parte_1 Parte_2 di della somma di € 24.244,06, oltre interessi legali e spese della Controparte_1 procedura, a titolo di corrispettivo per opere edili eseguite in esecuzione di un contratto d'appalto, apparentemente sottoscritto dagli opponenti in data 1.10.2021 (doc. 20 di parte opposta).
Con l'opposizione gli ingiunti hanno negato di avere stipulato il contratto d'appalto con l'opposta e di avere mai commissionato lavorazioni alla stessa;
hanno eccepito la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto d'appalto ed hanno negato che sia a loro riconducibile l'indirizzo di posta elettronica da cui sono state inviate le mail prodotte dall'opposta (docc. da 4 a 8 e 10 di parte opposta), con cui il debito era stato riconosciuto ed era stato anche proposto alla creditrice un piano di rientro.
Su tali premesse gli opponenti hanno quindi chiesto l'integrale rigetto della pretesa creditoria dell'opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
ha insistito nella propria pretesa creditoria ribadendo che gli opponenti le Controparte_1 avevano effettivamente appaltato le opere edili di cui è stato chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al disconoscimento, l'opposta ha dichiarato di volersi avvalere del contratto d'appalto datato 1.10.2021 ed ha perciò richiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme degli opponenti apposte sullo stesso.
La causa è stata quindi istruita mediante CTU grafologica, nonché mediante l'assunzione di prove orali.
L'opposizione è parzialmente fondata: va infatti accolta rispetto a , mentre va respinta Parte_1 quella di Parte_2
In fatto è pacifico (in quanto documentalmente provato ed allegato da entrambe le parti) che con contratto stipulato in data 21.12.2020 e avevano appaltato alla società Parte_1 Parte_2
i lavori di ristrutturazione (“completa”) della loro abitazione di Via Garibaldi n. 5 Controparte_2
3 in Buttapietra (VR), per un corrispettivo, determinato a misura, di € 110.000,00 oltre IVA, pattuendo altresì come data di conclusione dei lavori il 31.05.2021 (doc. 18 di parte opposta); che la società aveva eseguito solo parzialmente le opere commissionate (per complessivi Controparte_2
€ 74.524,50 oltre IVA: cfr doc. 19 di parte opposta) e non era riuscita a rispettare la tempistica concordata e che, successivamente, le lavorazioni erano state portate a termine da altri soggetti sino a completamento dell'opera (fatto pacifico).
Inoltre, le parti concordano in merito al fatto che avesse seguito tutte le opere di CP_2 demolizione, che gli interventi relativi agli impianti elettrico ed idraulico fossero stati pagati direttamente dagli opponenti alle ditte incaricate (previa esclusione dal contratto con CP_2 che originariamente li comprendeva) e che sempre gli opponenti avessero direttamente pagato almeno parte delle opere da serramentista eseguite dalla ditta ed avessero altresì Per_1 commissionato a ditta di loro fiducia (e pagato direttamente alla stessa) tutte le opere in cartongesso.
Quanto a tutte le ulteriori opere (sicuramente eseguite, atteso che è pacifico che la ristrutturazione sia stata infine completata) sussiste invece insanabile contrasto tra le parti, atteso che:
- sostiene che con contratto stipulato in data 1.10.2021 entrambi gli Controparte_1 opponenti le avevano appaltato la realizzazione delle opere in cartongesso, la fornitura e posa della pavimentazione, la fornitura e l'installazione dell'arredo bagno e una parte delle opere da serramentista, per un importo complessivo calcolato a misura in € 34.082,47 oltre
IVA (v. doc. 20 di parte opposta); che tutte tali opere (con l'eccezione solo di quelle in cartongesso, che in un secondo momento erano state escluse dall'appalto e fatte eseguire dagli opponenti ad altra ditta) erano state puntualmente eseguite dall'opposta avvalendosi di subappaltatori (come espressamente consentito dall'art. 11 del contratto concluso), maturando il corrispettivo di euro 24.244,06 portato dalle fatture azionate monitoriamente
(la n. 48 e la n.105 del 2022), importo costituente la differenza tra il corrispettivo previsto nel contratto d'appalto (euro 34.082,47) e il valore delle opere in cartongesso non realizzate
(euro 10.800,00);
- Gli opponenti hanno invece negato di avere sottoscritto il contratto del 1.10.21 e di avere appaltato le opere di completamento a ed hanno invece sostenuto di Controparte_1 avere direttamente commissionato le opere di completamento non eseguite da CP_2 ad altre ditte che, su richiesta del Giudice alla prima udienza del 4.5.2023, il ha Pt_2 indicato nella ditta edile Caiani Dario, nonché nella ditta Maragna Andrea quanto ai controsoffitti.
