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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15710 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53326 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gina Parte_1 C.F._1
RA (CF. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. C.F._2
20
- appellante -
E
C.F. , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1 amministratore Sig. nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
Alberto Asquini n. 100, C.F. , e ivi elettivamente domiciliato in piazza C.F._3
Ugo da Como n. 7, presso lo studio dell'avv. Giacomo Figà, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- appellato - in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5997/24 del 6 giugno 2024
CONCLUSIONI
Atto di citazione in appello: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, in accoglimento del presente gravame, riformare il provvedimento impugnato, e, per l'effetto, respingere l'opposizione preventiva all'esecuzione negligentemente svolta dal debitore”
Comparsa di risposta di parte appellata: “Piaccia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, preliminarmente, tenuto conto dell'eccezione preliminare formulata, emettere il provvedimento prescritto dall'art.
307 bis c.p.c.; e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. ; ed in ogni caso, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, rigettare l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare che la sentenza alla sentenza n. 804/2010, pubblicata in data 14 gennaio
1 2010 dal Tribunale Ordinario Civile di Roma, nel procedimento distinto dal R.G.A.C.C. n. 11797/2004, intervenuta tra il Sig. , attore, ed i convenuti Sig. Parte_1 Controparte_2
ed . Controparte_2 Controparte_3 CP_4 notificata con pedissequo atto di precetto di pagamento in data 23 giugno 2020, de quo agitur è stata emessa, icto oculi, ai danni di un soggetto diverso dalla Società intimata, in quanto indicata in sentenza e successivo primo atto di precetto di pagamento quale “2P di , e per l'effetto accertare e Controparte_2 dichiarare che in ogni caso l'intimante non ha titolo alcuno nei confronti della
[...]
ed in ogni caso, a fronte della copertura assicurativa per la R.C.A., vigente all'atto del Controparte_1 sinistro, rimettere la causa al Giudice di prima grado affinché integrato il contraddittorio con la chiamata in causa in garanzia dell' in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_5 con sede legale in Milano, c.a.p. 20149, in via Marco Ulpio Traiano n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA:
al fine di garantire l'opponente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle proprie P.IVA_2 domande, condannando in esito al presente procedimento la chiamata in causa in garanzia, a tenere indenne
l'opponente da tutto quanto eventualmente ancora dovuto al Sig. in ragione della citata Parte_1 sentenza e dell'atto di precetto di pagamento per cui è causa;
accertare e dichiarare, contrariis reiectis,
l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata, accertando e dichiarando la nullità e comunque
l'inefficacia dell'atto di precetto di pagamento opposto, per l'insussistenza del credito azionato, con adozione di ogni altro provvedimento consequenziale teso pure alla prosecuzione del giudizio;
ed in pieno accoglimento della medesima opposizione, dichiarare non attivamente legittimato all'esecuzione forzata il Sig. , Parte_1 non avendo così diritto a proseguire nell'esecuzione, per come pure arbitrariamente e scientemente intrapresa contra legem, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto di pagamento de quo agitur;
condannare altresì, ex art. 96 comma terzo c.p.c,, l'opposto Sig. , per i motivi esposti in Parte_1 narrativa, per la responsabilità aggravata, in misura ritenuta di giustizia a favore dell'opponente, attesa in re ipsa la temerarietà della lite;
condannare il Sig. , per i motivi esposti in narrativa, al Parte_1 pagamento delle spese e compenso del qui sottoscritto legale per l'attività prestata nei due gradi di giudizio per
l'assistenza e difesa dell'appellato ed appellante incidentale, con il rimborso delle spese generali in misura del
15%, ai sensi del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ex art. 13 sesto comma della legge 31 dicembre
2012 n. 247 e del Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 2014, ed eventuali norme sopravvenienti, oltre accessori di legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in appello, notificato alla in Controparte_1 data 5.12.2024, chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
2 n. 5997 del 6 giugno 2024 con la quale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, era stata dichiarata estinta la pretesa creditoria dell'esecutante.
