Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 23/04/2026, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 18 dicembre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec in il 22 dicembre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025 (doc. 1);
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto è stato riscontrato affetto da “Documentata sindrome di DA (Lettera L Punto 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” (doc. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;
- il giudizio di inidoneità è stato espresso in quanto il candidato è stata ritenuta affetto da “ Documentata sindrome di DA (Lettera L Punto 3) ”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa e per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 20 febbraio 2026 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura del Collegio Medico Legale della Difesa;
- il 14 aprile 2026 l’Organo verificatore ha depositato la relazione, con la quale ha dichiarato sussistente la condizione di cui al giudizio diagnostico e ha ritenuto il ricorrente inidoneo al reclutamento;
Rilevato che
- con atto depositato in data 18 aprile 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che siano compensate le spese del giudizio e che le spese di verificazione non siano poste a carico della ricorrente, in quanto la verifica avrebbe accertato l’insussistenza della causa di esclusione (Sindrome di DA) e la sussistenza del pattern di DA di tipo 1, ma ha comunque dichiarato non idoneo il ricorrente;
- nella camera di consiglio del 22 aprile 2026, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto
di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, in considerazione di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il giudizio, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
Ritenuto che, quanto alle spese di verificazione, non debba essere accolta la richiesta del ricorrente di addossare esse al Ministero della Difesa, tenuto conto del chiaro tenore della relazione dell’Organo verificatore, che ha ritenuto che il ricorrente sia portatore della condizione di cui al giudizio diagnostico;
Ritenuto, pertanto, che le spese di verificazione debbano essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre Iva al 22%, richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre Iva al 22%, da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.