4 Ciò premesso va preliminarmente rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale procedimento di cognizione in cui il ricorrente ex art. 633 e s.s. c.p.c., convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 9579/2000).
Spetta quindi alla parte opposta fornire la prova del diritto di credito per la cui soddisfazione ha agito in giudizio.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti prospettata da parte convenuta ha trovato ampio riscontro nella documentazione versata in atti e nelle risultanze della prova orale.
Quanto all'effettiva esecuzione delle opere da parte di la prova orale ha Controparte_1 fornito le seguenti risultanze:
- il teste ha riferito quanto segue: “ho fatto la fornitura e posa di tutti i Testimone_1 serramenti e i monoblocchi presso la casa dei sig.ri poi sono state fatte due fatture, Pt_2 una intestata ai signori e una all'impresa Guerra, per cui il totale del mio lavoro è Pt_2 stato pagato parte dai signori e parte dall'impresa ” (v. verbale udienza del Pt_2 CP_1
13/12/2023).
- il teste ha dichiarato di esser stato “incaricato di fare la posa dei falsi telai Testimone_2 da Guerra, io sono dipendente della GNR Srls di mio figlio” e di aver “fatto la fattura per le mie opere, e sono stato saldato” (v. stesso verbale d'udienza del 13/12/2023);
- il teste ha riferito che: “la mia ditta si era occupata dei lavori relativi ai Tes_3 rivestimenti e alla posa dei pavimenti. (…). Come detto questi lavori li avevamo fatti in subappalto su incarico della (v. verbale udienza del 16/10/2024). Controparte_1
Le dichiarazioni testé riportate, peraltro già rilasciate dai predetti testi in forma scritta (v. doc. 21 di parte opposta), sono del tutto coerenti con la documentazione prodotta da parte opposta sub. doc.
23, che comprova la esecuzione dei pagamenti a favore dei suddetti subappaltatori proprio da parte di (e non da parte degli opponenti). Controparte_1
Sempre dalla documentazione prodotta, inoltre, risulta anche l'acquisto dell'arredo bagno, dei rivestimenti e della relativa pavimentazione da parte dell'impresa (doc. 23 Controparte_1 di parte opposta: cfr in particolare le fatture emesse da Bayker Italia S.p.a. alias Iperceramica).
Le predette risultanze documentali ed orali, quindi, riscontrano pienamente la versione dell'opposta secondo cui, presso il cantiere per cui è causa, per il tramite di Controparte_1 subappaltatori, aveva eseguito parte delle opere da serramentista (per il tramite della ditta Tamellini
5 e della ditta GNR srls), nonché per intero quelle di fornitura e posa dei pavimenti e rivestimenti, nonché di installazione degli arredi dei bagni (per il tramite della ditta acquistando Tes_3 direttamente i materiali presso Bayker Italia spa alias Iperceramica).
E tale quadro probatorio, già di per sé univocamente confermativo della versione di parte opposta, trova conferma – ad abundantiam – anche nella deposizione del teste il quale, Parte_4 pur essendo in qualche misura coinvolto nella controversia (in quanto legale rappresentante di
[...] nonché soggetto, che secondo l'opposta, avrebbe fatto sottoscrivere agli opponenti il CP_2 successivo contratto con , ha anch'esso confermato l'incarico alla società Controparte_1
e l'esecuzione di tutti i lavori di cui viene chiesto il pagamento (v. verbale Controparte_1 udienza del 19/2/2024)
Va per converso evidenziato che la ricostruzione fattuale dell'opposta non ha trovato significativa smentita nelle ulteriori risultanze istruttorie.
In primo luogo va detto che parte opponente non ha in alcun modo comprovato (come sarebbe stato agevole fare, nel caso in cui l'affermazione fosse stata veritiera) di avere commissionato le opere di completamento a ditte diverse dalla (e, in particolare, alla ditta edile Caiani Controparte_1
Dario, a cui ha fatto riferimento il durante il libero interrogatorio), producendo ad esempio Pt_2 le fatture e le contabili dei relativi pagamenti (così come ha fatto l'opposta rispetto ai propri subappaltatori o all'acquisto dei materiali) e citando come testi i presunti esecutori materiali dei lavori.
Né, ancora, possono valere in senso contrario alla versione di parte opposta le dichiarazioni rese dai testi e rispettivamente direttore dei lavori/progettista e coordinatore Testimone_4 Testimone_5 per la sicurezza (v. verbale udienza del 13/12/2023).
Il teste , pur dichiarando di non conoscere l'impresa non è stato però neppure in Tes_4 CP_1 grado di riferire i diversi nominativi dei soggetti che avrebbero (in luogo dell'opposta) installato i serramenti e gli arredi del bagno, nonché posato i pavimenti e neppure era a conoscenza del fatto
(come detto pacifico) che le opere in cartongesso fossero state eseguite da ditta direttamente incaricata da parte opponente.