In particolare, contestava la motivazione dell'appellata sentenza nella parte in cui così decideva:
“Si ritiene infatti fondata l'eccezione di prescrizione della somma portata dall'atto di precetto opposto. A tale proposito, dalla documentazione in atti, si rileva che ha notificato, in data 11/3/2010, un Parte_1 primo atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 804/10 del Tribunale civile di Roma, munita della formula esecutiva in data 25/2/2010; detta sentenza, pertanto, in mancanza di impugnazione nel termine di legge, è passata in giudicato il giorno 10/4/2010. Atteso che l'atto di precetto, opposto in questa sede, risulta essere stato notificato il giorno 23/6/2020, appare evidente il decorso del termine di prescrizione decennale, in assenza di atti interruttivi del termine stesso. Da quanto sopra rilevato, consegue la inefficacia dell'atto di precetto opposto. Resta assorbito ogni altro motivo di opposizione formulato, alla luce della tecnica della ragione più liquida (da ultimo, Cass. n. 7700 del 2016; Cass. n. 11799 del 2017)”.
Contro tale sentenza veniva, dunque, interposto appello, affidato ai seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 325 e 327 cpc;
artt. 2697, 2953, 2946 e 2945 cc.
Si osservava che nella prospettazione del Giudice di Pace era stata dichiarata la prescrizione del credito attoreo sul presupposto che la prima notificazione del titolo e del precetto era avvenuta a mani proprie del legale rappresentante della società debitrice in data 10.3.10, con la conseguenza che tale sentenza doveva intendersi passata in giudicato dopo 30 giorni (ossia in data 10.4.10) e con l'ulteriore effetto che, alla data della notifica del nuovo precetto, avvenuta in data 23.6.20, doveva intendersi già decorso il termine prescrizionale ex art. 2946 cc.
Rilevava l'appellante come la notifica effettuata al domicilio dell'intimato non fosse idonea a fare decorrere il termine breve ex art. 325 cpc, con la conseguenza che la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato ex art. 327 cpc un anno e 45 giorni dopo il deposito della stessa (precisamente, il 28.2.11, ovvero un anno e 45 giorni dopo il deposito della sentenza del 14.01.10).
- In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva della esecutata, fondato sul presupposto della non coincidenza tra ” e Controparte_2
”, l'appellante rilevava come tale Controparte_1 eccezione fosse stata già rigettata dalla sentenza n. 12967/21 del G. di P. di Roma, dott. la quale, acclarando la legittimazione passiva della opponente, aveva ridotto Per_1 parzialmente gli importi precettati.
Si costituiva l'appellato che, insistendo nelle difese già svolte nel giudizio di primo grado, rilevava di aver eccepito l'intervenuto integrale pagamento della sorte in sentenza, il difetto di
3 legittimazione passiva della Società opponente, nonché di aver limitato l'eccezione di prescrizione ad un eventuale credito residuale.
Proponeva, pertanto, appello incidentale alla sentenza di primo grado, per mancato esame da parte del giudice di prime cure dei motivi formulati ed assorbiti come da seguente motivazione:
“Resta assorbito ogni altro motivo di opposizione formulato, alla luce della tecnica della ragione più liquida (da ultimo, Cass. n. 7700 del 2016; Cass. n. 11799 del 2017). In considerazione di quanto sin qui rilevato e attesa la peculiarità della vicenda trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.”
Rilevava, in particolare, che la sentenza azionata con l'atto di precetto di pagamento in questione era stata emessa ai danni di un soggetto diverso dalla Società intimata, in quanto indicata in sentenza e successivo primo atto di precetto di pagamento quale “2P di
[...]
, e chiedeva di accertare e dichiarare che in ogni caso l'intimante non ha titolo Controparte_2 alcuno nei confronti della Controparte_6
A supporto del motivo di opposizione, richiamava la sentenza n. 6073/2023 resa in esito al
[...] giudizio n. R.G. n. 2273/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Quarta Sezione Civile,
Dott.ssa Iappelli, che ha così statuito: “L'opposizione è fondata con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva della società opponente. Il titolo esecutivo, l'ordinanza di diniego della sospensione dell'esecuzione emessa dal Tribunale di Roma il 7.4.11, è stato emesso in danno della società <<
[...]
.” Controparte_2
Evidenziava, ancora, come l'obbligazione nascente dalla sentenza fosse stata regolarmente eseguita, con il pagamento dell'importo intimato a suo tempo per la sorte con atto di precetto di pagamento, effettuato tempestivamente dalla stessa Compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_7
in via subordinata, la chiamata in causa in garanzia dell
[...] [...]
l fine di tenere indenne l'opponente da tutto quanto eventualmente Controparte_5 ancora dovuto al Sig. in ragione della sentenza e dell'atto di precetto di Parte_1 pagamento per cui è causa.
