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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1409/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott. Michele Moggi Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1409/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
RB RN (FI), via Collodi n. 1G, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
parte ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siena, Controparte_1 C.F._2 viale Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'avv. Monica Fara, che la rappresenta e difende come da procura in atti
parte resistente
e
Pag. 1 di 9 AVV. del foro di Siena, quale curatrice speciale del minore CP_2 Per_1
, nato a [...] il [...]
[...]
e
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (visto, nulla si oppone in data 19.9.2024).
Conclusioni delle parti: con note scritte per l'udienza del 3.12.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, rinunciando ai termini:
“A. le parti stabiliscono l'affidamento condiviso del minore collocamento prevalente presso la madre, la quale si impegna a trovare una abitazione entro il mese di gennaio 2026, considerata anche l'imminente uscita dalla comunità ove attualmente dimora insieme al figlio
; Per_1
B. il sig. continuerà ad abitare nella casa familiare;
Pt_1
C. il sig. continuerà a versare in favore della moglie a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili, come già stabilito dal Tribunale Per_1 di Siena, nei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al procedimento n. 1409/2024 RG da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione monetaria
e Istat, le spese straordinarie, previo accordo tra le parti, verranno corrisposte nella misura del 50 % da ciascun genitore;
D. L'assegno unico verrà incassato al 100% dalla sig.ra , come già attualmente CP_1 concordato tra le parti.
E. In ordine al diritto di visita del padre le parti stabiliscono che quest'ultimo terrà con sé il figlio , salvo diverso accordo, 3 pernottamenti a settimana di cui il martedì e il giovedì Per_1 ogni settimana e tutti i fine settimana alternando il pernottamento del sabato oppure quello della domenica: il padre quindi prenderà il figlio il martedì e il giovedì all'uscita da scuola compreso il pernottamento e lo accompagnerà il mercoledì e il venerdì a scuola ove nel pomeriggio all'uscita lo prenderà la madre;
ogni fine settimana il padre terrà con sé il bambino per un pernottamento alternando o il sabato o la domenica, prendendo quindi il figlio il sabato mattina alle 9 per riportarlo la domenica mattina alle ore 9 e il fine settimana successivo prenderà il bambino la domenica alle ore 9 con pernottamento per poi accompagnarlo a scuola il lunedì mattina. I giorni sopra indicati per il diritto di visita potranno comunque subire variazioni secondo le esigenze dei genitori e del bambino e
Pag. 2 di 9 comunque salvo diversi accordi. Fino a che la madre permarrà nella Comunità, il padre terrà con sé il figlio ogni fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio Per_1 con gli orari sopra indicati con pernottamento del minore presso il padre in struttura ricettiva vicino alla Comunità ove è ospitata la madre insieme al piccolo . Per_1
F. Per il periodo natalizio dell'anno in corso le parti si accordano affinché la sig.ra
si rechi in Sicilia dalla sua famiglia di origine nel periodo tra il 22 e il 28 dicembre CP_1 mentre il bambino starà con il padre nei giorni dell'ultimo dell'anno compresi tra il 30 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.
Più in generale negli anni a seguire il bambino trascorrerà il periodo natalizio permanendo 6 giorni con un genitore e 6 giorni con l'altro rispettando l'alternanza di anno in anno salvo diversi accordi;
per il periodo pasquale invece il bambino trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, rispettando l'alternanza di anno in anno, salvo diversi accordi.
Le parti, comunque, si accordano che la sig.ra possa recarsi in Sicilia previo CP_1 accordo con l'altro genitore circa i tempi di partenza e rientro almeno 4 volte all'anno e
l'altro genitore potrà poi recuperare i giorni di permanenza con il figlio, nonché mantenendo durante i periodi di soggiorno fuori regione il monitoraggio dei servizi sociali. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con i genitori un periodo anche non consecutivo di 2 settimane ciascuno nel periodo luglio-agosto da concordare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno, rispettando di anno in anno l'alternanza tra luglio e agosto sempre in considerazione delle esigenze di lavoro di entrambi e comunque salvo diversi accordi;
la sig.ra anche nel periodo estivo potrà recarsi, per le due CP_1 settimane di sua spettanza, in Sicilia dalla propria famiglia di origine insieme al piccolo
previa tempestiva comunicazione circa i tempi di partenza e rientro mantenendo Per_1 durante i periodi di soggiorno fuori regione il monitoraggio dei servizi sociali.