Il teste – nonostante l'incarico formalmente rivestito (di direttore di lavori) – ha quindi palesato di non avere adeguata conoscenza dei lavori e della loro evoluzione nel tempo.
E lo stesso è a dirsi anche rispetto alla deposizione del teste il quale non è stato Testimone_5 parimenti in grado di indicate i nominativi delle diverse ditte che avrebbero provveduto alla
6 installazione dei serramenti e dell'arredo bagno e alla posa dei pavimenti (nominativi che, in qualità di coordinatore per la sicurezza, avrebbe invece ben dovuto conoscere).
Le testimonianze rese dai citati professionisti, quindi, per la loro genericità non possono certo ritenersi in contrasto con quelle rese dai testi introdotti da parte opposta, che hanno invece confermato in modo puntuale la diretta esecuzione dei lavori su incarico dell'impresa e che CP_1
– soprattutto - hanno trovato riscontro nel dato documentale (ossia nella prova documentale dei pagamenti effettuati proprio dall'opposta – e non da altri - a favore dei subappaltatori e del fornitore dei materiali).
Pertanto, anche prescindendo totalmente dalle risultanze della email prodotte da parte opposta ed apparentemente inviate da in cui il debito viene riconosciuto (sicché è superfluo Parte_2 procedere a verifica circa l'intestazione dell'account di posta elettronica, tramite richiesta ex art 210 cpc da inoltrare a Google inc), all'esito dell'esame delle risultanze dell'istruttoria deve ritenersi dimostrato che, come sostenuto da parte opposta, i lavori per cui è causa fossero stati effettivamente completati da Controparte_1
D'altra parte, deve ritenersi del tutto congruo il corrispettivo di euro 24.244.06 (iva compresa) preteso da parte opposta per le opere di completamento, in mancanza di specifica contestazione sul punto da parte degli opponenti e considerato che lo stesso è grossomodo corrispondente al prezzo pattuito con l'originario contratto di appalto con (euro 110.000,00 + iva), al netto CP_2 degli importi già pagati da parte opponente direttamente a quest'ultima (euro 65.000,00 + iva), nonché alla ditta LL (euro 9.524,50 + iva) e a quella che si era occupata delle opere in cartongesso (euro 10.800,00 + iva).
Si tratta a questo punto di appurare se tale importo sia dovuto all'opposta da entrambi gli opponenti o solo da alcuni di essi.
I testi introdotti dall'opposta sono stati in grado di confermare unicamente di avere eseguito le lavorazioni su incarico della ma nulla hanno riferito in merito ai rapporti tra Controparte_1
l'opposta e gli opponenti.
E, come detto, i tecnici e (introdotti dagli opponenti) hanno dichiarato di non Tes_4 Tes_5 conoscere la sicché anche le loro deposizioni non rilevano sul punto in Controparte_1 esame.
7 Ha invece confermato l'effettiva sottoscrizione del contratto da parte di entrambi gli opponenti il teste il quale ha riferito che il documento era stato sottoscritto da entrambi presso lo studio Pt_4 dell'arch. ed in presenza dello stesso. Tes_4
L'arch. , però, ha dichiarato di non aver mai neppure visto il contratto d'appalto di cui si Tes_4 discute, in tal modo contraddicendo la deposizione del sul punto. Pt_4
All'esito della CTU grafologica disposta sul documento e condotta secondo metodologia che appare assolutamente corretta ed esente da critiche la consulente tecnica ha concluso ritenendo che “le firme apposte in calce all'ultima parte del contratto d'appalto (…), a mano apparente
[...] sono riconducibili allo stesso , mentre “le firme apposte in calce Pt_2 CP_3 all'ultima parte del contratto d'appalto (…), a mano apparente NON SONO Parte_1
RICONDUCIBILI alla mano della stessa”.
La relazione peritale, quindi, conferma la sottoscrizione del contratto d'appalto solo da parte di e non anche da parte di . Parte_2 Parte_1
D'altra parte, anche le email prodotte da parte opposta risultano tutte sottoscritte dal solo
[...] ed in esse non viene mai speso il nome della , sicché anche tali documenti, se Pt_2 Pt_1 utilizzati ai fini della decisione, non sarebbero comunque in grado di comprovare che i lavori erano stati appaltati a anche dalla . Controparte_1 Pt_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, quindi, può ritenersi dimostrato che unicamente il avesse appaltato all'opposta i lavori per cui è causa, sicché Pt_2 solo questi è obbligato al pagamento del corrispettivo preteso in base al titolo contrattuale (contratto d'appalto) azionato in giudizio.
