Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2004, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI GI Battista - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE UC GI, IO IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIO DÈ FIORI 116, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO BERGHINZ, difesi dall'avvocato BRUNO AURICCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TA IO, TA RU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 839/00 della Corte d'Appello VENEZIA, emessa il 03/04/00 e depositata il 09/05/00 (R.G. 1100/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UR FE promise verbalmente di vendere un edificio di proprietà di suo fratello UR GI ai coniugi De UC AN e GI EG. Il De UC e la GI versarono allo UR FE consistenti acconti sul prezzo della vendita ed apportarono all'immobile talune migliorie di loro interesse. L'edificio fu poi venduto dallo UR GI a terzi. Lo UR FE restituì gli acconti percepiti, ma soltanto dopo che, su sua richiesta, il De UC gli ebbe dichiarato per iscritto di non aver nulla a pretendere dallo UR GI. Il De UC e la GI, sostenendo che nei loro confronti i fratelli UR si erano resi responsabili, oltre che a titolo precontrattuale e contrattuale, anche di truffa contrattuale e di estorsione, li convennero dinanzi al Tribunale di Venezia per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale, di quello morale e di quello cd. esistenziale (da perdita della serenità familiare). I convenuti resistettero alla domanda, che fu rigettata dal Tribunale con sentenza del 26/5/1998. Su appello del De UC e della GI la Corte di Venezia, con sentenza del 9/5/2000, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando:
1) che nella condotta degli UR non erano ravvisabili gli estremi dei reati denunziati dai coniugi De UC-GI;
2) che nei confronti di questi ultimi gli UR non potevano ritenersi obbligati ne' a titolo precontrattuale ne' a titolo contrattuale. Ricorrono il De UC e la GI con quattro motivi. Gli intimati UR non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i quattro motivi della impugnazione, enunciati cumulativamente e svolti in un unico disgregato e dispersivo contesto, i ricorrenti denunciano "difetto di motivazione, violazione di legge, motivazione contraddittoria e omesso esame di punto decisivo della controversia". Lamentano che la Corte di merito abbia escluso che i fratelli UR si fossero resi responsabili di truffa contrattuale e di estorsione, quantunque lo UR FE avesse promesso in vendita la casa di suo fratello GI senza disporre del potere di rappresentarlo ed avere poi subordinato la restituzione degli acconti ad una ingiusta rinunzia del De UC a far valere le sue pretese nei confronti dello UR GI. Lamentano, inoltre, che la Corte territoriale abbia escluso che i fratelli UR fossero tenuti in solido, nei loro confronti, al risarcimento dei danni, quantunque fossero incorsi in responsabilità precontrattuale e contrattuale. Lamentano, infine, che la Corte di merito abbia ritenuto immeritevole di accoglimento anche la loro domanda di rifusione delle spese sostenute per apportare migliorie al fabbricato dello UR GI, quantunque dette spese fossero state erogate nelle prospettiva di acquisire la proprietà dell'immobile. Le doglianze sono prive di fondamento.
La Corte veneziana ha escluso la truffa contrattuale (che sarebbe stata configurabile soltanto se lo UR FE avesse promesso in vendita l'edificio altrui, prospettandosene proprietario V. Cass. pen. 14/6/1985, n. 5877 - Cass. pen. 29/3/1971, n. 432), osservando che da un canto la vendita di cosa altrui è contratto pienamente lecito (anche se nullo, nella specie, per difetto della indispensabile forma scritta) e che, d'altro canto, lo UR FE aveva reso edotti i promissari acquirenti del fatto che l'edificio era di proprietà di suo fratello GI. La Corte territoriale ha poi escluso anche l'estorsione sul rilievo che nessun obbligo lo UR GI aveva assunto nei confronti dei coniugi De UC-GI, onde nessun ingiusto profitto poteva ritenersi da lui conseguito in esito alla rinunzia del De UC a far valere nei suoi confronti proprie inconsistenti pretese. La Corte distrettuale ha anche escluso che gli UR, in relazione all'esito negativo delle trattative di vendita, fossero tenuti a risarcire i coniugi De UC-GI ed in proposito, pur dando atto che la astratta configurabilità di una responsabilità precontrattuale degli UR non era più suscettibile di contestazione perché la relativa pronunzia affermativa del Tribunale, non essendo stata impugnata, era trascorsa in giudicato, ha osservato(in ciò concordando col Tribunale) che nessun concreto pregiudizio i coniugi De UC-GI avevano subito in conseguenza della condotta degli UR, tanto più che, dovendo presumersi la consapevolezza dei promissari acquirenti della radicale nullità della vendita immobiliare stipulata nei loro confronti solo verbalmente, non avrebbe potuto ritenersi che essi avessero incolpevolmente ignorato una causa di invalidità del contratto loro occultata dal promettente venditore. La Corte di Venezia ha, ancora, escluso la responsabilità contrattuale dei fratelli UR, osservando che nessun contratto lo UR GI aveva stipulato nei confronti dei coniugi De UC-GI e che il contratto verbale concluso con costoro dallo UR FE non aveva, appunto perché nullo, obbligato il promettente venditore verso i promissari acquirenti.
La Corte distrettuale ha, infine, escluso la ripetibilità delle spese sostenute dai coniugi De UC-GI per le migliorie apportate al fabbricato, sul rilievo che detti coniugi erano stati ben consapevoli di intervenire su un immobile di proprietà altrui, onde non potevano pretendere di recuperare quelle spese in forza dei titoli (precontrattuale e contrattuale) dedotti in giudizio. Queste motivazioni, adeguate ed immuni da vizi logici e giuridici, sono contraddette dai ricorrenti con argomentazioni divaganti di puro merito, insuscettibili di considerazione nella presente sede perché volte a sollecitare un nuovo apprezzamento delle acquisizioni processuali non consentito nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004