Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SURRE13576/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Opposizione alla SEZION TE A CIVILE esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10 0/98 Dott. IO Silvio COCO Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.7433 Dott. CE TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 1173 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Ud. 12/10/00 Dott. Alfonso Consigliere -AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DE MAGISTRIS ANNA VED CAMERA, CAMERA IDA, CAMERA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 per diritti GIOVANNI tutti quali eredi di CAMERA FRANCESCO nonchè il 12 MAR. 2001 IL CANCELLIERE CAMERA GIACOMO, LAURELLI MARIA RAFFAELLA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi EL dall'avvocato FRANCESCO NICOLINI con studio in 87027 PAOLA (CS) VIALE DEI GIARDINI, giusta delega in atti;
ricorrenti 00663214 contro 00663715 SC EM, LI FR, LI LA, elettivamente domiciliate in ROMA PZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, difese dall'avvocato2000 1605 SANTO MANES, giusta delega in atti;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 560/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 15/07/97 e depositata il 14/10/97 (R.G. 136/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. CE TRIFONE;
udito l'Avvocato Santo MANES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig. F SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per diritti 000 610. 2001 Con sentenza in data 6.8.1981 la Corte d'appello di IL CANCELLIERE Catanzaro, decidendo una serie di questioni insorte tra le parti, disponeva, tra l'altro, il trasferimento da CE CA, CO CA e MA FA Lau- relli in favore di EM CO ved. RL, FR RL EL ed EL RL, tutti quali eredi di EO RL, di quattro appartamenti in Paola, alla via Nazionale, a condizione del pagamento, da parte degli stessi eredi di RL EO, della quota proporzionale delle even- AJ584890 tuali maggiori spese per il completamento del fabbrica- AJ584895to. In data 28.9.1981 gli eredi RL, che intendevano AJ584889 porre in esecuzione la sentenza, chiedevano al Pretore 2 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di Paola, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., la determina- UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva zione della quota proporzionale delle maggiori spese dal SigaMA-NES occorse per il completamento dello stabile, al pagamen- per dirit 11.2.0. Gr o to delle quali la sentenza aveva condizionato il tra- IL CANCELLIERE sferimento a loro favore degli appartamenti. Il Pretore di Paola, con provvedimento emesso in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 12.6.1985 e comunicato il 1°.7.1985, faceva obbli- UFFICIO COPIE Richiesta copia legale go agli intimati CA e Laurelli di consegnare imme- dal Sig. MANES per diritti L. +1000 +5 diatamente agli eredi RL i quattro appartamenti, di 1126 GIU 2001- cui alla sentenza 6.8.1981 della Corte di appello di IL CANCELLIERE Catanzaro, e faceva obbligo agli eredi stessi di versa- re la somma di lire 10.892.315, con gli interessi lega- li, agli intimati CA e Laurelli, subordinando al versamento della somma la consegna dei medesimi appar- tamenti. In forza di precetto, intimato in data 5.7.1985 in LIRE 10000 EL base alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro ed al provvedimento ex art. 612 c.p.c. del Pretore di effettuata la esecuzione Paola del 12.6.1985, veniva AS027613 nei confronti dei CA e della Laurelli, costretti, BE130824 perciò, a consegnare gli immobili ed a subire il pigno- LIRE 2000 EL ramento della somma, ad essi offerta e non accettata, ad istanza dei medesimi offerenti e in relazione a pre- tesi altri loro crediti. BE130825 Ritenendo, tuttavia, che il provvedimento del pre- зик 3 tore emesso in data 12.6.1985 aveva natura di sentenza, gli esecutati lo impugnavano innanzi al tribunale di Paola, che, con sentenza n. 18/92 depositata il 21.1.1992, dichiarava la nullità della impugnata ordi- nanza nella parte in cui il provvedimento pretorile sancita l'obbligo di immediata consegna degli apparta- menti. Con la stessa sentenza il