G. La sig.ra di impegna alla prosecuzione della propria presa in carico psicologica CP_1
e farmacologica.
H. Entrambi i coniugi si impegnano ad attivare strumenti di supporto alla genitorialità, affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta.
Pag. 3 di 9 I. Le parti si accordano altresì affinché permanga la presa in carico e il monitoraggio del nucleo da parte dei servizi sociali nonché l'attivazione dell'educativa domiciliare per un periodo di 6 mesi da svolgersi presso la madre.
L. I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ed all'iscrizione dei figli sul passaporto di ciascuno di essi.
M. Le parti concordano la compensazione integrale delle spese di lite del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale con la coniuge esponendo che: le parti hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Ragusa, in data 10.9.2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 318, parte II, anno 2022, con il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione dei coniugi è nato in [...] il figlio Per_1
(6.3.2024); i rapporti coniugali si sono progressivamente deteriorati, a causa degli episodi di violenza e minacce, posti in essere dalla nei confronti del tanto da rendere CP_1 Pt_1 intollerabile la convivenza;
solo successivamente alla celebrazione del matrimonio il Pt_1
è venuto a conoscenza del disturbo psichiatrico diagnosticato alla moglie e delle cure farmacologiche a lei somministrate sin dal 2017; durante la frequentazione tra i coniugi, iniziata nell'agosto 2021, la ha rappresentato al ricorrente una serie di fatti non CP_1 veritieri, afferenti la sua vita familiare e personale precedente al matrimonio;
le frequenti discussioni coniugali sono state causate dalla , nello specifico dall'incostanza CP_1 nell'assunzione della prescritta terapia farmacologica e dall'uso di sostanze alcoliche;
la resistente è stata presa in carico dal Centro di Salute Mentale di Colle di Val d'Elsa dal mese di maggio 2023, con diagnosi di disturbo bipolare in disturbo della personalità borderline;
successivamente alla nascita del figlio , la ha subito un progressivo Per_1 CP_1 peggioramento del suo stato di salute, tale da spingere il a segnalare i fatti occorsi Pt_1 alle autorità competenti e a determinare la pendenza di un procedimento penale a suo carico.
Ha, pertanto, chiesto l'adozione di ogni opportuno provvedimento urgente e indifferibile per la tutela del figlio minore e, nel merito, ha chiesto disporsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del minore al padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare o, in subordine, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare, in ogni caso con regolamentazione del diritto
Pag. 4 di 9 di visita della madre, disciplinato in maniera idonea a garantire condizioni di sicurezza del minore.
Instaurato il contraddittorio tra le parti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. e all'esito del relativo subprocedimento, sentite le parti e acquisite le relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti nonché il provvedimento di incompetenza con trasmissione degli atti reso dal Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 26.10.2024, la giudice delegata ha nominato l'avv. quale CP_2 curatrice speciale del minore , anche al fine della costituzione nel giudizio di Per_1 separazione, e confermato l'attivazione del servizio sociale territorialmente competente, già incaricato dal Tribunale per i Minorenni, al fine di acquisire informazioni sul nucleo.
La resistente si è costituita anche nel giudizio di merito, contestando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con temporaneo affidamento del minore ai servizi sociali e collocamento di quest'ultimo presso la madre nella casa familiare e, in via subordinata, in comunità madre-bambino o altra struttura idonea, di assegnare la casa coniugale a e determinare a carico del il Controparte_1 Pt_1 pagamento di un contributo al mantenimento in favore del figlio pari a € 400,00 Per_1 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, disponendo che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% ciascuno, nonché di disciplinare il diritto di visita del padre in base all'esito della valutazione personologica e psicodiagnostica dello stesso.
