CASS
Ordinanza 23 dicembre 2022
Ordinanza 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/12/2022, n. 49055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49055 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RB AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49055 Anno 2022 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 01/12/2022 N. 26701/22 CARBÈ OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 336, 635, comma 2, n. 3 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte con il primo motivo di ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generiche, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con riguardo ai reati contestati sub 1) e 2), oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio;
che in ogni modo esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49055 Anno 2022 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 01/12/2022 N. 26701/22 CARBÈ OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 336, 635, comma 2, n. 3 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte con il primo motivo di ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generiche, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con riguardo ai reati contestati sub 1) e 2), oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio;
che in ogni modo esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2022