Né può valere, a fondamento della pretesa creditoria avanzata anche nei confronti della , il Pt_1 rilievo dell'opposta secondo cui “i sig.ri e non hanno dedotto alcunché in ordine al Pt_2 Pt_1 loro regime patrimoniale, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 159 c.c., si deve presumere che il regime patrimoniale della loro famiglia sia quello legale della comunione dei beni e che, per
l'effetto, per le obbligazioni assunte da uno dei coniugi (…) è responsabile anche l'altro coniuge (e, perciò, la SI.ra )” (v. pag. 7 conclusionale – opposta). Pt_1
Infatti, anche volendo prescindere dal fatto che tale alternativo titolo della pretesa è stato inammissibilmente allegato dall'opposta solo in comparsa conclusionale (come noto destinata solo alla illustrazione delle difese, senza possibilità di allegazione di fatti nuovi) ed anche ammettendo che tra i coniugi viga il regime della comunione legale, è dirimente osservare come la Suprema
8 Corte abbia chiarito che “nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge n. 151 del
1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.” (Cass. 37612/21).
Pertanto, con l'unica eccezione (non operante nella fattispecie) dei debiti contratti da un singolo coniuge al fine del soddisfacimento dei bisogni primari dei figli, per i quali si ritiene operante la solidarietà tra entrambi i coniugi (v. Cass. 25026/08), opera il principio per cui dell'obbligazione risponde verso il creditore solo quello tra i coniugi che l'ha contratta.
E poiché, per quanto osservato, il contratto d'appalto deve ritenersi stipulato dal solo Parte_2 la società opposta non ha titolo per pretendere il pagamento del corrispettivo anche nei confronti di
. Parte_1
L'opposizione proposta dalla va quindi accolta, con conseguente revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo (in quanto emesso nei confronti di entrambi gli opponenti).
Va invece rigettata l'opposizione proposta dal dando al contempo atto che l'importo Pt_2 dovuto dall'opponente all'opposta per corrispettivo dei lavori (euro 24.244,06), maggiorato di interessi (al tasso legale dalla scadenza delle fatture sino alla data della domanda, nonché al tasso di cui all'art 1284, c. 4 cc per il periodo successivo sino al pagamento) e spese del procedimento monitorio e del precetto – per complessivi euro 26.642,00 (cfr doc.16 di parte opposta) - è già stato integralmente corrisposto a a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, che Controparte_1 era stato emesso provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, sicché va condannato a rimborsare quelle sostenute da Parte_2 [...]
mentre quest'ultima deve rimborsare quelle sostenute da . CP_1 Parte_1
Le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 9.5.24, vanno invece definitivamente poste a carico di nella misura di metà ciascuno. Controparte_4
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , rigetta la domanda di Parte_1 pagamento proposta nei suoi confronti da con conseguente revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 3186/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 21.11.2022;
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e dichiara che lo Parte_2 stesso è obbligato al pagamento a favore di della complessiva Controparte_1 somma di euro 26.642,00 (di cui euro 24.244,06 a titolo di corrispettivo per i lavori per cui è causa ed il residuo per interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture sino alla data della domanda, nonché al tasso di cui all'art 1284, c. 4 cc per il periodo successivo sino al pagamento, nonché per spese legali del procedimento monitorio e del precetto), dando atto che tale importo è già stato integralmente corrisposto a a seguito Controparte_1 della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento a favore di della somma di euro Parte_2 Controparte_1
5.077,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di opposizione;
- condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 5.363,00, di cui euro 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con decreto in data 9.5.2024, per metà a carico di e per metà a carico di Controparte_1 Parte_2
Verona, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
con l'avv. Paolo Caserta
ATTORI/OPPONENTI
contro p.iva. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Luca Boninsegna
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Opponenti: “In via preliminare di merito: per quanto in fatto e in diritto sopra enunciato, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale: - per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dalla parte opponente per il titolo dedotto con il provvedimento monitorio. a) in via istruttoria: si disconosce ogni sottoscrizione che nel ricorso monitorio viene attribuita a
, e qualora controparte intenda avvalersene si chiede che si proceda con il Parte_3
1 procedimento di verificazione previsto dagli artt. 214 e segg. c.p.c. b) Con riserva di poter ulteriormente produrre documentazione e dedurre mezzi e capitoli di prova anche in relazione alle difese avversarie. Con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Opposta: “Nel merito, in via principale: rigettarsi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3186/2022 del 21.11.2022 del Tribunale di
Verona. Nel merito, in via subordinata: per la non creduta ipotesi in cui si ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo, condannarsi i SI.ri e a pagare a Parte_1 Parte_2 [...] la somma di € 24.244,06 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi CP_1 ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'opposizione di controparte. In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie disattese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
Preliminarmente, va evidenziato che gli opponenti - nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica - hanno chiesto la sospensione del presente giudizio “sino alla definizione del procedimento penale n. 4885/2024 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica di Verona,
P.M. Ill.ma D.ssa Chiara Bisso”.