Con comparsa del 18.11.2024 si è costituita in giudizio altresì la curatrice speciale del minore
, rappresentando di essere già entrata in contatto con il nucleo familiare nell'ambito del Per_1 procedimento istaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze e chiedendo l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre in ragione dell'età del bambino e disciplina del diritto di visita del padre idonea a mantenere una relazione significativa con il genitore non collocatario, nonché la prosecuzione delle indagini psico-sociali e diagnostiche nei confronti dei genitori e la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare.
Espletati gli incombenti preliminari di prima udienza, sentite liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del
22.12.2024 la giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto, in via
Pag. 5 di 9 temporanea e urgente, l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente Per_1 competenti, l'assegnazione della casa familiare a , con collocamento del Controparte_1 minore presso la madre nella casa familiare a lei assegnata;
ha poi demandato al servizio sociale affidatario di predisporre un calendario di visite del padre, idoneo a tutelare la serenità del minore, la prosecuzione dell'educativa domiciliare, nonché il versamento di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio, l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
è stata revocata, stante il collocamento di quest'ultima presso una comunità madre-bambino
(v. ordinanda del 14.4.2025).
Istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti, l'espletamento della prova orale ammessa dalla giudice delegata e della consulenza tecnica d'ufficio al fine di acquisire elementi per valutare le capacità genitoriali delle parti e le migliori condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione del minore, nonché attraverso l'acquisizione delle relazioni del servizio sociale incaricato, all'udienza di comparizione delle parti del 19.11.2025, alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e dalla c.t.u. espletata, su richiesta congiunta delle parti e della curatrice del minore, la giudice delegata ha modificato i provvedimenti temporanei assunti in corso di giudizio in conformità alle condizioni congiunte concordate dalle parti nel corso dell'udienza (“affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la quale troverà una nuova soluzione abitativa a far data da gennaio 2026 con conseguente uscita dalla Comunità; come contributo al mantenimento del figlio minore , verserà a Per_1 Parte_1 [...]
€ 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
in mancanza di diverso accordo, il padre potrà vedere il martedì e il giovedì pomeriggio, nonché a finesettimana alternati, dal Per_1 sabato mattina sino alla domenica pomeriggio, con inserimento graduale del pernottamento presso il padre, eventualmente anche in giornata diversa dal sabato;
per il periodo di permanenza della in comunità, potrà vedere il padre, compatibilmente con CP_1 Per_1 gli impegni di quest'ultimo, tutti i fine settimana con pernottamento presso il padre, da inserire in ogni caso con gradualità; per l'anno in corso trascorrerà il Natale in Per_1
Sicilia con la madre (dal 23 dicembre al 29 dicembre) e il Capodanno con il padre (dal 30 dicembre al 6 gennaio); la si impegna alla prosecuzione della propria presa in CP_1 carico psicologica e farmacologica;
entrambi i genitori si impegnano ad attivare strumenti di
Pag. 6 di 9 supporto alla genitorialità, affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta;
verrà mantenuta la presa in carico e il monitoraggio del nucleo da parte dei servizi sociali e l'attivazione dell'educativa domiciliare per la durata di sei mesi.”) e, confermata la permanenza della presa in carico e del monitoraggio da parte dei servizi sociali, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni congiunte, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 3.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, previo deposito dell'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. (già oggetto di rinuncia all'udienza del 19.11.2025), e con ordinanza del 19.12.2025 la giudice relatrice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Nel merito, premessa la competenza di questo tribunale ex artt. 473-bis.11, co. 1 e 473- bis.47 c.p.c., la domanda di separazione deve essere accolta in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Invero, le risultanze processuali hanno comprovato il venire meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Depongono in tale senso sia le deduzioni delle parti, sia la separazione di fatto già in corso, elementi che indicano in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione tra i coniugi, non emergendo dagli atti alcun elemento tale da far ritenere l'avvenuta riconciliazione dei coniugi.