All'udienza del 14.10.2025 la causa di appello veniva trattenuta in decisione
* * *
1. Occorre ulteriormente premettere come il presente giudizio di appello tragga origine da un atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento, alla di un importo di € CP_1
4.250,11, quale residuo dovuto sulla base della sentenza n. 804/10.
La menzionata sentenza aveva condannato in solido la Controparte_2 Controparte_8
e la al pagamento in favore di €
[...] Controparte_5 Parte_1
12.000,00, oltre interessi e spese di lite.
4 La opponente si opponeva al precetto alla stessa Controparte_1 notificato nel corso del 2020 sul presupposto della intervenuta prescrizione del credito sancito da titolo giudiziale, nonché ritenendo già assolto il debito, nonché, in ultimo, ritenendo carente la propria legittimazione passiva. Rilevava, tuttavia, preliminarmente, la improcedibilità dell'appello per mancato versamento del contributo unificato, chiedendo, inoltre, la chiamata in causa della condebitrice solidale . Controparte_5
2. Ciò ulteriormente premesso in punto di fatto, appare, in primo luogo, destituito di fondamento il rilievo svolto da parte appellata in merito alla improcedibilità della causa, solo che si pensi al fatto che la disposizione che preclude l'iscrizione a ruolo della causa in mancanza di versamento del contributo unificato risulta introdotta per effetto della L. n. 207 del
30.12.2024, non trovando dunque applicazione al presente giudizio introdotto in data anteriore alla sua entrata in vigore.
3. Si ritiene di poter soprassedere anche dalla chiamata in causa del terzo Controparte_5
si verte, infatti, nell'ambito di una obbligazione solidale, così come sancita dal titolo posto
[...]
a base del precetto, con l'effetto che non pare preclusa la possibilità per il creditore di agire per l'intero importo nei confronti di uno soltanto dei condebitori indicati nel titolo, non essendo comunque ravvisabile una ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. Quanto al motivo di appello svolto in via principale, lo stesso pare fondato.
Parte appellante, con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione del credito attoreo, contestando la ricostruzione del giudice di prime cure che avrebbe ritenuto valida, ai fini del passaggio in giudicato della sentenza, la notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante della società intimata, in luogo della notifica al domicilio eletto presso lo studio del procuratore costituito in giudizio.
Posto, dunque, che il termine di prescrizione di un credito sancito da titolo giudiziale decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che abbia sancito tale credito (art. 2953 c.c.), occorre domandarsi in quale data sia avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza posta a base del precetto opposto e se, allorché veniva notificato il precetto opposto, risultasse decorso il termine decennale.
Orbene, è pacifico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 285 e 170 c.p.c., che la notifica della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, debba essere effettuata al procuratore costituito (o direttamente alla parte, nei soli casi in cui quest'ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente). In tale senso, si è pronunciata anche la Suprema
Corte, chiarendo come “la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve
5 d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita” (Cass. civ., Sez. III, ord., 16.5.2023, n. 13426).
Nel caso di specie, è incontestato che la notifica sia stata effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito.
Conseguentemente, dal passaggio in giudicato della sentenza (perfezionatosi il 28.2.2011, ossia decorsi un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza del 14.1.10) non può ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale, atteso che l'atto di precetto è stato notificato in data
23.6.2020.
In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza va pertanto censurata in parte qua.
Del resto, è la stessa parte appellata a prestare, in punto di prescrizione del credito, acquiescenza rispetto alle doglianze di parte appellante.
5. Non sembrano invece suscettibili di accoglimento i motivi posti a base dell'appello incidentale di parte opposta.
Quanto al motivo in base al quale il debito sarebbe stato già interamente assolto con assegni inviati alla creditrice intimante, se è vero che dalla documentazione in atti risulta allegata e documentata l'esistenza di un assegno dell'importo di € 12.718,00 inviato dalla compagnia assicuratrice debitrice solidale a soddisfo del credito di è altresì vero che parte Parte_1 creditrice già nell'originario precetto (notificato nel corso del marzo 2010) evidenziava come all'importo di € 12.718,00 oggetto di intimazione dovessero essere aggiunti gli ulteriori interessi moratori così come determinati sulla base del titolo (il titolo affermava infatti che all'importo di
€ 12000, liquidato a titolo di danno rivalutato, dovessero aggiungersi gli interessi, indicando la modalità di determinazione degli stessi), con l'effetto che in difetto di prova o anche solo di allegazione circa l'erroneità dei calcoli posti a base della cifra richiesta con il precetto da ultimo notificato, debba ritenersi comunque spettante l'importo preteso.
