Trib. Siena, sentenza 23/12/2025, n. 745
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Venir meno dell'unione morale e materiale

    Le risultanze processuali hanno comprovato il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, tale da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Depongono in tal senso sia le deduzioni delle parti, sia la separazione di fatto già in corso, elementi che indicano in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Pertanto, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c.

  • Accolto
    Accordo congiunto sulle condizioni di separazione

    Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte dal Tribunale, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, nonché conformi agli interessi delle stesse e del figlio minore, tale che nulla osta alla loro formalizzazione, componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì del forte rapporto tra il figlio minore e i genitori, nonché dell'evoluzione nello stesso rapporto tra questi ultimi, pur nelle criticità riscontrate, come risultante sia dalla perizia espletata in corso di giudizio sia dalle relazioni dei servizi sociali in atti, e inoltre della prosecuzione costante e continua della terapia da parte della madre, dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico e della prospettata prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, oltre che dell'impegno sottoscritto dalle parti di attivare strumenti di supporto alla genitorialità affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta, circostanze che configurano una prova tranquillizzante della assenza di pregiudizio per il minore e per la sua crescita psicofisica, come anche evidenziato dalla curatrice speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siena, sentenza 23/12/2025, n. 745
    Giurisdizione : Trib. Siena
    Numero : 745
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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