D'altro canto, le condizioni concordate dalle parti, per come richiamate in epigrafe, possono essere accolte dal Tribunale, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, nonché conformi agli interessi delle stesse e del figlio minore, tale che nulla osta alla loro formalizzazione,
Pag. 7 di 9 componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì del forte rapporto tra il figlio minore e i genitori, nonché dell'evoluzione nello stesso rapporto tra questi ultimi, pur nelle criticità riscontrate, come risultante sia dalla perizia espletata in corso di giudizio sia dalle relazioni dei servizi sociali in atti, e inoltre della prosecuzione costante e continua della terapia da parte della (come emergente dagli CP_1 atti in tutto il corso del giudizio), dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico e della prospettata prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, oltre che dell'impegno sottoscritto dalle parti di attivare strumenti di supporto alla genitorialità affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta, circostanze – tutte - che configurano una prova tranquillizzante della assenza di pregiudizio per il minore e per la sua crescita psicofisica, come anche evidenziato dalla curatrice speciale.
A tal proposito, si osserva che il tribunale non ha proceduto ad ascoltare il figlio minore, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la tenera età dello stesso (poco più di un anno).
In definitiva, non essendovi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, la separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata accogliendo le condizioni congiunte rassegnate dalle parti.
3. L'accordo raggiunto in tal senso dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato provvedimento dalla giudice delegata, devono essere poste definitivamente a carico di e Parte_1
, in solido tra loro e in parti uguali nei rapporti interni. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c., 151 e ss. c.c., nonché l'art. 69, lett. d) d.P.R.
396/200, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...] e C.F._2 Pt_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali si
[...] C.F._1 sono uniti in matrimonio in Ragusa (RG) in data 10.9.2022, alle condizioni concordate
Pag. 8 di 9 tra le parti, trascritte in epigrafe e da intendersi qui integralmente riportate;
− dispone che il competente Ufficiale dello Stato Civile annoti la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ragusa, anno 2022, parte II, serie C, atto n. 318);
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
− pone definitivamente a carico di e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro e in parti uguali nei rapporti interni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente sentenza al servizio sociale territorialmente competente.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025
La giudice rel. ed est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott. Michele Moggi Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1409/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
RB RN (FI), via Collodi n. 1G, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
parte ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siena, Controparte_1 C.F._2 viale Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'avv. Monica Fara, che la rappresenta e difende come da procura in atti
parte resistente
e
Pag. 1 di 9 AVV. del foro di Siena, quale curatrice speciale del minore CP_2 Per_1
, nato a [...] il [...]
[...]
e
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (visto, nulla si oppone in data 19.9.2024).
Conclusioni delle parti: con note scritte per l'udienza del 3.12.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, rinunciando ai termini:
“A. le parti stabiliscono l'affidamento condiviso del minore collocamento prevalente presso la madre, la quale si impegna a trovare una abitazione entro il mese di gennaio 2026, considerata anche l'imminente uscita dalla comunità ove attualmente dimora insieme al figlio
; Per_1
B. il sig. continuerà ad abitare nella casa familiare;
Pt_1
C. il sig. continuerà a versare in favore della moglie a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili, come già stabilito dal Tribunale Per_1 di Siena, nei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al procedimento n. 1409/2024 RG da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione monetaria
e Istat, le spese straordinarie, previo accordo tra le parti, verranno corrisposte nella misura del 50 % da ciascun genitore;