A supporto della richiesta di sospensione per pregiudizialità, in particolare, gli opponenti hanno dedotto di aver depositato presso la Procura della Repubblica, in data 17.5.2024, una denuncia/querela nei confronti di per i delitti di cui agli artt. 372 c.p. e 640 c.p. e Parte_4 che a seguito di ciò è stato aperto un fascicolo d'indagine (R.G.N.R. 4885/2024).
Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione, “la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass.
10974/12).
2 Nel caso di specie, quindi, a prescindere da ogni valutazione in merito all'effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra i due procedimenti, non risulta – a monte - che l'azione penale sia stata ancora esercitata, sicché per tale assorbente ragione non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio.
Ciò premesso va evidenziato che con il decreto ingiuntivo opposto (emesso provvisoriamente esecutivo) il Tribunale di Verona ha ingiunto a e il pagamento, a favore Parte_1 Parte_2 di della somma di € 24.244,06, oltre interessi legali e spese della Controparte_1 procedura, a titolo di corrispettivo per opere edili eseguite in esecuzione di un contratto d'appalto, apparentemente sottoscritto dagli opponenti in data 1.10.2021 (doc. 20 di parte opposta).
Con l'opposizione gli ingiunti hanno negato di avere stipulato il contratto d'appalto con l'opposta e di avere mai commissionato lavorazioni alla stessa;
hanno eccepito la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto d'appalto ed hanno negato che sia a loro riconducibile l'indirizzo di posta elettronica da cui sono state inviate le mail prodotte dall'opposta (docc. da 4 a 8 e 10 di parte opposta), con cui il debito era stato riconosciuto ed era stato anche proposto alla creditrice un piano di rientro.
Su tali premesse gli opponenti hanno quindi chiesto l'integrale rigetto della pretesa creditoria dell'opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
ha insistito nella propria pretesa creditoria ribadendo che gli opponenti le Controparte_1 avevano effettivamente appaltato le opere edili di cui è stato chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al disconoscimento, l'opposta ha dichiarato di volersi avvalere del contratto d'appalto datato 1.10.2021 ed ha perciò richiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme degli opponenti apposte sullo stesso.
La causa è stata quindi istruita mediante CTU grafologica, nonché mediante l'assunzione di prove orali.
L'opposizione è parzialmente fondata: va infatti accolta rispetto a , mentre va respinta Parte_1 quella di Parte_2
In fatto è pacifico (in quanto documentalmente provato ed allegato da entrambe le parti) che con contratto stipulato in data 21.12.2020 e avevano appaltato alla società Parte_1 Parte_2
i lavori di ristrutturazione (“completa”) della loro abitazione di Via Garibaldi n. 5 Controparte_2
3 in Buttapietra (VR), per un corrispettivo, determinato a misura, di € 110.000,00 oltre IVA, pattuendo altresì come data di conclusione dei lavori il 31.05.2021 (doc. 18 di parte opposta); che la società aveva eseguito solo parzialmente le opere commissionate (per complessivi Controparte_2
€ 74.524,50 oltre IVA: cfr doc. 19 di parte opposta) e non era riuscita a rispettare la tempistica concordata e che, successivamente, le lavorazioni erano state portate a termine da altri soggetti sino a completamento dell'opera (fatto pacifico).
Inoltre, le parti concordano in merito al fatto che avesse seguito tutte le opere di CP_2 demolizione, che gli interventi relativi agli impianti elettrico ed idraulico fossero stati pagati direttamente dagli opponenti alle ditte incaricate (previa esclusione dal contratto con CP_2 che originariamente li comprendeva) e che sempre gli opponenti avessero direttamente pagato almeno parte delle opere da serramentista eseguite dalla ditta ed avessero altresì Per_1 commissionato a ditta di loro fiducia (e pagato direttamente alla stessa) tutte le opere in cartongesso.