6. Neppure si ritiene che possa essere accolto il motivo di appello, svolto in via incidentale, concernente la pretesa carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
atteso che sulla base della visura camerale prodotta in atti dalla stessa parte opposta nel
[...] corso del giudizio di primo grado risultava l'esistenza di una variazione per atto Notaio Per_2
, Repertorio n. 28589 in data 6 agosto 2012, iscritta alla CCIAA di Roma in data 4
[...] settembre 2012, relativa alla modifica della denominazione sociale da
[...]
a Parte_2 Controparte_1
6 Inoltre, è utile evidenziare come nella sentenza di Cassazione n. 10850/2025 (alla quale fa riferimento parte appellante nelle proprie memorie conclusionali), sia pur resa tra parti diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio di appello, si dà atto, già nella intestazione della pronuncia, della identità esistente fra le due società in questione.
Del resto, a fronte della allegazione di parte opponente circa la coincidenza dei codici fiscali delle due società, nulla è stato specificamente dedotto da parte appellata in senso contrario.
Né, del resto, sembra deporre in senso contrario la pronuncia citata da parte appellata (si tratta della sentenza n. 6073/2023 del Tribunale di Roma), essendo intervenuta tra parti parzialmente diverse da quelle che controvertono nel presente giudizio e non essendovi in atti prova del passaggio in giudicato della stessa.
Pur tenendo conto dell'accoglimento dell'appello e della soccombenza della società appellata, pare giustificata, in considerazione della molteplicità di giudizi intercorsi tra le parti e nascenti dal medesimo titolo, connotati da esiti non sempre univoci, e tenuto altresì conto della complessità sul piano interpretativo delle questioni devolute all'esame del giudicante, la integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dello spiegato appello, respinge la proposta opposizione all'esecuzione;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Roma, 10.11.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53326 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gina Parte_1 C.F._1
RA (CF. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. C.F._2
20
- appellante -
E
C.F. , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1 amministratore Sig. nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
Alberto Asquini n. 100, C.F. , e ivi elettivamente domiciliato in piazza C.F._3
Ugo da Como n. 7, presso lo studio dell'avv. Giacomo Figà, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- appellato - in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5997/24 del 6 giugno 2024
CONCLUSIONI
Atto di citazione in appello: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, in accoglimento del presente gravame, riformare il provvedimento impugnato, e, per l'effetto, respingere l'opposizione preventiva all'esecuzione negligentemente svolta dal debitore”
Comparsa di risposta di parte appellata: “Piaccia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, preliminarmente, tenuto conto dell'eccezione preliminare formulata, emettere il provvedimento prescritto dall'art.
307 bis c.p.c.; e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. ; ed in ogni caso, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, rigettare l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare che la sentenza alla sentenza n. 804/2010, pubblicata in data 14 gennaio
1 2010 dal Tribunale Ordinario Civile di Roma, nel procedimento distinto dal R.G.A.C.C. n. 11797/2004, intervenuta tra il Sig. , attore, ed i convenuti Sig. Parte_1 Controparte_2
ed . Controparte_2 Controparte_3 CP_4 notificata con pedissequo atto di precetto di pagamento in data 23 giugno 2020, de quo agitur è stata emessa, icto oculi, ai danni di un soggetto diverso dalla Società intimata, in quanto indicata in sentenza e successivo primo atto di precetto di pagamento quale “2P di , e per l'effetto accertare e Controparte_2 dichiarare che in ogni caso l'intimante non ha titolo alcuno nei confronti della
[...]