D. L'assegno unico verrà incassato al 100% dalla sig.ra , come già attualmente CP_1 concordato tra le parti.
E. In ordine al diritto di visita del padre le parti stabiliscono che quest'ultimo terrà con sé il figlio , salvo diverso accordo, 3 pernottamenti a settimana di cui il martedì e il giovedì Per_1 ogni settimana e tutti i fine settimana alternando il pernottamento del sabato oppure quello della domenica: il padre quindi prenderà il figlio il martedì e il giovedì all'uscita da scuola compreso il pernottamento e lo accompagnerà il mercoledì e il venerdì a scuola ove nel pomeriggio all'uscita lo prenderà la madre;
ogni fine settimana il padre terrà con sé il bambino per un pernottamento alternando o il sabato o la domenica, prendendo quindi il figlio il sabato mattina alle 9 per riportarlo la domenica mattina alle ore 9 e il fine settimana successivo prenderà il bambino la domenica alle ore 9 con pernottamento per poi accompagnarlo a scuola il lunedì mattina. I giorni sopra indicati per il diritto di visita potranno comunque subire variazioni secondo le esigenze dei genitori e del bambino e
Pag. 2 di 9 comunque salvo diversi accordi. Fino a che la madre permarrà nella Comunità, il padre terrà con sé il figlio ogni fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio Per_1 con gli orari sopra indicati con pernottamento del minore presso il padre in struttura ricettiva vicino alla Comunità ove è ospitata la madre insieme al piccolo . Per_1
F. Per il periodo natalizio dell'anno in corso le parti si accordano affinché la sig.ra
si rechi in Sicilia dalla sua famiglia di origine nel periodo tra il 22 e il 28 dicembre CP_1 mentre il bambino starà con il padre nei giorni dell'ultimo dell'anno compresi tra il 30 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.
Più in generale negli anni a seguire il bambino trascorrerà il periodo natalizio permanendo 6 giorni con un genitore e 6 giorni con l'altro rispettando l'alternanza di anno in anno salvo diversi accordi;
per il periodo pasquale invece il bambino trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, rispettando l'alternanza di anno in anno, salvo diversi accordi.
Le parti, comunque, si accordano che la sig.ra possa recarsi in Sicilia previo CP_1 accordo con l'altro genitore circa i tempi di partenza e rientro almeno 4 volte all'anno e
l'altro genitore potrà poi recuperare i giorni di permanenza con il figlio, nonché mantenendo durante i periodi di soggiorno fuori regione il monitoraggio dei servizi sociali. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con i genitori un periodo anche non consecutivo di 2 settimane ciascuno nel periodo luglio-agosto da concordare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno, rispettando di anno in anno l'alternanza tra luglio e agosto sempre in considerazione delle esigenze di lavoro di entrambi e comunque salvo diversi accordi;
la sig.ra anche nel periodo estivo potrà recarsi, per le due CP_1 settimane di sua spettanza, in Sicilia dalla propria famiglia di origine insieme al piccolo
previa tempestiva comunicazione circa i tempi di partenza e rientro mantenendo Per_1 durante i periodi di soggiorno fuori regione il monitoraggio dei servizi sociali.
G. La sig.ra di impegna alla prosecuzione della propria presa in carico psicologica CP_1
e farmacologica.
H. Entrambi i coniugi si impegnano ad attivare strumenti di supporto alla genitorialità, affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta.
Pag. 3 di 9 I. Le parti si accordano altresì affinché permanga la presa in carico e il monitoraggio del nucleo da parte dei servizi sociali nonché l'attivazione dell'educativa domiciliare per un periodo di 6 mesi da svolgersi presso la madre.
L. I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ed all'iscrizione dei figli sul passaporto di ciascuno di essi.
M. Le parti concordano la compensazione integrale delle spese di lite del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale con la coniuge esponendo che: le parti hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Ragusa, in data 10.9.2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 318, parte II, anno 2022, con il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione dei coniugi è nato in [...] il figlio Per_1
(6.3.2024); i rapporti coniugali si sono progressivamente deteriorati, a causa degli episodi di violenza e minacce, posti in essere dalla nei confronti del tanto da rendere CP_1 Pt_1 intollerabile la convivenza;
solo successivamente alla celebrazione del matrimonio il Pt_1
è venuto a conoscenza del disturbo psichiatrico diagnosticato alla moglie e delle cure farmacologiche a lei somministrate sin dal 2017; durante la frequentazione tra i coniugi, iniziata nell'agosto 2021, la ha rappresentato al ricorrente una serie di fatti non CP_1 veritieri, afferenti la sua vita familiare e personale precedente al matrimonio;
le frequenti discussioni coniugali sono state causate dalla , nello specifico dall'incostanza CP_1 nell'assunzione della prescritta terapia farmacologica e dall'uso di sostanze alcoliche;
la resistente è stata presa in carico dal Centro di Salute Mentale di Colle di Val d'Elsa dal mese di maggio 2023, con diagnosi di disturbo bipolare in disturbo della personalità borderline;
successivamente alla nascita del figlio , la ha subito un progressivo Per_1 CP_1 peggioramento del suo stato di salute, tale da spingere il a segnalare i fatti occorsi Pt_1 alle autorità competenti e a determinare la pendenza di un procedimento penale a suo carico.