Quanto a tutte le ulteriori opere (sicuramente eseguite, atteso che è pacifico che la ristrutturazione sia stata infine completata) sussiste invece insanabile contrasto tra le parti, atteso che:
- sostiene che con contratto stipulato in data 1.10.2021 entrambi gli Controparte_1 opponenti le avevano appaltato la realizzazione delle opere in cartongesso, la fornitura e posa della pavimentazione, la fornitura e l'installazione dell'arredo bagno e una parte delle opere da serramentista, per un importo complessivo calcolato a misura in € 34.082,47 oltre
IVA (v. doc. 20 di parte opposta); che tutte tali opere (con l'eccezione solo di quelle in cartongesso, che in un secondo momento erano state escluse dall'appalto e fatte eseguire dagli opponenti ad altra ditta) erano state puntualmente eseguite dall'opposta avvalendosi di subappaltatori (come espressamente consentito dall'art. 11 del contratto concluso), maturando il corrispettivo di euro 24.244,06 portato dalle fatture azionate monitoriamente
(la n. 48 e la n.105 del 2022), importo costituente la differenza tra il corrispettivo previsto nel contratto d'appalto (euro 34.082,47) e il valore delle opere in cartongesso non realizzate
(euro 10.800,00);
- Gli opponenti hanno invece negato di avere sottoscritto il contratto del 1.10.21 e di avere appaltato le opere di completamento a ed hanno invece sostenuto di Controparte_1 avere direttamente commissionato le opere di completamento non eseguite da CP_2 ad altre ditte che, su richiesta del Giudice alla prima udienza del 4.5.2023, il ha Pt_2 indicato nella ditta edile Caiani Dario, nonché nella ditta Maragna Andrea quanto ai controsoffitti.
4 Ciò premesso va preliminarmente rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale procedimento di cognizione in cui il ricorrente ex art. 633 e s.s. c.p.c., convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 9579/2000).
Spetta quindi alla parte opposta fornire la prova del diritto di credito per la cui soddisfazione ha agito in giudizio.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti prospettata da parte convenuta ha trovato ampio riscontro nella documentazione versata in atti e nelle risultanze della prova orale.
Quanto all'effettiva esecuzione delle opere da parte di la prova orale ha Controparte_1 fornito le seguenti risultanze:
- il teste ha riferito quanto segue: “ho fatto la fornitura e posa di tutti i Testimone_1 serramenti e i monoblocchi presso la casa dei sig.ri poi sono state fatte due fatture, Pt_2 una intestata ai signori e una all'impresa Guerra, per cui il totale del mio lavoro è Pt_2 stato pagato parte dai signori e parte dall'impresa ” (v. verbale udienza del Pt_2 CP_1
13/12/2023).
- il teste ha dichiarato di esser stato “incaricato di fare la posa dei falsi telai Testimone_2 da Guerra, io sono dipendente della GNR Srls di mio figlio” e di aver “fatto la fattura per le mie opere, e sono stato saldato” (v. stesso verbale d'udienza del 13/12/2023);
- il teste ha riferito che: “la mia ditta si era occupata dei lavori relativi ai Tes_3 rivestimenti e alla posa dei pavimenti. (…). Come detto questi lavori li avevamo fatti in subappalto su incarico della (v. verbale udienza del 16/10/2024). Controparte_1
Le dichiarazioni testé riportate, peraltro già rilasciate dai predetti testi in forma scritta (v. doc. 21 di parte opposta), sono del tutto coerenti con la documentazione prodotta da parte opposta sub. doc.
23, che comprova la esecuzione dei pagamenti a favore dei suddetti subappaltatori proprio da parte di (e non da parte degli opponenti). Controparte_1
Sempre dalla documentazione prodotta, inoltre, risulta anche l'acquisto dell'arredo bagno, dei rivestimenti e della relativa pavimentazione da parte dell'impresa (doc. 23 Controparte_1 di parte opposta: cfr in particolare le fatture emesse da Bayker Italia S.p.a. alias Iperceramica).
Le predette risultanze documentali ed orali, quindi, riscontrano pienamente la versione dell'opposta secondo cui, presso il cantiere per cui è causa, per il tramite di Controparte_1 subappaltatori, aveva eseguito parte delle opere da serramentista (per il tramite della ditta Tamellini
5 e della ditta GNR srls), nonché per intero quelle di fornitura e posa dei pavimenti e rivestimenti, nonché di installazione degli arredi dei bagni (per il tramite della ditta acquistando Tes_3 direttamente i materiali presso Bayker Italia spa alias Iperceramica).
E tale quadro probatorio, già di per sé univocamente confermativo della versione di parte opposta, trova conferma – ad abundantiam – anche nella deposizione del teste il quale, Parte_4 pur essendo in qualche misura coinvolto nella controversia (in quanto legale rappresentante di
[...] nonché soggetto, che secondo l'opposta, avrebbe fatto sottoscrivere agli opponenti il CP_2 successivo contratto con , ha anch'esso confermato l'incarico alla società Controparte_1
e l'esecuzione di tutti i lavori di cui viene chiesto il pagamento (v. verbale Controparte_1 udienza del 19/2/2024)
Va per converso evidenziato che la ricostruzione fattuale dell'opposta non ha trovato significativa smentita nelle ulteriori risultanze istruttorie.