ed in ogni caso, a fronte della copertura assicurativa per la R.C.A., vigente all'atto del Controparte_1 sinistro, rimettere la causa al Giudice di prima grado affinché integrato il contraddittorio con la chiamata in causa in garanzia dell' in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_5 con sede legale in Milano, c.a.p. 20149, in via Marco Ulpio Traiano n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA:
al fine di garantire l'opponente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle proprie P.IVA_2 domande, condannando in esito al presente procedimento la chiamata in causa in garanzia, a tenere indenne
l'opponente da tutto quanto eventualmente ancora dovuto al Sig. in ragione della citata Parte_1 sentenza e dell'atto di precetto di pagamento per cui è causa;
accertare e dichiarare, contrariis reiectis,
l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata, accertando e dichiarando la nullità e comunque
l'inefficacia dell'atto di precetto di pagamento opposto, per l'insussistenza del credito azionato, con adozione di ogni altro provvedimento consequenziale teso pure alla prosecuzione del giudizio;
ed in pieno accoglimento della medesima opposizione, dichiarare non attivamente legittimato all'esecuzione forzata il Sig. , Parte_1 non avendo così diritto a proseguire nell'esecuzione, per come pure arbitrariamente e scientemente intrapresa contra legem, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto di pagamento de quo agitur;
condannare altresì, ex art. 96 comma terzo c.p.c,, l'opposto Sig. , per i motivi esposti in Parte_1 narrativa, per la responsabilità aggravata, in misura ritenuta di giustizia a favore dell'opponente, attesa in re ipsa la temerarietà della lite;
condannare il Sig. , per i motivi esposti in narrativa, al Parte_1 pagamento delle spese e compenso del qui sottoscritto legale per l'attività prestata nei due gradi di giudizio per
l'assistenza e difesa dell'appellato ed appellante incidentale, con il rimborso delle spese generali in misura del
15%, ai sensi del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ex art. 13 sesto comma della legge 31 dicembre
2012 n. 247 e del Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 2014, ed eventuali norme sopravvenienti, oltre accessori di legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in appello, notificato alla in Controparte_1 data 5.12.2024, chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
2 n. 5997 del 6 giugno 2024 con la quale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, era stata dichiarata estinta la pretesa creditoria dell'esecutante.
In particolare, contestava la motivazione dell'appellata sentenza nella parte in cui così decideva:
“Si ritiene infatti fondata l'eccezione di prescrizione della somma portata dall'atto di precetto opposto. A tale proposito, dalla documentazione in atti, si rileva che ha notificato, in data 11/3/2010, un Parte_1 primo atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 804/10 del Tribunale civile di Roma, munita della formula esecutiva in data 25/2/2010; detta sentenza, pertanto, in mancanza di impugnazione nel termine di legge, è passata in giudicato il giorno 10/4/2010. Atteso che l'atto di precetto, opposto in questa sede, risulta essere stato notificato il giorno 23/6/2020, appare evidente il decorso del termine di prescrizione decennale, in assenza di atti interruttivi del termine stesso. Da quanto sopra rilevato, consegue la inefficacia dell'atto di precetto opposto. Resta assorbito ogni altro motivo di opposizione formulato, alla luce della tecnica della ragione più liquida (da ultimo, Cass. n. 7700 del 2016; Cass. n. 11799 del 2017)”.
Contro tale sentenza veniva, dunque, interposto appello, affidato ai seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 325 e 327 cpc;
artt. 2697, 2953, 2946 e 2945 cc.
Si osservava che nella prospettazione del Giudice di Pace era stata dichiarata la prescrizione del credito attoreo sul presupposto che la prima notificazione del titolo e del precetto era avvenuta a mani proprie del legale rappresentante della società debitrice in data 10.3.10, con la conseguenza che tale sentenza doveva intendersi passata in giudicato dopo 30 giorni (ossia in data 10.4.10) e con l'ulteriore effetto che, alla data della notifica del nuovo precetto, avvenuta in data 23.6.20, doveva intendersi già decorso il termine prescrizionale ex art. 2946 cc.
Rilevava l'appellante come la notifica effettuata al domicilio dell'intimato non fosse idonea a fare decorrere il termine breve ex art. 325 cpc, con la conseguenza che la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato ex art. 327 cpc un anno e 45 giorni dopo il deposito della stessa (precisamente, il 28.2.11, ovvero un anno e 45 giorni dopo il deposito della sentenza del 14.01.10).
- In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva della esecutata, fondato sul presupposto della non coincidenza tra ” e Controparte_2
”, l'appellante rilevava come tale Controparte_1 eccezione fosse stata già rigettata dalla sentenza n. 12967/21 del G. di P. di Roma, dott. la quale, acclarando la legittimazione passiva della opponente, aveva ridotto Per_1 parzialmente gli importi precettati.