tribunale, sulla que- stione relativa alla quantificazione della somma dovuta dagli eredi RL, denegava la sua cognizione nel meri- to, trattandosi di questione attinente al procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c., in ordine alla quale l'appello non era ammissibile. Questa Suprema Corte, con sentenza n. 4492 del 21.4.1995, confermava la decisione n. 18/92 del tribu- nale, nella considerazione che il motivo di ricorso, consistente nella denuncia di omessa pronuncia da parte del tribunale sulla questione relativa alla quantifica- zione della somma, era infondato, giacchè la ordinanza pretorile "in parte qua" non era impugnabile con l'appello, ma doveva essere impugnata con diverso mezzo costituendo essa atto complementare del processo esecu- tivo. Contemporaneamente, con atto di citazione del 17.7.1985, avversO la esecuzione iniziata in virtù di precetto intimato in data 5.7.1985 e basato sulla sen- 4 зиди tenza 6.8.1981 della Corte di appello di Catanzaro e sul provvedimento ex art. 612 c.p.c. in data 12.6.1985 del Pretore di Paola, proponevano opposizione i signori CA e Laurelli, i quali deducevano che non si era realizzata la condizione alla quale era stato subordi- nato il trasferimento degli immobili e contestavano la competenza del giudice dell'esecuzione a determinare le spese occorrenti per il completamento dello stabile in relazione alla predetta ordinanza del 12.6.1985. L'adito tribunale di Paola, con sentenza n. 45/96 del 10.2.1996, rigettava la opposizione. Sulla impugnazione dei soccombenti la Corte di ap- pello di Catanzaro, con sentenza n. 560/97 depositata il 14.10.1997, confermava la decisione di primo grado e condannava gli appellanti alle spese del grado. I giudici di appello rilevavano, preliminarmente, che il pretore, quale giudice della esecuzione, era abilitato a definire la entità della somma dovuta dalla RL e dalla CO per il completamento del fabbrica- to;
ritenevano che il relativo provvedimento in data 12.6.1985, nella parte concernente la suddetta quanti- ficazione della somma al cui versamento era subordinato il trasferimento della proprietà degli appartamenti, era stato considerato legittimo dalla sentenza n. 18/92 del tribunale di Paola, passata in cosa giudicata;
pre- zuzu 5 cisavano che anche le contestazioni degli esecutati in ordine alla ritualità della esperita procedura esecuti- va ex art. 612 c.p.c. erano state giudicate infondate in virtù di altre due sentenze del medesimo tribunale di Paola e che in tale procedura rientrava il provvedi- mento del giudice dell'esecuzione di determinazione della somma;
ravvisavano, infine, realizzata la condi- zione di efficacia del trasferimento di proprietà con l'offerta reale della somma determinata dal giudice della esecuzione, senza che fosse necessario procedere a successivo giudizio di convalida dell'offerta medesi- ma, attesa la mancata accettazione da parte dei credi- tori, ed essendo, inoltre, irrilevante che la somma de- positata presso istituto bancario fosse stata pignora- ta, in danno degli stessi creditori, a garanzia di al- tre ragioni di coloro che ne avevano fatto offerta. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso NA De GI, ID CA e IO CA, tutti in qualità di eredi di CE CA, nonché CO CA e MA LI Laurelli, che affidano la impugnazione, illustrata anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c., a due mezzi di doglianza. Resistono con controricorso EM CO, FR Ar- lia ed EL RL. MOTIVI DELLA DECISIONE zur Con il primo mezzo di doglianza i ricorrenti, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 324 e 474 c.p.c. ed all'art. 2909 cod. civ. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia- assumono che la impugnata sentenza erroneamente aveva ritenuta legittima la esecuzione, intrapresa in virtù di titolo esecutivo dichiarato nullo dalla sentenza n. 18/92 del Tribunale di Paola passata in cosa giudicata, e non aveva recepito il rilievo, di cui alla sentenza n. 4492/95 di questa Corte, per il quale il provvedimento di quantificazione della somma, emesso dal pretore in data 12.6.1985, era emendabile a mezzo dei rimedi ese- cutivi. La censura, nel suo complesso, non è fondata. Quanto al primo profilo della doglianza riferito a supposta violazione di legge per ritenuta legittimità della esecuzione pur in assenza di alcun titolo esecu- tivo, quello azionato essendo venuto meno in virtù di annullamento conseguente a giudicato- è appena il caso di rilevare che la sentenza n. 18/92 del tribunale di Paola, che in via definitiva ha annullato il provvedi- mento 12.6.1985 del giudice della esecuzione solo nella parte in cui esso conteneva l'ordine agli intimati di 7 yu immediata consegna degli immobili, non ha per nulla in- ciso negativamente sul diritto delle parti istanti di procedere alla esecuzione in virtù del precetto intima- to in data 5.7.1985, il quale si fondava su precedente e definitivo titolo giudiziale, costituito dalla sen- tenza n. 95/81 della Corte di appello di Catanzaro in data 6.8.1981. In sostanza -secondo quanto con estrema chiarezza emerge anche dalla motivazione della sentenza n. 4492/95 di questa Corte- il pretore, giudice dell'esecuzione, non poteva imporre agli intimati un obbligo di trasferimento degli immobili da eseguire im- mediatamente, in contrasto con il titolo esecutivo già esistente che il trasferimento medesimo condizionava sospensivamente al pagamento della quota proporzionale delle eventuali maggiori spese per il completamento del fabbricato, sicchè il valore precettivo del giudicato di annullamento "in parte qua" del provvedimento del giudice della esecuzione in data 12.6.1985 esattamente stato inteso, nella impugnata sentenza della Corte territoriale, nel senso che l'azionata pretesa esecuti- va trovava la sua fonte nel valido titolo esecutivo di formazione giudiziale, costituito dalla predetta sen- 95/81 della Corte di appello di Catanzaro, il tenza n. quale non poteva essere modificato o, comunque, sosti- 8 р и з tuito dalla successiva ordinanza resa nel processo ese- cutivo. Quanto al secondo profilo della medesima censura con il quale i ricorrenti assumono che, comunque, il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere legittima la esecuzione, una volta venuto meno, in virtù del giu- dicato di cui alla sentenza n. 18/92 del Tribunale di Paola, il provvedimento di determinazione della somma dovuta dagli intimanti, senza il quale il titolo esecu- tivo giudiziale restava attualmente inesigibile- osser- va questo giudice di legittimità che anche detto rilie- vo non è fondato, in quanto esso si basa su un insussi- stente giudicato sul punto. A riguardo soccorre ancora la precisa statuizione della sentenza n. 4492/95 di questa Corte, che, preso atto della collocazione della ordinanza del giudice dell'esecuzione 12.6.1985 nell'ambito dell'esecuzione forzata di obblighi di fare (art. 612 c.p.c.) e ritenu- tane la duplice valenza di statuizione cognitiva e di atto complementare del processo esecutivo diretto a da- re attuazione al titolo esecutivo, per questo suo se- condo aspetto (quello, cioè, di atto che non risolve una controversia di diritto sostanziale insorta tra le parti, ma nella determinazione della somma da versare scioglie la condizione alla quale è subordinato il зиро provvedimento giudiziale di condanna al trasferimento degli immobili) ha ritenuto la ordinanza medesima sot- tratta al rimedio dell'appello e suscettibile dei rime- di propri dei singoli atti esecutivi, quali la opposi- zione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ovvero la richiesta di riesame da parte dello stesso giudice che la aveva emessa. Di conseguenza, se un giudicato in proposito sussi- ste, esso, in virtù della sentenza n. 4492/95 di questa Corte, è addirittura di segno contrario a quello indi- cato dai ricorrenti. Invero, il provvedimento determi- nativo della somma da versare, quale atto diretto a stabilire le modalità dell'esecuzione, come tale non aveva mai perduto la sua validità, non essendo stato esso né impugnato con il consentito rimedio della oppo- sizione di rito ex art. 617 c.p.c. né altrimenti revo- cato o modificato a seguito di istanza di riesame, onde la esecuzione, iniziata in base a titolo esecutivo giu- diziale e proseguita nella Osservanza delle stabilite rituali modalità, correttamente la impugnata sentenza ha considerato sorretta sempre da valido titolo ex art. 474 c.p.C. Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.c. -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui т и 10 з agli artt. 1176, 1208, 1209, 1210, 1212 e 1213 cod. civ. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia -assumono che l'offerta reale della somma, determinata con il provvedimento del giudice della esecuzione, ed il depo- sito della medesima somma in banca, senza che a detti atti avesse fatto seguito il giudizio di convalida del- la offerta, non avevano comportato la liberazione dei debitori dal vincolo obbligatorio, al cui adempimento era condizionato il titolo esecutivo, per cui la previ- sta condizione di esigibilità del titolo medesimo non si era realizzata stante la mancanza di un controllo in ordine ai requisiti di validità dell'offerta e del de- posito della somma. Anche detta censura non è meritevole di accoglimen- to. In virtù del generale principio di economia dei giudizi la dottrina e la giurisprudenza anche di questa Corte (da ultimo: Cass. 4809/2000; Cass. 1642/99; Cass. 978/91; Cass. 7841/86) ritengono ammesse nel nostro or- dinamento le sentenze nelle quali la efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o al sopravvenire di un ter- mine o all'adempimento di una controprestazione speci- fica (cd. sentenze condizionali), in quanto con esse и ир 11 з non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verifi- carsi di un evento, ma si accerta la esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, pure attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui acca- dimento si presenta differito ed incerto, purchè il ve- rificarsi di tale circostanza non debba essere il ri- sultato di altri accertamenti di merito da svolgersi in un giudizio di cognizione;
ma possa essere semplicemen- te acclarato in sede esecutiva e, per il caso di dedot- ta mancata o incompleta realizzazione, in tale sede es- sere fatta valere per farne discendere che la condanna non ha acquistato efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie, l'ordine di condanna di cui al- la sentenza 6.8.1981 della Corte di appello di Catanza- ro risultava condizionato -in virtù del successivo provvedimento di cui alla ordinanza non ritualmente op- posta del giudice della esecuzione in data 12.6.1985- al pagamento а favore degli intimati della somma di lire 10.892.315, con gli interessi legali, ed il "thema decidendum" proposto al giudice della opposizione con la domanda ex art. 615 c.p.c. dai debitori esecutati rifletteva esattamente l'accertamento circa il suddetto р и 12 з avvenuto pagamento al fine di stabilire se la condizio- ne di efficacia del titolo esecutivo si fosse ○ meno verificata. La indagine di merito del giudice della opposizione sul punto si è conclusa in senso positivo e la motiva- zione relativa, sorretta da "iter" logico ineccepibile, si sottrae ad ogni censura;
né essa può dirsi inadegua- ta, sotto il profilo del rispetto delle norme di legge, per non avere ritenuto anche che l'accertamento dell'avveramento della prevista condizione dovesse de- rivare dal giudizio di convalida della compiuta offerta della somma, a seguito dell'avvenuto deposito della me- desima presso l'istituto bancario. E' principio del tutto pacifico nella giurispruden- za di questa Corte che l'offerta reale, non seguita dal deposito e dalla convalida, pur non realizzando la li- berazione del debitore, presenta, tuttavia, quel carat- tere di serietà che la rende idonea, ex art. 1220 cod. civ., ad escludere la mora di chi è tenuto ad ef- fettuare una determinata prestazione e ad esonerarlo, perciò, da ogni tipo di responsabilità conseguente al perdurare dell'oggettivo inadempimento. L'esclusione della mora, e quindi del colpevole inadempimento del debitore, consegue infatti alla semplice tempestiva of- ferta della prestazione dovuta e ciò è sufficiente per м 13 и з la liberazione del debitore dalla responsabilità per la sopravvenuta impossibilità della prestazione stessa de- rivante da causa a lui non imputabile, laddove la con- valida della offerta reale e del deposito non riguarda più l'adempimento da