Ha, pertanto, chiesto l'adozione di ogni opportuno provvedimento urgente e indifferibile per la tutela del figlio minore e, nel merito, ha chiesto disporsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del minore al padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare o, in subordine, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare, in ogni caso con regolamentazione del diritto
Pag. 4 di 9 di visita della madre, disciplinato in maniera idonea a garantire condizioni di sicurezza del minore.
Instaurato il contraddittorio tra le parti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. e all'esito del relativo subprocedimento, sentite le parti e acquisite le relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti nonché il provvedimento di incompetenza con trasmissione degli atti reso dal Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 26.10.2024, la giudice delegata ha nominato l'avv. quale CP_2 curatrice speciale del minore , anche al fine della costituzione nel giudizio di Per_1 separazione, e confermato l'attivazione del servizio sociale territorialmente competente, già incaricato dal Tribunale per i Minorenni, al fine di acquisire informazioni sul nucleo.
La resistente si è costituita anche nel giudizio di merito, contestando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con temporaneo affidamento del minore ai servizi sociali e collocamento di quest'ultimo presso la madre nella casa familiare e, in via subordinata, in comunità madre-bambino o altra struttura idonea, di assegnare la casa coniugale a e determinare a carico del il Controparte_1 Pt_1 pagamento di un contributo al mantenimento in favore del figlio pari a € 400,00 Per_1 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, disponendo che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% ciascuno, nonché di disciplinare il diritto di visita del padre in base all'esito della valutazione personologica e psicodiagnostica dello stesso.
Con comparsa del 18.11.2024 si è costituita in giudizio altresì la curatrice speciale del minore
, rappresentando di essere già entrata in contatto con il nucleo familiare nell'ambito del Per_1 procedimento istaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze e chiedendo l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre in ragione dell'età del bambino e disciplina del diritto di visita del padre idonea a mantenere una relazione significativa con il genitore non collocatario, nonché la prosecuzione delle indagini psico-sociali e diagnostiche nei confronti dei genitori e la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare.
Espletati gli incombenti preliminari di prima udienza, sentite liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del
22.12.2024 la giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto, in via
Pag. 5 di 9 temporanea e urgente, l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente Per_1 competenti, l'assegnazione della casa familiare a , con collocamento del Controparte_1 minore presso la madre nella casa familiare a lei assegnata;
ha poi demandato al servizio sociale affidatario di predisporre un calendario di visite del padre, idoneo a tutelare la serenità del minore, la prosecuzione dell'educativa domiciliare, nonché il versamento di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio, l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
è stata revocata, stante il collocamento di quest'ultima presso una comunità madre-bambino
(v. ordinanda del 14.4.2025).
Istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti, l'espletamento della prova orale ammessa dalla giudice delegata e della consulenza tecnica d'ufficio al fine di acquisire elementi per valutare le capacità genitoriali delle parti e le migliori condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione del minore, nonché attraverso l'acquisizione delle relazioni del servizio sociale incaricato, all'udienza di comparizione delle parti del 19.11.2025, alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e dalla c.t.u. espletata, su richiesta congiunta delle parti e della curatrice del minore, la giudice delegata ha modificato i provvedimenti temporanei assunti in corso di giudizio in conformità alle condizioni congiunte concordate dalle parti nel corso dell'udienza (“affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la quale troverà una nuova soluzione abitativa a far data da gennaio 2026 con conseguente uscita dalla Comunità; come contributo al mantenimento del figlio minore , verserà a Per_1 Parte_1 [...]