Si costituiva l'appellato che, insistendo nelle difese già svolte nel giudizio di primo grado, rilevava di aver eccepito l'intervenuto integrale pagamento della sorte in sentenza, il difetto di
3 legittimazione passiva della Società opponente, nonché di aver limitato l'eccezione di prescrizione ad un eventuale credito residuale.
Proponeva, pertanto, appello incidentale alla sentenza di primo grado, per mancato esame da parte del giudice di prime cure dei motivi formulati ed assorbiti come da seguente motivazione:
“Resta assorbito ogni altro motivo di opposizione formulato, alla luce della tecnica della ragione più liquida (da ultimo, Cass. n. 7700 del 2016; Cass. n. 11799 del 2017). In considerazione di quanto sin qui rilevato e attesa la peculiarità della vicenda trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.”
Rilevava, in particolare, che la sentenza azionata con l'atto di precetto di pagamento in questione era stata emessa ai danni di un soggetto diverso dalla Società intimata, in quanto indicata in sentenza e successivo primo atto di precetto di pagamento quale “2P di
[...]
, e chiedeva di accertare e dichiarare che in ogni caso l'intimante non ha titolo Controparte_2 alcuno nei confronti della Controparte_6
A supporto del motivo di opposizione, richiamava la sentenza n. 6073/2023 resa in esito al
[...] giudizio n. R.G. n. 2273/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Quarta Sezione Civile,
Dott.ssa Iappelli, che ha così statuito: “L'opposizione è fondata con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva della società opponente. Il titolo esecutivo, l'ordinanza di diniego della sospensione dell'esecuzione emessa dal Tribunale di Roma il 7.4.11, è stato emesso in danno della società <<
[...]
.” Controparte_2
Evidenziava, ancora, come l'obbligazione nascente dalla sentenza fosse stata regolarmente eseguita, con il pagamento dell'importo intimato a suo tempo per la sorte con atto di precetto di pagamento, effettuato tempestivamente dalla stessa Compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_7
in via subordinata, la chiamata in causa in garanzia dell
[...] [...]
l fine di tenere indenne l'opponente da tutto quanto eventualmente Controparte_5 ancora dovuto al Sig. in ragione della sentenza e dell'atto di precetto di Parte_1 pagamento per cui è causa.
All'udienza del 14.10.2025 la causa di appello veniva trattenuta in decisione
* * *
1. Occorre ulteriormente premettere come il presente giudizio di appello tragga origine da un atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento, alla di un importo di € CP_1
4.250,11, quale residuo dovuto sulla base della sentenza n. 804/10.
La menzionata sentenza aveva condannato in solido la Controparte_2 Controparte_8
e la al pagamento in favore di €
[...] Controparte_5 Parte_1
12.000,00, oltre interessi e spese di lite.
4 La opponente si opponeva al precetto alla stessa Controparte_1 notificato nel corso del 2020 sul presupposto della intervenuta prescrizione del credito sancito da titolo giudiziale, nonché ritenendo già assolto il debito, nonché, in ultimo, ritenendo carente la propria legittimazione passiva. Rilevava, tuttavia, preliminarmente, la improcedibilità dell'appello per mancato versamento del contributo unificato, chiedendo, inoltre, la chiamata in causa della condebitrice solidale . Controparte_5
2. Ciò ulteriormente premesso in punto di fatto, appare, in primo luogo, destituito di fondamento il rilievo svolto da parte appellata in merito alla improcedibilità della causa, solo che si pensi al fatto che la disposizione che preclude l'iscrizione a ruolo della causa in mancanza di versamento del contributo unificato risulta introdotta per effetto della L. n. 207 del
30.12.2024, non trovando dunque applicazione al presente giudizio introdotto in data anteriore alla sua entrata in vigore.
3. Si ritiene di poter soprassedere anche dalla chiamata in causa del terzo Controparte_5
si verte, infatti, nell'ambito di una obbligazione solidale, così come sancita dal titolo posto
[...]
a base del precetto, con l'effetto che non pare preclusa la possibilità per il creditore di agire per l'intero importo nei confronti di uno soltanto dei condebitori indicati nel titolo, non essendo comunque ravvisabile una ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. Quanto al motivo di appello svolto in via principale, lo stesso pare fondato.
