Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00880/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2025, proposto da
SA MA CA, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Peria Giaconia, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Roberta Cannarozzo Fazzari dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 394/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, depositata il 27.01.2025, notificata in copia conforme al predetto comune in pari data, passata in giudicato per mancata impugnazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. MA IG come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato, a ) di ordinare l’ottemperanza del medesimo e, per l’effetto, di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento della complessiva somma di € 19.807,59 oltre gli interessi legali sino al soddisfo; b ) nonché di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata; c ) con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Considerata l’infondatezza della controdeduzione del Comune di Palermo secondo cui non potrebbe essere riconosciuta alcuna efficacia all’avvenuta notificazione del titolo, di cui all’epigrafe, dato che al momento della ricezione del medesimo tale Comune versava in stato di predissesto, in quanto tale condizione dell’Ente Locale non implica affatto l’incapacità giuridica di adempiere ai propri debiti, piuttosto il dovere di procedere al pagamento nell’ambito delle apposite procedure previste dal d.lgs. n. 267/2000, recante il T.U.EE.LL., sotto la sorveglianza della Corte dei conti;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate ed in ragione della regola della soccombenza le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie in ricorso.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.403,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
MA IG, Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IG | RO EN |
IL SEGRETARIO