€ 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
in mancanza di diverso accordo, il padre potrà vedere il martedì e il giovedì pomeriggio, nonché a finesettimana alternati, dal Per_1 sabato mattina sino alla domenica pomeriggio, con inserimento graduale del pernottamento presso il padre, eventualmente anche in giornata diversa dal sabato;
per il periodo di permanenza della in comunità, potrà vedere il padre, compatibilmente con CP_1 Per_1 gli impegni di quest'ultimo, tutti i fine settimana con pernottamento presso il padre, da inserire in ogni caso con gradualità; per l'anno in corso trascorrerà il Natale in Per_1
Sicilia con la madre (dal 23 dicembre al 29 dicembre) e il Capodanno con il padre (dal 30 dicembre al 6 gennaio); la si impegna alla prosecuzione della propria presa in CP_1 carico psicologica e farmacologica;
entrambi i genitori si impegnano ad attivare strumenti di
Pag. 6 di 9 supporto alla genitorialità, affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta;
verrà mantenuta la presa in carico e il monitoraggio del nucleo da parte dei servizi sociali e l'attivazione dell'educativa domiciliare per la durata di sei mesi.”) e, confermata la permanenza della presa in carico e del monitoraggio da parte dei servizi sociali, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni congiunte, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 3.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, previo deposito dell'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. (già oggetto di rinuncia all'udienza del 19.11.2025), e con ordinanza del 19.12.2025 la giudice relatrice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Nel merito, premessa la competenza di questo tribunale ex artt. 473-bis.11, co. 1 e 473- bis.47 c.p.c., la domanda di separazione deve essere accolta in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Invero, le risultanze processuali hanno comprovato il venire meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Depongono in tale senso sia le deduzioni delle parti, sia la separazione di fatto già in corso, elementi che indicano in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione tra i coniugi, non emergendo dagli atti alcun elemento tale da far ritenere l'avvenuta riconciliazione dei coniugi.
D'altro canto, le condizioni concordate dalle parti, per come richiamate in epigrafe, possono essere accolte dal Tribunale, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, nonché conformi agli interessi delle stesse e del figlio minore, tale che nulla osta alla loro formalizzazione,
Pag. 7 di 9 componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì del forte rapporto tra il figlio minore e i genitori, nonché dell'evoluzione nello stesso rapporto tra questi ultimi, pur nelle criticità riscontrate, come risultante sia dalla perizia espletata in corso di giudizio sia dalle relazioni dei servizi sociali in atti, e inoltre della prosecuzione costante e continua della terapia da parte della (come emergente dagli CP_1 atti in tutto il corso del giudizio), dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico e della prospettata prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, oltre che dell'impegno sottoscritto dalle parti di attivare strumenti di supporto alla genitorialità affinché entrambi possano essere accompagnati nella revisione critica del loro rapporto genitoriale a vantaggio del benessere psicologico del minore ed essere supportati nell'affrontare le tematiche legate all'esercizio della genitorialità congiunta, circostanze – tutte - che configurano una prova tranquillizzante della assenza di pregiudizio per il minore e per la sua crescita psicofisica, come anche evidenziato dalla curatrice speciale.
A tal proposito, si osserva che il tribunale non ha proceduto ad ascoltare il figlio minore, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la tenera età dello stesso (poco più di un anno).
In definitiva, non essendovi elementi ostativi all'accoglimento della domanda, la separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata accogliendo le condizioni congiunte rassegnate dalle parti.
3. L'accordo raggiunto in tal senso dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato provvedimento dalla giudice delegata, devono essere poste definitivamente a carico di e Parte_1
, in solido tra loro e in parti uguali nei rapporti interni. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c., 151 e ss. c.c., nonché l'art. 69, lett. d) d.P.R.
396/200, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...] e C.F._2 Pt_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali si
[...] C.F._1 sono uniti in matrimonio in Ragusa (RG) in data 10.9.2022, alle condizioni concordate
Pag. 8 di 9 tra le parti, trascritte in epigrafe e da intendersi qui integralmente riportate;
− dispone che il competente Ufficiale dello Stato Civile annoti la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ragusa, anno 2022, parte II, serie C, atto n. 318);
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
− pone definitivamente a carico di e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro e in parti uguali nei rapporti interni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente sentenza al servizio sociale territorialmente competente.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025
La giudice rel. ed est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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