Parte appellante, con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione del credito attoreo, contestando la ricostruzione del giudice di prime cure che avrebbe ritenuto valida, ai fini del passaggio in giudicato della sentenza, la notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante della società intimata, in luogo della notifica al domicilio eletto presso lo studio del procuratore costituito in giudizio.
Posto, dunque, che il termine di prescrizione di un credito sancito da titolo giudiziale decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che abbia sancito tale credito (art. 2953 c.c.), occorre domandarsi in quale data sia avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza posta a base del precetto opposto e se, allorché veniva notificato il precetto opposto, risultasse decorso il termine decennale.
Orbene, è pacifico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 285 e 170 c.p.c., che la notifica della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, debba essere effettuata al procuratore costituito (o direttamente alla parte, nei soli casi in cui quest'ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente). In tale senso, si è pronunciata anche la Suprema
Corte, chiarendo come “la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve
5 d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita” (Cass. civ., Sez. III, ord., 16.5.2023, n. 13426).
Nel caso di specie, è incontestato che la notifica sia stata effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito.
Conseguentemente, dal passaggio in giudicato della sentenza (perfezionatosi il 28.2.2011, ossia decorsi un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza del 14.1.10) non può ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale, atteso che l'atto di precetto è stato notificato in data
23.6.2020.
In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza va pertanto censurata in parte qua.
Del resto, è la stessa parte appellata a prestare, in punto di prescrizione del credito, acquiescenza rispetto alle doglianze di parte appellante.
5. Non sembrano invece suscettibili di accoglimento i motivi posti a base dell'appello incidentale di parte opposta.
Quanto al motivo in base al quale il debito sarebbe stato già interamente assolto con assegni inviati alla creditrice intimante, se è vero che dalla documentazione in atti risulta allegata e documentata l'esistenza di un assegno dell'importo di € 12.718,00 inviato dalla compagnia assicuratrice debitrice solidale a soddisfo del credito di è altresì vero che parte Parte_1 creditrice già nell'originario precetto (notificato nel corso del marzo 2010) evidenziava come all'importo di € 12.718,00 oggetto di intimazione dovessero essere aggiunti gli ulteriori interessi moratori così come determinati sulla base del titolo (il titolo affermava infatti che all'importo di
€ 12000, liquidato a titolo di danno rivalutato, dovessero aggiungersi gli interessi, indicando la modalità di determinazione degli stessi), con l'effetto che in difetto di prova o anche solo di allegazione circa l'erroneità dei calcoli posti a base della cifra richiesta con il precetto da ultimo notificato, debba ritenersi comunque spettante l'importo preteso.
6. Neppure si ritiene che possa essere accolto il motivo di appello, svolto in via incidentale, concernente la pretesa carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
atteso che sulla base della visura camerale prodotta in atti dalla stessa parte opposta nel
[...] corso del giudizio di primo grado risultava l'esistenza di una variazione per atto Notaio Per_2
, Repertorio n. 28589 in data 6 agosto 2012, iscritta alla CCIAA di Roma in data 4
[...] settembre 2012, relativa alla modifica della denominazione sociale da
[...]
a Parte_2 Controparte_1
6 Inoltre, è utile evidenziare come nella sentenza di Cassazione n. 10850/2025 (alla quale fa riferimento parte appellante nelle proprie memorie conclusionali), sia pur resa tra parti diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio di appello, si dà atto, già nella intestazione della pronuncia, della identità esistente fra le due società in questione.
Del resto, a fronte della allegazione di parte opponente circa la coincidenza dei codici fiscali delle due società, nulla è stato specificamente dedotto da parte appellata in senso contrario.
Né, del resto, sembra deporre in senso contrario la pronuncia citata da parte appellata (si tratta della sentenza n. 6073/2023 del Tribunale di Roma), essendo intervenuta tra parti parzialmente diverse da quelle che controvertono nel presente giudizio e non essendovi in atti prova del passaggio in giudicato della stessa.
Pur tenendo conto dell'accoglimento dell'appello e della soccombenza della società appellata, pare giustificata, in considerazione della molteplicità di giudizi intercorsi tra le parti e nascenti dal medesimo titolo, connotati da esiti non sempre univoci, e tenuto altresì conto della complessità sul piano interpretativo delle questioni devolute all'esame del giudicante, la integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dello spiegato appello, respinge la proposta opposizione all'esecuzione;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Roma, 10.11.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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