In primo luogo va detto che parte opponente non ha in alcun modo comprovato (come sarebbe stato agevole fare, nel caso in cui l'affermazione fosse stata veritiera) di avere commissionato le opere di completamento a ditte diverse dalla (e, in particolare, alla ditta edile Caiani Controparte_1
Dario, a cui ha fatto riferimento il durante il libero interrogatorio), producendo ad esempio Pt_2 le fatture e le contabili dei relativi pagamenti (così come ha fatto l'opposta rispetto ai propri subappaltatori o all'acquisto dei materiali) e citando come testi i presunti esecutori materiali dei lavori.
Né, ancora, possono valere in senso contrario alla versione di parte opposta le dichiarazioni rese dai testi e rispettivamente direttore dei lavori/progettista e coordinatore Testimone_4 Testimone_5 per la sicurezza (v. verbale udienza del 13/12/2023).
Il teste , pur dichiarando di non conoscere l'impresa non è stato però neppure in Tes_4 CP_1 grado di riferire i diversi nominativi dei soggetti che avrebbero (in luogo dell'opposta) installato i serramenti e gli arredi del bagno, nonché posato i pavimenti e neppure era a conoscenza del fatto
(come detto pacifico) che le opere in cartongesso fossero state eseguite da ditta direttamente incaricata da parte opponente.
Il teste – nonostante l'incarico formalmente rivestito (di direttore di lavori) – ha quindi palesato di non avere adeguata conoscenza dei lavori e della loro evoluzione nel tempo.
E lo stesso è a dirsi anche rispetto alla deposizione del teste il quale non è stato Testimone_5 parimenti in grado di indicate i nominativi delle diverse ditte che avrebbero provveduto alla
6 installazione dei serramenti e dell'arredo bagno e alla posa dei pavimenti (nominativi che, in qualità di coordinatore per la sicurezza, avrebbe invece ben dovuto conoscere).
Le testimonianze rese dai citati professionisti, quindi, per la loro genericità non possono certo ritenersi in contrasto con quelle rese dai testi introdotti da parte opposta, che hanno invece confermato in modo puntuale la diretta esecuzione dei lavori su incarico dell'impresa e che CP_1
– soprattutto - hanno trovato riscontro nel dato documentale (ossia nella prova documentale dei pagamenti effettuati proprio dall'opposta – e non da altri - a favore dei subappaltatori e del fornitore dei materiali).
Pertanto, anche prescindendo totalmente dalle risultanze della email prodotte da parte opposta ed apparentemente inviate da in cui il debito viene riconosciuto (sicché è superfluo Parte_2 procedere a verifica circa l'intestazione dell'account di posta elettronica, tramite richiesta ex art 210 cpc da inoltrare a Google inc), all'esito dell'esame delle risultanze dell'istruttoria deve ritenersi dimostrato che, come sostenuto da parte opposta, i lavori per cui è causa fossero stati effettivamente completati da Controparte_1
D'altra parte, deve ritenersi del tutto congruo il corrispettivo di euro 24.244.06 (iva compresa) preteso da parte opposta per le opere di completamento, in mancanza di specifica contestazione sul punto da parte degli opponenti e considerato che lo stesso è grossomodo corrispondente al prezzo pattuito con l'originario contratto di appalto con (euro 110.000,00 + iva), al netto CP_2 degli importi già pagati da parte opponente direttamente a quest'ultima (euro 65.000,00 + iva), nonché alla ditta LL (euro 9.524,50 + iva) e a quella che si era occupata delle opere in cartongesso (euro 10.800,00 + iva).
Si tratta a questo punto di appurare se tale importo sia dovuto all'opposta da entrambi gli opponenti o solo da alcuni di essi.
I testi introdotti dall'opposta sono stati in grado di confermare unicamente di avere eseguito le lavorazioni su incarico della ma nulla hanno riferito in merito ai rapporti tra Controparte_1
l'opposta e gli opponenti.
E, come detto, i tecnici e (introdotti dagli opponenti) hanno dichiarato di non Tes_4 Tes_5 conoscere la sicché anche le loro deposizioni non rilevano sul punto in Controparte_1 esame.
7 Ha invece confermato l'effettiva sottoscrizione del contratto da parte di entrambi gli opponenti il teste il quale ha riferito che il documento era stato sottoscritto da entrambi presso lo studio Pt_4 dell'arch. ed in presenza dello stesso. Tes_4
L'arch. , però, ha dichiarato di non aver mai neppure visto il contratto d'appalto di cui si Tes_4 discute, in tal modo contraddicendo la deposizione del sul punto. Pt_4
All'esito della CTU grafologica disposta sul documento e condotta secondo metodologia che appare assolutamente corretta ed esente da critiche la consulente tecnica ha concluso ritenendo che “le firme apposte in calce all'ultima parte del contratto d'appalto (…), a mano apparente
[...] sono riconducibili allo stesso , mentre “le firme apposte in calce Pt_2 CP_3 all'ultima parte del contratto d'appalto (…), a mano apparente NON SONO Parte_1
RICONDUCIBILI alla mano della stessa”.