parte del debitore, ma serve inve- ce al diverso fine di determinare gli effetti della "mora credendi" e di conseguire la liberazione dell'obbligato dal relativo vincolo. Di conseguenza, se il giudizio di convalida della offerta reale non è indispensabile al fine di accerta- re, in tema di obbligazioni contrattuali, la insussi- stenza di un inadempimento del debitore, a maggior ra- gione di esso non vi è necessità nella ipotesi in cui si tratti di accertare, con riferimento a sentenza de- finitiva di condanna la cui efficacia sia stata subor- dinata all'adempimento di una specifica prestazione a carico del soggetto a favore del quale è stata pronun- ciata la condanna stessa, se la condizione medesima si è verificata. Invero, nella suddetta ipotesi la prestazione, al cui adempimento è stata subordinata la esigibilità del titolo esecutivo (il quale -siccome risulta accertato nel caso in esame- presenti già i requisiti della cer- tezza e della liquidità), viene in rilievo non quale componente di specifica obbligazione contrattuale (ri- м 14 и з spetto alla quale bisogna eventualmente valutare se siasi realizzata la liberazione del debitore ovvero se si debba soltanto stabilire circa la esclusione dell'inadempimento colpevole della parte tenuta alla prestazione medesima), ma quale semplice circostanza di fatto, che rende efficace il titolo esecutivo non solo quando essa si sia, comunque, oggettivamente avverata, ma anche quando per legge se ne debba presumere l'avveramento. Sicchè appare del tutto conforme al generale prin- anche al caso di cipio di buona fede l'applicazione, prevista per i contratti specie, della disciplina dall'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora l'evento condizionante sia mancato per causa imputabile alla parte che aveva inte- resse contrario all'avveramento della condizione stes- sa. A detto principio sostanzialmente i giudici di ap- pello si sono attenuti nella impugnata sentenza, con la quale in relazione alla condizione dell'azione esecu- tiva, consistente nel pagamento da parte degli eredi RL della quota proporzionale delle eventuali maggio- ri spese occorrenti per il completamento del fabbrica- to, in cui erano gli appartamenti che la sentenza ese- cutiva agli stessi aveva trasferito- hanno evidenziato зии 15 che la offerta della somma, nell'importo esatto deter- minato dal giudice dell'esecuzione con provvedimento ex art. 612, 1° comma, c.p.c. non opposto, era stata ri- fiutata dai soggetti destinatari del notificato atto di precetto, per cui la somma medesima era stata deposita- ta. Non vi era, perciò, la necessità -una volta accla- rato, secondo l'iter argomentativo ineccepibile del giudice di merito sul punto, l'ingiustificato rifiuto della somma offerta ai fini e nella sede esecutiva- di stabilire anche se, per altro verso, detta offerta com- portava o meno la liberazione dei creditori procedenti da obbligazioni eventuali nei confronti dei debitori esecutati, onde l'errore di diritto che i ricorrenti denunciano, quanto all'affermazione contenuta nella im- pugnata sentenza secondo cui "le signore RL-CO si sono liberate dall'obbligazione di pagamento delle somme dovute", non sussiste e, quando anche l'affermazione della sentenza potesse ritenersi errata, ad essa avrebbe posto rimedio questo giudice di legit- timità nell'esercizio del potere correttivo della moti- vazione ex art. 384, 2° comma, c.p.c., secondo quanto innanzi statuito. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del pre- 16 и з sente giudizio, determinate come in dispositivo. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che (dueanto ventitremity (400) liquida in lire 323.400 oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorario. Roma, 12 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. рашено или IL DIRETTORE DI EL Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 100000 oggi, 12 MAR. 2001 TCT. 350000 IL DIRETTORE DI EL Cicerofor UPR 2 ROMA DELLE ENTRATE MAG. 2001 aln 23.238 versate §. 350.007 4. Serie Registrato in 2+2 inUFFICIO ontgin. It Dirigente Area Servizi . S etziari (lire te (D.ssa MA Grazia Di Il Responsabile Servizio HINI) p. (Dr. M. RACC 17