La relazione peritale, quindi, conferma la sottoscrizione del contratto d'appalto solo da parte di e non anche da parte di . Parte_2 Parte_1
D'altra parte, anche le email prodotte da parte opposta risultano tutte sottoscritte dal solo
[...] ed in esse non viene mai speso il nome della , sicché anche tali documenti, se Pt_2 Pt_1 utilizzati ai fini della decisione, non sarebbero comunque in grado di comprovare che i lavori erano stati appaltati a anche dalla . Controparte_1 Pt_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, quindi, può ritenersi dimostrato che unicamente il avesse appaltato all'opposta i lavori per cui è causa, sicché Pt_2 solo questi è obbligato al pagamento del corrispettivo preteso in base al titolo contrattuale (contratto d'appalto) azionato in giudizio.
Né può valere, a fondamento della pretesa creditoria avanzata anche nei confronti della , il Pt_1 rilievo dell'opposta secondo cui “i sig.ri e non hanno dedotto alcunché in ordine al Pt_2 Pt_1 loro regime patrimoniale, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 159 c.c., si deve presumere che il regime patrimoniale della loro famiglia sia quello legale della comunione dei beni e che, per
l'effetto, per le obbligazioni assunte da uno dei coniugi (…) è responsabile anche l'altro coniuge (e, perciò, la SI.ra )” (v. pag. 7 conclusionale – opposta). Pt_1
Infatti, anche volendo prescindere dal fatto che tale alternativo titolo della pretesa è stato inammissibilmente allegato dall'opposta solo in comparsa conclusionale (come noto destinata solo alla illustrazione delle difese, senza possibilità di allegazione di fatti nuovi) ed anche ammettendo che tra i coniugi viga il regime della comunione legale, è dirimente osservare come la Suprema
8 Corte abbia chiarito che “nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge n. 151 del
1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.” (Cass. 37612/21).
Pertanto, con l'unica eccezione (non operante nella fattispecie) dei debiti contratti da un singolo coniuge al fine del soddisfacimento dei bisogni primari dei figli, per i quali si ritiene operante la solidarietà tra entrambi i coniugi (v. Cass. 25026/08), opera il principio per cui dell'obbligazione risponde verso il creditore solo quello tra i coniugi che l'ha contratta.
E poiché, per quanto osservato, il contratto d'appalto deve ritenersi stipulato dal solo Parte_2 la società opposta non ha titolo per pretendere il pagamento del corrispettivo anche nei confronti di
. Parte_1
L'opposizione proposta dalla va quindi accolta, con conseguente revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo (in quanto emesso nei confronti di entrambi gli opponenti).
Va invece rigettata l'opposizione proposta dal dando al contempo atto che l'importo Pt_2 dovuto dall'opponente all'opposta per corrispettivo dei lavori (euro 24.244,06), maggiorato di interessi (al tasso legale dalla scadenza delle fatture sino alla data della domanda, nonché al tasso di cui all'art 1284, c. 4 cc per il periodo successivo sino al pagamento) e spese del procedimento monitorio e del precetto – per complessivi euro 26.642,00 (cfr doc.16 di parte opposta) - è già stato integralmente corrisposto a a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, che Controparte_1 era stato emesso provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, sicché va condannato a rimborsare quelle sostenute da Parte_2 [...]
mentre quest'ultima deve rimborsare quelle sostenute da . CP_1 Parte_1
Le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 9.5.24, vanno invece definitivamente poste a carico di nella misura di metà ciascuno. Controparte_4
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , rigetta la domanda di Parte_1 pagamento proposta nei suoi confronti da con conseguente revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 3186/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 21.11.2022;
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e dichiara che lo Parte_2 stesso è obbligato al pagamento a favore di della complessiva Controparte_1 somma di euro 26.642,00 (di cui euro 24.244,06 a titolo di corrispettivo per i lavori per cui è causa ed il residuo per interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture sino alla data della domanda, nonché al tasso di cui all'art 1284, c. 4 cc per il periodo successivo sino al pagamento, nonché per spese legali del procedimento monitorio e del precetto), dando atto che tale importo è già stato integralmente corrisposto a a seguito Controparte_1 della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento a favore di della somma di euro Parte_2 Controparte_1
5.077,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di opposizione;
- condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 5.363,00, di cui euro 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con decreto in data 9.5.2024, per metà a carico di e per metà a carico di Controparte_1 Parte_2
Verona, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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